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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 01/04/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 118/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Stefania Iannetti, all'udienza del 01/04/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, ex art. 429 comma 1 c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
c.f. con il patrocinio dell'avv. Massimino Parte_1 C.F._1
Luzi.
Ricorrente- Opponente contro
c.f. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della con sede in Roma Via Giambattista Vico n. 9, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Gianfranco Vittori.
Resistente -Opposta
OGGETTO
Opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
pagina 1 di 3 All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, segnatamente:
Il resistente – opposto, ha, a tal fine, prodotto e richiamato il proprio sopravvenuto CP_1 provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa, chiedendo la compensazione delle spese, in quanto i motivi di annullamento sono diversi rispetto ai motivi di cui all'opposizione in oggetto.
Il ricorrente-opponente, , pur aderendo alla richiesta di declaratoria della Parte_1
cessazione della materia del contendere, in ossequio ai principi della soccombenza virtuale, ha, invece, insistito per la condanna dell' alle spese di lite, in favore del procuratore dichiaratosi CP_1
antistatario.
Sulle conclusioni delle parti, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
La controversia in oggetto si è risolta tra le parti, essendo venuta meno la ragione stessa del procedimento, per cui deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Stante il mancato accordo delle parti sulle spese, il giudice è, tuttavia, chiamato a pronunciarsi sul punto, in virtù del principio della soccombenza virtuale, secondo cui le spese di lite vanno poste a carico della parte che, con ogni probabilità, sarebbe stata soccombente.
La presente controversia verte sull' opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dall' di CP_1
Ascoli Piceno, nei confronti del ricorrente, per le violazioni di cui all'art. 2 comma 1 bis d.l. n.
463/1983, convertito con modifiche dalla legge n. 638/1983 ss.mm.ii.
Orbene, sulla base di atti, documenti e verbalizzazioni di causa, si rileva come dirimente, ai fini del decidere, era l'avvenuta sottoscrizione o meno, da parte del ricorrente, della raccomandata a.r. n.
6654824166-3 inviatagli dall' sottoscrizione che il ha dichiarato non riconducibile CP_1 Parte_1
a sé.
A tal fine, si rileva che l'agente postale, nella consegna di una raccomandata, non agisce nella qualità di pubblico ufficiale (rivestita, invece, nella diversa ipotesi di notifica di atti giudiziari a mezzo posta), bensì in quella di incaricato di pubblico servizio, per cui egli non è soggetto alla legge n. 890/1982, bensì al regolamento postale, secondo cui l'agente postale, all'atto della consegna del plico raccomandato, non è tenuto a redigere alcuna relata di notifica né all'osservanza di rigide formalità, sicché l'avviso di ricevimento non fa piena prova fino a querela di falso della consegna del plico al destinatario, ritenendosi ritualmente consegnato, per la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c. superabile mediante prova contraria, a carico del destinatario-nella specie del di Parte_1 essere stato senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia (Tribunale di Bari, sentenza del pagina 2 di 3 18/08/2023, già Suprema Corte ordinanza n. 9427 del 05/04/2023; Cassazione civile sez. III, n. 28479 del 05/11/2024).
Orbene, non trattandosi di una presunzione iuris et de iure, il ricorrente ha dichiarato che, alla data apposta sulla ricevuta della raccomandata in oggetto, egli si trovava a Bruxelles ove gestiva il ristorante
“Dolce Campagna”, circostanza su cui- al fine di superare la suddetta presunzione semplice- ha chiesto di escutere a teste, tale , così implicitamente dichiarando di essere stato, senza sua Testimone_1
colpa, nella impossibilità di avere avuto conoscenza dell'arrivo dell'atto; la suddetta prova testimoniale, pur essendo stata ammessa e fissata per l'odierna udienza, non è stata tuttavia espletata.
In assenza dell'espletamento della suddetta prova testimoniale, da ritenersi dirimente ai fini del decidere, va, pertanto, rilevata l'impossibilità per il giudice di compiere un giudizio prognostico, basato su un'indagine di delibazione nel merito, qualora non fosse intervenuta la sopraggiunta circostanza della cessazione della materia del contendere, consentendo di decidere per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio emarginato, così provvede:
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Della presente sentenza è stata data lettura al termine dell'udienza di discussione.
Ascoli Piceno, lì 01/04/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore 15:44
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Stefania Iannetti, all'udienza del 01/04/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, ex art. 429 comma 1 c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
c.f. con il patrocinio dell'avv. Massimino Parte_1 C.F._1
Luzi.
Ricorrente- Opponente contro
c.f. , con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della con sede in Roma Via Giambattista Vico n. 9, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Gianfranco Vittori.
Resistente -Opposta
OGGETTO
Opposizione ad ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
pagina 1 di 3 All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, segnatamente:
Il resistente – opposto, ha, a tal fine, prodotto e richiamato il proprio sopravvenuto CP_1 provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa, chiedendo la compensazione delle spese, in quanto i motivi di annullamento sono diversi rispetto ai motivi di cui all'opposizione in oggetto.
Il ricorrente-opponente, , pur aderendo alla richiesta di declaratoria della Parte_1
cessazione della materia del contendere, in ossequio ai principi della soccombenza virtuale, ha, invece, insistito per la condanna dell' alle spese di lite, in favore del procuratore dichiaratosi CP_1
antistatario.
Sulle conclusioni delle parti, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
La controversia in oggetto si è risolta tra le parti, essendo venuta meno la ragione stessa del procedimento, per cui deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Stante il mancato accordo delle parti sulle spese, il giudice è, tuttavia, chiamato a pronunciarsi sul punto, in virtù del principio della soccombenza virtuale, secondo cui le spese di lite vanno poste a carico della parte che, con ogni probabilità, sarebbe stata soccombente.
La presente controversia verte sull' opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dall' di CP_1
Ascoli Piceno, nei confronti del ricorrente, per le violazioni di cui all'art. 2 comma 1 bis d.l. n.
463/1983, convertito con modifiche dalla legge n. 638/1983 ss.mm.ii.
Orbene, sulla base di atti, documenti e verbalizzazioni di causa, si rileva come dirimente, ai fini del decidere, era l'avvenuta sottoscrizione o meno, da parte del ricorrente, della raccomandata a.r. n.
6654824166-3 inviatagli dall' sottoscrizione che il ha dichiarato non riconducibile CP_1 Parte_1
a sé.
A tal fine, si rileva che l'agente postale, nella consegna di una raccomandata, non agisce nella qualità di pubblico ufficiale (rivestita, invece, nella diversa ipotesi di notifica di atti giudiziari a mezzo posta), bensì in quella di incaricato di pubblico servizio, per cui egli non è soggetto alla legge n. 890/1982, bensì al regolamento postale, secondo cui l'agente postale, all'atto della consegna del plico raccomandato, non è tenuto a redigere alcuna relata di notifica né all'osservanza di rigide formalità, sicché l'avviso di ricevimento non fa piena prova fino a querela di falso della consegna del plico al destinatario, ritenendosi ritualmente consegnato, per la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c. superabile mediante prova contraria, a carico del destinatario-nella specie del di Parte_1 essere stato senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia (Tribunale di Bari, sentenza del pagina 2 di 3 18/08/2023, già Suprema Corte ordinanza n. 9427 del 05/04/2023; Cassazione civile sez. III, n. 28479 del 05/11/2024).
Orbene, non trattandosi di una presunzione iuris et de iure, il ricorrente ha dichiarato che, alla data apposta sulla ricevuta della raccomandata in oggetto, egli si trovava a Bruxelles ove gestiva il ristorante
“Dolce Campagna”, circostanza su cui- al fine di superare la suddetta presunzione semplice- ha chiesto di escutere a teste, tale , così implicitamente dichiarando di essere stato, senza sua Testimone_1
colpa, nella impossibilità di avere avuto conoscenza dell'arrivo dell'atto; la suddetta prova testimoniale, pur essendo stata ammessa e fissata per l'odierna udienza, non è stata tuttavia espletata.
In assenza dell'espletamento della suddetta prova testimoniale, da ritenersi dirimente ai fini del decidere, va, pertanto, rilevata l'impossibilità per il giudice di compiere un giudizio prognostico, basato su un'indagine di delibazione nel merito, qualora non fosse intervenuta la sopraggiunta circostanza della cessazione della materia del contendere, consentendo di decidere per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio emarginato, così provvede:
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Della presente sentenza è stata data lettura al termine dell'udienza di discussione.
Ascoli Piceno, lì 01/04/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore 15:44
pagina 3 di 3