Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2015, n. 30466
CASS
Sentenza 13 maggio 2015

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Massime2

Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo nel caso di rinvio "a nuovo ruolo", poiché, nel diverso caso di rinvio ad udienza fissa, la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l'imputato contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, sia per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza.

In tema di impedimento del difensore dell'imputato, l'omesso esame della richiesta di rinvio dell'udienza per concorrente impegno professionale del difensore determina la nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, sempre che l'udienza in questione non sia stata di mero rinvio.

Commentario1

  • 1Infortunio sul lavoro: colpa del lavoratore? (Cass. 16228/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 aprile 2019

    Non c'è responsabilità (o anche solo corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle criticità: le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2015, n. 30466
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30466
Data del deposito : 13 maggio 2015

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