Sentenza 26 gennaio 2001
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 69 della legge n. 354 del 1975 in relazione all'articolo 409 cod. proc. civ. e con riferimento all'articolo 3 della Costituzione; infatti, le diversità strutturali fra il rito applicabile per le ordinarie controversie di lavoro e quello proprio del procedimento davanti al magistrato di sorveglianza per il lavoro dei detenuti, una volta assunta la natura giurisdizionale quale minimo denominatore comune di entrambi, non escludono la ragionevolezza della previsione di una diversa competenza per le controversie concernenti il lavoro carcerario, date le peculiarità del relativo rapporto che, avendo come parte un detenuto, è, per ciò stesso, inserito in un contesto di attività che risultano strettamente connesse e consequenziali alla pena e, pertanto, istituzionalmente sottoposte alla sorveglianza del giudice penale.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 69 della legge n. 354 del 1975 in relazione all'articolo 409 cod. proc. civ. e con riferimento all'articolo 3 della Costituzione; infatti, le diversità strutturali fra il rito applicabile per le ordinarie controversie di lavoro e quello proprio del procedimento davanti al magistrato di sorveglianza per il lavoro dei detenuti, una volta assunta la natura giurisdizionale quale minimo denominatore comune di entrambi, non escludono la ragionevolezza della previsione di una diversa competenza per le controversie concernenti il lavoro carcerario, date le peculiarità del relativo rapporto che, avendo come parte un detenuto, è, per ciò stesso, inserito in un contesto di attività che risultano strettamente connesse e consequenziali alla pena e, pertanto, istituzionalmente sottoposte alla sorveglianza del giudice penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/01/2001, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI - Primo Presidente f.f. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 71/5, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO POMPA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO ASTI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO DEL MIGLIORAMENTO ND RO DESA, CONSORZIO DEL MIGLIORAMENTO ND RO RENA, CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO CHIESE, AL US IE, ER AR;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 11546/99 proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO CHIESE - in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ISONZO 50, presso lo studio dell'avvocato COMPAGNO GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO ND RO DESA, CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO ND RO RENA, AL US IE, ER AR, REGIONE LOMBARDIA;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 14453/99 proposto da:
CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO ND RO DESA, CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO ND RO RENA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato GIANNETTO CAVASOLA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA CRISTINA ZAVATTI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
REGIONE LOMBARDIA, CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO CHIESE, AL US IE, ER AR;
- intimati -
e sul 4^ ricorso n. 14598/99 proposto da:
CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO ND RO DESA, CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO ND RO RENA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato GIANNETTO CAVASOLA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA CRISTINA ZAVATTI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 71, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO POMPA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO ASTI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO CHIESE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ISONZO 50, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI COMPAGNO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
AL US IE, ER AR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3116/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 20/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/00 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
uditi gli Avvocati Giuliano POMPA, per la ricorrente principale, Giovanni COMPAGNO, Maria Cristina Zavatti, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la rimessione atti alla Corte Costituzionale.
ORDINANZA
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. La legge della Regione Lombardia 26.11.1984 n. 59, recante "Riordino dei consorzi di bonifica. Ecologia", prevede, all'art. 5, che è classificato territorio di bonifica tutto il territorio regionale al quale si applica la legge regionale 5.5.1075 n. 66 (comma 1); che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera la suddivisione dell'intero territorio di cui al comma precedente in comprensori di bonifica, avendo riguardo alle esigenze di coordinamento degli interventi nell'ambito di unità idrografiche funzionali e tenuto conto delle circoscrizioni previste dal piano di risanamento delle acque di cui all'art. 8 della legge regionale 20.3.1090 n. 32 (comma 2); che in ciascun comprensorio di bonifica è costituito un consorzio ente di diritto pubblico, che provvede alla esecuzione, alla manutenzione e alla gestione delle opere pubbliche di bonifica (comma 3, prima parte); che i singoli statuti consortili possono comunque prevedere autonomia gestionale amministrativa a soggetti operanti nel settore della bonifica e dell'irrigazione all'interno dei comprensori consortili (comma 3, seconda parte); che per il coordinamento delle attività di consorzi finitimi la Giunta regionale può costituire consorzi di secondo grado a norma del successivo art. 37 (comma 4).
La citata legge dispone, all'art. 6, che fanno parte dei consorzi di bonifica i proprietari degli immobili ubicati nei singoli comprensori nonché i conduttori che, ai sensi della legge 11.2.1971 n. 11, o in forza degli statuti consortili, abbiano obblighi di contribuenza (comma 1); e stabilisce, inoltre, che i consorzi di bonifica assumono le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al r.d. 13.2.1933 n. 215, e di tutti gli altri soggetti operanti nel settore irriguo, nonché quelle dei consorzi di utilizzazione idrica, relativamente alle utenze irrigue e di colo che si esercitano nei canali di bonifica e nei corsi d'acqua che interessano il territorio consortile (comma 2).
2. Le iniziative assunte, nel quadro della nuova disciplina, da parte della Regione Lombardia e dell'ente di nuova costituzione denominato Consorzio di bonifica Medio Chiese, per l'attuazione della norma che prevede l'assunzione delle funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario da parte dei consorzi di bonifica di nuova costituzione, hanno determinato i Consorzi di miglioramento fondiario GG ES e GG RE (con l'adesione di due consorziati), invitati a confluire nel nuovo ente, con conseguente loro estinzione, ad agire davanti al Tribunale di Milano, nei confronti della Regione Lombardia e del Consorzio di bonifica Medio Chiese, per sentir accertare il proprio diritto di esistere, di continuare a svolgere la propria attività, di autogestirsi e di conservare i relativi mezzi. Il tribunale, accogliendo l'eccezione dei convenuti, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
Pronunciando sull'appello dei Consorzi di miglioramento fondiario, la Corte d'appello di Milano ha invece affermato la giurisdizione del giudice ordinario.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Regione Lombardia ed il Consorzio di bonifica Medio Chiese, sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo.
I Consorzi di miglioramento fondiario GG ES e GG RE, hanno resistito ed hanno proposto ricorso incidentale condizionato, con il quale chiedono che sia affermata la giurisdizione del giudice ordinario, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 59 del 1984, sulla base dei principi enunciati da detta Corte con la sentenza n. 326 del 1998.
3. Osserva il Collegio che, in relazione allo scioglimento dei consorzi di miglioramento fondiario, previsto dall'art. 6, comma 2, della legge della Regione Lombardia n. 59 del 1984, queste Sezioni
Unite, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione proposto in altro analogo giudizio promosso da un consorzio di miglioramento fondiario, hanno avuto modo di statuire che il provvedimento della Regione Lombardia che, ai sensi degli artt. 5 e 6 della citata legge, ed in forza delle competenze ad essa trasferite dal d.P.R. n. 616 del 1977, sciolga consorzi di miglioramento fondiario e disponga l'immediata successione ad essi di consorzi di bonifica è espressione di poteri autoritativi dell'amministrazione regionale, finalizzati alla cura del pubblico interesse, rispetto ai quali la posizione dell'ente disciolto è soltanto di interesse legittimo e tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo, senza che accanto ad essa sia ipotizzabile la concorrente esistenza di una posizione di diritto soggettivo di esistenza, nonché di gestione e conservazione del proprio patrimonio, del quale l'ente medesimo possa domandare l'accertamento al giudice ordinario (sent. n. 4390/94). La richiamata pronuncia ha altresì esaminato la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., delle citate norme della legge regionale, nella parte in cui prevedono il generalizzato venir meno delle funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario, enti associativi di natura privata, e l'ha ritenuta manifestamente infondata, traendo argomento dalla sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 1992, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Emilia Romagna 23.4.1987 n. 16, nella parte in cui prevede che tutto il territorio regionale sia classificato territorio di bonifica.
4. Dalle conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza n. 4390/94 ritengono queste Sezioni Unite di discostarsi per le considerazioni che seguono.
5. La citata sentenza ha attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione sulla controversia concernente la contestata soppressione dei consorzi di miglioramento fondiario sul rilievo che il provvedimento di scioglimento non era stato emesso in carenza di potere (con conseguente devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario), poiché il potere di soppressione trovava la sua fonte in una legge regionale, colpita da dubbi manifestamente infondati di non conformità alla Costituzione sotto il profilo dell'inosservanza del limite dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 117 Cost.). Per disattendere i prospettati dubbi, la sentenza n. 4390/94 ha espressamente richiamato una pronuncia della Corte costituzionale, e precisamente la sentenza n. 66 del 1992, resa in riferimento alla legge della Regione Emilia-Romagna 23.4.1987 n. 16, recante "Nuove norme in materia di enti di bonifica".
Va tuttavia rilevato che la sentenza n. 66 del 1992 era chiamata a stabilire se fosse lesivo dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale in materia di bonifica, ed in particolare dal r.d. 13.2.1933 n. 215, l'art. 3 della citata legge regionale, nella parte in cui prevede che tutto il territorio regionale sia classificato territorio di bonifica, in contrasto, ad avviso del giudice a quo, con il principio per il quale è coessenziale alla nozione di bonifica l'indicazione di zone di territorio determinate e specifiche da assoggettare al relativo regime giuridico (principio di "specialità" della bonifica). E la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione, sul rilievo che tale onnicomprensiva classificazione costituiva espressione di funzioni prodromiche rispetto alla perimetrazione dei comprensori ed alla definizione dei programmi di bonifica, e non comportava quindi la generalizzata sottoposizione del territorio regionale ai vincoli di bonifica, ne' pregiudicava il principio che tali vincoli siano imposti soltanto in dipendenza di un bisogno effettivo del territorio considerato e che i contributi siano richiesti ai privati soltanto in ragione dei benefici da essi conseguiti per effetto delle opere di bonifica.
Non sembra, quindi, che dalla suindicata pronuncia della Corte costituzionale possano trarsi principi o argomenti significativi ai fini del vaglio della diversa questione, sollevata nel presente giudizio, concernente la legittimità di un intervento legislativo della Regione, in materia di bonifica, incidente sugli enti che, alla stregua del r.d. n. 215 del 1933, operano nel settore.
6. Proprio di tale questione si è invece occupata la Corte costituzionale con la sentenza n. 326/1998, resa in riferimento alla legge della Regione Marche 9.5.1997 n. 30, recante "Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle province in attuazione delle legge 8.6.1990 n.142. Soppressione dei consorzi di bonifica".
La sentenza n. 326/1998 ha infatti ritenuto illegittima, in riferimento all'art. 117 Cost., perché lesiva dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale - e segnatamente dal r.d. n. 215 del 1933, che ancora detta l'unica disciplina organica della bonifica integrale -, la generalizzata soppressione, nella Regione Marche, della categoria dei consorzi di bonifica, con il conseguente passaggio alle province di tutte le loro funzioni. La decisione è incentrata sul rilievo della duplicità delle funzioni, pubbliche e private, svolte dai consorzi di bonifica, in relazione alle opere di bonifica di cui al titolo II del r.d. n. 215 del 1933, da un lato quali concessionari, per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato (capo III del titolo II), da altro lato quali enti costituenti espressione dei proprietari interessati, per l'esecuzione delle opere di competenza privata (capo V del titolo II).
Ha osservato la Corte costituzionale che i consorzi di bonifica, pur essendo espressamente qualificati come persone giuridiche pubbliche (art. 59, comma 1, r.d. n. 215 del 1933; art. 862, comma 4, c.c.), e come tali configurandosi in quanto soggetti titolari o partecipi di funzioni amministrative, in forza di legge o di concessione statale (ora regionale), in relazione alle opere del primo tipo, costituiscono tuttavia anche lo strumento attraverso il quale i proprietari privati, associandosi, adempiono agli obblighi e si ripartiscono gli oneri su di loro gravanti in relazione alle opere di bonifica del secondo tipo.
Ciò premesso, ha statuito che fanno parte dei principi fondamentali della materia della bonifica integrale, inclusa in quella concernente l'agricoltura e le foreste (prevista dall'art. 117 Cost. ed individuata dall'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977), non derogabili ad opera del legislatore regionale nell'esercizio della potestà legislativa concorrente, "sia la distinzione tra opere di bonifica di competenza pubblica (già statale), caratterizzate da una preminente finalizzazione agli interessi pubblici legati alla bonifica, e opere di competenza privata, in quanto di interesse particolare dei fondi inclusi nel comprensorio di bonifica;
sia il connesso duplice carattere dei consorzi, e in particolare la loro qualificazione come enti a struttura associativa. Onde solo il legislatore statale potrebbe sciogliere definitivamente l'intreccio di pubblico e di privato che nei consorzi si esprime, per separare in modo netto le manifestazioni dell'autonomia privata dai caratteri pubblicistici impressi a tali enti dalla legislazione precostituzionale". E ciò anche in conseguenza "del limite, che il legislatore regionale incontra, di non poter alterare le regole fondamentali di diritto concernenti la disciplina dei rapporti tra privati."
7. Dei suindicati principi occorre tenere conto al fine del vaglio di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia n. 59 del 1984, nella parte in cui prevede la generalizzata assunzione, da parte dei consorzi di bonifica, delle funzioni svolte dai consorzi di miglioramento fondiario.
Vanno anzitutto individuate la natura e le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario nell'ambito della disciplina della bonifica integrale dettata dal r.d. n. 215 del 1933. L'art. 1 del titolo I del citato r.d. dispone che alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse mediante "opere di bonifica" e di "miglioramento fondiario". Le "opere di bonifica" sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori a vantaggio di un intero territorio. Le "opere di miglioramento fondiario", sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica. Le opere di bonifica (titolo II) si distinguono in opere di competenza dello Stato (capo III), ed opere di competenza privata (capo V): ad entrambe provvedono i consorzi di bonifica, in veste di concessionari, per le prime, o su richiesta dei proprietari interessati, per le seconde.
Le opere di miglioramento fondiario indipendenti da un piano generale di bonifica sono analiticamente individuate dall'art. 43 del titolo III, che prevede per esse la concessione di un sussidio statale o l'accesso a mutui agevolati.
In correlazione a tale disposizione, l'art. 71 del capo II del titolo V, prevede che per la esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di miglioramento fondiario, riconosciute sussidiabili a termini dell'art. 43, possono costituirsi consorzi, con le forme stabilite per i consorzi di bonifica. A tali consorzi sono applicabili varie norme relative ai consorzi di bonifica, ed in particolare l'art. 62, in tema di modificazioni e soppressione.
A sua volta l'art. 863 c.c., dopo aver ribadito, nel primo comma, che possono essere costituiti consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica, dispone, nel secondo comma, che tali consorzi "sono persone giuridiche private". Precisa inoltre che "possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa".
Ora, alla stregua delle suindicate disposizioni, non sembra sussistere dubbio sulla qualificazione dei consorzi di miglioramento fondiario, nella loro configurazione ordinaria (la sola che viene in considerazione nel presente giudizio), come enti associativi privati preposti all'esecuzione ed alla gestione di opere di miglioramento fondiario nell'interesse dei fondi dei soggetti associati, a spese di questi ultimi, ma con il concorso di sussidi pubblici ed agevolazioni creditizie, e sulla conseguente natura privata delle. funzioni svolte, in quanto essenzialmente rivolte alla soddisfazione di interessi privati, ancorché realizzino, di riflesso, uno scopo di pubblico interesse (come prevede il già citato art. 1).
8. A questo punto occorre stabilire quale incidenza dispieghi, nei confronti dei consorzi di miglioramento fondiario, la legge della regione Lombardia n. 59 del 1984.
Viene in considerazione, in particolare, l'art. 6, comma 2, di detta legge, nella parte in cui dispone che: "I consorzi di bonifica assumono le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al r.d. 13.2.1933 n. 215." Ora, per un verso va notato che le funzioni dei detti consorzi riguardano, come già rilevato, l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica, e nell'espletamento di dette funzioni consistenti nello svolgimento di attività materiali e gestionali a vantaggio dei fondi dei proprietari associati si esauriscono pertanto i compiti istituzionali dell'ente associativo. Per altro verso, occorre rilevare che la norma non pone distinzioni o riserve, di guisa che il subentro dei consorzi di bonifica deve essere inteso come assunzione della totalità delle suindicate funzioni, nessuna esclusa.
Deve conclusivamente ritenersi che l'attuazione della disposizione in esame avrà l'effetto di determinare il completo venir meno dei compiti istituzionali dei consorzi di miglioramento fondiario, l'integrale svuotamento delle funzioni loro proprie, e. conseguentemente, la loro estinzione.
Va poi sottolineato che la norma, destinata a spiegare il menzionato effetto estintivo, ha portata generale, in quanto la soppressione riguarda l'intera categoria dei consorzi di miglioramento fondiario nell'ambito della Regione Lombardia, non già singoli consorzi. Non giova quindi invocare. a sostegno del potere di soppressione, l'art. 62 del r.d. n. 215 del 1933, richiamato dal successivo art. 71, poiché tale disposizione riguarda il diverso caso di provvedimenti modificativi o estintivi concernenti i singoli consorzi, e cioè di provvedimenti che si ricollegano ai poteri di conformazione, di vigilanza e di tutela dell'autorità amministrativa nei confronti dei consorzi di bonifica e dei consorzi di miglioramento fondiario (artt. da 60 a 66 del r.d.).
E si deve altresì ritenere che la prevista progressiva estinzione dei consorzi di miglioramento fondiario preesistenti, in quanto riferita all'intera categoria, determina anche una preclusione per la costituzione di nuovi consorzi di tal genere da parte dei privati.
9. La questione di legittimità costituzionale della norma contestata, intesa nei sensi suindicati, non sembra manifestamente infondata in riferimento agli artt. 117 e 18 Cost. in relazione al primo profilo di sospetta illegittimità, va rilevato che, ai sensi dell'art. 117 Cost., la potestà legislativa concorrente della Regione nelle materie di seguito indicate nel detto articolo è soggetta al limite dei principi fondamentali stabiliti (o desumibili) dalle leggi dello Stato. Poiché nella materia della "bonifica integrale", ricompresa nell'ambito della materia "agricoltura e foreste", l'unica disciplina organica si rinviene nel r.d. n. 215 del 1933, è a tale corpo normativo che occorre far riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali inderogabili. Ad avviso del Collegio deve ritenersi principio fondamentale desumibile dalla citata normativa quello della concorrenza dell'intervento pubblico e privato in materia di bonifica. Concorrenza che si manifesta, come ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 326/1998, nella ravvisata coesistenza di tali caratteri nell'ambito dei consorzi di bonifica, ma che sussiste anche sotto il profilo della compresenza di enti pubblici (con le menzionate peculiarità), come i consorzi di bonifica, e di enti associativi privati, come i consorzi di miglioramento fondiario.
Consegue che la generalizzata soppressione dei consorzi di miglioramento fondiario, enti privati a carattere associativo, per effetto della loro confluenza nei consorzi di bonifica, enti pubblici, non sembra consentita al legislatore regionale, in quanto suscettiva di alterare il descritto sistema normativo di compresenza, posto da una legge dello Stato.
Ma va ancora considerato che la norma contestata sembra lesiva del più generale limite all'esercizio della potestà legislativa regionale, operante anche nelle materie di legislazione concorrente di cui all'art. 117 Cost., costituito dal divieto di intervenire sui rapporti di diritto privato, la cui disciplina deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale (Corte cost., sent. n. 154/1972, e successiva giurisprudenza conforme). In virtù della norma contestata, la facoltà dei privati proprietari di fondi interessati all'esecuzione di opere di miglioramento fondiario di associarsi in consorzio, ai sensi dell'art. 71 del r.d. n. 215 del 1933 e dell'art. 863 c.c., sarebbe infatti esclusa nell'ambito, della Regione
Lombardia, per effetto della soppressione di tale categoria, determinando una palese difformità di regime.
Esclusione che, d'altro canto, sembra determinare altresì violazione dell'art. 18 Cost., secondo cui i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
10. La questione è altresì rilevante, poiché la decisione sulla giurisdizione è condizionata dalla vigenza o meno della norma contestata. La dichiarazione di illegittimità costituzionale determinerebbe infatti la caducazione del potere di soppressione previsto dalla legge regionale, con conseguente attribuzione della controversia al giudice ordinario, in applicazione del noto criterio che contrappone la carenza assoluta di potere allo scorretto esercizio di esso, riservando al giudice amministrativo la valutazione di quest'ultimo. Ad opposta soluzione si dovrebbe invece pervenire nel caso in cui la questione fosse dichiarata non fondata. 11. In conclusione, va sollevata questione di legittimità costituzionale nei termini di cui al dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 117 e 18 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Lombardia 26.11.1984 n. 59, recante "Riordino dei consorzi di bonifica. Ecologia", nella parte in cui dispone che: "I consorzi di bonifica assumono le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario di cui al r.d. 13.2.1933 n. 215." Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il giudizio in corso.
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Procuratore Generale presso questa Corte, nonché al Presidente della Giunta regionale della Lombardia, e comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 19 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2001