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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/06/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG. n. 7582/2022 tra le parti:
ATTORE: Parte_1
(cf. C.F._1
con l'avv. GABRIELE ANNÌ
CONVENUTO: Controparte_1
[...]
(cf. e P.Iva ) P.IVA_1
con l'avv. GIANCARLO ZANIN
OGGETTO: responsabilità professionale
Decisa a Treviso, il 30 giugno 2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
LESSIO: “1) Accertato e dichiarato per tutti e ciascuno i motivi suesposti l'inadempimento da parte della convenuta Controparte_1 di dell'obbligo di comunicare all'attrice
[...] Controparte_1 le circostanze note circa la valutazione e la sicurezza dell'affare, e nello specifico la corretta categoria catastale dell'immobile e quo, accertarne e dichiararne la responsabilità per i danni patiti e patiendi dall'attrice a causa di detto inadempimento, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, pari alle competenze mediatorie versate per l'importo di €10.375,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata”.
: “Nel merito CP_1
- rigettare le domande tutte proposte dall'attrice signora in Parte_2 quanto infondate in fatto ed in diritto.
- con vittoria di spese e competenze di causa”.
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. – premesso di avere sottoscritto, il 23.09.2021, con Parte_1
, la promessa di compravendita avente ad oggetto l'immobile di Persona_1
Via degli Alpini 26 di Mogliano Veneto (TV), impegnandosi ad acquistarlo per l'importo di € 308.000,00; che, nelle premesse del contratto, contenenti anche i dati catastali, l'immobile era stato indicato come appartenente alla classe A/7; che l'operazione immobiliare è stata posta in essere con la mediazione della che ha emesso, per la Controparte_1 proprie competenze, la fattura n. 70/2021 per € 10.370,00, interamente corrisposti;
che, successivamente alla stipulazione del preliminare, il geom. (incaricato della ristrutturazione) ha rilevato l'erroneo CP_2 accatastamento dell'immobile che, avendo una superficie di 287,61 mq, risulta necessariamente in categoria A/8, che contraddistingue gli immobili di lusso, secondo la definizione di cui all'art. 6 DM 2.08.1969; che, per effetto del corretto accatastamento, l'imposta di registro sul definitivo sarebbe stata del 9% e non più del 2%; inoltre, sarebbe scattato l'obbligo di pagamento dell'IMU, con aggravamento degli oneri a carico della parte acquirente;
che, per queste ragioni, il contratto definitivo non è stato stipulato, tanto che la promittente alienante si è resa disponibile a restituire la caparra ricevuta quasi per l'intero (€ 29.000,00 su € 30.000,00); di avere invano richiesto all la restituzione del pagamento Controparte_1 ricevuto – tutto quanto premesso, la ha citato in giudizio l' Pt_1 [...]
per farne valere l'inadempimento ex art. 1759 cc. ai fini della CP_1 restituzione del compenso corrisposto.
2. SI è costituita in giudizio INNOVACASA Snc Controparte_1
che ha resistito alla pretesa avversaria. CP_1
2.1. Ha respinto gli addebiti di responsabilità, negando di essere onerata – in assenza di uno specifico incarico, mancante nel caso di specie – del compimento di specifiche indagini di natura tecnico-giuridica, rappresentando inoltre l'invariato accatastamento dell'immobile oggetto di causa anche a seguito della variazione presentata dai nuovi proprietari a seguito dei lavori di ristrutturazione ivi eseguiti.
3. La causa – documentalmente istruita ed a fronte della mancata conciliazione delle parti a fronte della proposta ex art. 185bis cpc. – passa ora in decisione all'esito della discussione orale.
3 *** *** ***
4. La domanda non è fondata, per le ragioni che seguono, illustrate secondo il principio della ragione più liquida.
5. Ritiene infatti questo giudice – in via dirimente – il mancato raggiungimento della prova da parte dell'attrice dell'interferenza causale del supposto erroneo accatastamento dell'immobile oggetto di causa rispetto alla intervenuta risoluzione del contratto preliminare sottoscritto con la . Per_1
5.1. Con la scrittura privata del 4.04.2022, infatti, le parti si sono limitate a dare atto dell'esistenza di “reciproche contestazioni” – senza specificazione alcuna – e della volontà di risolvere consensualmente il contratto “al fine precipuo di evitare l'alea del giudizio” (doc. 5 attore).
6. A fronte di questo, manca dunque la prova del fatto che il contratto preliminare sia stato risolto a causa della controversia insorta inter partes sul corretto accatastamento dell'immobile e che, quindi, l'evento sia riconducibile, in via diretta ed immediata, alla pretesa responsabilità dell'intermediario – il cui accertamento si palesa conseguentemente superfluo.
6.1. Non potendo ritenersi diversamente operante il principio di non contestazione, essendo i motivi della risoluzione del contratto preliminare estranei alla sfera di controllo della parte convenuta.
7. Per tutte queste ragioni, la domanda deve essere rigettata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di valore di riferimento, individuato in base al petitum; i compensi per la fase istruttoria e per quella decisionale sono ridotti del 50% per la natura documentale della causa e la definizione della stessa a seguito di discussione orale ex art. 281sexies cpc..
4
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. CONDANNA a pagare, in favore di Parte_1 [...]
e le Controparte_1 CP_1 spese di lite che liquida in complessivi € 3.386,50, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 30 giugno 2025 Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
5
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al RG. n. 7582/2022 tra le parti:
ATTORE: Parte_1
(cf. C.F._1
con l'avv. GABRIELE ANNÌ
CONVENUTO: Controparte_1
[...]
(cf. e P.Iva ) P.IVA_1
con l'avv. GIANCARLO ZANIN
OGGETTO: responsabilità professionale
Decisa a Treviso, il 30 giugno 2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
LESSIO: “1) Accertato e dichiarato per tutti e ciascuno i motivi suesposti l'inadempimento da parte della convenuta Controparte_1 di dell'obbligo di comunicare all'attrice
[...] Controparte_1 le circostanze note circa la valutazione e la sicurezza dell'affare, e nello specifico la corretta categoria catastale dell'immobile e quo, accertarne e dichiararne la responsabilità per i danni patiti e patiendi dall'attrice a causa di detto inadempimento, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, pari alle competenze mediatorie versate per l'importo di €10.375,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata”.
: “Nel merito CP_1
- rigettare le domande tutte proposte dall'attrice signora in Parte_2 quanto infondate in fatto ed in diritto.
- con vittoria di spese e competenze di causa”.
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. – premesso di avere sottoscritto, il 23.09.2021, con Parte_1
, la promessa di compravendita avente ad oggetto l'immobile di Persona_1
Via degli Alpini 26 di Mogliano Veneto (TV), impegnandosi ad acquistarlo per l'importo di € 308.000,00; che, nelle premesse del contratto, contenenti anche i dati catastali, l'immobile era stato indicato come appartenente alla classe A/7; che l'operazione immobiliare è stata posta in essere con la mediazione della che ha emesso, per la Controparte_1 proprie competenze, la fattura n. 70/2021 per € 10.370,00, interamente corrisposti;
che, successivamente alla stipulazione del preliminare, il geom. (incaricato della ristrutturazione) ha rilevato l'erroneo CP_2 accatastamento dell'immobile che, avendo una superficie di 287,61 mq, risulta necessariamente in categoria A/8, che contraddistingue gli immobili di lusso, secondo la definizione di cui all'art. 6 DM 2.08.1969; che, per effetto del corretto accatastamento, l'imposta di registro sul definitivo sarebbe stata del 9% e non più del 2%; inoltre, sarebbe scattato l'obbligo di pagamento dell'IMU, con aggravamento degli oneri a carico della parte acquirente;
che, per queste ragioni, il contratto definitivo non è stato stipulato, tanto che la promittente alienante si è resa disponibile a restituire la caparra ricevuta quasi per l'intero (€ 29.000,00 su € 30.000,00); di avere invano richiesto all la restituzione del pagamento Controparte_1 ricevuto – tutto quanto premesso, la ha citato in giudizio l' Pt_1 [...]
per farne valere l'inadempimento ex art. 1759 cc. ai fini della CP_1 restituzione del compenso corrisposto.
2. SI è costituita in giudizio INNOVACASA Snc Controparte_1
che ha resistito alla pretesa avversaria. CP_1
2.1. Ha respinto gli addebiti di responsabilità, negando di essere onerata – in assenza di uno specifico incarico, mancante nel caso di specie – del compimento di specifiche indagini di natura tecnico-giuridica, rappresentando inoltre l'invariato accatastamento dell'immobile oggetto di causa anche a seguito della variazione presentata dai nuovi proprietari a seguito dei lavori di ristrutturazione ivi eseguiti.
3. La causa – documentalmente istruita ed a fronte della mancata conciliazione delle parti a fronte della proposta ex art. 185bis cpc. – passa ora in decisione all'esito della discussione orale.
3 *** *** ***
4. La domanda non è fondata, per le ragioni che seguono, illustrate secondo il principio della ragione più liquida.
5. Ritiene infatti questo giudice – in via dirimente – il mancato raggiungimento della prova da parte dell'attrice dell'interferenza causale del supposto erroneo accatastamento dell'immobile oggetto di causa rispetto alla intervenuta risoluzione del contratto preliminare sottoscritto con la . Per_1
5.1. Con la scrittura privata del 4.04.2022, infatti, le parti si sono limitate a dare atto dell'esistenza di “reciproche contestazioni” – senza specificazione alcuna – e della volontà di risolvere consensualmente il contratto “al fine precipuo di evitare l'alea del giudizio” (doc. 5 attore).
6. A fronte di questo, manca dunque la prova del fatto che il contratto preliminare sia stato risolto a causa della controversia insorta inter partes sul corretto accatastamento dell'immobile e che, quindi, l'evento sia riconducibile, in via diretta ed immediata, alla pretesa responsabilità dell'intermediario – il cui accertamento si palesa conseguentemente superfluo.
6.1. Non potendo ritenersi diversamente operante il principio di non contestazione, essendo i motivi della risoluzione del contratto preliminare estranei alla sfera di controllo della parte convenuta.
7. Per tutte queste ragioni, la domanda deve essere rigettata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di valore di riferimento, individuato in base al petitum; i compensi per la fase istruttoria e per quella decisionale sono ridotti del 50% per la natura documentale della causa e la definizione della stessa a seguito di discussione orale ex art. 281sexies cpc..
4
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. CONDANNA a pagare, in favore di Parte_1 [...]
e le Controparte_1 CP_1 spese di lite che liquida in complessivi € 3.386,50, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 30 giugno 2025 Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
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