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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/05/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1516/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1516 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ) nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
22.12.1960, in proprio e n.q. di amministratore unico e legale rappresentante della società
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. NATOLI Parte_2 P.IVA_1
ORESTE, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], n.q. di erede di Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Persona_1 C.F._3
IMMORDINO GIOVANNI e ORLANDO GLORIA, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione dell'11.12.2024;
- parte convenuta -
(C.F. ), nata a [...] il [...], in proprio; Controparte_1 C.F._2
- convenuta contumace -
oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e n.q. di Parte_1
amministratore unico e legale rappresentante della società ha Parte_2
evocato in giudizio avanti all'intestato Tribunale le convenute, per sentire dichiarare inefficace nei propri confronti l'atto ai rogiti del Notar di Agrigento, rep. n. 7890, racc. n. Persona_2
1 4925, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Agrigento addì 21.4.2022,
con cui aveva destinato ex art. 2645 ter c.c. alla figlia, , i beni Persona_1 Controparte_1
immobili meglio specificati nell'atto introduttivo, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e compensi professionali.
A fondamento della propria domanda parte attrice ha rappresentato che:
- con atto pubblico del 15 aprile 2021, le RM , e Per_1 CP_2 CP_3
avevano ceduto l'intero capitale della TAS s.r.l. in parte a in proprio Parte_1
e in parte alla per un prezzo complessivo di € 4.884.000,00; Parte_2
- tale contratto è stato stipulato in attuazione degli obblighi assunti in seno ad apposito contratto preliminare sottoscritto in data 8.2.2021;
- successivamente alla stipula del contratto di cessione, gli attori hanno appurato che già
in data 9.6.1993 la Soprintendenza di Agrigento, con nota prot. n. 4720, aveva CP_4
accertato che le opere di sistemazione esterna afferenti all'Hotel della Valle erano state realizzate in palese difformità al nulla osta della del 25.11.1989, provvedendo CP_5
ad informare la Procura della Repubblica di Agrigento per l'accertamento dei reati connessi alla realizzazione di opere in zona A soggetta agli stringenti vincoli di inedificabilità assoluta a cui seguivano ordinanze di sospensione lavori e demolizione;
- con nota della n. 3456 del 29.03.2023 sono state ribadite le illegittimità CP_5
ed intimata la demolizione dell'intera area destinata alla ristorazione per una estensione di circa 400 mq, della piscina, delle costruzioni pertinenti e dei servizi igienici posti a loro servizio, tanto della sala ristorazione che della piscina stessa, privando in tal modo la struttura alberghiera di quelle pertinenze indispensabili per operare;
- in data 22.4.2021, appena pochi giorni dopo la cessione delle quote societarie (avvenuta in data 15.04.2021), l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento aveva notificato alla società T.A.S. s.r.l. due atti di recupero per gli anni d'imposta 2016 e 2017,
attraverso i quali l'amministrazione finanziaria faceva valere un credito per il complessivo importo indicato negli atti di recupero pari ad € 789.581,00 e che trovavano fonte nell'illecita compensazione effettuata dalla T.A.S. s.r.l., per il tramite dell'allora amministratore CP_6
e degli avvisi di accertamento per gli anni 2016, 2017 e 2018 per il recupero dell'IVA
[...]
e dei costi fittizi, per un ammontare di ulteriori € 66.633,58;
2 - successivamente all'atto di cessione delle quote, sono state notificate alla T.A.S. s.r.l.
cartelle esattoriali relative a tasse, imposte o spese tributarie non versate relative ad anni pregressi, nonché relative ad atti ed operazioni societarie accaduti in anni passati, conosciuti o conoscibili dalla società;
- per tali fatti gli odierni attori hanno introdotto dinanzi il Tribunale di Palermo-Sezione
Specializzata Imprese, giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti chiedendo di: “Ritenere e dichiarare che le convenute hanno indotto, con raggiri ed artifizi, gli attori alla stipula
del contratto di cessione della partecipazione societaria della società T.A.S. s.r.l. con sede in Agrigento,
via Via Ugo La Malfa n. 3; negozio stipulato addì 15.04.2023, in Notar Avv. rep. 6961, Persona_2
racc. 4315, registrato in Agrigento il 22.04.2021 al n. 2089, preceduto da un preliminare di cessione,
datato 08.02.2021.”; “Ritenere e dichiarare, conseguentemente, che gli attori hanno diritto al
risarcimento del danno, pur mantenendo in vita il predetto contratto di cessione, e ciò tanto a norma
dell'art. 1439 c.c. che dell'art. 1440 c.c. e, sotto quest'ultimo profilo, per il dolo incidente”; “Condannare
conseguentemente le convenute a versare, a titolo di risarcimento danni, per le causali analiticamente
sopra indicate, una somma non inferiore ad euro 3 milioni”; “E ciò per i rispettivi importi correlati alla
minor consistenza patrimoniale correlata sia allo stato degli immobili che alle sopravvenienze passive.”;
Condannare in ogni caso le convenute a versare agli attori una somma non inferiore a tre milioni di
euro, come specificato in narrativa, in nome delle garanzie prestate e delle clausole contrattuali
contenute nel contesto di tutte le pattuizioni perfezionatesi tra le parti, sia sotto il profilo della
contrattazione preliminare sia per quel che attiene il negozio definitivo.” “Condannare le convenute al
pagamento delle spese processuali”;
- gli attori vantano pertanto un credito legato al risarcimento del danno derivante dalla sottoscrizione dell'anzidetto contratto di cessione di quote societarie pregiudicato dall'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. con cui la convenuta ha disposto in favore della figlia,
spogliandosi nella consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori, rendendone sicuramente più incerto il soddisfacimento.
, pur correttamente evocata non si è costituita e ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia con decreto del 19.10.2023.
Con comparsa del 16.10.2023 si è costituita , la quale ha chiesto il rigetto Persona_1
delle domande in quanto infondate in fatto e diritto. In particolare, ha eccepito che gli attori
3 fossero a conoscenza delle difformità urbanistiche edilizie dell'Hotel della Valle in quanto l'ordinanza di demolizione n. 129 del 22.02.1996, con cui le stesse sono state accertate, era debitamente allegata al contratto preliminare così come erano allegati al preliminare tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati in relazione all'immobile oggetto del contratto.
Ha quindi concluso ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., sia per ciò che concerne l'esistenza del presunto credito pregiudicato dall'atto di cui si chiede la revocatoria, sia per ciò che concerne la dolosa preordinazione degli atti medesimi al fine di pregiudicare il credito medesimo, atteso che nessuna richiesta risarcitoria nei confronti della convenuta era stata formulata al momento del perfezionamento dell'atto di Persona_1
destinazione in favore della figlia.
A seguito del decesso di il giudizio è stato interrotto ex art. 300 c.p.c. e Persona_1
successivamente riassunto nei confronti della figlia , unica erede. Controparte_1
Con comparsa di costituzione del 11.12.2024 si è costituta n.q. di erede, la Controparte_1
quale, richiamando le difese contenute nella memoria di costituzione della defunta, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto oltreché inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., per avere accettato l'eredità della Controparte_1
madre senza beneficio di inventario venendo meno, in tal modo, l'interesse per l'attore a proseguire il giudizio.
Con le note di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 15.4.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte attrice - fermo quanto fino a quel momento dedotto - ha chiesto che venisse accertata la cessazione della materia del contendere per l'intervenuta confusione dei patrimoni tra il terzo destinatario dell'atto di costituzione e il dante causa, in ragione dell'assunzione della qualità di erede di con l'atto di costituzione nel Controparte_1
presente giudizio;
con vittoria di spese in base al criterio della soccombenza virtuale.
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. con ordinanza del 7.5.2025.
Ciò detto, deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere e la fondatezza della domanda va valutata soltanto ai fini della soccombenza virtuale per la condanna alle spese,
come richiesto dalle parti.
4 Ebbene, l'azione promossa con l'atto introduttivo del giudizio costituisce uno strumento processuale preordinato alla conservazione della garanzia patrimoniale generica del credito costituta dal patrimonio del debitore. La finalità perseguita è quella di ottenere la pronuncia dell'inefficacia del negozio nei confronti del creditore agente, senza che vengano coinvolti gli effetti del negozio fra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostituzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore che avrà diritto, nel far valere tale garanzia con l'esecuzione forzata, di procedere anche sul bene oggetto del negozio dichiarato nei suoi confronti inefficace.
Ai fini dell'accoglimento della spiegata domanda, secondo quanto previsto dall'art. 2901
e ss c.c., è onere del ricorrente dimostrare, oltre alla qualità di creditore, tutti gli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie legale attributiva del diritto: quattro requisiti, due di natura oggettiva, consistenti nella sussistenza di una ragione di credito e nel c.d. eventus damni
e due di natura soggettiva, la c.d. scientia damni (o scientia fraudis) e, nel caso di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo allo status soggettivo del debitore (c.d. partecipatio fraudis).
Quanto al primo dei suddetti presupposti, attinente alla titolarità di un diritto di credito in capo all'attore nei confronti della convenuta autrice dell'atto revocando, è a dirsi che la norma sopra richiamata, secondo l'interpretazione giurisprudenziale costante, coerentemente alla ricordata funzione meramente conservativa dello strumento di cui si tratta, ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa di credito, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. L'azione revocatoria è
inammissibile, infatti, nell'ipotesi in cui si basi su una aspettativa di credito che si riveli prima
facie pretestuosa (Cass. civ. sent. n. 11573/2013 e n. 23208/2016).
Nel caso di specie, l'attore vanta un credito sub iudice, oggetto di giudizio dinanzi al
Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di imprese, introdotto allegando, tra l'altro, l'obbligo assunto dalle promissarie alienanti avente ad oggetto il pagamento del “100%
di qualsivoglia sopravvenienza passiva che possa verificarsi entro 5 anni dalla data di stipula della
presente scrittura non contemplate nella situazione contabile allegata eccedente 300.000,00 euro”, per le quali la sola pretesa vantata dall'Agenzia delle Entrate per oltre € 800.000 appare sufficiente ad affermare la “non pretestuosità” dell'azione. Si precisa a riguardo che l'eccepita conoscenza di delle contestazioni di carattere fiscale nei confronti della deceduta Parte_1
5 ex amministratore unico della società non appare sufficiente ad affermare Controparte_6
a priori l'esclusione di tale credito tra le “qualsivoglia sopravvenienze” garantite.
L'eventus damni, poi, altro non è che l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia importato una modificazione della situazione patrimoniale del debitore, lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., dall'insieme dei rapporti di carattere economico a questi facenti capo.
Tale requisito ricorre non soltanto nel caso in cui l'atto abbia determinato la perdita, in tutto o in parte, di detta garanzia, riducendo la consistenza del patrimonio del debitore in misura tale da rendere la parte residua insufficiente a coprire l'ammontare dei debiti, bensì -
coerentemente con le ricordate finalità dell'azione - anche nel caso in cui l'atto abbia cagionato maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito. In tal caso, è poi il debitore a dover provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni di controparte (cfr. Cass. Civ. n. 16221/2019).
Ebbene, a fronte di una certa riduzione del patrimonio su cui soddisfarsi in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, data la certa dismissione di beni immobili, nulla ha allegato la convenuta circa la sufficiente residua capienza del suo patrimonio.
Muovendo ai requisiti di natura soggettiva, si ritiene che nel caso di specie vi sia la
scientia damni del debitore, ossia la consapevolezza del pregiudizio che l'atto ha arrecato alle ragioni del creditore, considerato che l'atto di disposizione è certamente successivo alla nascita del credito. L'anteriorità o meno del credito rispetto all'atto impugnato, infatti, va valutata con riferimento al momento della sua effettiva insorgenza e non a quello del suo accertamento giudiziale (tra le altre, Cass. Civ. sent. n. 23326/2018).
Ciò premesso, ritenuti astrattamente sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c.,
in base al criterio della soccombenza virtuale, le spese di lite vanno poste a carico della convenuta n.q. e liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. Controparte_1
55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), senza considerare la fase istruttoria
- non tenuta - per lo scaglione “indeterminabile, complessità bassa” nell'importo tendente al medio per le fasi di studio e introduttiva e nell'importo minimo per la fase decisionale,
considerata la congiunta richiesta di rilievo di mancanza di interesse a proseguire il giudizio.
6
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna n.q. di erede di al pagamento, in favore di parte Controparte_1 Persona_1
attrice, delle spese processuali da quest'ultima sostenute, che liquida in complessivi € 4.318,00,
di cui € 518,00 per spese, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 25 maggio 2025.
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1516 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. ) nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
22.12.1960, in proprio e n.q. di amministratore unico e legale rappresentante della società
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. NATOLI Parte_2 P.IVA_1
ORESTE, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], n.q. di erede di Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Persona_1 C.F._3
IMMORDINO GIOVANNI e ORLANDO GLORIA, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione dell'11.12.2024;
- parte convenuta -
(C.F. ), nata a [...] il [...], in proprio; Controparte_1 C.F._2
- convenuta contumace -
oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e n.q. di Parte_1
amministratore unico e legale rappresentante della società ha Parte_2
evocato in giudizio avanti all'intestato Tribunale le convenute, per sentire dichiarare inefficace nei propri confronti l'atto ai rogiti del Notar di Agrigento, rep. n. 7890, racc. n. Persona_2
1 4925, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Agrigento addì 21.4.2022,
con cui aveva destinato ex art. 2645 ter c.c. alla figlia, , i beni Persona_1 Controparte_1
immobili meglio specificati nell'atto introduttivo, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e compensi professionali.
A fondamento della propria domanda parte attrice ha rappresentato che:
- con atto pubblico del 15 aprile 2021, le RM , e Per_1 CP_2 CP_3
avevano ceduto l'intero capitale della TAS s.r.l. in parte a in proprio Parte_1
e in parte alla per un prezzo complessivo di € 4.884.000,00; Parte_2
- tale contratto è stato stipulato in attuazione degli obblighi assunti in seno ad apposito contratto preliminare sottoscritto in data 8.2.2021;
- successivamente alla stipula del contratto di cessione, gli attori hanno appurato che già
in data 9.6.1993 la Soprintendenza di Agrigento, con nota prot. n. 4720, aveva CP_4
accertato che le opere di sistemazione esterna afferenti all'Hotel della Valle erano state realizzate in palese difformità al nulla osta della del 25.11.1989, provvedendo CP_5
ad informare la Procura della Repubblica di Agrigento per l'accertamento dei reati connessi alla realizzazione di opere in zona A soggetta agli stringenti vincoli di inedificabilità assoluta a cui seguivano ordinanze di sospensione lavori e demolizione;
- con nota della n. 3456 del 29.03.2023 sono state ribadite le illegittimità CP_5
ed intimata la demolizione dell'intera area destinata alla ristorazione per una estensione di circa 400 mq, della piscina, delle costruzioni pertinenti e dei servizi igienici posti a loro servizio, tanto della sala ristorazione che della piscina stessa, privando in tal modo la struttura alberghiera di quelle pertinenze indispensabili per operare;
- in data 22.4.2021, appena pochi giorni dopo la cessione delle quote societarie (avvenuta in data 15.04.2021), l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento aveva notificato alla società T.A.S. s.r.l. due atti di recupero per gli anni d'imposta 2016 e 2017,
attraverso i quali l'amministrazione finanziaria faceva valere un credito per il complessivo importo indicato negli atti di recupero pari ad € 789.581,00 e che trovavano fonte nell'illecita compensazione effettuata dalla T.A.S. s.r.l., per il tramite dell'allora amministratore CP_6
e degli avvisi di accertamento per gli anni 2016, 2017 e 2018 per il recupero dell'IVA
[...]
e dei costi fittizi, per un ammontare di ulteriori € 66.633,58;
2 - successivamente all'atto di cessione delle quote, sono state notificate alla T.A.S. s.r.l.
cartelle esattoriali relative a tasse, imposte o spese tributarie non versate relative ad anni pregressi, nonché relative ad atti ed operazioni societarie accaduti in anni passati, conosciuti o conoscibili dalla società;
- per tali fatti gli odierni attori hanno introdotto dinanzi il Tribunale di Palermo-Sezione
Specializzata Imprese, giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti chiedendo di: “Ritenere e dichiarare che le convenute hanno indotto, con raggiri ed artifizi, gli attori alla stipula
del contratto di cessione della partecipazione societaria della società T.A.S. s.r.l. con sede in Agrigento,
via Via Ugo La Malfa n. 3; negozio stipulato addì 15.04.2023, in Notar Avv. rep. 6961, Persona_2
racc. 4315, registrato in Agrigento il 22.04.2021 al n. 2089, preceduto da un preliminare di cessione,
datato 08.02.2021.”; “Ritenere e dichiarare, conseguentemente, che gli attori hanno diritto al
risarcimento del danno, pur mantenendo in vita il predetto contratto di cessione, e ciò tanto a norma
dell'art. 1439 c.c. che dell'art. 1440 c.c. e, sotto quest'ultimo profilo, per il dolo incidente”; “Condannare
conseguentemente le convenute a versare, a titolo di risarcimento danni, per le causali analiticamente
sopra indicate, una somma non inferiore ad euro 3 milioni”; “E ciò per i rispettivi importi correlati alla
minor consistenza patrimoniale correlata sia allo stato degli immobili che alle sopravvenienze passive.”;
Condannare in ogni caso le convenute a versare agli attori una somma non inferiore a tre milioni di
euro, come specificato in narrativa, in nome delle garanzie prestate e delle clausole contrattuali
contenute nel contesto di tutte le pattuizioni perfezionatesi tra le parti, sia sotto il profilo della
contrattazione preliminare sia per quel che attiene il negozio definitivo.” “Condannare le convenute al
pagamento delle spese processuali”;
- gli attori vantano pertanto un credito legato al risarcimento del danno derivante dalla sottoscrizione dell'anzidetto contratto di cessione di quote societarie pregiudicato dall'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. con cui la convenuta ha disposto in favore della figlia,
spogliandosi nella consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori, rendendone sicuramente più incerto il soddisfacimento.
, pur correttamente evocata non si è costituita e ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia con decreto del 19.10.2023.
Con comparsa del 16.10.2023 si è costituita , la quale ha chiesto il rigetto Persona_1
delle domande in quanto infondate in fatto e diritto. In particolare, ha eccepito che gli attori
3 fossero a conoscenza delle difformità urbanistiche edilizie dell'Hotel della Valle in quanto l'ordinanza di demolizione n. 129 del 22.02.1996, con cui le stesse sono state accertate, era debitamente allegata al contratto preliminare così come erano allegati al preliminare tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati in relazione all'immobile oggetto del contratto.
Ha quindi concluso ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., sia per ciò che concerne l'esistenza del presunto credito pregiudicato dall'atto di cui si chiede la revocatoria, sia per ciò che concerne la dolosa preordinazione degli atti medesimi al fine di pregiudicare il credito medesimo, atteso che nessuna richiesta risarcitoria nei confronti della convenuta era stata formulata al momento del perfezionamento dell'atto di Persona_1
destinazione in favore della figlia.
A seguito del decesso di il giudizio è stato interrotto ex art. 300 c.p.c. e Persona_1
successivamente riassunto nei confronti della figlia , unica erede. Controparte_1
Con comparsa di costituzione del 11.12.2024 si è costituta n.q. di erede, la Controparte_1
quale, richiamando le difese contenute nella memoria di costituzione della defunta, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto oltreché inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., per avere accettato l'eredità della Controparte_1
madre senza beneficio di inventario venendo meno, in tal modo, l'interesse per l'attore a proseguire il giudizio.
Con le note di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del 15.4.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte attrice - fermo quanto fino a quel momento dedotto - ha chiesto che venisse accertata la cessazione della materia del contendere per l'intervenuta confusione dei patrimoni tra il terzo destinatario dell'atto di costituzione e il dante causa, in ragione dell'assunzione della qualità di erede di con l'atto di costituzione nel Controparte_1
presente giudizio;
con vittoria di spese in base al criterio della soccombenza virtuale.
La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. con ordinanza del 7.5.2025.
Ciò detto, deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere e la fondatezza della domanda va valutata soltanto ai fini della soccombenza virtuale per la condanna alle spese,
come richiesto dalle parti.
4 Ebbene, l'azione promossa con l'atto introduttivo del giudizio costituisce uno strumento processuale preordinato alla conservazione della garanzia patrimoniale generica del credito costituta dal patrimonio del debitore. La finalità perseguita è quella di ottenere la pronuncia dell'inefficacia del negozio nei confronti del creditore agente, senza che vengano coinvolti gli effetti del negozio fra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostituzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore che avrà diritto, nel far valere tale garanzia con l'esecuzione forzata, di procedere anche sul bene oggetto del negozio dichiarato nei suoi confronti inefficace.
Ai fini dell'accoglimento della spiegata domanda, secondo quanto previsto dall'art. 2901
e ss c.c., è onere del ricorrente dimostrare, oltre alla qualità di creditore, tutti gli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie legale attributiva del diritto: quattro requisiti, due di natura oggettiva, consistenti nella sussistenza di una ragione di credito e nel c.d. eventus damni
e due di natura soggettiva, la c.d. scientia damni (o scientia fraudis) e, nel caso di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo allo status soggettivo del debitore (c.d. partecipatio fraudis).
Quanto al primo dei suddetti presupposti, attinente alla titolarità di un diritto di credito in capo all'attore nei confronti della convenuta autrice dell'atto revocando, è a dirsi che la norma sopra richiamata, secondo l'interpretazione giurisprudenziale costante, coerentemente alla ricordata funzione meramente conservativa dello strumento di cui si tratta, ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa di credito, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. L'azione revocatoria è
inammissibile, infatti, nell'ipotesi in cui si basi su una aspettativa di credito che si riveli prima
facie pretestuosa (Cass. civ. sent. n. 11573/2013 e n. 23208/2016).
Nel caso di specie, l'attore vanta un credito sub iudice, oggetto di giudizio dinanzi al
Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di imprese, introdotto allegando, tra l'altro, l'obbligo assunto dalle promissarie alienanti avente ad oggetto il pagamento del “100%
di qualsivoglia sopravvenienza passiva che possa verificarsi entro 5 anni dalla data di stipula della
presente scrittura non contemplate nella situazione contabile allegata eccedente 300.000,00 euro”, per le quali la sola pretesa vantata dall'Agenzia delle Entrate per oltre € 800.000 appare sufficiente ad affermare la “non pretestuosità” dell'azione. Si precisa a riguardo che l'eccepita conoscenza di delle contestazioni di carattere fiscale nei confronti della deceduta Parte_1
5 ex amministratore unico della società non appare sufficiente ad affermare Controparte_6
a priori l'esclusione di tale credito tra le “qualsivoglia sopravvenienze” garantite.
L'eventus damni, poi, altro non è che l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia importato una modificazione della situazione patrimoniale del debitore, lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., dall'insieme dei rapporti di carattere economico a questi facenti capo.
Tale requisito ricorre non soltanto nel caso in cui l'atto abbia determinato la perdita, in tutto o in parte, di detta garanzia, riducendo la consistenza del patrimonio del debitore in misura tale da rendere la parte residua insufficiente a coprire l'ammontare dei debiti, bensì -
coerentemente con le ricordate finalità dell'azione - anche nel caso in cui l'atto abbia cagionato maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito. In tal caso, è poi il debitore a dover provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni di controparte (cfr. Cass. Civ. n. 16221/2019).
Ebbene, a fronte di una certa riduzione del patrimonio su cui soddisfarsi in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, data la certa dismissione di beni immobili, nulla ha allegato la convenuta circa la sufficiente residua capienza del suo patrimonio.
Muovendo ai requisiti di natura soggettiva, si ritiene che nel caso di specie vi sia la
scientia damni del debitore, ossia la consapevolezza del pregiudizio che l'atto ha arrecato alle ragioni del creditore, considerato che l'atto di disposizione è certamente successivo alla nascita del credito. L'anteriorità o meno del credito rispetto all'atto impugnato, infatti, va valutata con riferimento al momento della sua effettiva insorgenza e non a quello del suo accertamento giudiziale (tra le altre, Cass. Civ. sent. n. 23326/2018).
Ciò premesso, ritenuti astrattamente sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c.,
in base al criterio della soccombenza virtuale, le spese di lite vanno poste a carico della convenuta n.q. e liquidate come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. Controparte_1
55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), senza considerare la fase istruttoria
- non tenuta - per lo scaglione “indeterminabile, complessità bassa” nell'importo tendente al medio per le fasi di studio e introduttiva e nell'importo minimo per la fase decisionale,
considerata la congiunta richiesta di rilievo di mancanza di interesse a proseguire il giudizio.
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P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna n.q. di erede di al pagamento, in favore di parte Controparte_1 Persona_1
attrice, delle spese processuali da quest'ultima sostenute, che liquida in complessivi € 4.318,00,
di cui € 518,00 per spese, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Agrigento, in data 25 maggio 2025.
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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