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31 ottobre 1986
31 ottobre 1986
Art. 21. 1. L' articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , modificato dall' articolo 8 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 69. - (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza). - 1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.
2. Esercita, altresi', la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformita' delle leggi e dei regolamenti.
3. Sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.
4. Provvede al riesame della pericolosita' ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale , nonche' all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresi', con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102 , 103 , 104 , 105 e 108 del codice penale .
5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione.
Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.
6. Decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:
a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione nonche' lo svolgimento delle attivita' di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;
b) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facolta' di discolpa.
7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.
8. Provvede, con ordinanza, sulla remissione del debito di cui all'articolo 56 della presente legge e sui ricoveri di cui all' articolo 148 del codice penale .
9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti.
10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge".
"ART. 69. - (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza). - 1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.
2. Esercita, altresi', la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformita' delle leggi e dei regolamenti.
3. Sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.
4. Provvede al riesame della pericolosita' ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale , nonche' all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresi', con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102 , 103 , 104 , 105 e 108 del codice penale .
5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione.
Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.
6. Decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:
a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione nonche' lo svolgimento delle attivita' di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;
b) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facolta' di discolpa.
7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.
8. Provvede, con ordinanza, sulla remissione del debito di cui all'articolo 56 della presente legge e sui ricoveri di cui all' articolo 148 del codice penale .
9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti.
10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge".
Commentari • 8
- 1. Espulsione a titolo di misura di sicurezzaAsgi · https://www.asgi.it/ · 29 settembre 2009 · 11.699737
[…] Competente a disporre la revoca dell'espulsione a titolo di misura di sicurezza è il Magistrato di Sorveglianza (art. 69 Legge n. 354/1975, come modificato dall'art. 21 Legge 663/1986) che può farlo sia autonomamente, sia su istanza del Pubblico Ministero, dell'interessato o del suo difensore (art. 679 cod. proc. pen.). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 49
- 1. Corte Cost., sentenza 14/04/1988, n. 443Provvedimento: […] professionale o per tendenza, di cui all'art. 21 della legge n. 663 del 1986, importano che attualmente anche la pericolosità sociale, che è a base della dichiarazione di abitualità, possa esser oggetto d'un accertamento "in concreto" da parte del magistrato di sorveglianza, […] Va chiarito il senso della "modifica" apportata dall'art. 21 della legge 663 del 1986 all'art. 69 della legge 354 del 1975, partendo, intanto, dal rilievo, […] da lungo tempo, è stata anche revocata la misura di sicurezza personale mentre "irrazionalmente" permane, contro legge, in violazione del vigente sistema instaurato dagli artt. 31 e 21 della legge 663 del 1986, uno status di delinquente abituale.Leggi di più...
- possibilita' solo "in occasione" della revoca delle misure di sicurezza·
- revoca·
- non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.·
- cost., art. 3.·
- dichiarazione di delinquenza abituale·
- sent. 443/88. abitualita' e professionalita' nel reato