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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 19/05/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 38/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Michela Tamagnone Presidente
dott. Andrea Padalino Giudice
dott.ssa Simona Francese Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 38/2025 R.G. promossa da:
nata in [...], il [...] Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Scolari Ester
PARTE RICORRENTE contro nato in [...], il [...] Controparte_1
PARTE CONVENUTA contumace e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: regolamentazione affido figli nati fuori dal matrimonio
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Parte ricorrente, attraverso note scritte autorizzate, ha rassegnato le conclusioni richiamando quelle già rassegnate, di seguito ritrascritte: che l'Ill.mo Tribunale adito voglia a) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi
i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
b) confermare la collocazione del figlio minore prioritariamente presso la residenza della madre in Crevacuore alla Via don Francesco
Campi n.23; c) stabilire gli impegni e le attività quotidiane del figlio relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute così come indicate nel piano genitoriale allegato;
d) stabilire a carico del Sig.
[...]
un assegno di mantenimento in favore del figlio minore pari ad euro 200,00 Controparte_1 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
e) stabilire tempi e modalità della presenza dei figli minori presso il padre, almeno a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, stabilendo che sia il medesimo a provvedere al trasporto del figlio da e per Crevacuore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sono genitori di (nato il [...]). Persona_1
Con ricorso depositato in data 11.1.2025 la madre ricorrente, premessa la cessazione della relazione non matrimoniale con il convenuto, ha chiesto la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore, chiedendone l'affido condiviso con il padre e il collocamento presso di sé, con le correlate statuizioni in ordine in ordine all'esercizio del diritto di visita, nonché la determinazione dell'assegno di mantenimento, richiesto nella misura di euro 200 mensili e del criterio di ripartizione delle spese straordinarie.
All'udienza celebrata il 15.4.2025, presente la sola ricorrente, è stato effettuato il suo interrogatorio libero;
dichiarata la contumacia del convenuto, la causa -di natura documentale- è stata rinviata per la discussione.
AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI VISITA
Sulla base della normativa di cui alla L. 54/06 - che prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola “generale”, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi pagina 2 di 4 del minore e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico degli oneri inerenti alla prole - deve disporsi l'affidamento di (nato il [...]), ad entrambi i genitori, Persona_1
non risultando che tale tipo di affidamento sia contrario agli interessi della prole;
in aderenza a quanto disposto dall'art. 337 ter c.c. deve essere disposto che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori.
Nel caso di specie non vi sono ragioni per discostarsi da tale regime di affido, chiesto peraltro dalla ricorrente, la quale in ricorso e in udienza ha allegato come il padre sia presente nella vita del bambino, incontrandolo regolarmente.
Il minore sarà collocato preso la madre, principale caregiver;
il padre starà con il minore a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, prelevandolo da scuola o casa materna e riconducendo il minore presso la casa materna.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
La ricorrente in ricorso ha chiesto che sia disposto l'obbligo del padre di versare per il figlio un assegno di mantenimento di euro 200 mensili, innalzando la richiesta ad euro 300 nel verbale dell'udienza del
Il Collegio sul punto osserva che il dovere di mantenimento è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole;
e che l'art. 337-ter c.c., nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, dalla valutazione della situazione reddituale/patrimoniale delle parti, così come allegata, tenuto conto che la ricorrente -che ha conseguito la qualifica di OSS- è attualmente disoccupata e non sostiene spese abitative in quanto comodataria di un alloggio di proprietà di un'amica; mentre il convenuto, non costituendosi, non ha fornito la prova di una sua sopravvenuta condizione di incolpevole inabilità al lavoro e non ha altresì dimostrato, come era suo onere, la propria attuale condizione reddituale;
tutto ciò considerato l'importo dell'assegno di mantenimento va determinato nella misura minima necessaria per il mantenimento di un minore di 11 anni e quindi in pagina 3 di 4 euro 250, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con rinvio al Protocollo del Tribunale di Vercelli.
SPESE PROCESSUALI.
La necessità di una regolamentazione dell'affido del figlio minore e la tipologia della decisione inducono a dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. r.g. 38/2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1) DISPONE che il figlio minore (nato il [...]) sia affidato in Persona_1
modo condiviso ai genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2) DISPONE che la permanenza del minore presso il padre sia regolata come in parte motiva;
3) DISPONE che il padre, versi a Controparte_1 Parte_1
a titolo di mantenimento indiretto del figlio minore, l'importo di euro 250
[...]
mensili, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, contribuendo altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Vercelli;
4) DICHIARA la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile il 14.5.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel/est. dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Michela Tamagnone Presidente
dott. Andrea Padalino Giudice
dott.ssa Simona Francese Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 38/2025 R.G. promossa da:
nata in [...], il [...] Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Scolari Ester
PARTE RICORRENTE contro nato in [...], il [...] Controparte_1
PARTE CONVENUTA contumace e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: regolamentazione affido figli nati fuori dal matrimonio
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Parte ricorrente, attraverso note scritte autorizzate, ha rassegnato le conclusioni richiamando quelle già rassegnate, di seguito ritrascritte: che l'Ill.mo Tribunale adito voglia a) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi
i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
b) confermare la collocazione del figlio minore prioritariamente presso la residenza della madre in Crevacuore alla Via don Francesco
Campi n.23; c) stabilire gli impegni e le attività quotidiane del figlio relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute così come indicate nel piano genitoriale allegato;
d) stabilire a carico del Sig.
[...]
un assegno di mantenimento in favore del figlio minore pari ad euro 200,00 Controparte_1 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
e) stabilire tempi e modalità della presenza dei figli minori presso il padre, almeno a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, stabilendo che sia il medesimo a provvedere al trasporto del figlio da e per Crevacuore.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sono genitori di (nato il [...]). Persona_1
Con ricorso depositato in data 11.1.2025 la madre ricorrente, premessa la cessazione della relazione non matrimoniale con il convenuto, ha chiesto la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore, chiedendone l'affido condiviso con il padre e il collocamento presso di sé, con le correlate statuizioni in ordine in ordine all'esercizio del diritto di visita, nonché la determinazione dell'assegno di mantenimento, richiesto nella misura di euro 200 mensili e del criterio di ripartizione delle spese straordinarie.
All'udienza celebrata il 15.4.2025, presente la sola ricorrente, è stato effettuato il suo interrogatorio libero;
dichiarata la contumacia del convenuto, la causa -di natura documentale- è stata rinviata per la discussione.
AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI VISITA
Sulla base della normativa di cui alla L. 54/06 - che prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola “generale”, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi pagina 2 di 4 del minore e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico degli oneri inerenti alla prole - deve disporsi l'affidamento di (nato il [...]), ad entrambi i genitori, Persona_1
non risultando che tale tipo di affidamento sia contrario agli interessi della prole;
in aderenza a quanto disposto dall'art. 337 ter c.c. deve essere disposto che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori.
Nel caso di specie non vi sono ragioni per discostarsi da tale regime di affido, chiesto peraltro dalla ricorrente, la quale in ricorso e in udienza ha allegato come il padre sia presente nella vita del bambino, incontrandolo regolarmente.
Il minore sarà collocato preso la madre, principale caregiver;
il padre starà con il minore a fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera, prelevandolo da scuola o casa materna e riconducendo il minore presso la casa materna.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
La ricorrente in ricorso ha chiesto che sia disposto l'obbligo del padre di versare per il figlio un assegno di mantenimento di euro 200 mensili, innalzando la richiesta ad euro 300 nel verbale dell'udienza del
Il Collegio sul punto osserva che il dovere di mantenimento è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole;
e che l'art. 337-ter c.c., nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, dalla valutazione della situazione reddituale/patrimoniale delle parti, così come allegata, tenuto conto che la ricorrente -che ha conseguito la qualifica di OSS- è attualmente disoccupata e non sostiene spese abitative in quanto comodataria di un alloggio di proprietà di un'amica; mentre il convenuto, non costituendosi, non ha fornito la prova di una sua sopravvenuta condizione di incolpevole inabilità al lavoro e non ha altresì dimostrato, come era suo onere, la propria attuale condizione reddituale;
tutto ciò considerato l'importo dell'assegno di mantenimento va determinato nella misura minima necessaria per il mantenimento di un minore di 11 anni e quindi in pagina 3 di 4 euro 250, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con rinvio al Protocollo del Tribunale di Vercelli.
SPESE PROCESSUALI.
La necessità di una regolamentazione dell'affido del figlio minore e la tipologia della decisione inducono a dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. r.g. 38/2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1) DISPONE che il figlio minore (nato il [...]) sia affidato in Persona_1
modo condiviso ai genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
2) DISPONE che la permanenza del minore presso il padre sia regolata come in parte motiva;
3) DISPONE che il padre, versi a Controparte_1 Parte_1
a titolo di mantenimento indiretto del figlio minore, l'importo di euro 250
[...]
mensili, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, contribuendo altresì nella misura del 50% alle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Vercelli;
4) DICHIARA la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile il 14.5.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel/est. dott.ssa Simona Francese
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