Ordinanza cautelare 21 marzo 2022
Sentenza 31 agosto 2023
Sentenza 31 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 19 aprile 2024
Accoglimento
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/03/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02254/2025REG.PROV.COLL.
N. 02399/2024 REG.RIC.
N. 01362/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2399 del 2024, proposto da
BO EL in proprio e in qualità di socio responsabile dell’omonima Società Azienda Agricola, rappresentato e difeso dall’Avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Udine, via Mercatovecchio, n. 28;
contro
ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione e AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono domiciliate, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 1362 del 2024, proposto da
ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione e AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono domiciliate, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
BO EL in proprio e in qualità di socio responsabile dell’omonima Società Azienda Agricola, rappresentato e difeso dall’Avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Udine, via Mercatovecchio, n. 28;
per la riforma
quanto al ricorso n. 2399 del 2024:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per Lombardia - Sezione Staccata di IA (sezione Seconda) n. 00687/2023, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 1362 del 2024:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per Lombardia - Sezione Staccata di IA (sezione Seconda) n. 00687/2023, resa tra le parti;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ADER e AG nell’appello n. 1362/2024 e di BO EL nell’appello n. 2399/2024;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 181/2022 R.R. l’Azienda Agricola BO EL impugnava dinanzi al Tar per la Lombardia, Sezione staccata di IA:
- l’intimazione di pagamento n. 019 2021 90009089 05/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo, notificata in data 17 novembre 2021, con la quale veniva chiesto il pagamento della somma di € 203.198,81 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2005-2006;
- l’intimazione di pagamento n. 019 2021 90009090 06/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Bergamo, anch’essa notificata in data 17 novembre 2021, con la quale veniva chiesto il pagamento della somma di € 331.639,12 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 2006-2007 e 2007-2008.
Il Tar, con sentenza n. 687 del 31 agosto 2023, accoglieva il ricorso « ai fini della ripetizione del calcolo del prelievo » limitatamente alle pretese riferite alle campagne lattiere 2006/07 e 2007/08 una volta rilevata la contrarietà della disciplina nazionale al diritto unionale.
In particolare, il giudice di prime cure, respinte le censure volte a far dichiarare prescritto o estinto l’obbligo di versamento, riteneva:
- che relativamente alla campagna 2005/2006 la posizione debitoria si fosse cristallizzata a seguito del rigetto della relativa impugnazione ad opera del Tar per il Lazio con sentenza n. 791/2015, gravata con appello dichiarato inammissibile con decisione n. 2429/2022;
- che in relazione alle altre due campagne non potesse ritenersi inibita la possibilità di disapplicare la disciplina nazionale in contrasto con quella europea posto che il giudizio dinanzi al Tar per il Lazio veniva definito in rito con decreto di perenzione n. 3874/2017.
AG impugnava la sentenza con appello iscritto al n. 1362/2024 R.R. depositato il 19 febbraio 2024 deducendo con un unico e articolato capo d’impugnazione « erroneità ed illegittimità della sentenza che, anziché rilevare l’inammissibilità del ricorso che solleva questioni non più proponibili, lo accoglie per violazione del diritto UE e così statuendo mostra di ritenere che la contrarietà del provvedimento amministrativo a tale diritto unionale costituisca un semplice vizio di violazione di legge che può cagionare l’annullabilità del provvedimento; annullabilità che, invece, può esser fatta valere soltanto se il provvedimento è tempestivamente impugnato Violazione del principio costituzionale, eurounionale e convenzionale di certezza del diritto (cfr sent. CdS nn.4538/2014, 5041/2021, 2580/22, 3910/2022, 6335/2022, 3123-3124-3125-3126/23) ».
L’azienda BO appellata si costituiva con memoria depositata il 18 dicembre 2024 con la quale sosteneva la correttezza della sentenza impugnata, chiedendo la reiezione dell’appello.
La medesima sentenza veniva impugnata anche dall’Azienda con appello iscritto al n. 2399/2024 R.R. deducendo:
1. « sulla declaratoria di rigetto del ricorso per la campagna lattiera 2005-2006.in ragione della sentenza resa dal TAR Lazio n. 791/2015 e dal Consiglio di Stato n. 2429/2022, passata in giudicato in cui il ricorrente è risultato soccombente. Violazione di legge »;
2. « sull’eccezione di prescrizione della pretesa di pagamento e di riscossione dell’amministrazione – violazione di legge e falsa applicazione di legge anche per vizio derivato in relazione alla norma dell’art.3 co.1° reg. (ce) n.2988/1995 – in via gradata violazione della norma sostanziale generale dell’art.2948 c.c. »;
3. « sulla prescrizione degli interessi art. 2948 c.c. violazione di legge »;
4. « illegittimità derivata e diretta della sentenza impugnata per manifesta e grave violazione del diritto unionale. Questione di illegittimità unionale della statuizione endogena contestata per grave e manifesto contrasto con il diritto unionale. Questione di legittimità costituzionale per violazione dei principi espressi dai precetti delle norme degli artt.3-10-27-111 Cost. »
5. « violazione di legge ed eccesso di potere giurisdizionale della statuizione della sentenza impugnata inerente l’eccepito contrasto con il diritto unionale per contrasto e disapplicazione dei principi espressi dal Consiglio di Stato in plurime adunanze ed arresti in materia qua - Vizio di illegittimità diretta - originaria e derivata della statuizione della sentenza impugnata per violazione di legge ».
AG e ADER, costituite in giudizio il 25 marzo 2024, con successiva memoria eccepivano in via pregiudiziale l’inammissibilità delle censure inerenti il merito della pretesa perché tardive oltre che coperte dal giudicato formatosi per acquiescenza, nonché l’infondatezza nel merito dell’appello.
All’esito della camera di consiglio del 18 aprile 2024, con ordinanza n. 1482/2024 resa nel giudizio 2399/2024, veniva respinta l’istanza di sospensione rilevando che « oggetto dell’impugnazione è una intimazione di pagamento riferita a pregresse debenze già accertate (campagna 2005-2006), vale a dire non già un autonomo atto impositivo, bensì un invito prodromico all’esecuzione forzata, impugnabile unicamente per vizi propri; l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21 septies della l. 7.8.1990, n. 241 ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea; il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1, c.c. e 2945, commi 1 e 2, c.c., in tema di interruzione della prescrizione, trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria e in esso l’amministrazione, costituendosi a difesa del proprio atto, abbia ribadito la spettanza della propria pretesa creditoria e, quindi, la richiesta di pagamento ».
All’esito della pubblica udienza del 6 febbraio 2025 le cause veniva decise.
Preliminarmente il Collegio dispone la riunione degli appelli in epigrafe stante l’unicità della sentenza impugnata.
Quanto all’appello 1362/2024 R.R, la sentenza del Tar viene censurata dall’amministrazione (in sintesi) nella parte in cui non respinge le censure del ricorrente anche con riferimento alle campagne 2006/07 e 2007/2008 rilevando che l’impugnazione dei relativi atti presupposti rispetto all’odierna intimazione era stata a suo tempo definita in rito con decreto di perenzione.
In particolare, la decisione è contestata laddove afferma, in relazione alle campagne da ultimo citate:
- che « solo in rito, e quindi irrilevanti ai fini della disapplicazione del diritto interno, sono le pronunce che riguardano la campagna 2006-2007 (v. decreti di perenzione del TAR Lazio n. 508 e 509 del 9 febbraio 2017. Non vi sono giudizi pendenti o pregressi relativamente alla campagna 2007-2008 »;
- che « la circostanza che le presupposte cartelle di pagamento e l’intimazione di pagamento n. AG.AGA.2009.33101 di data 19 giugno 2009 non risultino impugnate, e siano ormai definitive, non cancella la possibilità di disapplicare il diritto interno. Come si è visto sopra, l’inoppugnabilità di un atto amministrativo è insuperabile solo nel diritto interno. Non è così nell’ordinamento europeo, che non tutela allo stesso modo il giudicato e il provvedimento definitivo. Per le annate non coperte da un giudicato di merito sfavorevole è quindi possibile, e in realtà doverosa, la disapplicazione del diritto interno e dei provvedimenti attuativi, in osservanza del principio di leale cooperazione ex art. 4 par. 3 del TUE, per procedere al ricalcolo del prelievo supplementare secondo le indicazioni della Corte di Giustizia ».
Deduce AG che il ricorso di primo grado sarebbe inammissibile poiché l’Azienda avrebbe in detta sede formulato censure avverso l’atto a valle (comprese quelle riferite all’inosservanza del diritto europeo) che invece avrebbero dovuto essere formulate nei confronti dell’atto a monte.
Premesso che:
é pacifico, e riconosciuto dallo stesso Tar, che relativamente alla campagna 2006/07 interveniva impugnazione dinanzi al Tar per il Lazio e che il giudizio veniva definito con decreto di perenzione n. 508/2017 mentre, per quanto riguarda la campagna 2007/08, « non risultano, invece, impugnate le imputazioni di prelievo »;
il Tar riconosce ulteriormente che relativamente a tutte le campagne oggetto del presente giudizio, « l’AG ha inviato all’azienda agricola ricorrente l’intimazione di pagamento n. AG.AGA.2009.33101 di data 19 giugno 2009, notificata il 28 luglio 2009 »,
AG rileva che il Tar avrebbe scrutinato il merito della pretesa disconoscendo la legittimità di atti ormai inoppugnabili affermando il principio per il quale la violazione del diritto UE sarebbe sempre rilevante e rilevabile a prescindere dall’impugnazione degli stessi.
Al contrario, la mancata tempestiva impugnazione dell’atto affetto da vizio di illegittimità unionale, a parere dell’amministrazione, consoliderebbe l’atto precludendo la possibilità di far valere il profilo nei confronti dei successivi provvedimenti consequenziali. Ciò in quanto il regime di invalidità dell’atto affetto da illegittimità comunitaria è da individuarsi in quello della annullabilità, da far valere nel termine decadenziale, e non della nullità.
L’appello è fondato.
La questione è stata ripetutamente affrontata dalla Sezione che, con posizione ormai consolidata (Cons. Stato, Sez. VI, 7 agosto 2023 n. 7609), ha già avuto modo di affermare:
che « fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21 septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea. Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame»;
che «la violazione del diritto europeo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela »;
che « la natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (Cons. St., sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Cons. St., sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; id. 25 marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. St., sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari »;
che « la giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto ugualmente in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo” (cfr. sentenza KU & TZ del 13 gennaio 2004) »;
che « nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (le stesse recenti sentenze della CGUE Randstad del 21 dicembre 2021 e Hoffmann-La Roche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori) ».
Quanto all’appello n. 2399/2024 R.R. l’Azienda, con il primo capo d’impugnazione contesta la sentenza nella parte in cui afferma che il giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Lazio n. 791/2015 avrebbe cristallizzato la pretesa creditoria dell’amministrazione relativamente alla campagna 2005/2006 sostenendo che il giudicato sarebbe « suscettivo di rescissione » quando « per fatti sopravvenuti » divenga « illegittimo o incostituzionale per contrasto manifesto con il diritto unionale/o con le norme costituzionali ».
La censura è infondata per le ragioni già esposte accogliendo l’appello n. 1362/2024 cui si rinvia. A maggior ragione poi, in questo caso, dove la tesi dell’Azienda condurrebbe a revocare ovvero a disapplicare una sentenza passata in giudicato.
Con il secondo capo d’impugnazione l’appellante contesta la sentenza nella parte in cui non riconosce la prescrizione del debito non avendo l’amministrazione comprovato la notifica degli atti di accertamento/imputazione relativi e presupposti alla cartella di pagamento impugnata.
L’appellante allega a sostegno dell’illegittimità della pretesa che il sistema di imputazione dei prelievi supplementari sarebbe stato ripetutamente ritenuto illegittimo (cita la nota ordinanza del GUP Di Nicola del Tribunale penale di Roma nel procedimento n. 96592/2016 RGNR e richiama genericamente le sentenze della Corte di Giustizia del 27 giugno 2019 e 11 settembre 2019, nonché non meglio precisata giurisprudenza amministrativa) pervenendo alla conclusione che il Tar avrebbe « dovuto postulare, per converso, il mancato versamento da parte degli acquirenti » e l’impossibilità di AG di procedere nei confronti dei produttori conferenti decorso il termine di prescrizione quadriennale di cui all’art. 3 del Regolamento n. 2988/1995 o, al più, il termine quinquennale di cui all’art. 2948 c.c..
Il motivo è infondato.
Quanto alla richiamata ordinanza della dott.ssa Paola Di Nicola (ripetutamente richiamata nell’ambito di contenziosi in materia di quote latte) la questione è stata già affrontata dalla Sezione ritenendo di « aderire al condivisibile insegnamento di questo Consiglio (da ultimo espresso con la sentenza n. 5858 del 23 agosto 2019) secondo cui “le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l'attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall'AIMA e poi dall'AG) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l'onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l'obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati” (cfr. al riguardo ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2019, n. 3202). Ciò appare a fortiori condivisibile nel caso di specie atteso che affermazioni di parte appellata non paiono accompagnate neppure da un in un principio di prova in ordine al concreto impatto delle ridette indagini sulla attribuzione delle quote e sulla conseguente determinazione del prelievo supplementare dovuto, nello specifico, dalla singola azienda » (Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64).
In merito al termine prescrizionale applicabile in materia di quote latte, come la Sezione ha già avuto modo di affermare, non vi è motivo di « discostarsi dall’orientamento assolutamente maggioritario che ritiene applicabile in subiecta materia, almeno per quanto riguarda la sorte capitale, il termine prescrizionale ordinario decennale (ex multis Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato sez. III, n. 2730 del 2022, richiamate da Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64; secondo cui “gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale”). In sostanza, poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica, non è applicabile l’art. 2948 c.c. che disciplina la prescrizione di cinque anni, mentre, quanto al capitale, il termine di prescrizione decennale è previsto in via generale dall’art. 2946 c.c. (cfr. Cons. St., sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11050). Nella fattispecie, la prescrizione ha carattere decennale anche in considerazione del fatto che se, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cons. Stato, sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659), dall’altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali » (Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1316).
Con il terzo motivo l’appellante deduce genericamente che « anche gli interessi sono da ritenersi prescritti, per inutile decorso del termine di 5 (cinque) anni di cui all’art. 2948, primo comma, n. 4, c.c. »
Fermo restando quanto già illustrato circa gli esiti e gli effetti delle azioni intraprese avverso le pretese avanzate dall’amministrazione e richiamando la relazione istruttoria depositata in primo grado dall’amministrazione il 3 maggio 2023, la censura, formulata nei suesposti generici termini mediante mera trascrizione del comma 4 dell’art. 2948, comma 1 n. 4 senza alcuna indicazione circa la campagna cui è riferita né alla data dalla quale decorrerebbe il quinquennio, non può che essere dichiarata inammissibile per genericità.
Con il quarto motivo è dedotta l’illegittimità della sentenza in via diretta e in via derivata per « grave violazione del diritto unionale nonché dei principi costituzionali espressi dagli artt. 3, 10, 27 e 111 Cost. ».
L’appellante, per quanto riguarda l’invocata illegittimità comunitaria (riaffermata anche con il successivo capo d’impugnazione), reitera censure già affrontate, per cui deve ritenersi infondata per le ragioni già esposte.
Premesso che l’intimazione di pagamento riferita ad una cartella notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nulla od annullabile la cartella di pagamento presupposta (Cons. Stato, Sez. III, 17 maggio 2022 n. 3910), non può che aggiungersi come « in coerenza con il tradizionale indirizzo per cui la contrarietà del provvedimento amministrativo al diritto dell’Unione, sia essa “diretta” (laddove il contenuto del provvedimento contrasti in sé con tale diritto), sia essa “indiretta” (laddove il provvedimento sia conforme alla norma nazionale ma questa sia incompatibile con il diritto dell’Unione), si risolve in un normale vizio di violazione di legge che determina la semplice annullabilità del provvedimento amministrativo, da far valere entro il termine di decadenza con una ordinaria azione di annullamento (v. Cons. Stato, Sez. I, parere n. 698/2023 del 10 maggio 2023). Né, del resto, la sola finalità di porre rimedio ad una disciplina nazionale contrastante con il diritto dell’Unione europea consente di rimettere in discussione pronunce giurisdizionali divenute definitive o di riaprire rapporti che si sono esauriti per intervenuta inoppugnabilità di provvedimenti autoritativi (v. Cons. Stato, Sez. III, 17 maggio 2022 n. 3910) » (Con. Stato, n. 1316/2024, cit.).
Quanto alle dedotte violazioni dei richiamati principi costituzionale, il Collegio prende atto che la censura non trova sviluppo in ricorso.
Per quanto precede l’appello proposto da AG (n. 1362/2024) deve essere accolto mentre quello proposto dall’Azienda BO (n. 2399/2024) deve essere respinto, determinando per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso di primo grado con condanna dell’Azienda agricola al pagamento delle spese del doppio grado di entrambi i giudizi nella misura liquidata in dispositivo. € 5.000,00.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti:
dispone la riunione dei giudizi n. 1362/2024 e n. 2399/2024;
accoglie l’appello n. 1362/2024 e respinge quello n. 2399/2024;
per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado proposto dall’Azienda agricola BO;
condanna l’Azienda agricola al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 5.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO