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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11151/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1 Controparte_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9 Controparte_10
10 Controparte_11
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_12
Verbale di causa Udienza 25.03.2025 alle ore 18,10 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post Unità d'Italia. Si riporta al CP_2 ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11151/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11151 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_13
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9 . CP_10 Controparte_10
10 Controparte_11
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_12
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 25.03.2025
Con ricorso depositato in data 01.08.2023
Dott. Giovanni Calasso 2
1. nato il [...] in [...]/PR Brasile (C.F. Controparte_1
) residente in [...], Bairro Nova Mutum/MT Brasile C.F._1
2. nata il [...] in [...]/SC Brasile (C.F. Controparte_3
), residente in [...], Bairro Santa Rita do C.F._2 Trivelato/MT Brasile
3. nata il [...] in [...]/MT Brasile (C.F. Controparte_4
residente in [...], Bairro, C.F._3 Parte_1
4. nata il [...] in [...]/RO Brasile (C.F. Controparte_5
residente in [...], ap-45, Bairro C.F._4 Itajuba/MG Brasile (proc. ad litem D);
5. , nata il [...] in [...]/RO Brasile Controparte_6 (C.F. ) residente in [...], Bairro Apiacas /MT Brasile C.F._5
6. nato il [...] in [...]/SC Brasile (C.F. Controparte_7
) residente in [...], ap,201 Bairro Fortaleza C.F._6
Blumenau/SC Brasile
7. nata il [...] in [...]/MT Brasile (C.F.: Controparte_8
) residente in [...], Bairro Sorriso/MT Brasile C.F._7
8. nato il [...] in [...]/PR Brasile (C.F.: Controparte_9
residente in [...]469, Bairro Nova Mutum/MT C.F._8 Brasile, per sé stesso e per i figli minori
9. nata il [...] Parte_2
10. nata il [...] entrambe in Lucas do Rio Verde /MT Parte_3 Brasile
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_12 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare che i signori nato il [...] in [...]_1
Do OEste/PR Brasile (C.F. residente in [...], Bairro C.F._1
Nova Mutum/MT Brasile, nata il [...] in [...]/SC Controparte_3
Brasile (C.F. ), residente in [...], Bairro Santa Rita C.F._2 do Trivelato/MT Brasile, nata il [...] in [...]_1
(C.F. residente in [...], Bairro,
[...] C.F._3 Parte_1
, nata il [...] in [...]/RO Brasile (C.F.
[...] Controparte_5
) residente in [...], ap-45, Bairro C.F._4
Itajuba/MG Brasile, , nata il [...] in [...]_6
Oeste/RO Brasile (C.F. residente in [...], Bairro Apiacas C.F._5
/MT Brasile, nato il [...] in [...]/SC Brasile (C.F. Controparte_7
residente in [...], ap,201 Bairro Fortaleza C.F._6
Blumenau/SC Brasile, nata il [...] in [...]/MT Brasile (C.F.: Controparte_8
residente in [...], Bairro Sorriso/MT Brasile e C.F._7 nato il [...] in [...]/PR Brasile (C.F.: Controparte_9
residente in [...]C.F._8
Dott. Giovanni Calasso 3
469, Bairro Nova Mutum/MT Brasile, per sé stesso e per i figli minori Parte_2 nata il [...] e nata il [...] entrambe in
[...] CP_11 Parte_2
Lucas do Rio Verde /MT Brasile, nati da genitori italiani, sono cittadini italiani o, comunque hanno diritto ad ottenere la cittadinanza italiana per i motivi indicati nella narrativa del presente atto, e conseguentemente condannarsi ed ordinarsi al al Controparte_12 rilascio della cittadinanza italiana e trascrizione dei relativi documenti.
Spese di lite rifuse o quantomeno compensate.
A sostegno della domanda precisavano che:
erano discendenti del cittadino italiano nato in data [...] in [...] Persona_1
Polo di Piave (TV) il quale, in data 21.09.1894, contraeva matrimonio con Persona_2 nella città di Tubarao/SC Brasile. Da codesto matrimonio nasceva:
• in data 21.11.1898 nella città di Tubarao/SC Brasile che, in data Persona_3 07.03.1925 contraeva matrimonio con Da codesto matrimonio Persona_4 nascevano:
➢ in data 19.04.1935 nella città di Orleans/SC Brasile che, in data Persona_5
27.08.1953, contraeva matrimonio con nella parrocchia Persona_6 del Divino Espirito Santo Dioniso Cerqueira/SC Brasile.
8. Da codesto matrimonio nascevano:
✓ in data 26.05.1956 nella città di Francisco Persona_7
Beltrao/PR Brasile che, in data 17.05.1980 contraeva matrimonio con nella città di Ampere/PR Brasile. Da codesto CP_14 matrimonio nascevano:
❖ in data 17.08.1987 Controparte_6 ricorrente nella città di Colorado do Oeste/RO Brasile
❖ in data 04.11.1988 ricorrente nella Controparte_5 città di Colorado do Oeste/RO Brasile che in data 10.06.2017 contraeva matrimonio con con Controparte_15
nella città di Brasile
[...] Parte_1
✓ in data 22.04.1960 nella città di Francisco Beltrao/PR Persona_8
Brasile che, in data 18.12.1993 contraeva matrimonio con
[...] nella città di Brasile. Da codesto Per_9 Parte_1 matrimonio nasceva:
❖ in data 15.03.1996 nasceva Controparte_4 ricorrente nella città di Parte_1
➢ in data 19.06.1945 nella città di Ituporanga/SC Brasile che, in Parte_4 data 09.06.1963, contraeva matrimonio con Parte_4 Controparte_16 in Santa Terezinha – Ampere Francisco Beltrao/PR Brasile. Dal
[...] suddetto matrimonio nascevano:
✓ in data 28.09.1967 nella città di Salto do Persona_10 Lontra/PR Brasile. Dall'unione affettiva di con Persona_10 nascevano: Persona_11
❖ in data 13.09.1991 ricorrente Controparte_3 nella città di Blumenau/SC Brasile
❖ in data 11.03.1999 ricorrente Controparte_7 nella città di Blumenau/SC Brasile
✓ in data 16.04.1964 ricorrente nella città di Salto Controparte_1
Dott. Giovanni Calasso 4
do Lontra/PR Brasile il quale, in data 06.06.1998 contraeva matrimonio con nella città di Nova Mutum/MT Persona_12
Brasile
✓ in data 15.01.1973 ricorrente nella città di Dois Controparte_9
Vizinhos/PR che, in data 18.11.2006, contraeva matrimonio religioso con e da codesto matrimonio Parte_5 nascevano.
❖ in data 30.08.2007 Parte_2 minore richiedente nella città di Nova Mutum/MT Brasile
❖ in data 17.12.2009 minore Parte_6 richiedente nella città di Nova Mutum/MT Brasile
✓ in data 31.12.1974 Nelsi nella città di Dois CP_9
Vizinhos/PR Brasile che, in data 30.07.1998, contraeva matrimonio con nella città di Rio Verde/MT Brasile. Da codesto Persona_13 matrimonio nasceva:
❖ in data 13.10.1998 ricorrente nella città di Controparte_8
Nova Mutum/MT Brasile
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_12 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato in [...] Persona_1
29.08.1875 in San Polo di Piave (TV) il quale, in data 21.09.1894
Dott. Giovanni Calasso 5
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_12 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_12 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_12 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_12 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 25.03.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
Dott. Giovanni Calasso 7
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11151/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1 Controparte_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9 Controparte_10
10 Controparte_11
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_12
Verbale di causa Udienza 25.03.2025 alle ore 18,10 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post Unità d'Italia. Si riporta al CP_2 ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11151/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11151 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_13
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5 Controparte_6
6 Controparte_7
7 Controparte_8
8 Controparte_9
9 . CP_10 Controparte_10
10 Controparte_11
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_12
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 25.03.2025
Con ricorso depositato in data 01.08.2023
Dott. Giovanni Calasso 2
1. nato il [...] in [...]/PR Brasile (C.F. Controparte_1
) residente in [...], Bairro Nova Mutum/MT Brasile C.F._1
2. nata il [...] in [...]/SC Brasile (C.F. Controparte_3
), residente in [...], Bairro Santa Rita do C.F._2 Trivelato/MT Brasile
3. nata il [...] in [...]/MT Brasile (C.F. Controparte_4
residente in [...], Bairro, C.F._3 Parte_1
4. nata il [...] in [...]/RO Brasile (C.F. Controparte_5
residente in [...], ap-45, Bairro C.F._4 Itajuba/MG Brasile (proc. ad litem D);
5. , nata il [...] in [...]/RO Brasile Controparte_6 (C.F. ) residente in [...], Bairro Apiacas /MT Brasile C.F._5
6. nato il [...] in [...]/SC Brasile (C.F. Controparte_7
) residente in [...], ap,201 Bairro Fortaleza C.F._6
Blumenau/SC Brasile
7. nata il [...] in [...]/MT Brasile (C.F.: Controparte_8
) residente in [...], Bairro Sorriso/MT Brasile C.F._7
8. nato il [...] in [...]/PR Brasile (C.F.: Controparte_9
residente in [...]469, Bairro Nova Mutum/MT C.F._8 Brasile, per sé stesso e per i figli minori
9. nata il [...] Parte_2
10. nata il [...] entrambe in Lucas do Rio Verde /MT Parte_3 Brasile
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_12 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare che i signori nato il [...] in [...]_1
Do OEste/PR Brasile (C.F. residente in [...], Bairro C.F._1
Nova Mutum/MT Brasile, nata il [...] in [...]/SC Controparte_3
Brasile (C.F. ), residente in [...], Bairro Santa Rita C.F._2 do Trivelato/MT Brasile, nata il [...] in [...]_1
(C.F. residente in [...], Bairro,
[...] C.F._3 Parte_1
, nata il [...] in [...]/RO Brasile (C.F.
[...] Controparte_5
) residente in [...], ap-45, Bairro C.F._4
Itajuba/MG Brasile, , nata il [...] in [...]_6
Oeste/RO Brasile (C.F. residente in [...], Bairro Apiacas C.F._5
/MT Brasile, nato il [...] in [...]/SC Brasile (C.F. Controparte_7
residente in [...], ap,201 Bairro Fortaleza C.F._6
Blumenau/SC Brasile, nata il [...] in [...]/MT Brasile (C.F.: Controparte_8
residente in [...], Bairro Sorriso/MT Brasile e C.F._7 nato il [...] in [...]/PR Brasile (C.F.: Controparte_9
residente in [...]C.F._8
Dott. Giovanni Calasso 3
469, Bairro Nova Mutum/MT Brasile, per sé stesso e per i figli minori Parte_2 nata il [...] e nata il [...] entrambe in
[...] CP_11 Parte_2
Lucas do Rio Verde /MT Brasile, nati da genitori italiani, sono cittadini italiani o, comunque hanno diritto ad ottenere la cittadinanza italiana per i motivi indicati nella narrativa del presente atto, e conseguentemente condannarsi ed ordinarsi al al Controparte_12 rilascio della cittadinanza italiana e trascrizione dei relativi documenti.
Spese di lite rifuse o quantomeno compensate.
A sostegno della domanda precisavano che:
erano discendenti del cittadino italiano nato in data [...] in [...] Persona_1
Polo di Piave (TV) il quale, in data 21.09.1894, contraeva matrimonio con Persona_2 nella città di Tubarao/SC Brasile. Da codesto matrimonio nasceva:
• in data 21.11.1898 nella città di Tubarao/SC Brasile che, in data Persona_3 07.03.1925 contraeva matrimonio con Da codesto matrimonio Persona_4 nascevano:
➢ in data 19.04.1935 nella città di Orleans/SC Brasile che, in data Persona_5
27.08.1953, contraeva matrimonio con nella parrocchia Persona_6 del Divino Espirito Santo Dioniso Cerqueira/SC Brasile.
8. Da codesto matrimonio nascevano:
✓ in data 26.05.1956 nella città di Francisco Persona_7
Beltrao/PR Brasile che, in data 17.05.1980 contraeva matrimonio con nella città di Ampere/PR Brasile. Da codesto CP_14 matrimonio nascevano:
❖ in data 17.08.1987 Controparte_6 ricorrente nella città di Colorado do Oeste/RO Brasile
❖ in data 04.11.1988 ricorrente nella Controparte_5 città di Colorado do Oeste/RO Brasile che in data 10.06.2017 contraeva matrimonio con con Controparte_15
nella città di Brasile
[...] Parte_1
✓ in data 22.04.1960 nella città di Francisco Beltrao/PR Persona_8
Brasile che, in data 18.12.1993 contraeva matrimonio con
[...] nella città di Brasile. Da codesto Per_9 Parte_1 matrimonio nasceva:
❖ in data 15.03.1996 nasceva Controparte_4 ricorrente nella città di Parte_1
➢ in data 19.06.1945 nella città di Ituporanga/SC Brasile che, in Parte_4 data 09.06.1963, contraeva matrimonio con Parte_4 Controparte_16 in Santa Terezinha – Ampere Francisco Beltrao/PR Brasile. Dal
[...] suddetto matrimonio nascevano:
✓ in data 28.09.1967 nella città di Salto do Persona_10 Lontra/PR Brasile. Dall'unione affettiva di con Persona_10 nascevano: Persona_11
❖ in data 13.09.1991 ricorrente Controparte_3 nella città di Blumenau/SC Brasile
❖ in data 11.03.1999 ricorrente Controparte_7 nella città di Blumenau/SC Brasile
✓ in data 16.04.1964 ricorrente nella città di Salto Controparte_1
Dott. Giovanni Calasso 4
do Lontra/PR Brasile il quale, in data 06.06.1998 contraeva matrimonio con nella città di Nova Mutum/MT Persona_12
Brasile
✓ in data 15.01.1973 ricorrente nella città di Dois Controparte_9
Vizinhos/PR che, in data 18.11.2006, contraeva matrimonio religioso con e da codesto matrimonio Parte_5 nascevano.
❖ in data 30.08.2007 Parte_2 minore richiedente nella città di Nova Mutum/MT Brasile
❖ in data 17.12.2009 minore Parte_6 richiedente nella città di Nova Mutum/MT Brasile
✓ in data 31.12.1974 Nelsi nella città di Dois CP_9
Vizinhos/PR Brasile che, in data 30.07.1998, contraeva matrimonio con nella città di Rio Verde/MT Brasile. Da codesto Persona_13 matrimonio nasceva:
❖ in data 13.10.1998 ricorrente nella città di Controparte_8
Nova Mutum/MT Brasile
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_12 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato in [...] Persona_1
29.08.1875 in San Polo di Piave (TV) il quale, in data 21.09.1894
Dott. Giovanni Calasso 5
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_12 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_12 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_12 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_12 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 25.03.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
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