Ordinanza collegiale 13 ottobre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01636/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00743/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG
CE - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 743 del 2025, proposto da
Avv. Belvisi Laura, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Belvisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CE, domiciliata in CE, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza, in parte qua,
del giudicato formatosi in relazione alla sentenza di ottemperanza n. 291 del 19.02.2025, notificata in forma esecutiva il 20.02.2025, nella parte in cui il T.A.R. UG - CE (investito per l'ottemperanza della sentenza n.110 del 23.01.2024, resa nella causa iscritta ad R.G. 257/2023, e recante la condanna del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, al pagamento della somma di Euro 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, in favore del sig. OR SA, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, decorrenti dalla data di emissione del provvedimento impugnato e annullato e sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre gli accessori di legge), pur dichiarando l’improcedibilità del relativo ricorso di ottemperanza, per cessazione della materia del contendere, ha condannato il Ministero dell’Interno resistente, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (Millecinquecento/00), per tutte le fasi del giudizio esecutivo, in applicazione delle tariffe medie previste dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss.mm, oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Laura Belvisi.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa AT OR e udito l’Avvocato dello Stato S. Libertini per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso di ottemperanza all’esame, notificato il 24 giugno 2025 e depositato in giudizio il 7 luglio 2025, l’Avvocato distrattario ricorrente chiede l'ottemperanza del giudicato formatosi in ordine alla sentenza n. 291 del 19.02.2025, notificata in forma esecutiva il 20.02.2025, nella parte in cui il T.A.R. UG - CE (investito per l'ottemperanza della sentenza n.110 del 23.01.2024, resa nella causa iscritta ad R.G. 257/2023, e recante la condanna del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, al pagamento della somma di Euro 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, in favore del sig. OR SA, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, decorrenti dalla data di emissione del provvedimento impugnato e annullato e sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre gli accessori di legge), pur dichiarando l’improcedibilità del relativo ricorso di ottemperanza, per cessazione della materia del contendere, ha condannato il Ministero dell’Interno resistente, in persona del Ministro in carica e legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (Millecinquecento/00), per tutte le fasi del giudizio esecutivo, in applicazione delle tariffe medie previste dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss.mm, oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Laura Belvisi.
2. In data 8 luglio 2025 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero dell’Interno intimato.
Con ordinanza collegiale n.1371/2025, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 7 ottobre 2025, questa Sezione ha indicato, ex art. 73 comma 3 c.p.a., una possibile causa di inammissibilità del ricorso di ottemperanza - rilevata d’ufficio -, non avendo parte ricorrente prodotto l’attestazione del passaggio in giudicato della predetta sentenza del T.A.R. UG - CE n. 291 del 19.02.2025 di cui si chiede l’ottemperanza, in conformità al disposto dell’art. 114, secondo comma, c.p.a.
Il 17 ottobre 2025, parte ricorrente ha depositato il certificato di passaggio in giudicato della sentenza suindicata rilasciato in data 7 maggio 2025 dal Direttore del Tribunale Amministrativo Regionale per la UG Sezione Staccata di CE - Ufficio VI.
All’udienza in camera di consiglio del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
3. Il ricorso di ottemperanza in esame è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
3.1. Rileva, in primo luogo, questo Tribunale la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte il 24 giugno 2025 e depositato in giudizio il 7 luglio 2025), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a..
Inoltre, la predetta sentenza esecutiva dell’A.G.A., notificata al Ministero dell’Interno il 20 febbraio 2025, ha acquistato autorità di giudicato il 7 maggio 2025, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della LI IN (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
3.2. Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto, non risultando l’adempimento da parte del Ministero dell’Interno al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.A.
n. 291 del 19.02.2025, notificata in forma esecutiva il 20.02.2025, nella parte in cui il T.A.R. UG – CE ha liquidato in favore del difensore distrattario ricorrente, le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (Millecinquecento/00), per tutte le fasi del giudizio esecutivo, in applicazione delle tariffe medie previste dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e ss.mm, oltre gli accessori di legge.
3.3.Deve, invece, essere disattesa, allo stato, la domanda di rimborso del contributo unificato relativo al presente giudizio di ottemperanza: difatti, tale rimborso (configurabile quale “obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice di disporne la compensazione ovvero di liquidarne autonomamente l’ammontare” - Consiglio di Stato, Sezione Terza, 2 agosto 2011, n. 4596) è dovuto dal soccombente (al ricorrente, “ogni volta che questi risulti vittorioso ed anche nel caso in cui sia stata disposta la compensazione delle spese del giudizio …. a prescindere da come il Giudice disponga in ordine alle spese, essendo lo stesso connesso esclusivamente al verificarsi della situazione di fatto rappresentata dall'accoglimento del ricorso”, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione Terza, 18 marzo 2011, n. 1657) solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di ottemperanza, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm..
Va, altresì, disattesa - allo stato - la richiesta di nomina di un Commissario ad acta, poiché non sono emersi elementi che inducano a ritenere che il Ministero della Salute resistente resti ulteriormente inerte.
3.4. - Le spese del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell’IN resistente e liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG CE - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi, limiti e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.A. di cui sopra nei sensi e nei limiti suindicati, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente decisione.
Condanna il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in favore dell’Avvocato ricorrente, liquidate in complessivi € 800,00, (Ottocento/00) oltre gli accessori ex lege.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in CE nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT OR, Presidente FF, Estensore
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AT OR |
IL SEGRETARIO