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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/03/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 54/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MB RA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. FABBRO GIORGIO ( VICOLO DEL FORNO, 11 33170 C.F._2
PORDENONE; elettivamente domiciliato in VICOLO DEL FORNO, 11 33170 PORDENONE presso il difensore avv. MB RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MB CP_1 C.F._3
RA e dell'avv. FABBRO GIORGIO ( VICOLO DEL FORNO, 11 C.F._2
33170 PORDENONE;
elettivamente domiciliato in VICOLO DEL FORNO, 11 33170 PORDENONE presso il difensore avv. MB RA
RA MB (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MB C.F._4
RA e dell'avv. FABBRO GIORGIO ( VICOLO DEL FORNO, 11 C.F._2
pagina 1 di 15 33170 PORDENONE;
, elettivamente domiciliato in VICOLO DEL FORNO, 11 33170 PORDENONE presso il difensore avv. MB RA
APPELLANTE
CONTRO
erede di contumace CP_2 Persona_1
già (C.F. ), Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_1
ELETTIVAMENTE domiciliato in VIA BARETTI, 3 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MENOZZI MICHELE MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
avente ad oggetto: lesione personale sulle seguenti conclusioni.
Per RA MB Parte_1 CP_1
Accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata ritenendo e dichiarando: in via principale
- la nullità della impugnata sentenza per omessa e contraddittoria motivazione, travisamento e mancata valutazione dei fatti e inosservanza di norme di legge, e per l'effetto accertare la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in capo al
Sig. quale conducente dell'autovettura, anche ex art.149 C.d.S.; Persona_1
- la nullità con riformulazione del capo della sentenza n.6 per mancata valutazione dei fatti e delle prove ove viene considerata infondata la domanda di liquidazione delle pagina 2 di 15 spese straiudiziali, senza considerare la documentazione versata in atti a sostegno della descritta attività; in via secondaria o comunque
- annullare/riformulare la condanna alle spese del giudizio, verificata, in conseguenza di un favorevole accoglimento del presente appello, l'assenza di soccombenza degli odierni appellanti, o comunque riducendone l'importo in considerazione della reciproca soccombenza, comunque con applicazione dello scaglione inferiore come richiesto;
- condannare gli appellati al pagamento delle spese e compensi legali di entrambi i gradi del presente giudizio. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento rientra nello scaglione di valore di € 4.100,00
Per Controparte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
a) dichiarare inammissibile l'appello proposto dai signori e Parte_1 CP_1
RA LO (Eredi di per tutte le ragioni indicate in narrativa;
Persona_2
NEL MERITO:
b) rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dai signori (Eredi di , Parte_1 Controparte_5 Persona_2
confermando la sentenza n. 1449/2023, pubblicata in data 21/11/20123, notificata il
23.11.2023, all'esito del giudizio R.G. n. 1453/2021 del Tribunale di Pavia, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
pagina 3 di 15 in ogni caso, respingere, le domande svolte da signori Parte_1 CP_1 [...]
(Eredi di in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti Controparte_5 Persona_2
i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, al 4% di C.P.A. e al 22% di IVA, ai sensi di legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su fatti non tempestivamente allegati e su domande nuove ex adverso formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ad il 4 marzo 2021, ed al Controparte_4
Sig. a mezzo posta, il 5.03.2021, il Sig. conveniva in Persona_1 Persona_2
giudizio il Sig. ed , affinchè, accertata l'esclusiva Persona_1 Controparte_6
responsabilità del Sig. nella causazione del sinistro stradale, subito dall'attore il Per_1
giorno 16.05.2017, i convenuti venissero condannati al risarcimento dell'intero danno subito, già liquidato nella misura della metà da parte della convenuta assicurazione sulla base del contestato assunto di un concorso di colpa;
per il residuo importo di €
70.242,021 oltre alle spese legali mai liquidate, in particolare il Sig. Persona_2
allegava che:
-il giorno 16.05.2017, mentre percorreva in sella al proprio velocipede la rotonda di intersezione tra le Strada dell'Uomo/Gorizia/Manzoni/Novara ad Abbiategrasso (MI), con provenienza da Via dell'Uomo e direzione Via Novara, all'altezza dell'uscita corrispondente a Viale Manzoni, veniva urtato dall'autoveicolo FIAT PUNTO, targato
CX796TX condotto dal Sig. , cadendo a terra e riportando lesioni Persona_1
personali la cui gravità richiedeva il ricovero e l'intervento medico. Interveniva dunque l'ambulanza, che trasportava il Sig.LO all'Ospedale e, successivamente, sopraggiungevano gli Agenti di Polizia Locale che redigevano il verbale di pagina 4 di 15 contestazione n. 3006 del 16.05.2017, ove irrogavano all'attore sanzione per omessa precedenza;
-con sentenza del Giudice di Pace di Abbiategrasso n. 16/2018 del 28.03.2018, in accoglimento della domanda del ricorrente, veniva annullata la sanzione amministrativa riconoscendosi la mancanza di responsabilità del Sig. LO nella causazione del sinistro (doc.3 Atto di citazione del 26.02.2021).
-i riscontri probatori, consistenti nei danni ai veicoli coinvolti (tracce di vernice della bicicletta sul paraurti anteriore destro del veicolo condotto dal Sig. e la ruota Per_1
posteriore piegata del velocipede) consentivano, in assenza di ulteriori elementi, di determinare l'impatto quale tamponamento con esclusione quindi dell'applicabilità del c.d. concorso di colpa;
-appurata la liquidazione del danno intervenuta da parte dell'Assicurazione nella misura della metà;
-l'attore chiedeva venisse riconosciuta la esclusiva responsabilità del Sig. nella Per_1
causazione del sinistro e che i convenuti fossero condannati al pagamento dell'intera somma dovuta a titolo risarcitorio, ovvero al complessivo importo di € 70.242,02;
Si costituiva, con comparsa del 17.06.2021, la sola compagnia assicuratrice, mentre il convenuto Sig. rimaneva contumace, chiedendo il rigetto della domanda e in Per_1
particolare: ritenendo congrua e giustificata l'applicazione del concorso di colpa, negava che l'annullamento della sanzione da parte del Giudice di Pace di Abbiategrasso avesse una sostanziale rilevanza sia nel procedimento sia in punto di responsabilità; che non vi era alcuna prova del lamentato tamponamento;
chiedeva dunque che il Tribunale accertasse la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della presunzione di pari responsabilità tra le parti o in subordine che la responsabilità venisse gradata tra le parti secondo quanto potesse essere provato e tenendo conto di quanto già liquidato dalla
Compagnia. pagina 5 di 15 All'udienza dell'8.07.2021, il Giudice prendeva atto della dichiarazione dell'attore circa la morte di parte attrice, intervenuta a Legnano il 20.06.2021, e quindi dichiarava la interruzione del giudizio.
Con ricorso datato 29.09.2021, gli eredi dell'attore chiedevano al Tribunale l'emissione del decreto di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio che, ritualmente concesso, veniva notificato in uno alla citazione alle controparti.
Con comparsa si costituiva (gia ), riportando Controparte_6 Controparte_4
sostanzialmente le argomentazioni già dedotte nella propria precedente costituzione.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie la causa veniva ritenuta matura per la decisione con rinvio per la precisazione delle conclusioni al 8.06.2023.
Con sentenza n. 1449/2023 del 23.11.2023 il Tribunale di Pavia, rigettava la domanda attorea di accertamento di esclusiva responsabilità del Sig. nella Persona_1
causazione del sinistro, con conseguente rigetto della domanda di rifusione delle spese legali e addebitando al soccombente le spese del giudizio liquidate a favore di
[...]
in € 5.077,00 oltre accessori. CP_6
I sign. RA LO propongono appello allegando i Parte_1 CP_1
seguenti motivi:
A. Violazione degli artt.339, 3°co, 132, n.4, per violazione delle norme sul procedimento – omessa e contraddittoria motivazione violazione dell'art.339, 3°co,
C.p.c. per violazione dei principi regolatori della materia artt. 99, 112, 116 e 115
C.p.c. Travisamento mancata valutazione dei fatti e inosservanza di norme di legge riguardo ai capi 4.2, 4.3 e 4.4 della sentenza, ex art.342, nn. 1, 2 e 3, C.p.c.
B. Violazione degli artt.339, 3°co, 132, n.4, per violazione delle norme sul procedimento – omessa e contraddittoria motivazione violazione dell'art.339, 3°co,
pagina 6 di 15 C.p.c. per violazione dei principi regolatori della materia artt. 99, 112, 116 e 115
C.p.c.
In particolare gli appellanti censurano la sentenza nei:
A) capi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7. 4.8 e 4.9 laddove il Giudice di prime cure pone a fondamento del proprio convincimento la ricostruzione del sinistro effettuata dagli agenti di polizia locale di Abbiategrasso, ricostruzione -secondo tesi- annullata in uno al verbale, dalla sentenza del Giudice di Pace di Abbiategrasso.
Secondo gli appellanti, inoltre, il ragionamento del Giudice di prime cure incorre in una inversione dell'onere probatorio tra le parti, disapplicando il principio consolidato per cui se un veicolo collide con quello che lo precede si supera la presunzione di pari responsabilità a favore della presunzione di mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte del veicolo che segue;
il Tribunale -sempre secondo tesi- contraddice ed interpreta contro ad ogni logica anche la prova fotografica che dimostra come i danni siano rilevabili nel paraurti anteriore della autovettura e nella ruota posteriore del velocipede;
B) capo 6: il giudicante dichiara infondata la domanda di liquidazione delle spese stragiudiziali, reputando tali attività non provate, nonostante il deposito agli atti del carteggio intervenuto con il liquidatore della compagnia assicuratrice, che riconosceva il potere di rappresentanza, resosi necessario per ottenere un risarcimento superando anche l'atteggiamento dilatorio della stessa;
C) capo 7: il Giudicante liquida le spese alla parte vittoriosa pedissequamente, sulla base della mera richiesta di quest'ultima, senza effettuare alcuna valutazione o considerazione della riduzione del valore della causa intervenuta a seguito della rinuncia della domanda risarcitoria per morte dell'originario attore danneggiato.
Si costituisce la , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_6
pagina 7 di 15 La causa viene decisa ex art. 352 c.p.c., nella camera di consiglio del 12.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
, attore originario, è deceduto in data 20.06.2021. Persona_3
Gli attori, in primo grado, suoi eredi e odierni appellanti, hanno ridotto -in punto quantum- la domanda alla luce della morte del de cuius.
(ora ha assolto ogni obbligo risarcitorio con la Controparte_4 Controparte_3
liquidazione di Euro 41.400 in favore del danneggiato e direttamente allo stesso (quando era ancora in vita).
Questa Corte ritiene di decidere la causa secondo la ragione più liquida.
Ebbene, alla luce della tempestiva liquidazione da parte della Compagnia di
Assicurazione, l'appello proposto -in ogni caso- non consentirebbe la condanna dell'assicurazione al pagamento di ulteriori somme.
La Suprema Corte ha stabilito che: “il danno biologico … non può essere altrimenti riferito ed apprezzato che in relazione al tempo in cui perdura la vicenda esperienziale dell'essere umano. Intervenuta la morte, con il venire meno della esistenza del soggetto, viene a cessare anche il suo stato di incapacità biologica, e dunque il pregiudizio al bene salute. Ipotizzare, quindi … che il ristoro del danno deve comprendere anche il pregiudizio che il soggetto – se fosse vissuto più a lungo – avrebbe continuato a soffrire per la sua minorata condizione, non significa altro che rivendicare senza alcun fondamento logico e giuridico – un asserito diritto al risarcimento di un danno di fatto inesistente, in quanto riconosciuto sulla base di una prognosi priva di giustificazione perché basata su una valutazione, fondata sulla proiezione futura dello “status” invalidante, assunta con riferimento al momento anteriore all'exitus, e fondata sulla statistica relativa alla aspettativa media di vita della popolazione italiana, la quale pagina 8 di 15 risulta storicamente non avverata: ossia viene a riconoscersi l'acquisto di un credito risarcitorio maturato su di una aspettativa di vita che, nella realtà, si è rivelata essere errata.” (ex multis Cass. Civ. Sezione III n. 12913 del 26 giugno 2020).
L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha fissato una valorizzazione tabellare, per il c.d. “danno biologico intermittente” o “danno da premorienza”.
Facendo applicazione di tale criterio, il danno risarcibile - senza peraltro tener conto della evidente corresponsabilità e con il riconoscimento della personalizzazione massima, circostanze già contestate - ammonterebbe al più ad Euro 16.891,77, ovvero ad
Euro 18.111,14 comprese le spese mediche.
Infatti, in ragione del periodo di “sopravvivenza” di 4 anni e 35 giorni (16.05.2017 sinistro – 20.06.2021 decesso), secondo i valori tabellari il danno deve essere così quantificato: DB 22%, euro 7.758 per il primo e il secondo anno + Euro 2.216 per ogni anno successivo (2 anni: Euro 4.432) + Euro 230,42 per ulteriori 35 giorni, e così per complessivi Euro 12.420,42. Ipotizzando di incrementare il predetto valore con la personalizzazione - qualora provata, e sino ad un massimo del 36% - si perverrebbe ad un importo complessivo di Euro 16.891,77. E così ad un totale di Euro 18.111,14 comprendendo le spese giustificate, pari ad Euro 1.219,37.
Venendo alla domanda di risarcimento per le spese per l'attività stragiudiziale deve considerarsi che le stesse costituiscono a pieno titolo una voce di danno, e dunque del tutto assorbite dall'importo versato. Infatti “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa” (Cass. Civ., Sez. VI,
13/03/2017, n. 6422).
Ed allora, anche tralasciando le analitiche questioni di merito, rispetto ad ogni motivo di appello proposto, non può che pervenirsi alla conclusione che quanto pagato da
[...]
(ora , e cioè Euro 41.400, sia esaustivo di ogni CP_4 Controparte_3 pagina 9 di 15 questione risarcitoria, ivi compreso il “danno emergente” costituito dall'assistenza stragiudiziale.
Per mera completezza di esame, questa Corte osserva che la pretesa relativa al rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale soggiace “ai normali oneri della domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass. Sez. Un. n. 24481 del 2020, v. da ultimo, Cass, sez. III,
17/5/2022, n. 15732)” (Cass. Civ. 15265/2023). La decisione de qua ha posto una significativa distinzione in termini di assolvimento dell'onere probatorio, affermando che nell'ipotesi in cui il patrocinatore si è dichiarato antistatario può essere sufficiente il deposito di una notula attestante l'attività stragiudiziale svolta, in quanto rimessa a futura liquidazione. Nell'ipotesi invece in cui non vi sia richiesta di distrazione delle spese, come nella fattispecie, deve valere quanto precisato in Cass. Civ. 15732/2022, e quindi la necessità di prova di “… avere sostenuto spese legali per attività stragiudiziale, spese che dunque non sono documentate”.
Gli appellanti non hanno allegato alcuna prova a riguardo, limitandosi ad invocare una misura “convenzionale” del 10%.
Anche la censura della sentenza impugnata per non essersi il Giudice di prime cure attenuto alla sentenza del Gdp con cui è stata annullata la contravvenzione inizialmente elevata a risulta non condivisibile;
erronea la tesi dell'appellante Persona_2
secondo cui l'annullamento della contravvenzione comporti anche l'annullamento del rapporto di incidente.
L'annullamento di una contravvenzione non inficia certamente i contenuti del rapporto di incidente, in quanto significativo dell'attività di rilievo e accertamento svolta dall'autorità intervenuta, e ciò indipendentemente dal fatto che la sanzione sia stata annullata.
pagina 10 di 15 In ogni caso, non può che richiamarsi il costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui “va chiarito che la decisione del giudice di pace, che annulla la sanzione inflitta dai vigili urbani al ricorrente, non costituisce giudicato esterno;
e non lo è in quanto decisione resa tra parti diverse, a tacer d'altro.” (Cass. Civ. Ord. 8138/2020).
Da quanto premesso consegue che la sentenza impugnata ha correttamente motivato la decisione sulla base di quanto risultante dal rapporto di incidente e dai rilievi effettuati dai verbalizzanti.
Non condivisibile anche la censura della Sentenza per non avere il Giudice qualificato l'incidente come “tamponamento”.
Nel caso in esame è invece evidente -come ben argomentato dal Tribunale- che la dinamica del sinistro non è ricostruibile come un tamponamento.
Che si sia trattato di un urto laterale e non di un tamponamento trova riscontro sia nelle dichiarazioni dell'attore in primo grado che nel verbale dei Vigili e nei danni alla bicicletta e all'auto.
così riferiva la dinamica del sinistro: “Venivo urtato nella parte Persona_2
posteriore sinistra dalla parte anteriore di un veicolo che proveniva dalla mia sinistra”.
Tale dichiarazione ha chiaramente valore confessorio, come d'altronde ritenuto dalla
Suprema Corte: “… ben potendo accadere che il verbale non faccia prova fino a querela di falso, ma che le dichiarazioni in esso contenute integrino una confessione stragiudiziale.” (Cass. Civ. 8875/2021).
Dunque, non è revocabile in dubbio che si è trattato di un urto obliquo tra i veicoli, in quanto causato dall'intersezione delle loro traiettorie, e non di tamponamento. Evidenza confermata anche dai danni presenti sul velocipede, che consistono nella piegatura della ruota posteriore compatibile con il contatto laterale.
pagina 11 di 15 Inoltre, sia dal rapporto di incidente che dalla sentenza del Gdp emerge un dato chiaro e incontrovertibile, e cioè che non è stato possibile individuare il punto d'urto dei veicoli rispetto alla carreggiata, e quindi la posizione degli stessi al momento del contatto. Ciò comporta indubbiamente la carenza di elementi idonei a ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro, e quindi l'integrale sequenza causale dello stesso.
Quanto sopra riportato comporta necessariamente l'applicazione dell'art 2054 c.c., 2° comma.
Infatti: “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. in caso di scontro di veicoli, ricorre … anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni” (Cass. Civ. 15736/2022).
Il caso in esame si attaglia perfettamente a tale principio, non essendo emersi elementi idonei a ricostruire, con sufficiente certezza, la dinamica dell'evento, e ciò in ragione della impossibilità di individuare il punto d'urto, e dunque di ricostruire le reciproche condotte causative dell'evento.
Neppure la censura mossa dagli appellanti al capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese legali è condivisibile.
Infatti, a seguito del decesso dell'attore originario la causa veniva interrotta, e quindi tempestivamente riassunta con riproposizione della domanda nella sua consistenza originaria.
Solo successivamente all'eccezione della Compagnia circa la ricorrenza del “danno biologico intermittente” o “danno da premorienza”, e così l'assolvimento di ogni onere pagina 12 di 15 risarcitorio con la somma già versata, gli attori hanno rinunciato alla domanda originaria.
Ebbene, stante la dinamica processuale sopra descritta non può che trovare applicazione il principio espresso dai Giudici Superiori secondo cui “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato … sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza)” (Cass. Civ., sez. III,
n. 22742/2019).
Non risulterebbe infatti coerente con i criteri di giustizia rimettere alla parte – in ragione di una opportunistica valutazione a posteriori sul probabile esito sfavorevole della causa
- la facoltà di ridurre la propria esposizione a discapito della fatica difensiva del contraddittore.
Nel caso in esame non è intervenuto, nel corso della riassunzione della causa, alcun evento “esterno” modificativo della domanda, essendo il decesso dell'attore originario preventivo a tale fase processuale, e ovviamente conosciuto dagli odierni appellanti, che avrebbero dovuto pertanto contenere la propria pretesa nei limiti di quanto effettivamente esigibile.
È infatti pacifico in giurisprudenza che, con la riassunzione del giudizio, la domanda possa essere modificata in senso riduttivo (ex multis Cass. Civ. 2162/04).
In vero gli odierni appellanti hanno operato una vera e propria rinuncia, che concretizza la “soccombenza virtuale” sulla specifica domanda risarcitoria. Ne consegue che deve farsi applicazione dell'art. 91 c.p.c., e la parte dev'essere condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali sulla base dello scaglione relativo alla domanda, secondo il principio del disputatum (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 4278 del 1995 e Corte di cassazione 489 del 2000 e, di recente, Corte di cassazione n. 26299 del 2018). pagina 13 di 15 In seguito al decesso del danneggiato, tenuto conto di quanto già risarcito dalla compagnia di assicurazione, le richieste risarcitorie degli eredi in sede di riassunzione apparivano icto oculi non più attuali.
La scelta di reiterare la domanda originaria, solo successivamente rinunciata peraltro limitatamente per il capitale, non può che dare luogo alla soccombenza, e così all'applicazione dell'art 91 c.p.c., come correttamente fatto dal primo Giudice.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte appellante;
le spese sono liquidate ex DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1 CP_1
RA MB avverso la sentenza n. 1449/2023, pubblicata in data
21/11/20123, notificata il 23.11.2023, all'esito del giudizio R.G. n. 1453/2021 del
Tribunale di Pavia, che per l'effetto conferma;
2. Condanna RA MB al Parte_1 CP_1
pagamento in favore della parte appellata costituita ( Controparte_3
delle spese del presente grado liquidate in Euro 1923,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
pagina 14 di 15 Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano il 12.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Cesira D'Anella
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 54/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MB RA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. FABBRO GIORGIO ( VICOLO DEL FORNO, 11 33170 C.F._2
PORDENONE; elettivamente domiciliato in VICOLO DEL FORNO, 11 33170 PORDENONE presso il difensore avv. MB RA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MB CP_1 C.F._3
RA e dell'avv. FABBRO GIORGIO ( VICOLO DEL FORNO, 11 C.F._2
33170 PORDENONE;
elettivamente domiciliato in VICOLO DEL FORNO, 11 33170 PORDENONE presso il difensore avv. MB RA
RA MB (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MB C.F._4
RA e dell'avv. FABBRO GIORGIO ( VICOLO DEL FORNO, 11 C.F._2
pagina 1 di 15 33170 PORDENONE;
, elettivamente domiciliato in VICOLO DEL FORNO, 11 33170 PORDENONE presso il difensore avv. MB RA
APPELLANTE
CONTRO
erede di contumace CP_2 Persona_1
già (C.F. ), Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_1
ELETTIVAMENTE domiciliato in VIA BARETTI, 3 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MENOZZI MICHELE MARIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
avente ad oggetto: lesione personale sulle seguenti conclusioni.
Per RA MB Parte_1 CP_1
Accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata ritenendo e dichiarando: in via principale
- la nullità della impugnata sentenza per omessa e contraddittoria motivazione, travisamento e mancata valutazione dei fatti e inosservanza di norme di legge, e per l'effetto accertare la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in capo al
Sig. quale conducente dell'autovettura, anche ex art.149 C.d.S.; Persona_1
- la nullità con riformulazione del capo della sentenza n.6 per mancata valutazione dei fatti e delle prove ove viene considerata infondata la domanda di liquidazione delle pagina 2 di 15 spese straiudiziali, senza considerare la documentazione versata in atti a sostegno della descritta attività; in via secondaria o comunque
- annullare/riformulare la condanna alle spese del giudizio, verificata, in conseguenza di un favorevole accoglimento del presente appello, l'assenza di soccombenza degli odierni appellanti, o comunque riducendone l'importo in considerazione della reciproca soccombenza, comunque con applicazione dello scaglione inferiore come richiesto;
- condannare gli appellati al pagamento delle spese e compensi legali di entrambi i gradi del presente giudizio. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento rientra nello scaglione di valore di € 4.100,00
Per Controparte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione,
e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
a) dichiarare inammissibile l'appello proposto dai signori e Parte_1 CP_1
RA LO (Eredi di per tutte le ragioni indicate in narrativa;
Persona_2
NEL MERITO:
b) rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dai signori (Eredi di , Parte_1 Controparte_5 Persona_2
confermando la sentenza n. 1449/2023, pubblicata in data 21/11/20123, notificata il
23.11.2023, all'esito del giudizio R.G. n. 1453/2021 del Tribunale di Pavia, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
pagina 3 di 15 in ogni caso, respingere, le domande svolte da signori Parte_1 CP_1 [...]
(Eredi di in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti Controparte_5 Persona_2
i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, al 4% di C.P.A. e al 22% di IVA, ai sensi di legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su fatti non tempestivamente allegati e su domande nuove ex adverso formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ad il 4 marzo 2021, ed al Controparte_4
Sig. a mezzo posta, il 5.03.2021, il Sig. conveniva in Persona_1 Persona_2
giudizio il Sig. ed , affinchè, accertata l'esclusiva Persona_1 Controparte_6
responsabilità del Sig. nella causazione del sinistro stradale, subito dall'attore il Per_1
giorno 16.05.2017, i convenuti venissero condannati al risarcimento dell'intero danno subito, già liquidato nella misura della metà da parte della convenuta assicurazione sulla base del contestato assunto di un concorso di colpa;
per il residuo importo di €
70.242,021 oltre alle spese legali mai liquidate, in particolare il Sig. Persona_2
allegava che:
-il giorno 16.05.2017, mentre percorreva in sella al proprio velocipede la rotonda di intersezione tra le Strada dell'Uomo/Gorizia/Manzoni/Novara ad Abbiategrasso (MI), con provenienza da Via dell'Uomo e direzione Via Novara, all'altezza dell'uscita corrispondente a Viale Manzoni, veniva urtato dall'autoveicolo FIAT PUNTO, targato
CX796TX condotto dal Sig. , cadendo a terra e riportando lesioni Persona_1
personali la cui gravità richiedeva il ricovero e l'intervento medico. Interveniva dunque l'ambulanza, che trasportava il Sig.LO all'Ospedale e, successivamente, sopraggiungevano gli Agenti di Polizia Locale che redigevano il verbale di pagina 4 di 15 contestazione n. 3006 del 16.05.2017, ove irrogavano all'attore sanzione per omessa precedenza;
-con sentenza del Giudice di Pace di Abbiategrasso n. 16/2018 del 28.03.2018, in accoglimento della domanda del ricorrente, veniva annullata la sanzione amministrativa riconoscendosi la mancanza di responsabilità del Sig. LO nella causazione del sinistro (doc.3 Atto di citazione del 26.02.2021).
-i riscontri probatori, consistenti nei danni ai veicoli coinvolti (tracce di vernice della bicicletta sul paraurti anteriore destro del veicolo condotto dal Sig. e la ruota Per_1
posteriore piegata del velocipede) consentivano, in assenza di ulteriori elementi, di determinare l'impatto quale tamponamento con esclusione quindi dell'applicabilità del c.d. concorso di colpa;
-appurata la liquidazione del danno intervenuta da parte dell'Assicurazione nella misura della metà;
-l'attore chiedeva venisse riconosciuta la esclusiva responsabilità del Sig. nella Per_1
causazione del sinistro e che i convenuti fossero condannati al pagamento dell'intera somma dovuta a titolo risarcitorio, ovvero al complessivo importo di € 70.242,02;
Si costituiva, con comparsa del 17.06.2021, la sola compagnia assicuratrice, mentre il convenuto Sig. rimaneva contumace, chiedendo il rigetto della domanda e in Per_1
particolare: ritenendo congrua e giustificata l'applicazione del concorso di colpa, negava che l'annullamento della sanzione da parte del Giudice di Pace di Abbiategrasso avesse una sostanziale rilevanza sia nel procedimento sia in punto di responsabilità; che non vi era alcuna prova del lamentato tamponamento;
chiedeva dunque che il Tribunale accertasse la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della presunzione di pari responsabilità tra le parti o in subordine che la responsabilità venisse gradata tra le parti secondo quanto potesse essere provato e tenendo conto di quanto già liquidato dalla
Compagnia. pagina 5 di 15 All'udienza dell'8.07.2021, il Giudice prendeva atto della dichiarazione dell'attore circa la morte di parte attrice, intervenuta a Legnano il 20.06.2021, e quindi dichiarava la interruzione del giudizio.
Con ricorso datato 29.09.2021, gli eredi dell'attore chiedevano al Tribunale l'emissione del decreto di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio che, ritualmente concesso, veniva notificato in uno alla citazione alle controparti.
Con comparsa si costituiva (gia ), riportando Controparte_6 Controparte_4
sostanzialmente le argomentazioni già dedotte nella propria precedente costituzione.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie la causa veniva ritenuta matura per la decisione con rinvio per la precisazione delle conclusioni al 8.06.2023.
Con sentenza n. 1449/2023 del 23.11.2023 il Tribunale di Pavia, rigettava la domanda attorea di accertamento di esclusiva responsabilità del Sig. nella Persona_1
causazione del sinistro, con conseguente rigetto della domanda di rifusione delle spese legali e addebitando al soccombente le spese del giudizio liquidate a favore di
[...]
in € 5.077,00 oltre accessori. CP_6
I sign. RA LO propongono appello allegando i Parte_1 CP_1
seguenti motivi:
A. Violazione degli artt.339, 3°co, 132, n.4, per violazione delle norme sul procedimento – omessa e contraddittoria motivazione violazione dell'art.339, 3°co,
C.p.c. per violazione dei principi regolatori della materia artt. 99, 112, 116 e 115
C.p.c. Travisamento mancata valutazione dei fatti e inosservanza di norme di legge riguardo ai capi 4.2, 4.3 e 4.4 della sentenza, ex art.342, nn. 1, 2 e 3, C.p.c.
B. Violazione degli artt.339, 3°co, 132, n.4, per violazione delle norme sul procedimento – omessa e contraddittoria motivazione violazione dell'art.339, 3°co,
pagina 6 di 15 C.p.c. per violazione dei principi regolatori della materia artt. 99, 112, 116 e 115
C.p.c.
In particolare gli appellanti censurano la sentenza nei:
A) capi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7. 4.8 e 4.9 laddove il Giudice di prime cure pone a fondamento del proprio convincimento la ricostruzione del sinistro effettuata dagli agenti di polizia locale di Abbiategrasso, ricostruzione -secondo tesi- annullata in uno al verbale, dalla sentenza del Giudice di Pace di Abbiategrasso.
Secondo gli appellanti, inoltre, il ragionamento del Giudice di prime cure incorre in una inversione dell'onere probatorio tra le parti, disapplicando il principio consolidato per cui se un veicolo collide con quello che lo precede si supera la presunzione di pari responsabilità a favore della presunzione di mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte del veicolo che segue;
il Tribunale -sempre secondo tesi- contraddice ed interpreta contro ad ogni logica anche la prova fotografica che dimostra come i danni siano rilevabili nel paraurti anteriore della autovettura e nella ruota posteriore del velocipede;
B) capo 6: il giudicante dichiara infondata la domanda di liquidazione delle spese stragiudiziali, reputando tali attività non provate, nonostante il deposito agli atti del carteggio intervenuto con il liquidatore della compagnia assicuratrice, che riconosceva il potere di rappresentanza, resosi necessario per ottenere un risarcimento superando anche l'atteggiamento dilatorio della stessa;
C) capo 7: il Giudicante liquida le spese alla parte vittoriosa pedissequamente, sulla base della mera richiesta di quest'ultima, senza effettuare alcuna valutazione o considerazione della riduzione del valore della causa intervenuta a seguito della rinuncia della domanda risarcitoria per morte dell'originario attore danneggiato.
Si costituisce la , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_6
pagina 7 di 15 La causa viene decisa ex art. 352 c.p.c., nella camera di consiglio del 12.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
, attore originario, è deceduto in data 20.06.2021. Persona_3
Gli attori, in primo grado, suoi eredi e odierni appellanti, hanno ridotto -in punto quantum- la domanda alla luce della morte del de cuius.
(ora ha assolto ogni obbligo risarcitorio con la Controparte_4 Controparte_3
liquidazione di Euro 41.400 in favore del danneggiato e direttamente allo stesso (quando era ancora in vita).
Questa Corte ritiene di decidere la causa secondo la ragione più liquida.
Ebbene, alla luce della tempestiva liquidazione da parte della Compagnia di
Assicurazione, l'appello proposto -in ogni caso- non consentirebbe la condanna dell'assicurazione al pagamento di ulteriori somme.
La Suprema Corte ha stabilito che: “il danno biologico … non può essere altrimenti riferito ed apprezzato che in relazione al tempo in cui perdura la vicenda esperienziale dell'essere umano. Intervenuta la morte, con il venire meno della esistenza del soggetto, viene a cessare anche il suo stato di incapacità biologica, e dunque il pregiudizio al bene salute. Ipotizzare, quindi … che il ristoro del danno deve comprendere anche il pregiudizio che il soggetto – se fosse vissuto più a lungo – avrebbe continuato a soffrire per la sua minorata condizione, non significa altro che rivendicare senza alcun fondamento logico e giuridico – un asserito diritto al risarcimento di un danno di fatto inesistente, in quanto riconosciuto sulla base di una prognosi priva di giustificazione perché basata su una valutazione, fondata sulla proiezione futura dello “status” invalidante, assunta con riferimento al momento anteriore all'exitus, e fondata sulla statistica relativa alla aspettativa media di vita della popolazione italiana, la quale pagina 8 di 15 risulta storicamente non avverata: ossia viene a riconoscersi l'acquisto di un credito risarcitorio maturato su di una aspettativa di vita che, nella realtà, si è rivelata essere errata.” (ex multis Cass. Civ. Sezione III n. 12913 del 26 giugno 2020).
L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha fissato una valorizzazione tabellare, per il c.d. “danno biologico intermittente” o “danno da premorienza”.
Facendo applicazione di tale criterio, il danno risarcibile - senza peraltro tener conto della evidente corresponsabilità e con il riconoscimento della personalizzazione massima, circostanze già contestate - ammonterebbe al più ad Euro 16.891,77, ovvero ad
Euro 18.111,14 comprese le spese mediche.
Infatti, in ragione del periodo di “sopravvivenza” di 4 anni e 35 giorni (16.05.2017 sinistro – 20.06.2021 decesso), secondo i valori tabellari il danno deve essere così quantificato: DB 22%, euro 7.758 per il primo e il secondo anno + Euro 2.216 per ogni anno successivo (2 anni: Euro 4.432) + Euro 230,42 per ulteriori 35 giorni, e così per complessivi Euro 12.420,42. Ipotizzando di incrementare il predetto valore con la personalizzazione - qualora provata, e sino ad un massimo del 36% - si perverrebbe ad un importo complessivo di Euro 16.891,77. E così ad un totale di Euro 18.111,14 comprendendo le spese giustificate, pari ad Euro 1.219,37.
Venendo alla domanda di risarcimento per le spese per l'attività stragiudiziale deve considerarsi che le stesse costituiscono a pieno titolo una voce di danno, e dunque del tutto assorbite dall'importo versato. Infatti “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa” (Cass. Civ., Sez. VI,
13/03/2017, n. 6422).
Ed allora, anche tralasciando le analitiche questioni di merito, rispetto ad ogni motivo di appello proposto, non può che pervenirsi alla conclusione che quanto pagato da
[...]
(ora , e cioè Euro 41.400, sia esaustivo di ogni CP_4 Controparte_3 pagina 9 di 15 questione risarcitoria, ivi compreso il “danno emergente” costituito dall'assistenza stragiudiziale.
Per mera completezza di esame, questa Corte osserva che la pretesa relativa al rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale soggiace “ai normali oneri della domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass. Sez. Un. n. 24481 del 2020, v. da ultimo, Cass, sez. III,
17/5/2022, n. 15732)” (Cass. Civ. 15265/2023). La decisione de qua ha posto una significativa distinzione in termini di assolvimento dell'onere probatorio, affermando che nell'ipotesi in cui il patrocinatore si è dichiarato antistatario può essere sufficiente il deposito di una notula attestante l'attività stragiudiziale svolta, in quanto rimessa a futura liquidazione. Nell'ipotesi invece in cui non vi sia richiesta di distrazione delle spese, come nella fattispecie, deve valere quanto precisato in Cass. Civ. 15732/2022, e quindi la necessità di prova di “… avere sostenuto spese legali per attività stragiudiziale, spese che dunque non sono documentate”.
Gli appellanti non hanno allegato alcuna prova a riguardo, limitandosi ad invocare una misura “convenzionale” del 10%.
Anche la censura della sentenza impugnata per non essersi il Giudice di prime cure attenuto alla sentenza del Gdp con cui è stata annullata la contravvenzione inizialmente elevata a risulta non condivisibile;
erronea la tesi dell'appellante Persona_2
secondo cui l'annullamento della contravvenzione comporti anche l'annullamento del rapporto di incidente.
L'annullamento di una contravvenzione non inficia certamente i contenuti del rapporto di incidente, in quanto significativo dell'attività di rilievo e accertamento svolta dall'autorità intervenuta, e ciò indipendentemente dal fatto che la sanzione sia stata annullata.
pagina 10 di 15 In ogni caso, non può che richiamarsi il costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui “va chiarito che la decisione del giudice di pace, che annulla la sanzione inflitta dai vigili urbani al ricorrente, non costituisce giudicato esterno;
e non lo è in quanto decisione resa tra parti diverse, a tacer d'altro.” (Cass. Civ. Ord. 8138/2020).
Da quanto premesso consegue che la sentenza impugnata ha correttamente motivato la decisione sulla base di quanto risultante dal rapporto di incidente e dai rilievi effettuati dai verbalizzanti.
Non condivisibile anche la censura della Sentenza per non avere il Giudice qualificato l'incidente come “tamponamento”.
Nel caso in esame è invece evidente -come ben argomentato dal Tribunale- che la dinamica del sinistro non è ricostruibile come un tamponamento.
Che si sia trattato di un urto laterale e non di un tamponamento trova riscontro sia nelle dichiarazioni dell'attore in primo grado che nel verbale dei Vigili e nei danni alla bicicletta e all'auto.
così riferiva la dinamica del sinistro: “Venivo urtato nella parte Persona_2
posteriore sinistra dalla parte anteriore di un veicolo che proveniva dalla mia sinistra”.
Tale dichiarazione ha chiaramente valore confessorio, come d'altronde ritenuto dalla
Suprema Corte: “… ben potendo accadere che il verbale non faccia prova fino a querela di falso, ma che le dichiarazioni in esso contenute integrino una confessione stragiudiziale.” (Cass. Civ. 8875/2021).
Dunque, non è revocabile in dubbio che si è trattato di un urto obliquo tra i veicoli, in quanto causato dall'intersezione delle loro traiettorie, e non di tamponamento. Evidenza confermata anche dai danni presenti sul velocipede, che consistono nella piegatura della ruota posteriore compatibile con il contatto laterale.
pagina 11 di 15 Inoltre, sia dal rapporto di incidente che dalla sentenza del Gdp emerge un dato chiaro e incontrovertibile, e cioè che non è stato possibile individuare il punto d'urto dei veicoli rispetto alla carreggiata, e quindi la posizione degli stessi al momento del contatto. Ciò comporta indubbiamente la carenza di elementi idonei a ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro, e quindi l'integrale sequenza causale dello stesso.
Quanto sopra riportato comporta necessariamente l'applicazione dell'art 2054 c.c., 2° comma.
Infatti: “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. in caso di scontro di veicoli, ricorre … anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni” (Cass. Civ. 15736/2022).
Il caso in esame si attaglia perfettamente a tale principio, non essendo emersi elementi idonei a ricostruire, con sufficiente certezza, la dinamica dell'evento, e ciò in ragione della impossibilità di individuare il punto d'urto, e dunque di ricostruire le reciproche condotte causative dell'evento.
Neppure la censura mossa dagli appellanti al capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese legali è condivisibile.
Infatti, a seguito del decesso dell'attore originario la causa veniva interrotta, e quindi tempestivamente riassunta con riproposizione della domanda nella sua consistenza originaria.
Solo successivamente all'eccezione della Compagnia circa la ricorrenza del “danno biologico intermittente” o “danno da premorienza”, e così l'assolvimento di ogni onere pagina 12 di 15 risarcitorio con la somma già versata, gli attori hanno rinunciato alla domanda originaria.
Ebbene, stante la dinamica processuale sopra descritta non può che trovare applicazione il principio espresso dai Giudici Superiori secondo cui “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato … sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza)” (Cass. Civ., sez. III,
n. 22742/2019).
Non risulterebbe infatti coerente con i criteri di giustizia rimettere alla parte – in ragione di una opportunistica valutazione a posteriori sul probabile esito sfavorevole della causa
- la facoltà di ridurre la propria esposizione a discapito della fatica difensiva del contraddittore.
Nel caso in esame non è intervenuto, nel corso della riassunzione della causa, alcun evento “esterno” modificativo della domanda, essendo il decesso dell'attore originario preventivo a tale fase processuale, e ovviamente conosciuto dagli odierni appellanti, che avrebbero dovuto pertanto contenere la propria pretesa nei limiti di quanto effettivamente esigibile.
È infatti pacifico in giurisprudenza che, con la riassunzione del giudizio, la domanda possa essere modificata in senso riduttivo (ex multis Cass. Civ. 2162/04).
In vero gli odierni appellanti hanno operato una vera e propria rinuncia, che concretizza la “soccombenza virtuale” sulla specifica domanda risarcitoria. Ne consegue che deve farsi applicazione dell'art. 91 c.p.c., e la parte dev'essere condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali sulla base dello scaglione relativo alla domanda, secondo il principio del disputatum (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 4278 del 1995 e Corte di cassazione 489 del 2000 e, di recente, Corte di cassazione n. 26299 del 2018). pagina 13 di 15 In seguito al decesso del danneggiato, tenuto conto di quanto già risarcito dalla compagnia di assicurazione, le richieste risarcitorie degli eredi in sede di riassunzione apparivano icto oculi non più attuali.
La scelta di reiterare la domanda originaria, solo successivamente rinunciata peraltro limitatamente per il capitale, non può che dare luogo alla soccombenza, e così all'applicazione dell'art 91 c.p.c., come correttamente fatto dal primo Giudice.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte appellante;
le spese sono liquidate ex DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, nei valori medi, esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1 CP_1
RA MB avverso la sentenza n. 1449/2023, pubblicata in data
21/11/20123, notificata il 23.11.2023, all'esito del giudizio R.G. n. 1453/2021 del
Tribunale di Pavia, che per l'effetto conferma;
2. Condanna RA MB al Parte_1 CP_1
pagamento in favore della parte appellata costituita ( Controparte_3
delle spese del presente grado liquidate in Euro 1923,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali;
pagina 14 di 15 Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano il 12.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Elena Catalano Cesira D'Anella
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