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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 577/ 2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 20/03/2025
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. MIELE Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Orta Nova al corso Aldo Moro n. 12, è elettivamente domiciliata;
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. MIELE CP_1 C.F._2
GIUSEPPE, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Orta Nova al corso Aldo Moro n. 12, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51, ultimo comma c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 20/03/2025, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di separazione, omologate con decreto del Tribunale di Trani n. 2937/2017 del 3.3.2017, secondo quanto stabilito con il ricorso congiunto. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole in data 8.4.2025.
La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di separazione, stabilite con il decreto di omologa del Tribunale di Trani n. 2937/2017 del 3.3.2017, merita di essere accolta, in assenza di prole minore da tutelare ed in quanto non contraria ad alcuna norma inderogabile, sicché nulla osta al recepimento dell'accordo.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dispone la modifica del decreto di omologa n. 2937/2017 del 3.3.2017, reso da questo Tribunale, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 20.3.2025, condizioni da intendersi qui integralmente trascritte, che si dichiarano efficaci;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Trani, il 10.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 20/03/2025
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. MIELE Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Orta Nova al corso Aldo Moro n. 12, è elettivamente domiciliata;
e
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. MIELE CP_1 C.F._2
GIUSEPPE, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Orta Nova al corso Aldo Moro n. 12, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51, ultimo comma c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 20/03/2025, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di separazione, omologate con decreto del Tribunale di Trani n. 2937/2017 del 3.3.2017, secondo quanto stabilito con il ricorso congiunto. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole in data 8.4.2025.
La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di separazione, stabilite con il decreto di omologa del Tribunale di Trani n. 2937/2017 del 3.3.2017, merita di essere accolta, in assenza di prole minore da tutelare ed in quanto non contraria ad alcuna norma inderogabile, sicché nulla osta al recepimento dell'accordo.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dispone la modifica del decreto di omologa n. 2937/2017 del 3.3.2017, reso da questo Tribunale, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 20.3.2025, condizioni da intendersi qui integralmente trascritte, che si dichiarano efficaci;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Trani, il 10.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Sandra Moselli