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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 26/06/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott. Ssa Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Ssa Cristina Fois Consigliera
Dott. Ssa Monica Moi Consigliera rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 403/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TAVORMINA VALERIO
parte appellante
CONTRO
(C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
degli avv. ANTONELLO PIANA e MANUELA LADU
parte appellata oggetto: mutuo
All'udienza del 19/7/2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante: “Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia:
- per tutti i motivi di cui al proprio atto di citazione in appello, nonché per le
difese ed eccezioni tutte di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.;
- premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- rigettati ogni avversa domanda, eccezione, istanza, deduzione e difesa;
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata:
• in via preliminare di merito:
a) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva sostanziale di in relazione a tutte le doglianze del sig. Parte_1 Controparte_1
per i motivi e le difese tutti esposti in atti;
[...]
b) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, anche solo parziale, dei diritti restitutori conseguenti alla domanda principale, alla domanda subordinata ed alla seconda domanda in via ulteriormente subordinata svolte dalla difesa del
sig. per i motivi, le difese e le eccezioni tutte esposte Controparte_1
in atti;
• in via principale nel merito:
c) respingere in quanto infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte dal sig. nei confronti di per i Controparte_1 Parte_1
motivi, le difese e le eccezioni tutte esposte in atti;
• in conseguenza dell'accoglimento, anche parziale, di una delle domande sopra formulate in via preliminare e/o in via principale: d) condannare lo stesso sig. e l'avv. Antonello Piana Controparte_1
(per quanto di rispettiva competenza) a restituire ad Parte_1
tutto quanto da questa pagato in esecuzione della sentenza del Tribunale di
Sassari n. 265/2022 dell'8 marzo 2022 qui impugnata, sia a titolo di sorte
capitale ed interessi, che per spese legali e di CTU, oltre interessi ex art. 1284,
c. 4 c.c. sulle predette somme, con capitalizzazione degli interessi ex art. 1283
c.c., dal giorno del pagamento al giorno dell'effettivo rimborso;
• in ogni caso:
e) condannare il sig. a rifondere ad Controparte_1 Parte_1
le spese ed i compensi per la difesa in entrambi i gradi di giudizio, oltre
[...]
IVA (non deducibile per la Banca convenuta), CPA e rimborso forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge, compreso il contributo unificato”.
Nell'interesse di parte appellata: “A) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
B) rigettare l'appello per i motivi indicati e confermare la sentenza;
con
eventuale accoglimento delle ulteriori argomentazioni formulate dall'attore in primo grado, e delle eventuali subordinate, nella improbabile ipotesi di accoglimento dell'appello
C) Si riportano le conclusioni formulate in primo grado: in via principale Dichiarare la violazione delle norme di trasparenza e chiarezza
di cui all'art. 117 TUB e 125 sexies, nonché della precedente normativa (L.
142/1992 e DM attuazione) e delle regole codicistiche (art. 1321 e 1325 cc e relativa nullità del contratto) con le conseguenze sanzionatorie ivi previste con ricalcolo del piano di ammortamento come da perizia prodotta utilizzando il tasso
BOT, o veriore tasso legale e condanna della alla Controparte_2
restituzione delle somme di € 9.360,02 o veriore accertanda, quale minore somma dovuta dal per il periodo di pagamento del dovuto, CP_1
maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata Dichiarare le commissioni finanziarie, bancarie e accessorie,
o comunque denominate, illegittimamente imputate quali costi a carico del consumatore , relativamente ad entrambi i contratti, Controparte_1
per i motivi sopra esposti, per mancanza di giustificazione o vessatorietà delle clausole, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, e dolo incidente
e per l'effetto condannare la alla restituzione della Controparte_2
somma omnia di € 4.043 o veriore accertanda, oltre interessi come da prospetto prodotto e oltre il rimborso parziale del premio assicurativo a seguito dell'estinzione anticipata della cessione, per ulteriori € 789,47, e quindi per un totale di € 4.832,52 o veriore accertanda;
in via ulteriormente subordinata Dichiarare la , tenuta a Controparte_2
rimborsare a i costi sostenuti per il finanziamento a Controparte_1
seguito della estinzione anticipata del prestito, proporzionalmente al periodo per il quale i costi non erano maturati, e quindi per anni 5 e per un totale di €
2.552,88 (somma al netto di quanto già rimborsato in sede di estinzione anticipata, €298,83) o veriore, considerata la mancanza di distinzione nel
contratto delle spese soggette a maturazione nel tempo e quelle con consumazione immediata;
il tutto oltre interessi: in via ulteriormente subordinata Dichiarare il tasso annuo effettivo globale (taeg) non corretto e per l'effetto, sussistendo gli estremi del dolo incidente ex art.
1440 cc, sostituire il tasso dell'interesse concretamente applicato (8,36%) con il tasso indicato nel contratto, ovvero 7,02%, e pertanto condannare la
[...]
al pagamento della somma di € 1.770,59 o veriore, pari alla Parte_1
differenza tra i costi corrisposti al tasso del 8,36% e i costi calcolati secondo il taeg del 7,02% per la durata effettiva del finanziamento.
D) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario”.
Svolgimento del processo
Con citazione ritualmente notificata conveniva in Controparte_1
giudizio esponendo a sostegno della domanda le seguenti Controparte_2
circostanze: nel marzo del 2006 aveva stipulato con un contratto di CP_3
finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto ex D.P.R. 180 del
1950;
il credito della mutuante era stato ceduto in data 17.9.2010 alla società Neos
Finance s.p.a., confluita in e il finanziamento era stato Controparte_2
estinto anticipatamente in data 31.7.2011 con il versamento della somma di euro 18.724,34; il Taeg era stato erroneamente indicato dal finanziatore in spregio a quanto statuito dagli artt. 117 e 125 bis T.U.B., ma anche dalla legge 142/1992 art. 21 co. 9 lett. a) con conseguente ricalcolo dei costi imputabili al consumatore sulla scorta del più favorevole tasso minimo dei Bot. Chiedeva, pertanto, la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte in eccedenza e, in subordine, il risarcimento del danno deducendo un dolo incidente che lo avrebbe indotto a preferire agli altri istituti di credito. CP_3
Deduceva che alcune voci di costo, e in particolare le commissioni di cui alle lettere C ed E dello schema di contratto, erano prive di causa e chiedeva la ripetizione del relativo importo.
Allegava di aver estinto anticipatamente il debito, domandando il rimborso parziale dei costi sostenuti, essendogli stata restituita soltanto la quota di interessi per il periodo non maturato e una somma irrisoria (euro 298,83) a titolo di commissioni.
costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, rilevando di aver acquistato unicamente il credito residuo derivante dal contratto di finanziamento, la cui titolarità era sempre rimasta in capo alla mutuante, unica possibile destinataria delle domande relative alla validità o alla correttezza delle pattuizioni contrattuali. Eccepiva, altresì, la prescrizione dei diritti restitutori e la violazione dei principi di correttezza e di buona fede da parte dell'attore, il quale aveva agito in giudizio dopo aver provveduto al pagamento delle rate senza sollevare alcuna contestazione così ingenerando l'affidamento sulla sussistenza del credito e sulla correttezza dei pagamenti e dunque sulla rinuncia a ogni doglianza.
Assumeva la correttezza del TAEG indicato in contratto nel quale non potevano essere ricompresi i costi assicurativi quali quelli imposti per legge come i costi in esame. Escludeva l'applicabilità al contratto del 16 marzo 2006 degli artt. 117 bis e 125 bis del T.U.B. introdotti solo dal D.l.vo n. 141 del 2010 e negava anche la violazione dell'art. 117 T.U.B., posto che il contratto aveva indicato tutte le condizioni economiche applicate.
Deduceva la validità delle commissioni pattuite.
Eccepiva il suo difetto di legittimazione in relazione alla pretesa di rimborso dei ratei non goduti dei premi assicurativi;
eccepiva la prescrizione del diritto al rimborso ai sensi dell'art. 2952 c.c. ed escludeva la fondatezza della relativa pretesa nel merito alla stregua della disciplina applicabile ratione temporis.
Il Tribunale di Sassari con sentenza n. 265/2022 accoglieva la domanda attrice per quanto di ragione e, accertata la difformità tra Taeg dichiarato e Taeg effettivo, rideterminava il dovuto in base ai criteri di cui agli artt. 124 tub dalla stipula del contratto e 125 bis tub dalla sua entrata in vigore condannando la convenuta alla ripetizione dell'indebito e dichiarava la nullità delle commissioni di cui alla lettera C del contratto.
Avverso tale decisione ha proposto appello deducendone Controparte_2
l'erroneità per i seguenti motivi: i) mancato riconoscimento della carenza di legittimazione passiva nonostante che essa appellante fosse mera cessionaria del credito e non del contratto;
ii) erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione e omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza per abuso del diritto;
iii) correttezza del Taeg e illegittimità della rideterminazione del piano di ammortamento sulla scorta dei criteri sostitutivi dell'art. 124 tub;
iv) il tribunale avrebbe pronunciato ultra petita in relazione alla declaratoria di nullità delle commissioni bancarie sub C e le avrebbe erroneamente ritenute nulle. Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
1. Il motivo d'impugnazione sub i)
Con tale doglianza parte appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia di primo grado perché il tribunale avrebbe ritenuto sussistente la legittimazione passiva di essa banca nonostante la sua veste di mera cessionaria del credito e non del contratto.
Occorre al proposito distinguere la pretesa relativa alle commissioni bancarie di cui alla lettera E del contratto di finanziamento (euro 3.117,87) e l'azione risarcitoria per dolo incidente da tutte le altre pretese.
Con riferimento alle commissioni di cui alla lettera E il tribunale, con statuizione avverso la quale l'appellato non ha proposto impugnazione incidentale, dichiarava la carenza di legittimazione di (vd. sentenza impugnata, CP_4
parte motiva, pag. 7: “… occorre rilevare come dallo stesso tenore della richiamata norma contrattuale le commissioni in questione siano state versate in unica soluzione al momento della conclusione del contratto direttamente alla
contraente con la conseguenza che alcuna pretesa restitutoria potrebbe essere avanzata nei confronti della cessionaria del credito”). Il difetto di legittimazione passiva (rectius titolarità del rapporto nel lato passivo) in relazione a tali oneri
è, pertanto, senz'altro vincolante per la corte.
Inoltre, reputa questa corte la carenza di legittimazione passiva della cessionaria con riferimento alla domanda di risarcimento del danno per dolo incidente. Invero, difetta in relazione a detta pretesa la titolarità del rapporto nel lato passivo in capo a , potendo l'azione essere esperita Controparte_2
esclusivamente nei confronti dell'altro contraente (ossia nella specie di CP_3
secondo il chiaro dettato dell'art. 1440 c.c. (“…il contraente in mala fede
risponde dei danni) e del resto non potrebbe che essere così dal momento che autore degli asseriti artifici e raggiri in forza dei quali il mutuatario sarebbe stato indotto a contrarre a condizioni diverse e meno favorevoli non potrebbe che essere il mutuante.
In relazione alle restanti pretese la censura è infondata.
Premesso che la contestazione della parte verte essenzialmente sulla titolarità
sostanziale del rapporto e sulla negazione di essa nel lato passivo, reputa questa corte che tale titolarità senz'altro sussista, per le considerazioni in appresso.
La nullità parziale del contratto di finanziamento di cui è causa (per erroneità del Taeg) strumentale alla ripetizione dell'indebito e più in generale la ripetizione d'indebito ben possono essere opposte dal consumatore alla CP_4
(cessionaria del credito), la quale aveva incassato le rate scadenti successivamente alla cessione del credito (17 settembre 2010) e fino all'estinzione anticipata (31 luglio 2011) ed era quindi la destinataria dei pagamenti.
Quanto sopra vale anche, coerentemente, per l'azione di ripetizione delle quote dei premi assicurativi non goduti a cagione dell'estinzione anticipata del finanziamento.
Invero, dalla documentazione versata agli atti di causa si evince quanto segue: il contratto di assicurazione era stato stipulato dalla mutuante CP_3
appositamente a ciò autorizzata dal , per conto di costui, in data CP_1
4/4/2006 a garanzia dell'intero importo erogato col finanziamento e pari a complessivi euro 42.720,00;
le somme relative ai premi assicurativi a copertura del rischio vita e del rischio impiego erano indicate nel frontespizio del contratto di mutuo nei campi G1 e
G2 (all.1, citazione del primo grado), e nel documento di sintesi (all.3, citazione del primo grado);
l'importo finanziato pari a complessivi euro 42.720,00 comprendeva, oltre al capitale mutuato anche l'importo relativo ai premi assicurativi (vd. documento di sintesi già citato, in cui è espressamente indicato che tale importo risultava anche dalla sommatoria dei costi relativi ai premi assicurativi).
Se ne ricava che tali premi costituissero parte della somma complessiva che il avrebbe dovuto pagare al mutuante in adempimento del contratto. CP_1
Ebbene, ciò posto e ribadito che (cessionaria del credito) aveva Controparte_2
incassato le rate scadenti successivamente alla cessione del credito (17
settembre 2010) e fino all'estinzione anticipata (31 luglio 2011) ed era quindi la destinataria dei pagamenti, da ciò consegue le somme versate a titolo di premio dal , debbano essere da restituite se indebitamente CP_1 Controparte_2
percepite.
Del resto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il debitore ceduto può opporre al cessionario del credito tutte le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, non comportando la cessione una modificazione oggettiva del rapporto che viene trasferito;
il debitore ceduto può, dunque, opporre al cessionario sia le eccezioni che riguardano la fonte da cui è scaturito il credito
(nullità o annullabilità dell'originario contratto): cfr. ex aliis Cass. 8373/2009.
Dall'altra, in materia bancaria è espressamente previsto che, in caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può
sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente ivi compresa la compensazione, anche in deroga al disposto del disposto dell'art. 1248 c.c. (art. 125 c. 3 Tub applicabile ratione temporis al contratto in parola, stipulato nel 2006).
Non pertinente risulta il richiamo alla pronuncia della Cassazione n. 17727/2018
(secondo cui “la cessione di credito, a differenza della cessione di contratto che
comporta il trasferimento dell'intera posizione contrattuale dal cedente al cessionario, è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto”), in quanto riguardante ipotesi difforme da quella in esame. Nella cennata pronuncia la Suprema Corte affronta la questione dei poteri e delle azioni esperibili dal cessionario per effetto della cessione del credito, chiarendo che costui, non essendo parte del contratto da cui è scaturito il credito, non può avvalersi delle azioni che riguardano tale contratto, quali l'azione di nullità, annullabilità, rescissione, risoluzione, laddove nella fattispecie sottoposta al vaglio di questa corte l'azione di nullità (parziale) del contratto di finanziamento e l'azione di ripetizione dell'indebito sono state invece proposte dal debitore ceduto.
L'eccezione di difetto della titolarità passiva di in relazione alle Controparte_2
pretese diverse dalla nullità delle commissioni di cui alla lettera E del contratto e dalla domanda 1440 c.c., deve, pertanto, essere rigettata. 2. Il motivo d'impugnazione sub ii)
Con la doglianza in disamina l'appellante ha lamentato l'erronea individuazione, ad opera del primo giudice, del termine di decorrenza della prescrizione. In particolare, secondo l'assunto dell'appellante sarebbe stato erroneamente applicato il disposto dell'art. 2935 c.c. laddove il diritto al rimborso poteva essere fatto valere già all'epoca della stipulazione del contratto allorquando le commissioni e tutte le ulteriori voci di costo erano state pagate in un'unica soluzione, mediante trattenuta sul valore attualizzato del mutuo. Ha, altresì, reiterato l'eccezione di decadenza della parte appellata per abuso del diritto.
Considerato quanto esposto al superiore paragrafo 1, l'eccezione di prescrizione sarà esaminata soltanto in relazione alle pretese per le quali sussiste la legittimazione passiva di . Controparte_2
L'eccezione è parzialmente fondata.
Effettivamente il primo giudice faceva decorrere il dies a quo della prescrizione dalla chiusura del mutuo a seguito del pagamento dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento, e, quindi, nel caso in esame, dal momento dell'estinzione anticipata del contratto.
Ciò è corretto solamente in relazione al diritto al rimborso dei costi assicurativi non goduti a cagione dell'estinzione anticipata del finanziamento poiché soltanto a far data da quel momento il relativo diritto restitutorio poteva essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
Rimangono da esaminare le restanti pretese, limitate, in definitiva, alla restituzione dei tassi superiori al minimo dei Bot e alla ripetizione delle commissioni di cui alla lettera C del contratto. Giova al proposito richiamare l'orientamento più volte espresso da questa Corte che ha affermato che il principio dell'unitarietà dell'obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario - applicato dal tribunale - riguarda la prescrizione del diritto di credito del mutuante e non la prescrizione del diritto alla ripetizione di pagamenti privi di valido titolo, regolati dalla disciplina dell'indebito.
Nella specie, dunque, il diritto di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate si prescrive nel termine decennale a decorrere dal pagamento di ciascuna rata, avente l'effetto dello spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
Pertanto, alla data della domanda (notificata il 16/1/2019), in difetto di precedenti atti interruttivi, risultano prescritti gli indebiti pagamenti sino al 16 gennaio 2009.
Inoltre, con particolare riguardo alle commissioni di cui alla lettera C, dalla documentazione versata in causa, e segnatamente dalla copia del contratto di finanziamento con cessione del quinto nonché del correlato documento di sintesi, si evince che il prestito ottenuto dal era rimborsabile in n. 120 rate CP_1
di euro 356,00 ciascuna, da pagare entro il 10 di ciascun mese successivo a quello di notifica al datore di lavoro (v. riquadro prospetto finanziario e modalità rimborso).
Da una parte, nelle allegate condizioni generali era previsto (art. 16) che le commissioni finanziarie e accessorie e gli oneri e spese erano stati già
corrisposti; sennonché, dall'altra, nel prospetto finanziario esposto nel frontespizio del contratto le modalità di rimborso prevedono la cessione di una retribuzione globale, rateizzata in 120 rate mensili, comprensiva degli interessi e delle commissioni finanziarie e accessorie oltre agli oneri e spese ivi calcolati e l'art. 1 delle condizioni generali prevede l'erogazione del finanziamento da restituire mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione fino alla concorrenza dell'importo complessivo erogato dato dalla sommatoria di tutte le voci di costo, incluse le commissioni di cui si discute.
Ne consegue, per quanto di rilievo, che l'importo delle voci di costo rappresentate dalle commissioni era stato restituito unitamente al capitale secondo il piano concordato.
Non era invece esplicitato il pagamento delle somme convenute a titolo di commissioni all'atto della sottoscrizione, il 16/3/2006, del contratto, ove avrebbe dovuto trovare naturale quietanza.
Analogamente, dal tenore contenutistico della quietanza rilasciata dal CP_1
in data 6/4/2006 si evince che, a quella data, il mutuatario avrebbe sostenuto i costi specificati nel contratto e li avrebbe rimborsati con le rate e per la durata previste (riconosco altresì che hanno pieno effetto tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento sopra citato e che saranno pertanto sostenuti tutti
gli ulteriori costi ivi specificati (fiscali, assicurativi, verso l'istituto di credito mandante, e – se del caso- verso chi ha presentato la pratica), che verranno da me rimborsati con le rate e per la durata previste).
Quindi, da un lato, la banca che eccepiva la prescrizione non dimostrava che il avesse pagato l'intera somma delle commissioni alla data del CP_1
contratto e, dall'altro, il mutuatario non dimostrava di aver pagato in data successiva al decennio anteriore alla domanda (cfr. S.U. n. 15895/19: “… secondo cui l'identificazione della fattispecie estintiva cui corrisponde l'eccezione di prescrizione va correttamente compiuta alla stregua del “fatto principale” e che tale fatto va individuato nell'inerzia del titolare … la soluzione del contrasto va, dunque, risolta nel senso della non necessarietà dell'indicazione, da parte della banca, del dies a quo del decorso della prescrizione … Resta da aggiungere
che il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio).
Allo stato degli atti ritiene questa Corte di poter fondatamente presumere che i costi delle commissioni (considerati cumulativamente posto che la clausola non ne specificava una diversa maturazione) fossero “spalmati” nell'importo di ciascuna rata nell'arco della durata contrattuale e che pertanto il relativo importo, frazionato nelle rate dal 16 aprile 2006 (trattandosi di rate mensili e in difetto di diversa evidenza processuale si è assunta quale prima scadenza quella del trentesimo giorno dalla stipula del contratto il 16 marzo 2006) al 16 gennaio
2009, risulti prescritto, alla data della domanda (notificata il 16/1/2019) in difetto di precedenti atti interruttivi, nella misura di euro 336,60 (euro
1.224,01/120x n° di rate prescritte pari nel presente caso a 33).
Nessuna decadenza per abuso del diritto è, infine, ravvisabile. Se è vero che il tribunale ometteva di pronunciarsi su tale eccezione e sotto il profilo dell'omessa pronuncia l'appello è fondato, non è meno vero che nessun abuso è in concreto ravvisabile.
A dire dell'appellante, il prolungato silenzio dell'odierno appellato in relazione alle condizioni economiche del contratto di finanziamento, che la parte aveva contestato solo nel 2019, dopo aver adempiuto per numerosi anni (dalla stipula del contratto nel 2006 all'estinzione anticipata nel 2011) e aver accettato anche un rimborso nel 2012 (senza averne formulato richiesta e senza formulare alcuna riserva in proposito) avrebbe ingenerato nella banca un legittimo affidamento circa la sussistenza del credito e la legittimità delle pattuizioni contrattuali contenute nel contratto di finanziamento de quo e, comunque, circa la volontà del sig. di non muovere alcuna contestazione in proposito CP_1
e di rinunciare ad ogni doglianza.
La tesi non coglie nel segno, in mancanza di quegli elementi sintomatici dell'abuso del diritto individuati dalla concorde giurisprudenza e da rinvenirsi nell'esercizio del diritto (pur formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto) secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico, e nella circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte (cfr. Cass. Civ. n. 26541 del 30/09/2021): infatti, l'assenza di contestazioni entro il termine prescrizionale
(sia pure nei limiti supra illustrati) e l'omessa accettazione con riserva del rimborso parziale non assurgono a quel grado di censurabilità che solo potrebbe condurre a ravvisare la fattispecie invocata dall'appellante e il requisito della sproporzione ingiustificata neppure è stato allegato nella specie.
3. Il motivo d'impugnazione sub iii)
Con tale articolata doglianza parte appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver: a) omesso di valutare che il Taeg non sarebbe un tasso effettivo bensì un indicatore sintetico e convenzionale del costo del credito;
b) erroneamente affermato che “non basti la dicitura che nel TAEG… non sono stati considerati gli oneri fiscali di cui al quadro D e i premi assicurativi di cui ai
quadri G1 e G2 per escludere che le spese assicurative non siano da considerare nel calcolo del tasso effettivo” in quanto le spese assicurative non imposte dal creditore ma dalla legge, quali quelle in esame, non dovevano essere incluse nel
Taeg in base alla normativa secondaria applicabile ratione temporis (D.M. 8 luglio 1992);
c) erroneamente affermato (peraltro in contrasto con le risultanze della ctu)
che la difformità tra il Taeg dichiarato e quello effettivo sarebbe stata determinata non soltanto dall'omessa inclusione nel Taeg dei costi assicurativi ma anche dall'applicazione delle altre commissioni e spese collegate all'erogazione del credito;
d) erroneamente affermato che il previgente art. 124 tub legittimerebbe, in ipotesi di erronea indicazione del Taeg, la rideterminazione del piano di ammortamento, quando invece nessuna disposizione normativa in vigore all'epoca della stipulazione del contratto giustificherebbe simile conclusione;
e) erroneamente affermato la natura normativa delle tabelle dei tassi dei
BOT;
f) assunto a base della decisione i conteggi redatti dal Ctu nominato in primo grado nonostante la loro inattendibilità sul piano aritmetico.
Tanto premesso, i superiori rilevi sub a) e d) sono fondati e meritano accoglimento per le seguenti considerazioni. Rileva la corte l'inapplicabilità, ratione temporis, al rapporto in esame (sorto con contratto del marzo 2006), siccome entrata in vigore 1 giugno 2011, della disposizione di cui all'art. 125 bis Tub introdotta con D. Lgs. 141/2010 (“Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che,
contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”
(comma 6); b. “Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali di altri
titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
…)”.
Coerentemente con quanto testé affermato, la sola disposizione applicabile ratione temporis è quella di cui all'art. 124, comma 5 TUB nel testo allora vigente, che prevedeva la sostituzione di diritto del TAEG con il tasso minimo dei
BOT “nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali”, mentre non conteneva la previsione (che è stata solo successivamente introdotta) di nullità derivante dall'omessa inclusione o errata inclusione nel TAEG pubblicizzato di costi che avrebbero dovuto essere computati nella sua determinazione.
Il tribunale di Sassari, a fronte dell'allegazione attrice dell'infedele enunciazione del Taeg (7,02 in luogo di 8,36%), applicava l'art. 125 bis tub a decorrere dalla sua entrata in vigore e l'art. 124 tub per il periodo precedente, in tal modo legittimando il diritto del consumatore alla rideterminazione del piano di ammortamento con applicazione del tasso sostitutivo dei Bot. Erroneamente, dunque, per un verso, il primo giudice applicava il disposto dell'art. 125 bis tub nonostante la sua entrata in vigore successivamente alla stipula del contratto,
fatto da cui discende la sua inoperatività nel caso in esame.
Parimenti in maniera erronea il tribunale faceva discendere dall'art. 124 tub nel testo ratione temporis applicabile la sostituzione del Taeg con il tasso minimo dei Bot sebbene quella norma prevedesse tale sostituzione soltanto nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali – ipotesi ben diversa dall'erronea indicazione del Taeg dedotta in giudizio -.
È stato, invero, chiarito che “l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del
1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. 39169/2021).
Ne consegue, altresì, che l'eventuale difformità rispetto al carico economico effettivamente applicato - fattispecie diversa da quella in cui non sia determinabile il costo complessivo dell'operazione, circostanza non allegata nella fattispecie in disamina- non incide sulla validità delle condizioni contrattuali pattuite. Le conseguenze della segnalata divergenza informativa non corrispondono quindi a quelle invocate dall'attrice in primo grado e cioè il ricalcolo dell'interesse corrispettivo al tasso minimo dei B.O.T. annuali, considerata sia l'inapplicabilità dell'art. 125 bis Tub sia l'esatto ambito di operatività dell'art. 124 Tub nel testo in vigore ratione temporis.
Quanto poi all'art. 21 co. 9 lett. a) della legge 142/1992 invocato dall'attore odierno appellato, è appena il caso di osservare come esso risultasse abrogato all'epoca della stipula del contratto di finanziamento in parola.
Per completezza e stante il sia pur sintetico richiamo al profilo della vessatorietà contenuto nelle conclusioni dell'attore odierno appellato, trattandosi di una questione rilevabile anche d'ufficio, rileva la corte che nessuna abusività della clausola relativa all'infedele indicazione del Taeg potrebbe ravvisarsi.
Con riguardo al profilo dell'abusività, giova richiamare il disposto dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 206/2005 a mente del quale nel testo vigente ratione temporis:
“Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”). Inoltre, il comma 2 della medesima disposizione elenca, com'è noto, una serie di ipotesi in cui opera una presunzione iuris tantum di vessatorietà, per cui “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o dando alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della
compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal
consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento,
clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal
contratto;
h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha
avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo; t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore.”
I parametri normativi che presiedono alla valutazione di vessatorietà della singola clausola contrattuale sono individuati dall'art. 34 del medesimo codice del consumo, ai sensi del quale, per quanto di interesse:
▪ “La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene
o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto
medesimo o di un altro collegato o da cui dipende” (comma 1);
▪ “La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile” (comma 2);
▪ “Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore” (comma 5).
Tanto premesso, deve escludersi la vessatorietà della clausola in disamina giacché l'erronea rappresentazione del costo totale del credito – sub specie di inesatta informazione al cliente sulla ricomprensione delle spese di assicurazione
(obbligatoria) nel computo del tasso effettivo globale - non è tuttavia idonea
(tenuto conto dell'inapplicabilità dell'art. 125 bis TUB) a giustificare la valutazione di vessatorietà della clausola relativa al TAEG, sul rilievo che non è rinvenibile alcuna ricaduta della medesima in termini di significativo squilibrio di diritti e obblighi delle parti. Da un lato, non si verte in alcuna delle ipotesi elencate dall'art. 33, comma 2, del codice del consumo, non avendo la clausola de qua ad oggetto limitazioni di responsabilità o vantaggi in favore del professionista ed a danno del consumatore, né venivano allegate specifiche circostanze in ordine a tale profilo;
d'altra parte, non è prima facie ravvisabile alcun deficit di chiarezza della medesima, la quale si limita a prevedere la misura del TAEG in ragione del 7,02%.
Difatti, tutti i costi del finanziamento sono stati chiaramente rappresentati in contratto e con specifico riguardo ai costi assicurativi, il contratto correttamente contiene la precisazione che essi non sono stati inclusi. A questo proposito, evidenzia la corte come sia incontroverso in causa, considerato il chiaro tenore delle asserzioni contenute nell'atto di citazione del primo grado di giudizio, che la discrasia tra Taeg dichiarato e Taeg reale dipenda dall'omessa inclusione di tali costi (…”La differenza è dovuta proprio al criterio di calcolo utilizzato, dove il finanziatore ha omesso di inserire le spese del premio assicurativo”: pag. 3, citazione di primo grado) e, contrariamente a quanto affermato nelle sentenza impugnata, non è dato rinvenire nella ctu la conclusione che neppure l'isolamento dei costi assicurativi sarebbe sufficiente per affermare la fedele riproduzione nel contratto dell'effettivo tasso di interesse applicato. Con la conseguenza che anche la critica sub c) risulta fondata.
Si osserva, altresì, che, quand'anche fosse ritenuto sussistente un difetto di chiarezza della clausola in esame, non emerge quale significativo squilibrio sarebbe stato ingenerato in ordine all'oggetto del contratto o all'adeguatezza del corrispettivo, profilo certo non rinvenibile nella mera maggiore onerosità del credito, neppure quantificata, né l'attore odierno appellato ebbe a lamentare che il computo dei costi per la polizza avesse comportato il superamento del tasso- soglia ai fini dell'usura, ipotesi alla quale sarebbe conseguita la declaratoria di nullità della clausola e l'azzeramento degli interessi ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.
Gli ulteriori rilievi della parte appellante sono assorbiti dalle superiori considerazioni.
La sentenza impugnata dev'essere, quindi, riformata, non potendo riconoscersi al il diritto alla sostituzione del Taeg con il tasso minimo dei BOT. CP_1
4. Il motivo d'impugnazione sub iv)
Con tale doglianza parte appellante si è doluta della violazione da parte del primo giudice del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo, a suo dire, il tribunale pronunciato sulla domanda subordinata volta alla ripetizione delle commissioni indebite pur essendo detta pretesa assorbita dall'accoglimento della domanda principale. La censura coglie nel segno, dal momento che, effettivamente, avendo accolto la domanda proposta in via principale, il primo giudice non si sarebbe dovuto pronunciare sulla subordinata relativa alla nullità delle commissioni di cui alla lettera C.
A ogni modo, il rigetto della domanda principale e la reiterazione della domanda subordinata di nullità delle commissioni finanziarie da parte dell'appellato nella presente sede impongono a questa corte di pronunciarsi nel merito della pretesa subordinata (su cui vd. infra paragrafo 5).
5.Le domande attrici proposte in via subordinata
5.a) Intanto, è opportuno ribadire, in merito alla domanda volta all'accertamento della nullità o della vessatorietà delle commissioni finanziarie indicate nel contratto, che il Tribunale di Sassari riteneva priva di legittimazione passiva (rectius titolarità del rapporto nel lato passivo) la banca in relazione alle commissioni di intermediazione (lett. E) in parola, senza che alcuna impugnazione incidentale sia stata proposta dall'appellato (“…Peraltro, occorre rilevare come dallo stesso tenore della richiamata norma contrattuale le
commissioni in questione siano state versate in unica soluzione al momento della conclusione del contratto direttamente alla contraente con la conseguenza che alcuna pretesa restitutoria potrebbe essere avanzata nei confronti della cessionaria del credito”: cfr. sentenza impugnata, pag. 7). Stante il carattere vincolante di tale statuizione, attesa la carenza di titolarità del rapporto nel lato passivo in capo a con riferimento a tali commissioni, la relativa CP_4
pretesa restitutoria non può che essere rigettata. È, invece, infondato il motivo d'impugnazione con cui parte appellante ha sostenuto la legittimità dell'addebito delle commissioni bancarie (ossia quelle di cui alla lettera C del contratto), per le considerazioni in appresso, da intendersi a integrazione della motivazione della sentenza appellata.
Secondo la difesa di non sarebbe giuridicamente possibile CP_4
disquisire di “causa” in relazione a singole clausole contrattuali, anziché esclusivamente al rapporto contrattuale nel suo complesso;
inoltre, tali commissioni sarebbero dotate di una loro causa specifica individuata nell'art. 16 del contratto di finanziamento e al Giudice non sarebbe consentito – per legge
– di sindacare la congruità dell'importo del costo indicato in contratto per le prestazioni da rendere alla clientela.
Le doglianze non sono condivisibili per le seguenti argomentazioni che tengono conto dei molteplici rilievi (ulteriori rispetto all'assenza di causa su cui si è incentrata la difesa dell'appellante) sollevati dalla parte attrice – odierna appellata e reiterati nel presente grado.
In primis, occorre prendere le mosse dall'art. 16 delle condizioni generali del contratto in parola, a mente del quale gli importi indicati, tra l'altro, al punto C
e, quindi, le commissioni bancarie di cui si discute, “oltre a costituire corrispettivo per la cessionaria – sono destinati a copertura degli oneri finanziari sostenuti per la conversione e convertibilità da variabile in fisso del saggio degli interessi, per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione,
per le operazioni di acquisizione della provvista, per le perdite dovute alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento, per
l'eventuale ritardo dell'adeguamento dei tassi e della commissione nel periodo di preavviso del mutamento delle condizioni di mercato;
considerano, inoltre, tutte le prestazioni e le attività preliminari, conclusive e successive, indispensabili per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: il reperimento e l'esame della documentazione,
l'istruttoria della pratica, le spese postali e di notificazione, gli oneri della rete di distribuzione del servizio, l'elaborazione dei dati anche ai fini della L. nr.
197/1991, e le attività prescritte dalla normativa vigente;
il costo dell'advertising
e dei mezzi di comunicazione;
l'incasso, l'elaborazione dei dati ed il controllo dei versamenti periodici delle quote di ammortamento con i relativi adempimenti contabili ed amministrativi;
gli adempimenti per l'eventuale estinzione
anticipata; i corrispettivi dovuti alla rete esterna di distribuzione, comprese le provvigioni al mediatore creditizio o all'agente in attività finanziaria cui il cedente ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi, i corrispettivi per gli adempimenti relativi all'attivazione delle garanzie e la loro successiva gestione;
l'assistenza fornita al cedente dopo la stipulazione del contratto;
ogni altro servizio e costo dipendente dalla esecuzione di quanto previsto dal presente contratto, anche se
imprevisto o sopravvenuto”.
Ciò posto, questa Corte ha avuto già modo di pronunciarsi in fattispecie analoghe a quella in disamina e ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dall'orientamento più volte espresso. In ossequio all'insegnamento ormai consolidato di questo collegio, deve rilevarsi quanto segue.
Intanto, l'elencazione di attività contenuta nel menzionato art. 16 si riferisce indistintamente a tutte le commissioni di cui alle lettere C ed E ed alle spese bancarie di cui alla lettera F e ciò non consente di comprendere a quale delle predette voci di costo sia riferibile ciascuna delle cennate attività ove partitamente considerate.
Inoltre, il contratto fa generico riferimento ad attività rientranti nell'ambito della predisposizione ed allestimento del contratto quali il reperimento e l'esame della documentazione, l'istruttoria della pratica, l'elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio ed usura, e quindi relative alla fase istruttoria già remunerata a parte, e indica genericamente gli ulteriori servizi da rendere nella fase esecutiva, come gli oneri della rete di distribuzione del servizio e le attività prescritte dalla normativa vigente, l'assistenza fornita al cliente dopo la stipulazione del contratto e ogni altro servizio e costo dipendente dall'esecuzione di quanto previsto dal presente contratto anche se imprevisto o sopravvenuto, senza ulteriori precisazioni in merito alle attività nelle quali si estrinsecherebbe il servizio in parola.
Quanto, poi, ai costi per le operazioni di acquisizione della provvista, si tratta dell'attività bancaria tipica che trova la sua remunerazione negli interessi e per quanto attiene alla copertura, anche in via aleatoria, delle perdite per la differenza di valuta tra erogazione e decorrenza dell'ammortamento e ai ritardi, dell'adeguamento dei tassi e della commissione nel periodo di preavviso del mutamento delle condizioni di mercato, non puo' non evidenziarsi come tali costi siano inclusi in un corrispettivo globale e onnicomprensivo in assenza di qualsivoglia criterio che consenta di stabilirne l'adeguatezza rispetto a eventi futuri e incerti.
Pertanto, a integrazione della motivazione della sentenza appellata deve affermarsi la nullità delle commissioni di cui alla lettera C per indeterminatezza della relativa clausola, avendo un oggetto assolutamente indeterminato, poco chiaro, difficilmente comprensibile e non altrimenti determinabile, e di cui in alcune ipotesi neppure si rinviene alcuna giustificazione causale neppure tenendo conto di tutte le circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
Pertanto, neppure può assumersi che tali commissioni non sarebbero vessatorie ex artt. 33 e ss cod. cons., in quanto riguarderebbero l'oggetto della clausola e/o rappresenterebbero meri corrispettivi per servizi resi dal mutuante, dal momento che è assolutamente impossibile valutarne la relativa adeguatezza in quanto gli elementi costitutivi delle stesse sono stati individuati in modo non
“chiaro e comprensibile” (vedi sulla nullità delle commissioni bancarie/finanziarie
ABF Collegio di Milano dec. 3923/2012; negli stessi termini, in analoga fattispecie: Corte d'appello di Sassari 34/2021; id. 257/2024). Invero, non è superfluo rimarcare che l'art. 34 cod. cons. vieta il sindacato sulla misura dei costi praticati dal professionista per i beni conferiti e i servizi resi, purché riferito a costi ben definiti per specifiche prestazioni (ciò che nella specie è da escludersi)
e senza duplicazioni.
Deve, conseguentemente, condannarsi alla ripetizione di Controparte_2
quanto corrisposto dal consumatore a titolo di commissioni di cui alla lettera C) del contratto di finanziamento, al netto degli importi prescritti, per un totale di euro 887,41 (1.224,01-336,60). Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Per completezza, rileva la corte che non può essere decurtato l'importo corrisposto ante causam, pari a euro 293,83 perché genericamente imputato a
“commissioni” (vd. modulo allegato all'offerta di rimborso, all.10, pag. 2 della comparsa di costituzione della convenuta in primo grado), di talché non è dato capire se riferibile alle commissioni oggetto di declaratoria di nullità, ovvero alle commissioni di cui alla lettera E per cui l'appellante è priva di legittimazione.
5.b) Deve, a questo punto, esaminarsi, sempre nell'ambito della prima domanda proposta in via subordinata, la pretesa relativa al rimborso dei costi assicurativi sostenuti per il finanziamento a seguito dell'estinzione anticipata di esso.
L'eccezione di prescrizione è infondata. Al proposito, si rimanda a quanto esposto nel superiore paragrafo 2 per l'individuazione del dies a quo, da rinvenirsi nella data di estinzione anticipata del finanziamento (31/7/2011).
Circa la disciplina applicabile, reputa la corte che vada individuata non già
nell'art. 2952 c.c., come erroneamente sostenuto dall'appellante, bensì nella ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c. con soggezione all'ordinaria prescrizione decennale non maturata all'epoca della notifica della citazione introduttiva del primo grado (16/1/2019), avendo l'istante dedotto il venir meno della causa del pagamento della quota del premio assicurativo per effetto dell'anticipata estinzione del rapporto.
Nel merito, la domanda è fondata nei termini di seguito esplicitati.
Circa la disciplina applicabile alla fattispecie in esame vengono in rilievo, da un canto, la direttiva CE 87/102, il cui art. 8, prevedeva che «il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati
membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito» e dall'altro, l'art. 125, comma 2, T.U.B. che, dando attuazione alla normativa sovranazionale, prevedeva «Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR».
La circostanza che il CICR non sia mai intervenuto sul punto, non osta, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, all'accoglimento della domanda. Al riguardo, invero, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire “che, anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate.
2.22. Se è vero, infatti, che le direttive
hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto Europeo.
… 2.25. Rileva il collegio che una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento,
è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33” (cfr. Cass. 25977/2023 in parte motiva).
Reputa, pertanto, questa corte, in adesione all'orientamento testé citato, che
"L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il
D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento" (cfr. Cass. 25977 cit.).
Il , nel caso in esame, aveva versato un premio assicurativo a CP_1
garanzia del rischio vita e del rischio impiego dell'importo complessivo di euro
1.673,88 in considerazione di un ammortamento previsto in 10 anni con 120 rate, salvo poi estinguere l'obbligazione anticipatamente dopo il pagamento di n° 63 rate. Applicando, pertanto, il principio pro rata temporis deve essere ripetuta da la somma di euro 795,03 ottenuta moltiplicando la CP_4
quota di premio assicurativo imputabile a ciascuna delle 120 rate per il numero di quelle anticipatamente corrisposte (1673,88:120= 13,94 X 57). Su tale somma sono dovuti, altresì, gli interessi legali dal giorno della domanda.
Da tale cifra non può essere decurtato l'importo pari a euro 298,83 corrisposto ante causam, essendo stato imputato alle commissioni e non ai costi assicurativi
(vd. modulo di rimborso, il cui testo era stato evidentemente predisposto da
Neos, allegato all'offerta di rimborso trasmessa da Neos al , all. 10, CP_1
comparsa di costituzione di in primo grado). Controparte_2
5.c) Non occorre esaminare le restanti domande siccome proposte in via ulteriormente subordinata rispetto a quella già accolta.
6. Riforma della sentenza, spese di lite e condanna alla ripetizione di
quanto pagato in esecuzione della sentenza riformata
L'appello deve, pertanto, essere accolto per le ragioni ut supra illustrate e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata: - dev'essere rigettata la domanda proposta in via principale dal CP_1
fondata sull'asserita erroneità del Taeg;
- deve dichiararsi la nullità delle sole commissioni di cui alla lettera C del contratto di finanziamento per cui è causa con obbligo, in capo a
[...]
di ripetere, in favore di la Controparte_2 Controparte_1
somma di euro 887,41 (al netto degli importi prescritti) oltre interessi legali dalla notifica della citazione del primo grado al saldo;
- deve dichiararsi tenuta a ripetere, a titolo di costi Controparte_2
assicurativi non goduti, in favore di la somma Controparte_1
di euro 795,03 oltre interessi legali dalla notifica della citazione del primo grado al saldo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste, tenuto conto dell'esito complessivo della lite che ha comportato l'accoglimento parziale della pretesa subordinata del , a carico di e si liquidano, CP_1 Controparte_2
come in dispositivo, in favore del , avuto riguardo, quanto al valore CP_1
della lite, all'ammontare della somma concretamente riconosciuta alla parte vittoriosa (e quindi scaglione entro 5.200) e in applicazione dei parametri medi del dm 55/2014 quanto al primo grado (tutte le fasi) e dei parametri di cui al dm 147/2022 per il presente grado (valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione e istruttoria stante la coincidenza degli elementi probatori rispetto al primo grado), con distrazione in favore degli avv. Piana e Ladu dichiaratisi antistatari.
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite, le spese della ctu esperita in primo grado devono essere poste in ragione del 50% a carico di ciascuna parte. Infine, deve darsi atto dell'intervenuto pagamento in esecuzione della sentenza di primo grado qui riformata:
- in favore del , di una somma pari a euro 9.254,93 per capitale e CP_1
interessi con bonifico del 25/3/2022 (doc. 2 di parte appellante);
-in favore dell'avv. Piana, dell'importo di complessivi € 7.318,85 per spese legali, di cui € 6.206,80 mediante bonifico bancario del 22/3/2022 (doc. 4A di parte appellante) ed € 1.112,05 all'erario a titolo di ritenuta d'acconto (quest'ultimo pagamento è incontroverso in giudizio e deve presumersi effettuato contestualmente al pagamento degli onorari);
- sempre in favore dell'avv. Piana dell'importo di € 1.985,20 per gli oneri di consulenza tecnica, mediante bonifico bancario del 4/4/2022 (cfr. doc. 5A di parte appellante).
Conseguentemente, come richiesto, e l'avv. Controparte_1
Antonello Piana devono essere condannati alla restituzione di quanto dagli stessi percepito da in eccedenza in dipendenza della sentenza Controparte_2
qui riformata, oltre interessi come in appresso.
Gli interessi sono dovuti dal giorno del pagamento e in misura legale.
Infatti, per giurisprudenza costante l'art. 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. Va, infatti, osservato che l'azione di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, poi riformata, non è riconducibile allo schema della ripetizione di indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e non si presta a valutazione sulla buona o malafede dell'accipiens, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite o ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti.
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata, ha diritto, pertanto, ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c.
a partire dal giorno del pagamento, non potendo trovare applicazione - posto che solo con la riforma della sentenza viene meno sia pure con efficacia ex tunc la causa giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale- l'art. 1284, quarto comma c.c (in questi termini: C. d'Appello di Milano n° 3233/2024). Sugli interessi decorrono, altresì, come da domanda, gli ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. dal giorno della domanda giudiziale al saldo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- accoglie per quanto di ragione l'appello avverso la sentenza n. 265/2022 del
Tribunale di Sassari e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in via principale da Controparte_1 fondata sull'asserita erroneità del Taeg;
dichiara la nullità delle sole commissioni di cui alla lettera C del contratto di finanziamento e tenuta Controparte_2
a ripetere in favore del la somma di euro 887,41 oltre interessi
[...] CP_1
legali dalla notifica della citazione del primo grado al saldo;
dichiara
[...]
tenuta a ripetere in favore del la somma di euro 795,03, CP_2 CP_1
oltre interessi legali dalla notifica della citazione del primo grado al saldo;
- dichiara tenuta alla rifusione, in favore di Controparte_2 [...]
, delle spese del primo grado del giudizio, che si liquidano in Controparte_1
euro 2430,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa e delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 2.419,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa con distrazione in favore degli avvocati Piana e Ladu;
- pone i costi della ctu a carico di ciascuna parte in ragione del 50%;
- condanna e l'avv. Antonello Piana, alla restituzione Controparte_1
in favore di di quanto eventualmente dagli stessi Controparte_2
percepito in eccedenza per effetto della statuizione di primo grado qui riformata, maggiorato degli interessi legali maturati dalle rispettive date di pagamento alla data della restituzione, oltre agli ulteriori interessi legali maturati sugli interessi dalla notifica della citazione introduttiva del presente grado al saldo.
Così deciso in Sassari, il 19 giugno 2025
La Presidente
Dott. Ssa Cinzia Caleffi
La Consigliera est.
Dott. Ssa Monica Moi