Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 ottobre 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 ottobre 1986 |
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- 1. CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIEWebit.It · https://www.filodiritto.com/
Giurisprudenza • 451
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/12/2021, n. 46387Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento a carico di OT HO, nato in [...] il [...], C.U.I. 0281711 avverso la ordinanza del 01/07/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Giacomo Rocchi; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. U Num. 46387 Anno 2021 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: ROCCHI …Leggi di più...
- esecuzione della pena subordinata all'avverarsi di una condizione·
- individuazione·
- esclusione·
- sospensione dell'esecuzione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen·
- decorrenza e cessazione del termine di prescrizione·
- pene detentive·
- integrazione di una delle ipotesi di cui dell'art. 172, comma quinto, cod. pen·
- eventuale nuova decorrenza del termine·
- prescrizione·
- estinzione (cause di)·
- pena
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Dopo l' articolo 14 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e' inserito il seguente:
"ART. 14-bis. - (Regime di sorveglianza particolare). - 1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche piu' volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:
a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;
b) che con la violenza o minaccia impediscono le attivita' degli altri detenuti o internati;
c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.
2. Il regime di cui al precedente comma 1 e' disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'articolo 80.
3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare e' disposto sentita anche l'autorita' giudiziaria che procede.
4. In caso di necessita' ed urgenza l'amministrazione puo' disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.
5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di liberta'.
L'autorita' giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide sull'adozione dei provvedimenti di sua competenza.
6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo e' comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza". - Art. 2. 1. Dopo l' articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , aggiunto dal precedente articolo 1 della presente legge, e' inserito il seguente:
"ART. 14-ter. - (Reclamo). - 1. Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare puo' essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo.
3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.
4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II-bis del titolo II". - Art. 3. 1. Dopo l' articolo 14-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 , aggiunto dal precedente articolo 2 della presente legge, e' inserito il seguente:
"ART. 14-quater. - (Contenuti del regime di sorveglianza particolare). - 1. Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario.
2. L'amministrazione penitenziaria puo' adottare il visto di controllo sulla corrispondenza, previa autorizzazione motivata dell'autorita' giudiziaria competente.
3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare.
4. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l'igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui cio' non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall'articolo 10; i colloqui con i difensori, nonche' quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.
5. Se il regime di sorveglianza particolare non e' attuabile nell'istituto ove il detenuto o l'internato si trova, l'amministrazione penitenziaria puo' disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in altro istituto idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari, dandone immediato avviso al magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al Ministro in ordine ad eventuali casi di infondatezza dei motivi posti a base del trasferimento".