Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 ottobre 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 ottobre 1986 |
Commentari • 122
- 1. CAPO II - DELLA ESTINZIONE DELLA PENAWebit.It · https://www.filodiritto.com/
- 2. Delinquente: abitualità, professionalità e tendenza nel reatoMariaelena D'Esposito · https://www.iusinitinere.it/
Nel sistema penale è frequente parlare di delinquente, ma cosa s'intende esattamente con tale termine? Delinquente è un soggetto che pone in essere atti anti sociali, tali da configurare come reato secondo la legge penale. Non è da ritenersi delinquente un qualsiasi reo, ma soltanto il reo che commette un delitto contro la persona, contro la proprietà pubblica o privata, contro il buon costume. Inoltre sono esclusi coloro che commettono reati di lieve entità oppure dipendenti dall'eccezionalità del momento, essendo riservata tale qualificazione soltanto ai soggetti che si macchino di reati ritenuti da sempre, indipendentemente dal momento storico, fatti anti-sociali. [1] Il codice penale …
Leggi di più… - 3. Avv. Maria Vittoria Maggihttps://www.iusinitinere.it/
Regime particolare di sorveglianza – Legge 26 luglio 1975, n. 354 Gli articoli 14-bis, ter e quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 disciplinano il regime particolare di sorveglianza. Esso prevede restrizioni al trattamento e ai diritti dei detenuti ritenuti pericolosi per la sicurezza penitenziaria. La legge 10 ottobre 1986, n. 663 – legge Gozzini – colloca, però, la disciplina della sorveglianza particolare nel capo […] Il processo penale in absentia dell'imputato Il processo penale in absentia dell'imputato è il risultato di importanti passi che si sono susseguiti nel tempo. Fin dal codice del 1930, invero, per l'imputato era prevista la facoltà di scegliere se partecipare o meno …
Leggi di più… - 4. C.cost. 74/2020: semilibertà applicabile in via provvisoria dal magistrato di sorveglianzahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Corte cost., sent. 24 aprile 2020, n. 74, Pres. Cartabia, Red. Viganò Per leggere la sentenza, clicca qui. Per leggere l'ordinanza di rimessione (Magistrato di sorveglianza di Avellino, 12 marzo 2019, R.O. 314/2019, in G.U. n. 38/2019), clicca qui. Diamo sintetica notizia, in attesa di eventuale commento critico, d'una rilevante sentenza della Corte costituzionale nella materia dell'esecuzione penale, ed in particolare della procedura per l'applicazione del regime di semilibertà. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 50, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), nella parte appunto in cui non consentiva al magistrato di …
Leggi di più… - 5. Detenzione domiciliare al detenuto condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso: possibili aperture della Corte di cassazione (nota a Cass. Pen.,…Francesco Martin · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Giurisprudenza • 436
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/12/2021, n. 46387Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento a carico di OT HO, nato in [...] il [...], C.U.I. 0281711 avverso la ordinanza del 01/07/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Giacomo Rocchi; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. U Num. 46387 Anno 2021 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: ROCCHI …Leggi di più...
- esecuzione della pena subordinata all'avverarsi di una condizione·
- individuazione·
- esclusione·
- sospensione dell'esecuzione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen·
- decorrenza e cessazione del termine di prescrizione·
- pene detentive·
- integrazione di una delle ipotesi di cui dell'art. 172, comma quinto, cod. pen·
- eventuale nuova decorrenza del termine·
- prescrizione·
- estinzione (cause di)·
- pena
- 2. Trib. Roma, sentenza 07/12/2024, n. 12540Provvedimento: TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 38042/2022 R.G. TRA , rappresentato e difeso dall'avv. Cristian Ventisette Parte_1 per procura allegata al ricorso telematico, - ricorrente - E , in persona del Ministro pro-tempore, RO rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, - resistente - OGGETTO: lavoro carcerario, differenze retributive. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte …Leggi di più...
- prescrizione quinquennale·
- differenze retributive·
- interessi legali·
- sospensione prescrizione·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- art. 22 legge n. 354/1975·
- non contestazione dei fatti·
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- contenimento spesa pubblica·
- lavoro carcerario
- 3. Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 1626Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci All'esito dell'udienza del 5.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 28502 /2023 R.G. promossa da: Parte_1 con il patrocinio dell'avv. TAVERNESE MARCO RICORRENTE contro : Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO RESISTENTE E nei confronti di CP_2 con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO convenuto OGGETTO: Lavoro carcerario RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso …Leggi di più...
- art. 413 c.p.c.·
- art. 22 L. 354/1975·
- competenza territoriale·
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- adeguamento mercede·
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- lavoro carcerario
- 4. Trib. Siracusa, sentenza 18/04/2025, n. 390Provvedimento: N.R.G. 3122/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA Sezione Lavoro Il giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3122/2019 tra ( ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1 07.07.1991, elettivamente domiciliato in Caltagirone (CT), via Vittorio Emanuele Orlando n. 22, presso lo studio degli avv.ti PILUSO Ivano, VENTO Emanuele e PRIVITERA Giuseppa dai quali, sia unitamente che disgiuntamente, è rappresentato e difeso …Leggi di più...
- mercede detenuti·
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- art. 22 L. 354/75·
- prescrizione crediti retributivi·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- contratti collettivi di lavoro·
- art. 36 Cost.·
- art. 2099 c.c.·
- lavoro carcerario
- 5. Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 8555Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 18 luglio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 8144 / 2024 TRA (con l'Avv. Marco Tavernese) Parte_1 RICORRENTE E (con l'Avvocatura Generale dello Stato) Controparte_1 RESISTENTE CP_ RESISTENTE - contumace P.Q.M. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciute le differenze retributive come da conteggi allegati e condanna l'amministrazione resistente alla corresponsione della somma di euro 9.703,66, oltre accessori, con conseguente regolarizzazione …Leggi di più...
- sospensione rapporto di lavoro·
- differenze retributive·
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- art. 22 Legge 354/75·
- commissione lavoro penitenziario·
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- giurisdizione del giudice del lavoro·
- trattamento economico CCNL·
- lavoro carcerario
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Dopo l' articolo 14 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e' inserito il seguente:
"ART. 14-bis. - (Regime di sorveglianza particolare). - 1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche piu' volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:
a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;
b) che con la violenza o minaccia impediscono le attivita' degli altri detenuti o internati;
c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.
2. Il regime di cui al precedente comma 1 e' disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'articolo 80.
3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare e' disposto sentita anche l'autorita' giudiziaria che procede.
4. In caso di necessita' ed urgenza l'amministrazione puo' disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.
5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di liberta'.
L'autorita' giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide sull'adozione dei provvedimenti di sua competenza.
6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo e' comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza". - Art. 2. 1. Dopo l' articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , aggiunto dal precedente articolo 1 della presente legge, e' inserito il seguente:
"ART. 14-ter. - (Reclamo). - 1. Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare puo' essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo.
3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.
4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II-bis del titolo II". - Art. 3. 1. Dopo l' articolo 14-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 , aggiunto dal precedente articolo 2 della presente legge, e' inserito il seguente:
"ART. 14-quater. - (Contenuti del regime di sorveglianza particolare). - 1. Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario.
2. L'amministrazione penitenziaria puo' adottare il visto di controllo sulla corrispondenza, previa autorizzazione motivata dell'autorita' giudiziaria competente.
3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare.
4. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l'igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui cio' non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall'articolo 10; i colloqui con i difensori, nonche' quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.
5. Se il regime di sorveglianza particolare non e' attuabile nell'istituto ove il detenuto o l'internato si trova, l'amministrazione penitenziaria puo' disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in altro istituto idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari, dandone immediato avviso al magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al Ministro in ordine ad eventuali casi di infondatezza dei motivi posti a base del trasferimento".