Sentenza 10 febbraio 2000
Massime • 1
Nell'ipotesi di omicidio tentato, la prova del dolo - ove manchino esplicite ammissioni da parte dell'imputato - ha natura essenzialmente indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che per la loro non equivoca potenzialità offensiva sono i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Ciò che ha valore determinante per l'accertamento della sussistenza dell'"animus necandi" è l'idoneità dell'azione la quale va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, perché altrimenti l'azione, per non aver conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato: il giudizio di idoneità è una prognosi, formulata "ex post", con riferimento alla situazione così come presentatasi al colpevole al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2000, n. 3185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3185 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 10/02/2000
1.Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2.Dott. LOSANA CAMILLO " N. 238
3.Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 44816/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) ST AN n. il 11.04.1960
avverso sentenza del 26.05.1999 CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. DELEHAYE ENRICO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GIUSEPPE FEBBRARO che ha concluso per il rigetto del ricorso Udito il difensore Avv. ALDO EGIDI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
Svolgimento del processo.
Nel pomeriggio del 26-6-1998, mentre stavano giocando a carte nel "Golden bar" di Pioltello, EN IC rivolgeva delle parole offensive a AB RA, il quale reagiva con uno schiaffo: i due si allontanavano e poco dopo gli altri avventori udivano delle urla e vedevano il primo a terra ed insanguinato, mentre l'altro si dileguava.
La parte lesa veniva trasportata in ospedale, dove gli venivano riscontrate ferite in varie parti del corpo, inferte con un'arma da taglio, che era penetrata nell'addome e nella regione sottocostale sinistra con esposizione viscerale, con elevato rischio per la sua vita, sicché all'aggressore venivano ascritti il tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, ed il porto abusivo di coltello. Quando lo AB si costituiva, sosteneva di essere stato costretto a colpire il EN, il quale l'aveva aggredito fisicamente con pugni e calci e brandendo una bottiglia;
la sua versione però veniva ritenuta inverosimile dal G.I.P. del Tribunale di Milano, che in data 25-11-1998, a seguito di giudizio abbreviato, lo dichiarava colpevole dei reati contestati e, con la concessione delle generiche, gli irrogava la pena di sette anni di reclusione. La difesa dell'imputato impugnava la condanna, chiedendo innanzitutto la derubricazione del delitto principale in lesioni colpose, in quanto lo AB non avrebbe avuto alcuna intenzione non solo di uccidere ma anche di ferire il EN, avendolo colpita involontariamente mentre erano avvinghiati e si sforzava a tenerlo lontano da sè; in subordine si chiedeva il riconoscimento della provocazione e, comunque, la riduzione della pena.
Tali richieste venivano disattese dalla Corte di Appello che, con sentenza del 26-5-1999, confermava completamente la pronuncia di primo grado;
anche questa decisione viene impugnata dal difensore dell'imputato, riproponendo, sotto il profilo del vizio di motivazione, le doglianze già esposte sulla mancata derubricazione del reato e sul diniego dell'attenuante richiesta.
Motivi della decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
È stata infatti lamentata l'erronea qualificazione da parte dei giudici di merito, come tentato omicidio anziché come lesioni colpose, del fatto ascritto allo AB. Costui non avrebbe avuto alcun intento lesivo nei confronti del EN, che avrebbe avuto involontariamente nella colluttazione.
Tali rilievi vertono però esclusivamente sul merito, proponendo una semplice rilettura delle risultanze processuali, con una sovrapposizione della versione della difesa alla ricostruzione dei fatti come è stata effettuata nel provvedimento impugnato, sicché devono essere disattesi.
La Corte territoriale ha peraltro richiamato le dichiarazioni dei testi, tutti concordi nell'affermare di aver visto il EN, che era stato schiaffeggiato dallo AB per futili motivi e si era appartato con lui, a terra ed insanguinato ed ha evidenziato la reiterazione dei colpi inferti alla parte lesa e la potenzialità omicida del coltello usato, che ha prodotto lesioni con elevato rischio di morte.
Correttamente ha pertanto ritenuto che le descritte modalità "siano del tutto univoche e consentano quindi di poter affermare la sussistenza della volontà omicida in capo all'appellante e non siano assolutamente compatibili con la tesi difensiva dell'avvinghiamento, che non trova alcun riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi presenti ai fatti e che inoltre avrebbe potuto, al più, provocare lesioni del tutto superficiali."
Questo metodo di valutazione appare esente da vizi logico giuridici, in quanto per individuare l'elemento psicologico specifico nei casi di tentato omicidio occorre assumere come elemento sintomatico della sua esistenza quei dati della condotta, che esprimano in maniera non equivoca il fine perseguito dall'agente e che, singolarmente e complessivamente presi in considerazione, siano sicuro indice delle finalità perseguite dal reo.
Il giudizio sull'idoneità degli atti deve essere effettuato "ex ante" e deve stabilire se essi siano adeguati in concreto al raggiungimento dello scopo, tenendo conto dell'insieme delle circostanze di tempo e di luogo dell'azione e delle modalità, con cui l'agente ha operato: solo se l'azione criminosa nella sua capacità causale è insufficiente a produrre l'evento, viene infatti meno ogni possibilità di realizzazione e deve ritenersi inidonea. Questi elementi sono stati ripetutamente ribaditi da questa Corte, la quale ha precisato che "nell'ipotesi di omicidio tentato, la prova del dolo - ove manchino esplicite ammissioni da parte dell'imputato - ha natura essenzialmente indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che per la loro non equivoca potenzialità semantica sono i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Ciò che valore determinante per l'accertamento della sussistenza dell'animus necandi è l'idoneità dell'azione la quale va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, perché altrimenti l'azione, per non aver conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato: il giudizio di idoneità è una prognosi, formulata ex post, con riferimento alla situazione così come presentarsi al colpevole al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare, (Sez. I, 7-6-1997 n. 5389, Cammarota, RV. 207.824). Del pari attinente al fatto appare la doglianza, genericamente formulata, di vizio di motivazione per il diniego della provocazione e per l'equivalenza tra le concesse attenuanti generiche e le aggravanti contestate poiché si tratta di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione dell'elemento o degli elementi resisi determinanti per la soluzione adottata. (Cass. Sez. I, 25-5-1995 n- 6034, La marca, RV. 201.433). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2000