Sentenza 17 novembre 2015
Massime • 1
In tema di legittimo impedimento del difensore, l'omesso rinvio dell'udienza determina la nullità assoluta degli atti, soltanto nei casi in cui all'udienza, alla quale il difensore non ha potuto partecipare, sia stata compiuta attività processuale rilevante ed incidente sulla decisione finale. (Fattispecie, nella quale, all'udienza ove era stata rigettata l'istanza di rinvio del difensore dell'imputato, si era tenuto soltanto l'esame del coimputato, che si era avvalso della facoltà di non rispondere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/11/2015, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2015 |
Testo completo
47 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO : LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 17/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1067/2015 ARTURO CORTESE Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. - Rel. Consigliere - N. 48024/2014 Dott. MONICA BONI - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IERO STEFANO N. IL 19/05/1968 avverso la sentenza n. 2073/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 14/04/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI che ha concluso per i GE Del Nerd Dott. lungs Brotters Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.- ugelbold Norse, del NoUdito, per la parte civile, l'Avv. to Audice Bousfor the he chiesa i s iUdit i difensor Avv. Autolli. Meguino e Groton Arică dhe hous . حلا المهر rests for e secopliments del ri ts. e . : Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa il 14 aprile 2014, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Castrovillari che in data 5 dicembre 2011 aveva condannato l'imputato TE RO alla pena di anni dieci di reclusione in relazione ai reati di concorso in tentato omicidio in danno di CO PO per avere, unitamente al padre GI, separatamente giudicato, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del PO per avergli stretto con forza una cintura attorno al collo, averlo colpito al capo con la stessa ed averlo percosso con calci e pugni, non potendo realizzare l'evento per cause indipendenti dalla loro volontà, rappresentate dal sopraggiungere di altre . persone. .
1.1 La Corte distrettuale respingeva in primo luogo l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, proposta in ragione dell'omesso rinvio del procedimento, nonostante l'impedimento del difensore del ricorrente, rilevando che all'udienza del 10/6/2011 l'unica attività processuale compiuta era consistita nell'esame del coimputato, che si era avvalso della facoltà di non rispondere, sicchè alcun pregiudizio era stato arrecato alla difesa, tant'è che alla successiva udienza il medesimo difensore non aveva sollevato alcuna obiezione e nemmeno chiesto la rinnovazione dell'esame; respingeva anche il motivo incentrato sulle modalità di rinnovazione dell'istruttoria compiuta per il mutamento del Collegio, poiché la conferma delle precedenti dichiarazioni era avvenuta in assenza di opposizioni da parte della difesa. Quanto al merito dell'imputazione, tenuto conto dei referti medici, della consulenza tecnica espletata su incarico del P.M., delle testimonianze del PO, degli agenti di polizia intervenuti, delle persone che avevano interrotto l'aggressione, escludeva la possibilità di ravvisare il delitto di lesioni personali in relazione all'utilizzo della cintura quale cappio stretto attorno al collo della vittima quando questa era già stremata da calci, pugni e dai colpi di cintura al capo ricevuti ed era riversa a terra col volto compresso contro il terreno ed un piede dell'imputato premuto sulla schiena per impedirle la fuga;
l'accertata azione violenta e protratta nel suo sviluppo era ritenuta univocamente indicativa dell'intenzione di uccidere, in quanto, ancorché il PO non avesse versato in pericolo di vita, tale rilievo non era sufficiente a negare la configurabilità del tentativo di omicidio, che postula il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte a prescindere dai risultati conseguiti.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso con due atti separati l'imputato TE RO personalmente ed il suo difensore, avv.to Antonio Marino.
2.1 L'imputato ha dedotto: a) vizio di motivazione in relazione al disposto degli artt. 603, 604 e 125 cod. proc. pen. in relazione alla revoca dell'ammissione della testimonianza di RO AN, avvenuta in assenza del consenso della difesa e senza motivazione circa la superfluità della prova, nonostante si fosse trattato dell'unico teste in grado di descrivere le ecchimosi presenti sulla persona offesa dopo il fatto. In realtà il difensore, avv.to Iacopino, aveva inutilmente tentato di opporsi alla revoca, anche per avere inserito il nominativo del teste nella propria 1 *.lista, come risulta dalla trascrizione dell'udienza del 21/5/2010; inoltre, la Corte di Appello ha negato la rinnovazione dell'istruttoria per l'audizione del teste ed ha omesso di pronunciarsi al riguardo. b) Violazione di norme processuali in riferimento al disposto dell'art. 192 cod. proc. pen. e difetto di motivazione quanto alla ricostruzione della ferocia dell'aggressione subita dal PO, che si è basata sulla deposizione del teste BE, mentre in una valutazione frammentaria e parziale dei dati probatori è stata trascurata quella del teste Rossignuolo, il quale aveva fornito importantissimi elementi scientifici per determinare l'intensità dei colpi ricevuti. c) Violazione di norme processuali, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in riferimento al disposto degli artt. 495, 603 e 604 cod. proc. pen. per : l'omessa ammissione della richiesta di consulenza medico-legale in violazione del diritto della difesa alla prova, non disposta in assenza della declaratoria di superfluità di tale : indagine e con grave carenza motivazionale per avere la Corte di Appello inteso interpretare la volontà del primo giudice, mai dichiarata sul punto senza fare ricorso in modo giustificato ai propri poteri discrezionali. d) Violazione di norme processuali in riferimento al disposto dell'art. 192 e dell'art. 546 cod. proc. pen. per carenza di motivazione sulla ritenuta inattendibilità della consulenza della difesa la quale aveva categoricamente escluso il tentativo di strangolamento. e) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. non avendo il giudice di appello valutato la prova e dato conto dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. La sentenza impugnata si è limitata a richiamare apoditticamente le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili in base a presunzioni ed a condividere i giudizi espressi dal primo giudice senza scongiurare il pericolo di approssimazione della prova indiziaria. In particolare, la deposizione del PO era viziata da innumerevoli discrasie e ritrattazioni e non è confortata da altri elementi probatori, ponendosi in contrasto con altre testimonianze, senza tener conto dei risalenti dissidi con l'imputato e della sua denuncia per calunnia, il che avrebbero dovuto indurre a ritenere non credibile la persona offesa, unica fonte di prova in ordine all'utilizzo della cintura quale cappio per strangolarla, senza che la circostanza sia stata avvalorata da altri elementi, essendo decisamente smentita anche dall'imputato, che pure non nega la colluttazione, di avere sferrato colpi al PO fornendo una ricostruzione più logicamente credibile di quella offerta dall'antagonista.
2.2 L'avv.to Marino ha a sua volta rappresentato: a) violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. per non avere la Corte di Appello rilevato la nullità della sentenza di primo grado in ragione del rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza del 10/6/2011, motivato incongruamente con il mancato espletamento di attività processuale per essersi il coimputato avvalso della facoltà di non rispondere. In tal modo si è condotta una valutazione "ex post" mentre il rigetto della richiesta difensiva era avvenuto in assenza di previsioni sulla possibile attività da compiersi nel corso dell'udienza 2 .e non si è considerato che il coimputato aveva assunto tale atteggiamento processuale proprio per l'assenza del difensore di fiducia del figlio senza indicare quale norma processuale autorizza le conclusioni rassegnate circa la mancata formulazione di alcuna eccezione all'udienza successiva in contrasto col fatto che le ordinanze sono impugnabili soltanto unitamente alla sentenza e che la nullità è di tipo assoluto perché incide dell'assistenza dell'imputato. Per contro, le sanatorie delle nullità sono tassative e non suscettibili di interpretazione giurisprudenziale. b) Violazione di norme processuali e vizio di motivazione in relazione alle modalità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale condotta dal Tribunale, avvenuta mediante la mera conferma delle precedenti dichiarazioni;
il principio espresso da una pronuncia di legittimità, citata dalla Corte di Appello, è contrastato da diverso orientamento, secondo il quale alla lettura delle dichiarazioni rese dai testi non può procedersi, se una delle parti si opponga, come avvenuto nel presente caso, sicchè le precedenti dichiarazioni dei testi non erano più utilizzabili quale valido elemento di prova. c) Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al combinato disposto degli artt. 56 e 575 cod. pen.. Erroneamente la Corte di merito ha confermato la qualificazione giuridica del fatto come tentato omicidio, frutto dell'adesione incondizionata alla teoria finalistica dell'azione e della soggettivizzazione dell'azione, privata della sua dimensione oggettiva ed ancora alla sola volontà del suo autore. La manifestazione dell'intento di uccidere la vittima non può assurgere ad elemento dimostrativo di una volontà diretta a commettere atti per porre in pericolo la sua vita e non è stata valutata l'idoneità concreta dell'azione a cagionare la morte;
infatti, la Corte di merito ha dapprima affermato non doversi tenere conto delle conseguenze prodotte, quindi ha valutato la frattura del processo trasverso L2, che costituisce esito dell'azione, con un "iter" argomentativo a singhiozzo sintomo di contraddittorietà. Inoltre, è incorsa nel travisamento della prova per avere ritenuto dimostrato un dato non acquisito, laddove, dapprima riferisce che la zona attinta era quella del collo nella regione sottomandibolare, poi a pag. 12 riferisce della compressione delle vie respiratorie con la cintura stretta intorno al collo, che è regione diversa da quella sottomandibolare senza considerare che dalla cartella clinica era emersa la presenza di ecchimosi al collo e non di segni di strangolamento, il che stava a significare che l'imputato aveva arrestato la propria condotta alla fase iniziale delle lesioni senza prolungarla temporalmente. Inoltre, l'uso della cintura quale cappio non ha trovato alcun riscontro in tutta l'istruttoria e la Corte ha anche pretermesso l'esame degli accertamenti dei consulenti delle parti, attribuendo dignità scientifica ad elementi che ne erano privi, f quali le testimonianze assunte;
il consulente della difesa aveva escluso segni di strangolamento ed effettivo pericolo di vita per la persona offesa, che all'atto del ricovero risultava lucida e collaborante ed aveva segnalato la difficoltà di ricondurre la frattura del . processo trasverso L2, collocato in zona lombare, quindi particolarmente delicata e fratturabile alla pressione del piede sulla schiena del PO, sicchè poteva essere stata cagionata da una delle cadute riferite dallo stesso PO. 3 Pertanto, anche gli elementi valorizzati per ricostruire il dolo diretto erano equivoci e l'esclusione del dolo eventuale, incompatibile col tentativo, non era adeguatamente giustificata, tanto più che l'imputato aveva interrotto volontariamente l'aggressione con la rinuncia a compiere quegli atti che potevano cagionare la morte, condotta che consentiva di ravvisare la desistenza volontaria. d) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle norme di cui agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivata col richiamo delle stringate argomentazioni della sentenza di primo grado non valorizzando lo stato d'incensuratezza dell'imputato. E per l'omessa riduzione della pena inflitta, frutto dell'erronea considerazione dell'assenza di elementi di supporto, mentre nel valutare l'inammissibilità del motivo la Corte non avrebbe potuto fare ricorso ai criteri applicabili per il ricorso per cassazione, dovendo esaminare il punto devoluto alla sua cognizione senza vincoli di sorta. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.
1.In primo luogo vanno esaminate le eccezioni di rito riproposte con i due atti di gravame.
1.1 La sentenza impugnata ha già affrontato le medesime tematiche che ha risolto con analitica ed appropriata motivazione, che, non soltanto offre congrua spiegazione delle soluzioni raggiunte, ma rispetta i parametri normativi di riferimento. Sulla questione della nullità della sentenza di primo grado per il mancato rinvio dell'udienza del 10/6/2011, la Corte distrettuale ha correttamente escluso un qualsiasi pregiudizio subito dalla difesa del ricorrente, nonostante l'assenza del suo unico patrocinatore di fiducia, dal momento che alcuna concreta attività processuale era stata compiuta in quella sede per essersi il coimputato, GI RO, avvalsosi della facoltà di non rispondere in sede d'interrogatorio e per avere il Tribunale disposto il rinvio del processo ad altra data. Ha quindi riscontrato che alla successiva udienza dell'8 luglio 2011 l'avv.to Iacopino, difensore del ricorrente, non aveva mosso alcuna contestazione alla precedente decisione, né aveva chiesto fosse ripetuto l'adempimento istruttorio dell'interrogatorio del correo, dando prova dell'inutilità } dello stesso e dell'assoluta mancanza di interesse a presenziare al suo espletamento.
1.2 Il ricorso a firma dell'avv.to Marino contesta la correttezza giuridica della decisione sul punto, perché il rigetto della richiesta di differimento era stato stabilito dal Tribunale prima di conoscere l'esito dell'istruttoria calendata per quell'udienza; ma tale obiezione non smentisce nemmeno a livello logico la pertinenza del rilievo sulla carenza d'interesse a sollevare la relativa eccezione mediante l'impugnazione a fronte di una situazione concreta in cui, per non essere stata svolta alcuna indagine istruttoria foriera di concreti esiti dimostrativi, l'assenza del precedente difensore dell'imputato non aveva pregiudicato sotto alcun profilo la sua posizione. Non ha pregio nemmeno l'ulteriore deduzione, secondo la quale la condotta processuale del coimputato sarebbe stata)) 4 -determinata proprio dall'assenza del predetto difensore, perché un effettivo interesse ad assumere le dichiarazioni del correo resta contraddetto dalla stessa condotta tenuta dall'avv.to Iacopino, il quale all'udienza successiva in cui era comparso, preso atto di quanto verificatosi nella precedente, non aveva chiesto che l'interrogatorio fosse ripetuto e non aveva formulato istanza in tal senso nemmeno nell'ambito della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria nel grado di appello;
del resto, nemmeno col ricorso in esame si è dedotto che il mezzo istruttorio fosse stato richiesto dalla difesa e non da altre parti, o che la stessa, poiché non presente, fosse stata impedita nel compimento di altre facoltà riconosciutele dal sistema processuale, mentre resta incontestato che nessuna attività di altra natura era stata svolta nell'assenza del legale impedito e che il Tribunale, pur errando nel ritenere lo RO assistito da due difensori, aveva esaminato e respinto la richiesta di differimento dell'udienza, che non aveva affatto ignorato. Tanto rende inconferente la citazione del precedente giurisprudenziale che ravvisa la nullità della sentenza quando il giudice ometta di pronunciarsi sulla richiesta di rinvio per legittimo impedimento del patrocinatore, disponendo semplicemente la prosecuzione della trattazione, situazione non verificatasi nel caso in esame.
1.3 Sul tema dibattuto si è già espressa anche la giurisprudenza di questa Corte con orientamento che si condivide e riafferma, secondo il quale la presentazione della richiesta di rinvio comporta per il giudice l'obbligo di sottoporla alla propria disamina e di esprimere una esplicita determinazione al riguardo, da giustificare in relazione al caso concreto, pena la nullità assoluta degli atti;
tale principio è stato ritenuto applicabile soltanto nei casi in cui all'udienza, cui il difensore non possa partecipare per legittimo impedimento, sia stata compiuta attività processuale rilevante ed incidente sulla decisione finale. Qualora, al contrario, l'udienza si sia esaurita nel mero rinvio del processo, non sarebbe riscontrabile alcuna menomazione del diritto di difesa ed il difetto di assistenza dell'imputato, altrimenti causa di nullità assoluta degli atti e della sentenza ai sensi dell'art. 178 cod.proc.pen., comma 1, lett. e) e dell'art. 179 cod. proc.pen., comma 1, resta escluso anche per la presenza di un legale designato d'ufficio a rappresentarlo ed assisterlo (Cass. sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, rv. 264158). Concludendo sul punto, non si vuole certamente sostenere che la presenza del difensore di fiducia dell'imputato sia facoltativa o persino superflua;
va condiviso come logico e giuridicamente corretto il rilievo per cui la sua assenza compromette la legittimità degli atti processuali compiuti soltanto in caso di concreta lesività. La pretesa nullità non va, infatti, valutata in astratto, ma in relazione alla effettiva situazione processuale verificatasi. E' lo stesso sistema processuale a legittimare una interpretazione delle nullità non strettamente legata all'aspetto formale, inteso quale mera constatazione della violazione della disposizione di legge, in questo caso posta a presidio del diritto di assistenza dell'imputato, tanto da avere previsto la possibilità di sanatoria "per conseguimento dello scopo" proprio dell'atto nullo e da richiedere l'interesse, da riscontrarsi in termini di concretezza ed attualità, ad eccepire la nullità mediante l'impugnazione e la sua estensione agli atti processuali successivi. Le garanzie che la comminazione della sanzione della nullità assicura all'imputato sono legate 5 из all'attuazione del giusto processo, i cui caratteri fondamentali e le cui finalità non subiscono pregiudizio per effetto di nullità priva di conseguenze reali e della capacità di riflettersi sugli atti compiuti in momento successivo. Il che è tanto più vero in quanto tra le istanze che il giusto processo tutela vi sono anche quelle della funzionalità e della ragionevole durata del processo, che resterebbero frustrate da un'interpretazione formalistica della nullità, foriera della necessità di ripetizione di atti nulli in casi in cui alcuna effettiva lesione la parte possa lamentare con dispendio di tempo e di attività in assenza di un risultato processualmente utile. :
1.4 Questa Corte ritiene comunque di aderire alla linea interpretativa (Cass. sez. 6, n. 33435 del 2006, Battistella ed altri, rv. 234353; gli stessi principi sono stati affermati in riferimento alla dichiarazione di contumacia erronea, intervenuta nonostante la detenzione dell'imputato per altra causa sopravvenuta alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, ritenuta non produttiva di nullità per violazione del diritto di difesa, se all'udienza in cui sia stata respinta la richiesta di rinvio per legittimo impedimento non venga svolta alcuna attività processuale sez. 5, n. 8365 del 26/09/2013, Piscioneri, rv. 259033; sez. 2, n. 15417 del 12/03/2008, Cattaneo, rv. 239792), secondo la quale, anche a voler ammettere che la decisione errata del Tribunale di procedere egualmente alla celebrazione del giudizio nell'assenza dell'unico difensore dell'imputato dia luogo a nullità, la stessa, oltre ad essere innocua ed ininfluente, sarebbe in ogni caso limitata agli atti compiuti nel corso dell'udienza stessa, senza potersi diffondere a quelle successive, tenutesi nel corso dell'ulteriore sviluppo del rapporto processuale. L'art. 185 cod. proc. pen. descrive il : fenomeno della nullità derivata come riguardante soltanto gli "atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo"; in tal modo postula un nesso di collegamento giudirico-funzionale tra atto nullo e quello ad esso successivo, pregiudicato nella sua validità perché il precedente ne costituisce condizione necessaria ed imprescindibile ed essi sono tra loro legati da rapporto di dipendenza effettiva, non cronologica o occasionale, sicchè, venendo meno la premessa perché viziata, resta compromesso anche l'atto conseguente (Cass. sez. 1, n. 3466 del 30/09/1991, Giannuzzi, rv. 188459; sez. 4, n. 38122 del 15/05/2013, Guacci e altri, rv. 256829). Nulla di tutto ciò è dato rinvenire nel caso in esame, nel quale, come già detto, l'eventuale nullità è rimasta circoscritta agli adempimenti compiuti all'udienza del 10/6/2011, in cui però alcuna attività istruttoria si è compiuta per la scelta processuale del coimputato, che possa avere influenzato, nemmeno indirettamente, l'assunzione della decisione.
2. Altrettanto infondata è la censura che riguarda le modalità con le quali il Tribunale ha proceduto a rinnovare l'esame dei testi ammessi a seguito del mutamento del collegio;
la Corte distrettuale al riguardo ha rilevato che, non soltanto era emerso il consenso del difensore dell'imputato, ma in ogni caso l'espletamento della prova si era attuato mediante la conferma del contenuto delle precedenti dichiarazioni, da ritenersi rituale sia perché i relativi verbali erano stati acquisiti in modo legittimo nell'espletamento della precedente istruttoria, sia perché tale modalità non era stata contestata espressamente dal difensore dell'imputato, oppostosi soltanto alla lettura delle dichiarazioni già rese, sia, 6 up .perché comunque completato con la formulazione di nuove domande a "precisazione" cui i testi avevano risposto.
2.1 Ebbene, per quanto osservato dalla Corte sulla scorta della formulazione dei motivi di appello, deve escludersi che la rinnovazione dell'esame dei testi nel corso del giudizio di primo grado sia avvenuta mediante una non consentita lettura dei verbali già formati nelle precedenti udienze davanti a collegio in diversa composizione e quindi che sussista effettivamente il motivo di nullità denunciato dal ricorrente;
in modo corretto e fedele alle risultanze della verbalizzazione nella sentenza in esame è stato riscontrato che . l'opposizione della difesa si era limitata alla sola rinnovazione delle prove mediante lettura, tant'è che i testi erano stati riconvocati e nuovamente interrogati, confermando quanto già riferito nel corso della prima escussione, completata con domande ulteriori poste dalle parti. Tanto è già sufficiente, ed il dato non è contraddetto in ricorso, per escludere che la rinnovazione dell'istruttoria sia stata compiuta mediante meccanica approvazione del contenuto informativo già acquisito senza dar modo alla difesa di svolgere il proprio compito e di porre ai testi domande per far emergere la rievocazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione ed eventualmente profili di contraddizione, contrasto o inattendibilità.
2.2 La sentenza non si è però limitata ad aderire al principio di diritto espresso da questa Corte, secondo il quale “non viola il principio dell'oralità - al quale è ispirata la doverosa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a fronte di mutata composizione del Collegio la circostanza che il teste riconvocato si limiti a confermare, senza opposizione di alcuna parte, le dichiarazioni in precedenza rese innanzi a diverso Collegio, considerato che i verbali contenenti tali dichiarazioni fanno regolarmente parte del fascicolo per il dibattimento" (Cass. sez. 5, n. 21710 del 26/03/2009, Di Gregorio e altri, rv. 243894; sez. 5, n. 35975 del 16/5/2008, La Porta, rv. 241583; sez. 1, n. 41095 del 21/9/2004, Scavo, rv. 230624), avendo evidenziato l'effettività e l'idoneità del nuovo esame condotto a dare corso alla rinnovata formazione della prova nel contraddittorio tra le parti. A conclusioni difformi non può pervenirsi in base alle pronunce citate in ricorso, le quali hanno ribadito la linea interpretativa tradizionale, che non s'intende porre in discussione, secondo la quale perché i verbali delle prove già assunte siano utilizzabili mediante la mera lettura è necessaria la convergenza del consenso di tutte le parti, ma non hanno ! escluso la validità di una successiva conferma quando il teste abbia preso contezza di quanto già dichiarato in giudizio e non ne modifichi il contenuto.
3. Va respinto anche il motivo, formulato come primo nel ricorso sottoscritto personalmente dall'imputato, col quale si lamenta la violazione del diritto alla prova per la revoca dell'esame del teste già ammesso, RO AN, disposta nonostante l'opposizione della difesa. Al riguardo la sentenza ha respinto l'eccezione sulla base di un triplice rilievo;
da un lato ha rilevato che dalla trascrizione del verbale di udienza del 21 maggio 2010 emergeva il consenso prestato dalla difesa alla rinuncia all'audizione del teste, espressa dal P.M.; dall'altro, che l'eventuale dissenso difensivo a fronte di una revoca di prova già ammessa in assenza di motivazione sulla sua superfluità, comportava 7 la nullità generale degli atti, non eccepita immediatamente dalla parte interessata e presente con la sua conseguente sanatoria. Infine, ha rilevato la presenza di una motivazione a sostegno della determinazione assunta, laddove il Tribunale aveva rilevato la superfluità dell'esame del teste perché duplicazione di testimonianze già acquisite in ordine alle attività investigative compiute.
3.1 Con l'impugnazione il ricorrente ha opposto, non soltanto il dissenso espresso dal proprio difensore, ma anche la necessità dell'audizione dell'unico soggetto in grado di riferire sulla presenza di ecchimosi al collo della persona offesa, che avrebbe dovuto constatare la sera del delitto allorchè si era recato presso il reparto ospedaliero ove il PO era ricoverato per raccoglierne le informazioni. Ebbene, il ricorso non offre dimostrazione dell'effettiva indispensabilità della testimonianza revocata e non ammessa dalla Corte di Appello nemmeno per propria autonoma determinazione: per quanto riportato nella sentenza impugnata ed in quella di primo grado che, per avere reso conforme decisione raggiunta sulla base dei medesimi elementi di prova, valutati con analoghi criteri, formano un unico motivazionale, da considerare in modo congiunto per riscontrare vizi che attengono al discorso giustificativo, non risponde al vero che soltanto il teste AN fosse in grado di descrivere le ecchimosi presenti sul collo del PO, avendone l'accusa offerto dimostrazione documentale mediante la cartella clinica e la diagnosi di dimissioni dall'ospedale, nonché tramite le dichiarazioni del PO, gli accertamenti del consulente dell'accusa, le deposizioni dei testi EN e PI, tra i primi accorsi a soccorrere la vittima e ad aver notato "un vistoso arrossamento al collo, di forma circolare e della larghezza di poco più di due centimetri" (pag. 14 sentenza). Si tratta di elementi probatori specificamente considerati e valorizzati nella loro persuasività e convergenza per affermare l'effettiva sussistenza dei segni sul collo del PO, ritenuti compatibili col tentativo di strangolamento indicato nell'imputazione; tanto è sufficiente per ritenere che la Corte territoriale, pur non avendo espressamente affrontato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, l'abbia respinta per implicito in quanto superflua, avendo già l'istruttoria offerto prova convincente delle circostanze che il ricorrente avrebbe voluto approfondire.
4. Il terzo motivo proposto personalmente dall'imputato è del tutto privo di pregio giuridico. La Corte di Appello ha già respinto la richiesta di espletare una perizia medico- legale in quanto accertamento ritenuto superfluo dal Tribunale senza avere evidentemente ravvisato la necessità di una difforme decisione sul punto. Il ricorrente lamenta la lesione del proprio diritto alla prova, trascurando completamente quanto osservato in sentenza e l'orientamento interpretativo espresso da questa Corte, secondo il quale la perizia non è un mezzo di prova nella disponibilità delle parti, perché la decisione di non disporla scaturisce da un giudizio di fatto discrezionale, fondato sul materiale probatorio acquisito, che viene ritenuto esauriente ed in grado di condurre alla definizione del processo, sicchè il relativo diniego non è censurabile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma primo, lett. d) e nemmeno ai sensi della lett. e), se sorretto da adeguata motivazione (Cass. sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, rv. 255152; sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, RitortoRitorto 8 ⚫e altri, rv. 253707; sez. 4, n. 14130 del 22/01/2007, Pastorelli e altro, rv. 236191). Inoltre, la perizia è estranea per sua natura alla nozione di prova decisiva, avendo carattere neutro e non essendone noti a priori i risultati, che quindi non possono preconizzarsi a favore di una piuttosto che di altra parte processuale, mentre il disposto dell'art. 606, attraverso il richiamo all'art. 495 cod. proc. pen., comma secondo, si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Cass. sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, P.G. in proc. Ligresti ed altri, rv. 229665).
4.1 Quanto al vizio motivazionale denunciato, il ricorso dello RO esaurisce il proprio sforzo illustrativo nel denunciare a sostegno della richiesta di perizia le "palesi divergenze tra i tre diversi elaborati peritali prodotti dalle parti" senza addentrarsi a spiegare i punti di contrasto, le circostanze di fatto interessate e la loro rilevanza sulla ricostruzione dei fatti e sul giudizio di responsabilità. In tal modo non pone questa Corte nelle condizioni di apprezzare la fondatezza della doglianza per la sua generica formulazione, il che compromette la possibilità di accoglimento del gravame sul punto a fronte del richiamo, operato dalla sentenza a quanto osservato dal Tribunale, pienamente condiviso dai giudici di appello, circa la convergenza di dati conoscitivi riscontrabile nelle consulenze dell'accusa pubblica e privata e la insufficienza a contraddirli dei rilievi critici mossi dal consulente della difesa, limitatisi a segnalare l'entità sovrastimata delle lesioni e della durata della malattia, la frettolosità della prognosi riservata e la non configurabilità del tentativo di omicidio per non avere versato la vittima in pericolo di vita.
5. Parimenti affetto da genericità, quindi inammissibile, è il motivo col quale il ricorrente si duole della mancata considerazione da parte della Corte di merito della testimonianza resa dal dr. Rossignuolo: la deduzione è espressa col mero richiamo degli "importantissimi elementi scientifici per la determinazione dell'intensità dei colpi ricevuti dal PO e quindi per la determinazione della ferocia dei ritenuti aggressori", che il teste avrebbe fornito. Non è però dato comprendere di quali elementi si tratterebbe, quale valore scientifico possano presentare, quali profili di decisività possiedano e quale incidenza possano rivestire sul giudizio di responsabilità. Non giova dunque addebitare alla sentenza impugnata il metodo di valutazione frammentario e parziale del materiale probatorio a fronte di una censura di omessa considerazione di una fonte dichiarativa, di cui non è possibile apprezzare l'efficacia dimostrativa in chiave difensiva e la capacità di contraddire i dati probatori valorizzati dai giudici di merito.
6. I due ricorsi proposti contestano poi la correttezza giuridica e la completezza e logicità motivazionale della decisione che ha confermato il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di tentato omicidio, escludendo di poter ricondurre l'aggressione a quello meno grave di lesioni personali. Secondo la difesa nel percorso motivazionale della sentenza gravata sono riscontrabili i seguenti errori valutativi: -la ricostruzione del delitto quale tentativo di omicidio è stata giustificata con l'esternazione da parte dell'imputato dell'intento di uccidere l'aggredito, per cui l'aspetto intenzionale dell'azione ha finito per prevalere rispetto alla considerazione dei necessari 9 rif requisiti oggettivi di idoneità ed univocità degli atti compiuti a cagionare la morte;
.-è contraddittorio, dapprima escludere di poter considerare quale elemento decisivo ai fini della qualificazione giuridica del fatto le conseguenze dell'aggressione, quindi tener conto della natura e dell'entità delle lesioni cagionate al PO;
-sono state oggetto di travisamento l'individuazione della regione anatomica della vittima attinta mediante il cappio realizzato con la cintura dei pantaloni, indicata nel collo che è diverso dalla regione sottomandibolare, mentre della compressione delle vie respiratorie e della presenza di segni di strangolamento non è stata acquisita alcuna evidenza dimostrativa ed anzi la cartella clinica riportava soltanto una ecchimosi al collo;
-sono stati ingiustificatamente pretermessi gli accertamenti conformi dei consulenti dell'accusa e della difesa circa la mancata esposizione a pericolo della vita della persona offesa.
6.1 Osserva questa Corte che il ricorso presenta quei medesimi difetti deduttivi, già riscontrati dai giudici di appello nella precedente impugnazione, in quanto trascura di prendere in esame l'intero compendio probatorio esaminato nelle sedi di merito e si appunta su questioni di fatto già ampiamente e logicamente risolte nella sentenza in verifica.
6.1.1 In primo luogo, non trova assolutamente rispondenza nella motivazione che il giudizio sulla configurabilità del delitto di tentato omicidio sia stato condizionato in modo determinante o esclusivo dai propositi, espressi dallo RO e riferiti dal PO, di determinarne la morte nel corso dell'aggressione. Al contrario, i giudici di appello, rinviando alle valutazioni del Tribunale perché pienamente condivise, hanno esposto un ragionamento probatorio, che, prendendo le mosse dalle dichiarazioni del PO, ritenute attendibili e degne di fede sul piano intrinseco in merito alla descrizione del contatto con i due RO, dell'aggressione patita ad opera degli stessi, del proprio tentativo reiterato di fuga, annullato dalla forza predominante dei due assalitori, della loro condotta, -consistita nel colpirlo con violenza con calci in varie parti del corpo e pugni al volto, quindi nel fare uso della cintura dei pantaloni che GI RO si era sfilato ed aveva impiegato, mentre il figlio lo teneva immobilizzato, per percuoterlo alla testa con la fibbia in metallo, il tutto condito con chiari propositi di ucciderlo, sino a che, già caduto a terra perché sfinito dai colpi ed incapace di tentare altra reazione, l'imputato gli si era messo sopra, gli aveva stretto al collo la cintura, lo aveva bloccato premendo un piede sulla schiena e tirando la cinta nel tentativo di strangolarlo, intento non realizzato per avere il PO potuto strappare il cappio così realizzato ha indicato una pluralità di elementi oggettivi di conferma della sua narrazione. A tal fine hanno valorizzato: -le dichiarazioni dei testi BE e RO, sopraggiunti nella fase terminale del pestaggio, che avevano descritto l'azione di due individui intenti ad aggredire mediante un oggetto che avevano in mano una persona o un animale, riverso a terra sul ciglio della strada, che aveva emesso urla animalesche, e poi fuggire a bordo di un'autovettura Ford, corrispondente a quella che lo RO ha ammesso di avere condotto in quel frangente;
-il rinvenimento sul luogo dell'aggressione di una fibbia e di un passante di cintura, posti sotto sequestro e staccatisi nel corso dell'azione violentissima portata contro il POfe 10 ⚫per effetto della sua reazione volta a contrastare il tentativo di strangolamento, nonché del suo cellulare calpestato, come da questi riferito;
-il mancato rinvenimento della cintura, perché portata con sé dagli aggressori dopo averne fatto uso e dopo che la vittima era riuscita a strapparsela dal collo;
-la documentazione sanitaria, costituita da referti medici, cartella clinica e certificati, attestanti lesioni personali assolutamente corrispondenti alla descrizione dell'aggressione riferita dal PO;
-il certificato di dimissioni del 6/11/2006, riportante la diagnosi di stato di shock;
trauma cranico;
trauma toraco-addominale; frattura ossa nasali;
ferite lacero-contuse al labbro superiore;
grosso ematoma regione frontale ed orbitaria;
ecchimosi al collo ed emoseno mascellare bilaterale;
frattura processo trasverso di L2; -gli accertamenti del consulente tecnico dell'accusa, secondo quale le lesioni riscontrate anche al momento dell'espletamento dell'incarico sono compatibili con azione di contusione e percosse ripetute con l'utilizzo di calci e pugni, inferti da due soggetti in modo simultaneo;
l'assenza di lesioni da difesa è spiegabile con l'avvenuta sopraffazione della vittima;
l'ecchimosi al collo è compatibile con l'utilizzo di un laccio o di una cinghia passata attorno al collo;
la frattura del processo trasverso di L2 è compatibile con l'azione descritta dal PO, ossia con la pressione esercitata sulla sua schiena con un piede e con la trazione mediante la cinghia passata attorno al collo.
6.2.1 Sulla scorta di tali emergenze fattuali si è quindi affermato che l'azione compiuta era oggettivamente ed univocamente idonea a cagionare la morte: i due aggressori avevano, infatti, colpito in varie parti del corpo, ma soprattutto al capo, organo vitale per eccellenza ed al collo, avevano fatto uso di un mezzo idoneo a provocare la morte mediante strangolamento, quale la cintura che l'imputato aveva apposto a mò di cappio, e la trazione esercitata con pressione sulla schiena, avevano continuato a percuotere per un lungo lasso di tempo, vincendo i tentativi di fuga della vittima ed insistendo ancora nei colpi nonostante il sopraggiungere di altre persone ed il rischio di essere riconosciuti e fermati.
6.2.2 La sentenza impugnata ha superato anche la principale obiezione difensiva, che viene riproposta col ricorso, indifferente alla ben argomentata spiegazione offerta, secondo la quale la contestata violenza e ferocia dell'aggressione e l'idoneità a cagionare la morte erano contraddette dal fatto che la vittima non aveva versato in pericolo di vita in conseguenza delle lesioni riportate. Pur non avendo negato tale emergenza, risultante da conforme accertamento dei consulenti tecnici, ne ha correttamente affermato l'irrilevanza, in quanto, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, in linea di principio, non è dalla severità delle lesioni che può giudicarsi l'idoneità dell'azione a cagionare l'evento morte, dovendosi valutare tale profilo "ex ante" in base alle sue caratteristiche ed alle modalità di realizzazione, in modo da stabilire la reale adeguatezza causale e l'attitudine a determinare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto;
non vengono dunque in rilievo le effettive conseguenze del comportamento, perché, viceversa, in caso di commissione di un delitto tentato in cui 11 sua natura l'evento non si realizza, l'azione non sarebbe mai idonea (Cass. sez. 1, n. 37516 del 22/09/2010, Bisotti, Rv. 248550; sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa e altri, rv. 248305; sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo, rv. 241339). Né è dato ravvisare alcun profilo di contraddittorietà interna alla motivazione, intesa quale inconciliabilità logica tra le sue proposizioni: la Corte di merito ha ribadito il principio citato in riferimento all'aspetto oggettivo della condotta e ha poi considerato gli esiti lesivi dell'azione compiuta dal ricorrente al diverso fine di ricostruire l'atteggiamento soggettivo del dolo diretto in ragione della forza esercitata sulla persona offesa, foriera delle importanti conseguenze poi refertate. Appare poi insignificante ed inespressa nel suo valore dimostrativo l'obiezione che contesta l'erronea confusione tra il collo e la zona sottomandibolare, che sotto il profilo anatomico non viene illustrata e nemmeno posta in relazione alla condotta complessiva come ricostruita in sentenza, sicchè non è dato comprendere l'incidenza sul ragionamento probatorio di tale presunto errore a fronte dell'acquisita descrizione da parte di più testimoni, diversi dalla vittima, del segno arrossato, alto due cm. e circolare, visibile sul suo collo subito dopo il delitto, del quale la difesa, nemmeno con l'ausilio del proprio consulente, non riesce a prospettare una causa alternativa che possa quanto meno insinuare il dubbio della non correttezza della ricostruzione fattuale posta a base delle pronunce di condanna. L'imputato dal canto suo, per quanto riportato nella sentenza di primo grado e confermato in quella d'appello, ha riferito che la cinta era stata brandita dal PO che l'aveva utilizzata come frusta contro di loro, ma è stato ritenuto assolutamente non credibile in tutta la ricostruzione dell'episodio prospettata, in quanto: nessuna evidenza era stata acquisita di lesioni alle persone degli RO, in superiorità numerica e più forti di lui, né di danneggiamenti alla loro autovettura;
le uniche ed importanti lesioni le aveva subite il PO;
la sparizione della cintura era ascrivibile ai due aggressori che, dopo averla utilizzata come arma contro l'antagonista, se l'erano portata appresso senza avvedersi di avere lasciato sul terreno la fibbia ed il passante, posti sotto sequestro. Di tale oggettiva circostanza, che smentisce radicalmente la tesi difensiva, i ricorsi non si occupano, ben consapevoli del suo valore indiziante, assumendo in modo del tutto infondato l'assenza di qualsiasi riscontro probatorio, incuranti anche dell'apporto informativo delle testimonianze raccolte, considerato in modo logico ed esaustivo nelle due sentenze di condanna. Resta altresì escluso che i giudici di appello siano incorsi in travisamento delle risultanze probatorie per avere ritenuto che l'apposizione della cintura quale cappio attorno al collo avesse compresso le vie respiratorie dell'aggredito nel corso del tentativo di strangolamento, scongiurato dalla sua disperata resistenza, grazie alla quale era riuscito a strappare o comunque ad allontanare da sé la cinta: sebbene i sanitari che ebbero in cura il PO non riferirono l'ecchimosi al collo ad azione di tal natura, la presenza dei segni è oggettivamente accertata e la loro compatibilità con essa è stata affermata dal consulente dell'accusa, in ciò contrastato da quello della difesa, del cui elaborato si è però citato un solo passaggio senza peraltro trascrivere o produrre l'intera relazione, risultando i ricorsi anche privi di autosufficienza sul punto. Non ha fondamento nemmeno 12 .doglianza che addebita alla sentenza l'omessa considerazione di quanto accertato dal consulente della difesa, che al contrario è stato valutato come non idoneo a scalfire il quadro probatorio complessivo acquisito, deponente in modo univoco per la veridicità della rievocazione dei fatti, operata dal PO. Del pari ha già trovato congrua spiegazione anche il dubbio sulla causa reale della frattura del processo trasverso L2: i giudici di appello hanno evidenziato che, anche a volerla riferire ad una caduta del PO e non alla pressione esercitata sulla sua schiena, di cui non si è dubitato, ciò non inficia in alcun modo il valore e l'efficienza causale a provocare la morte dell'azione compiuta.
6.2.3 La Corte territoriale ha esaminato anche il profilo riguardante l'elemento soggettivo del delitto contestato, individuato nel dolo diretto, ossia nella volontà del ricorrente di uccidere la vittima, fondando il suo giudizio sui parametri che la giurisprudenza di legittimità ha più volte indicato come indici, apprezzabili "ex post", dotati della capacità di rivelare in via sintomatica l'atteggiamento psicologico dell'agente: gli strumenti impiegati, costituiti da calci, pugni e dalla cintura utilizzata come cappio quando la vittima era già indebolita dai numerosi colpi ricevuti ed era riversa al suolo incapace di sottrarsi ai suoi aggressori;
le loro caratteristiche di elevata potenzialità lesiva per la capacità di ledere e di soffocare la vittima;
la zona del corpo attinta;
la forza impressa congiuntamente da due aggressori con determinazione e violenza, tanto da avere lasciato la vittima svenuta e nelle condizioni miserevoli descritte da numerosi testi di sicura imparzialità, quali gli operatori di polizia, del tutto disinteressati ad enfatizzare un quadro fattuale di loro diretta percezione. A tali considerazioni il Tribunale nella sua più diffusa analisi fattuale, richiamata comunque nella sentenza impugnata, ha aggiunto la valutazione del movente dell'azione aggressiva, consistente nella volontà di punire il vicino al quale gli RO erano opposti da risalente ostilità ed inimicizia, sfociata in numerose cause civili e penali, nonché della più volte esternata volontà di ucciderlo per risolvere una volta per tutte i loro contrasti: si è evidenziata la coerenza tra l'atteggiamento verbale e l'agito nello stesso contesto. La valutazione di tali elementi quali segnali inequivocabili del dolo omicidiario risulta incensurabile in questa sede perché accurata, plausibile, aderente ai dati fattuali disponibili, mentre i ricorsi ripetono deduzioni già smentite dagli argomenti richiamati per accreditare la tesi del dolo eventuale, ma non spiegano i manifestati propositi di morte e la loro congruenza con le azioni compiute e ripetono le deduzioni sull'assenza del pericolo di vita, che però anche sul piano logico non confutano i rilievi sulla violenza e sulla protrazione temporale dell'aggressione, nonché la pluralità, la gravità delle lesioni traumatiche cagionate e la varietà dei distretti corporei attinti, per la quasi totalità sede di organi vitali. Si ricorda che nell'ipotesi di omicidio tentato, la prova del dolo, quando, come nel caso in esame, manchino esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta e deve essere desunta mediante un procedimento inferenziale, analogo a quello indiziario, 13 *partendo da elementi esterni e di accertata verificazione, ossia da elementi della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità semantica, grazie a massime di esperienza, rivelino il fine perseguito dall'agente. A tal fine possono assumere valore determinante per l'accertamento della sussistenza dell'animus necandi", ad esempio, il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi;
inoltre, risulta parimenti essenziale la verifica circa l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto con giudizio rapportato al momento della condotta dell'agente, senza essere condizionata dagli effetti realmente conseguiti. Tale valutazione, esito di un'indagine di fatto, non censurabile nel giudizio di legittimità se congruamente motivata, si risolve nella prognosi formulata "ex post" con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili nel caso specifico (Sez. I, n. 30466 del 10/7/2011, Miletta ed altro, rv. 251014; sez. 3, n. 639 del 24/11/2011, PM in proc. Marrocolo ed altri, rv. 252136; sez. I, n. 39293 del 23/9/2008, Di Salvo, rv. 241339; sez. 1, n. 3185 del 10/2/2000, Stabile, rv. 215511). La sentenza impugnata ha applicato correttamente i principi illustrati, corredando la decisione di motivazione compiuta e logica, basata sulla considerazione della condotta complessivamente tenuta dall'imputato ed in tal modo ha anche implicitamente escluso fosse ravvisabile il dolo eventuale. Inoltre, non ha alcun aggancio dimostrativo ed anzi incontra decise smentite nel percorso argomentativo della sentenza impugnata l'obiezione secondo la quale lo RO avrebbe desistito volontariamente dall'aggressione prima di cagionare il decesso del PO. Premesso che la tematica non potrebbe essere presa in esame, non essendo stata formulata con i motivi di appello in violazione del disposto dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3, e non ricorrendo i presupposti per il suo riconoscimento d'ufficio ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen. ad opera di questa Corte, va comunque riscontrato che l'interruzione dell'azione criminosa è stata addebitata nelle sentenze di merito all'intervento di terzi, che, nonostante le minacce subite ad opera dello stesso ricorrente, che non aveva esitato nel prospettare anche il loro pestaggio, come riferito dal teste BE, non si erano affatto allontanati ed avevano indotto gli aggressori ad abbandonare il luogo per il timore di essere fermati e del sopraggiungere delle forze dell'ordine. Tanto è sufficiente per escludere qualsiasi errore di valutazione al riguardo.
7. Non merita accoglimento nemmeno il motivo incentrato sul trattamento sanzionatorio: la sentenza in verifica ha escluso la meritevolezza del beneficio preteso in ragione di una pluralità di elementi negativi di valutazione, adeguatamente considerati, quali la gravità oggettiva dei fatti, le loro modalità, la brutalità dell'aggressione e le conseguenze cagionate: il ricorrente a tali innegabili profili oggettivi oppone lo stato d'incensuratezza che costituisce elemento evidentemente ritenuto subvalente. Per le considerazioni esposte l'impugnazione va respinta con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione in favore della parte civile delle spese sostenute nel presente giudizio. 14 شهر
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a rimborsare alla parte civile PO CO le spese sostenute per il presente giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Arturo Cortese Monica Boniа вотк IDEPOSITATA IN CANCELLERIA -8 GEN 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 15