Sentenza 15 maggio 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della nullità derivata, è necessario che gli atti successivi a quello dichiarato nullo siano con esso in rapporto di derivazione, nel senso che l'atto dichiarato nullo deve costituire la premessa logica e giuridica di quelli successivi, per modo che, cadendo tale premessa, deve necessariamente venir meno anche la validità degli atti che ne seguono. (Fattispecie in cui, a fronte della dichiarazione di nullità solo parziale di una consulenza tecnica, la Corte ha ritenuto legittima l'escussione del consulente su circostanze relative alla parte non annullata del suo elaborato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2013, n. 38122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38122 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo GI - Presidente - del 15/05/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 987
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO GI - Consigliere - N. 39322/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. CC GI, n. a Campobasso il 15/5/1962;
2. DE AN MI, n. a Campobasso il 22/5/1962;
3. SO GI, n. a Torino il 13/7/1965;
4. RC GI, n. a Mondovì il 7/6/1946;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 30/3/2012 (n. 601/2009);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Aldo Policastro, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni dell'avv. Mattioda Alessandro, per la Regione Piemonte, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni dell'avv. Bellini Emanuele, per l'imputato ON, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche in sostituzione dell'Avv. Mariano Prencipe;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30/6/2008 del Tribunale di Torino, sez. dist. di Ciriè, BO AI RO, GU GI, De TI MI, TU GI e ON GI venivano condannati alla pena di legge per il delitto di disastro colposo di cui all'art. 449 c.p. (acc. in Venaria Reale -TO- il 9/6/2001).
Agli imputati era stato addebitato, nelle rispettive qualità, FF AI RO, di legale rappresentante della società di architettura denominata "Architectes Tetrarc S.C.P.A. Bertreux - BO - Jolly - MA (soggetto capogruppo e mandatario per la progettazione degli interventi di restauro, valorizzazione e recupero funzionale del complesso archittetonico del Borgo Castello nel Parco della Mandria); CC GI e DE AN MI, di rappresentanti della società di servizi di architettura ed ingegneria integrata "PRO.MA. Project Management s.a.s.", appartenenti alla Direzione Lavori per il restauro del suddetto complesso architettonico;
RC GI, di direttore di cantiere per la ditta "Garboli-Conicos" s.p.a., appaltatrice dei lavori per gli interventi di restauro, valorizzazione e recupero funzionale del complesso;
SO GI, di amministratore unico e legale rappresentante della ditta SO s.n.c, subappaltatrice dalla ditta "Garboli-Conicos" s.p.a. dei lavori di movimento terra all'interno del cantiere;
di avere per colpa generica ed inosservanza del D.M. 11 marzo 1988, progettato ed effettuato lavori di scavo cd. a "scarpa verticale", per la formazione di un'intercapedine della profondità di circa 60 cm. lungo il muro del fabbricato denominato "blocco I" del Borgo Castello (identificabile con la manica nord-est a chiusura di tre grandi corti interne), intercapedine della lunghezza di circa 20 metri, volta al risanamento dall'umidità delle murature del piano terra della costruzione sul lato del cortile interno intermedio, detto "del Pedo del Castello", in particolare FF AI RO, CC GI e DE AN MI omettendo di procedere ad approfonditi controlli sulla tipologia muraria ivi esistente (poi rivelatasi di singolare debolezza costituiva in quanto composta da strati murari accostati e privi di significative connessioni reciproche, di talché inidonea ad esplicare un comportamento a diaframma di muratura compatta), nonché omettendo di procedere ad adeguati controlli sulla reale profondità delle fondazioni del manufatto in questione e sulla tipologia del terreno sul quale le stesse poggiavano (non effettuando cioè indagini preliminari adeguate per cogliere l'estrema superficialità delle fondazioni, pur trattandosi di manufatti storici che annoverano tale caratteristica tra le loro peculiarità e pur trattandosi di terreno di riporto di tipo vegetale e con presenza di limo), non effettuando altresì i dovuti controlli sullo stato dei lavori e premettendo che lo scavo procedesse ben oltre il piano di imposta della fondazione che, per tale fronte, era situatile a circa 25 cm. al di sotto del piano della corte e pur in presenza di acqua nello scavo, non prevedendo infine adeguate opere di rinforzo per ovviare alla summenzionata anomalia fondale;
RC GI e SO GI effettuando lo scavo in adiacenza al muro in questione, omettendo di procedere ad adeguati controlli sulle fondazioni ed omettendo altresì di predispone idonee opere provvisionali di rinforzo del manufatto e delle sue fondazioni, pur avendo riscontrato già da tempo la presenza di acqua nello scavo (verosimilmente proveniente da falde sotterranee nonché dalle piogge, tanto che venne rinvenuta una pompa di notevoli dimensioni all'interno della trincea di scavo, all'altezza dell'androne di passaggio tra la corte interna e quella esterna), acqua che avendo impregnato il terreno e contribuendo a trascinar via le fasi più fini del terreno stesso da sotto le murature portanti, scalzava parzialmente il muro di facciata sino alla rottura del terreno posto al di sotto della fondazione superficiale del muro in questione;
cagionavano il crollo di tale costruzione, e successiva implosione dell'edificio, con sprofondamento delle pareti ed interessamento di una porzione pari a circa 20 metri, provocando pericolo per la vita e l'incolumità delle numerose persone che dimoravano nel predetto edificio, pericolo reso ancor più grave considerato che il crollo era avvenuto in tempo di notte. Gli imputati venivano, inoltre condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidare in separato giudizio, con il riconoscimento di provvisionali immediatamente esecutive.
2. Con sentenza del 30/3/2012 la Corte di Appello di Torino riformava la sentenza agli effetti penali, dichiarando estinto il reato per prescrizioni Confermava, invece, le statuizioni civili. Osservava la Corte di merito che:
- infondata era l'eccezione di nullità totale della C.T. del P.M. svolta dall'ing. Pistone, in quanto correttamente il Tribunale aveva ritenuto irripetibile solo la attività di rimozione delle macerie, così da invalidare solamente la parte della consulenza incentrata su tale momento, non anche la parte della C.T. riferibile alla attività antecedente alla rimozione e quella valutativa di fatti che prescindevano da essa.
- Il crollo era stato certamente determinato dai lavori di scavo lungo il muro (lunghezza venti metri, profondità 60 cm.) finalizzati alla creazione di una intercapedine;
infatti il crollo aveva interessato proprio la parte del fabbricato interessata dallo scavo;
l'edificio, che da tre secoli era in piedi, era crollato il giorno dopo l'effettuazione del suddetto scavo;
la presenza di acqua nel solco aveva agevolato l'erosione del terreno sottostante la fondazione, quasi inesistente, anche in ragione delle modalità costruttive del muro, i cui mattoni erano affiancati e non interconnessi.
- La perizia di variante, che escludeva la necessità dello scavo in favore della esecuzione di meri pozzetti, perizia non rispettata dagli esecutori dei lavori, non escludeva la responsabilità dei progettisti. Infatti tale perizia, determinata dalla necessità di apportare plurime varianti ai lavori, non era stata determinata da una percezione del rischio da parte dei progettisti, tanto vero che nei disegni allegati, ancora la profondità delle fondamenta del muta del fabbricato "I" veniva indicata erroneamente in mt. 1,50, in tal modo non richiamando l'attenzione degli esecutori dei lavori sul rischio relativo all'esecuzione di scavi a ridosso di un muro con fondazioni in realtà quasi inesistenti.
- La circostanza che l'esecutore dei lavori si fosse discostato dalla variante non escludeva la responsabilità dei progettisti, in quanto costoro erano anche, formalmente, direttori dei lavori e pertanto avrebbero dovuto controllare puntualmente l'esecuzione delle opere, soprattutto in un cantiere, come quello di cui ci si occupa, che era caratterizzato da conflittualità tra direzione lavori ed esecutore. In particolare il "giornale dei lavori", che costituisce la cronistoria del cantiere, non era mai stato visionato dalla direzione lavori, tanto vero che sul punto il collaudatore delle opere, nominato dalla Regione Piemonte, aveva fatto un esplicito richiamo alla direzione lavori, invitando costoro a prendere periodica visione del giornale. Se ciò fosse stato fatto, la direzione lavori si sarebbe accorta che l'esecutore non aveva mai controfirmato il giornale e ciò li avrebbe indotti ad una maggiore diligenza nel controllo dell'esecuzione delle opere in conformità ai progetti, così impedendo lo scavo lungo il perimetro del muro. Pertanto l'evento non poteva considerarsi frutto di un causa sopravvenuta e dotata di forza eziologica esclusiva e cioè l'iniziativa dello scavo presa dal TU, in difformità dalla perizia di variante. - L'esclusiva responsabilità del TU non poteva rinvenirsi neanche nel fatto che non aveva operato lo scavo "a conci" e cioè per segmenti da riempire volta per volta prima di operare il successivo scavo. Infatti tale tecnica si utilizza in caso di rischi statici che nel caso di specie non erano stati segnalati. Inoltre non vi era alcuna prova che tale modalità fosse stata richiesta all'esecutore. Quanto alla informativa alla D.L. circa l'inizio dello scavo, essa era evincibile dal "giornale dei lavori" ove era stato annotata tale opera.
- Quanto alla responsabilità del ON, esecutore di lavori, questi aveva omesso di accertarsi della profondità delle fondazioni prime che si procedesse allo scavo;
inoltre al momento di tali operazioni, si era allontanato dal cantiere. Se fosse rimasto presente, anche in ragione della sua esperienza professionale, si sarebbe accorto della pericolosità delle opere intraprese. Sulla base di tali valutazioni la corte di merito confermava la pronuncia di responsabilità di tutti gli imputati, sebbene limitatamente agli effetti civili.
3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, lamentando:
3.1. per il De TI e GU:
a) l'erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. laddove il giudice di appello, a fronte di una maturata prescrizione, in presenza di pretese civili e della lacunosità della prova, aveva fatto prevalere la causa estintiva, invece del proscioglimento nel merito, peraltro attraverso una motivazione del tutto appiattita su quella del giudice di primo grado, b) L'erronea applicazione dell'art. 449 c.p.p. laddove la colpa degli imputati era stata riconosciuta anche in presenza di una impossibilità di prevedibilità ex ante dell'evento, ancorando la responsabilità alla mera "posizione" professionale dei ricorrenti e senza considerare che le indicazioni progettuale, se rispettate, avrebbero evitato l'evento, considerato che con la perizia di variante era stata esclusa la necessità di scavare una trincea lungo il muro perimetrale dell'edificio, c) La erronea applicazione delle norme processuali, laddove la corte di merito aveva fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni del C.T. del P.M., omettendo di contro dedurre sulle censure già avanzate nei motivi di appello in ordine alla utilizzabilità della C.T. poiché l'atto era stato espunto dal fascicolo processuale in quanto inutilizzabile, ogni riferimento alla C.T. era inammissibile, come pure l'escussione dell'ing. Pistone dovendo questi deporre sulle emergenze di un atto inutilizzabile, d) La violazione del principio di correlazione (art. 522 c.p.p.) in quanto la pronuncia di condanna era stata basata su un asserito e non provato difetto di comunicazione dei direttori dei lavori con l'impresa esecutrice, nonché la omessa verifica del cd. "giornale dei lavori". Ebbene tali rilevanti profili di colpa non sono contestati nel capo di imputazione, e) Mancanza di motivazione su un punto decisivo e cioè la portata e localizzazione del crollo. Infatti dal materiale fotografico prodotto in atti, emerge in modo inconfutabile che non tutta la parte dell'immobile interessata dallo scavo era crollata. Ciò poneva in dubbio il determinismo dello scavo in relazione all'evento dannoso, f) Mancanza di motivazione in relazione alle censure sulla indicazione della profondità delle fondazioni. Nei motivi di appello si era evidenziata la confusione fatta dal giudice di merito tra i concetti di fondazione e sottofondazione. Dalla foto n. 91 dei Carabinieri erano visibili almeno sei file di mattoni, per uno spessore complessivo di circa 45 cm. Dal che si evinceva la inattendibilità dell'assenza di fondamento dell'edificio crollato. Nè ciò era smentito dal C.T. del P.M., considerato che questi ebbe ad effettuare il sopralluogo dopo un mese dai fatti e quindi in una situazione dei luoghi mutata. Peraltro le indicazioni progettuali sugli scavi da effettuare erano meramente di stima preliminare e da concordare con la direzione lavori prima dell'esecuzione, g) Mancanza di motivazione sulla ragione della presenza delle acque nello scavo, che ben potevano essersi accumulate dopo il crollo, anche per la rottura delle tubazioni dei servizi igienici, h) Mancanza di motivazione in ordine alla rilevanza probatoria delle prove a discarico costituite dalle tavole A17 e A18 della Regione Piemonte, i) Mancanza di motivazione sugli errori commessi dal Prof. Pistone e richiamati nelle pag. 11-15 dell'appello dell'Avv. Mosca. I) La contraddittorietà della motivazione in punto di presenza del rapporto causale, laddove la corte di merito aveva confermato la condanna, sebbene il C.T. del P.M. avesse fatto due lapidarie affermazioni: l'esame dello stato dei luoghi non permetteva di trarre un giudizio definitivo sulla causa del crollo e sulle responsabilità individuali;
se i lavori fossero stati effettuati nel rispetto della tavola A/157 (cd. variante), il crollo non ci sarebbe stato. Tutto ciò avrebbe dovuto indurre il giudice di merito ad effettuare una perizia tecnica o a non sottovalutare che il progetto non autorizzava lo scavo effettuato dall'esecutore dei lavori;
mancanza di autorizzazione conosciuta dall'impresa che aveva firmato un apposito atto di sottomissione.
m) Mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della prova della colpa, in assenza della prevedibilità dell'evento ed in assenza di prova che la violazione della regola cautelare avesse concretizzato proprio il rischio che mirava a prevenire. Tale valutazione, da effettuare "ex post" ed in concreto.
3.2. per il TU:
a) la violazione di legge per avere il giudice di merito fondato il giudizio di responsabilità su un atto nullo e cioè la C.T. svolta dal consulente del P.M. ing. Pistone, senza contraddittorio, pur essendo un atto irripetibile. Peraltro la rimozione delle macerie non aveva consentito di accertare una possibile alternativa causa del crollo e cioè il difetto costruttivo dell'edificio, eretto con giustapposizione di murature realizzate in epoche diverse non legate tra loro da alcun tipo di materiale. La rimozione delle macerie, senza presenza delle parti, non aveva consentito di accertare tale diversa causa del crollo, b) La manifesta illogicità della motivazione basata essenzialmente sull'esito della invalida C.T. del P.M. La violazione del principio del contraddittorio in fase di indagini aveva vulnerato tutto il processo non consentendo di accertare con sicurezza le cause del crollo.
3.3. per il ON:
a) la violazione di legge in relazione alla utilizzazione degli accertamenti del C.T. del P.M. svolgendo argomentazioni analoghe al difensore del TU, anche in tema di assenza di prova certa della causa del crollo, b) La mancata assunzione di una prova decisiva, in particolare di un sopralluogo e di una perizia onde accertare le cause del crollo, c) La violazione della legge penale ed il vizio di motivazione nell'aver ritenuto la causalità della condotta del ON nell'allontanamento dal cantiere al momento dello scavo. Invero il lavoro era stato fatto nel rispetto delle indicazioni fornite dal TU, direttore del cantiere. Inoltre lo scavo era in corso il giorno della visita della direzione lavoro, il 8/6/2001 che nulla aveva osservato in senso contrario. Peraltro dalle stesse parole dell'ing. Pistone si rilevava che la profondità delle fondazioni non era visibile ad occhio nudo in quanto, essendo effettuate ad una certa distanza dalla muratura, il terreno che rimaneva aderente ad essa, impediva di poter rilevare la sua superficialità. Pertanto l'allontanamento dal luogo di scavo, successivamente al loro inizio non aveva avuto alcuna efficienza causale sull'evento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi del GU, De TI e TU sono infondati e devono essere rigettati. Fondato è, invece, il ricorso del ON.
4.1. Vanno affrontate preliminarmente le censure di natura processuale. In ordine alla erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p., va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che "... il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili ..." (Cass. Sez. u, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Ud. (dep. 15/09/2009), Rv. 244273; conf., Cass. Sez. 6, Sentenza n. 4855 del 07/01/2010 Ud. (dep. 04/02/2010), Rv. 246138). Nel caso che ci occupa la corte di merito, rilevata la prescrizione, non si è limitata a dichiarare semplicemente la estinzione del reato ma, con dovizia di argomenti ha affrontato, nelle oltre quaranta pagine di motivazione, tutte le censure proposte nei motivi di appello pur giungendo a conclusioni analoghe a quelle del giudice di primo grado circa la responsabilità degli imputati. Per quanto detto non si è maturata alcuna violazione dei principi portati dall'art. 129 c.p.p. nella corretta interpretazione fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte.
4.2. In ordine alla utilizzazione come prova delle dichiarazioni rese dal C.T. del P.M. prof. Pistone, va ricordato quanto detto dal giudice di merito in risposta alla eccezione processuale formulata. Invero il Tribunale ha dichiarato la nullità della consulenza limitatamente alla parte riguardante la rimozione delle macerie e la attività di osservazione e valutazione conseguente a detta rimozione. Infatti tale attività, essendo irripetibile, avrebbe dovuto svolgersi secondo i dettami dell'art. 360 c.p.p. e non, come invece avvenuto, nelle forme non garantite di cui all'art. 359 c.p.p.. Ha ritenuto, invece, valida e quindi pienamente utilizzabile tutta l'attività di studio e valutazione che prescindeva dalla rimozione delle macerie, ammettendo su tali punti l'esame dibattimentale del consulente, che quindi si è svolto legittimamente ai sensi dell'art.501 c.p.p.. Pertanto, nessuna nullità derivata si è maturata, come invece lamentato dalla difesa degli imputati. Infatti, perché possa configurarsi una nullità derivata, è necessario che gli atti successivi all'atto dichiarato nullo siano con esso in rapporto di derivazione, cioè in rapporto di dipendenza reale ed effettiva e non soltanto accidentale od occasionale, nel senso che l'atto dichiarato nullo deve costituire la premessa logica e giuridica degli atti successivi, per modo che, cadendo tale premessa, deve necessariamente venir meno anche la validità degli atti che ne conseguono (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3466 del 30/09/1991 Cc. (dep. 28/10/1991), Rv. 188459). Come coerentemente osservato dalla corte di merito, la conferma della condanna è stata basata sulla valutazione di circostanze che prescindevano dalla parte della consulenza dichiarata nulla e sulle quali si è articolato il pieno contraddittorio tra le parti.
4.3. Infondata è anche la censura mossa dal difensore del De TI e GU di violazione del principio di correlazione per essere stata, la pronuncia di condanna, basata su un asserito difetto di comunicazione dei direttori dei lavori con l'impresa esecutrice, nonché la omessa verifica del cd. "giornale dei lavori", profili di colpa questi non sono contestati nel capo di imputazione. Invero nel capo di imputazione, con riferimento ai due imputati, viene esplicitamente contestato, tra gli altri profili di colpa, di non avere effettuato i "dovuti controlli sullo stato dei lavori", il che implica il controllo del comportamento del direttore di cantiere TU.
Peraltro, premesso che le modalità del crollo sono state chiarite nel corso della istruttoria dibattimentale e che su tali circostanze gli imputati sono stati messi in grado di difendersi, va ricordato che questa corte di legittimità, con giurisprudenza consolidata, ha statuito che "nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d'imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione o l'aggiunta di un profilo di colpa, sia pure specifico, rispetto ai profili originariamente contestati non vale a realizzare una diversità o mutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o modifica della contestazione. Difatti, il riferimento alla colpa generica evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata in riferimento all'evento verificatosi, sicché questi è posto in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione di tale evento, di cui è chiamato a rispondere (Cass. 4, 38818/05, De Bona;
conf. Cass. 1, 11538/97, Geremia;
Cass. 4,
2393/05, Tucci;
Cass. 4, 31968/09, Raso). Tale orientamento giurisprudenziale ha, di recente, ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito che "In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010 Ud. (dep. 13/10/2010) Rv. 248051). Ne consegue da quanto detto che la censura formulata è infondata.
4.4. La difesa degli imputati De TI e GU ha lamentato, inoltre, sotto vari profili, il vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza del nesso causale e della colpa. Nei motivi di ricorso, inoltre, si insinuano dubbi sulla localizzazione ed origine del crollo e sulla reale profondità della fondazioni dell'ala del fabbricato crollato.
Sul punto le censure (in parte generiche, come ad es. quando vengono richiamati i motivi di appello) invitano ad una rilettura del merito della vicenda a fronte di una motivazione della sentenza che non manifesta ne' travisamenti, ne' manifeste illogicità. Quanto alla profondità delle fondazioni, individuata dal giudice di merito, dopo l'analisi degli atti e l'esame delle dichiarazioni del C.T. del P.M. in circa 30 cm., tale dato risulta avvalorato dalle stesse dichiarazioni rese dal GU, il quale ha dichiarato che dette fondazioni erano di una profondità di 40-50 cm., misura questa con tutta evidenza lontana dai 150 cm. indicati dai progettisti nelle loro tavole. Ha osservato inoltre la corte di merito come non potesse considerarsi far parte della fondazione il substrato di ghiaia su cui esse poggiavano, in quanto non dotato della necessaria stabilità. Quanto alla localizzazione del crollo, esso aveva interessato proprio la parte corrispondente allo scavo ed a breve distanza di tempo dalla sua effettuazione, pertanto ha ritenuto il giudice di merito non esservi dubbi sul legame tra l'esecuzione delle opere e l'evento. Gli imputati hanno sostenuto che, in ogni caso, la causa del crollo andava ricercata esclusivamente nella condotta del TU che aveva operato lo scavo lungo il perimetro, in violazione della variate di cui alla tavola A-157, con cui la direzione lavori aveva modificato l'originario progetto, prevedendo in luogo dello scavo di una canalina continua lungo la muratura, lo scavo di pozzetti di raccolta acqua a distanza di dieci metri l'uno dall'altro.
Sul punto, con coerente motivazione, la corte di merito ha ricordato che gli imputati non solo erano i progettisti dell'opera, ma ne avevano anche la direzione lavori. Fatta questa premessa, ha rammentato come tra i compiti del direttore dei lavori vi sia quello di curare e, quindi, controllare, che le opere siano eseguite a regola d'arte e nel rispetto dei progetti. Ebbene proprio l'omissione di tale controllo (in violazione del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 124 sui Lavori Pubblici) aveva avuto efficacia causale del disastro, unitamente alla circostanza di non avere reso edotto l'appaltatore della reale minima consistenza delle fondazioni (omissione correlata alla negligenza con cui erano stati effettuati i saggi per determinare la profondità delle fondazioni, in tal modo inducendo a ritenere che la loro immersione nel terreno fosse di oltre un metro e mezzo).
Ne ha pertanto correttamente dedotto il giudice di merito che la omissione del rispetto di specifici obblighi di natura normativa e contrattuale, non aveva consentito di evitare l'evento, disastro che non si sarebbe realizzato se i progettisti e direttori dei lavori avessero fornito all'appaltatore corrette informazioni sulla struttura dell'immobile da restaurare e se avessero controllato l'iter dello svolgimento dei lavori.
4.5. In ordine alle censure relative alla riconosciuta presenza della colpa, con particolare riferimento alla "imprevedibilità" dell'evento, va rammentato che questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che "in tema di reati colposi, l'addebito soggettivo dell'evento richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione delle regole cautelari idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione ex ante, non avrebbe potuto comunque essere evitato" (ex plurimis, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 16761 del 11/03/2010 Ud. (dep. 03/05/2010), Rv. 247017). Nel caso oggetto di giudizio si è già detto della violazione delle regole cautelari da parte degli imputati (nel corso dei saggi per il rilievo della profondità delle fondamenta;
nel corso dell'esecuzione dei lavori, in relazione alle omesse informative all'appaltatore ed al controllo del suo operato), ma la difesa del GU e De TI lamenta la omessa valutazione della prevedibilità dell'evento.
Nella prospettazione difensiva, tale imprevedibilità avrebbe nel suo fuoco sia il crollo che la condotta del TU, il quale aveva violato le indicazioni della variante. Orbene, quanto all'evento crollo, il profilo della imprevedibilità dovrebbe essere ancorato alla ritenuta profondità di oltre un metro e mezzo delle fondamenta dell'edificio. Ma tale erronea prospettazione non esclude la colpa degli imputati, in quanto a sua volta è frutto di una loro condotta negligente nel calcolo della immersione del fabbricato nel suolo. Pertanto non può essere invocata la imprevedibilità, quando la erronea prospettazione della situazione di fatto è a sua volta frutto di una condotta negligente riconducibile agli stessi imputati. Quanto al comportamento tenuto dal TU, esso non può, con valutazione ex ante, ritenersi imprevedibile. Invero il giudice di merito, con dovizia di argomenti, ha evidenziato come fosse provata una scarsa "comunicazione" tra la direzione lavori e l'appaltatore ed il fatto che su ciò era stata richiamata l'attenzione dei direttori dei lavori;
pertanto, che il TU non seguisse le indicazioni della variante (la quale non prevedeva più lo scavo continuo lungo il perimetro del fabbricato, ma la collocazione di pozzetti), era circostanza ben prevedibile.
La diligenza nell'espletamento dell'incarico da parte degli imputati e la vigilanza sull'esecuzione dell'opera, condotte non solo esigibili, ma addirittura doverose, avrebbero evitato l'evento;
invece la mancata tenuta del comportamento dovuto ha consentito il concretizzarsi dell'evento, altrimenti evitabile.
4.6. Per quanto attiene alla posizione del TU, direttore di cantiere della impresa appaltatrice (Garboli-Conicos s.p.a.), questi, come evidenziato dal giudice di merito, ha consentito che fosse effettuato lo scavo lungo la facciata del fabbricato, non rispettando la variante di cui alla tavola A/157, di cui in dibattimento ha ammesso, sostanzialmente, di non averne preso visione;
inoltre aveva fatto svolgere i lavori nonostante la presenza di acqua nello scavo (che indeboliva la tenuta del terreno) e senza effettuare alcun controllo sul campo della tenuta statica dell'edificio. Tale negligente condotta era stata causa dell'evento e giustificava la condanna. Nei motivi di ricorso la difesa dell'imputato, dopo avere ribadito le doglianze circa la inutilizzabilità della C.T. del P.M., a cui si è già data risposta, ha lamentato che non vi era una certezza probatoria sulla riconducibilità del crollo alla attività di scavo.
Orbene, è da premettere che in sede di giudizio è possibile che si prospettino al giudice del merito una pluralità di possibili cause di un determinato evento. Nella sua valutazione il giudice dovrà discernere quali siano quelle che costituiscono mere ipotesi, da quelle invece che si prospettano come probabili cause in quanto ancorate ad elementi di fatto emergenti dagli atti del processo. Invero, come già in passato osservato da questa Corte (Cass. 4, 30057/06, imp. Talevi, rv. 234373), una mera ipotesi che si appartenga al novero del solo astrattamente possibile non è idonea, di per sè, a togliere rilievo a fatti diversi storicamente accertati che esplicano i loro effetti non più nella sfera dell'astrattamente possibile, ma in quella del concretamente probabile. A fronte di una spiegazione causale del tutto logica, siccome scaturente e dedotta dalle risultanze di causa correttamente evidenziate e spiegabilmente ritenute, la prospettazione di una spiegazione causale alternativa e diversa, capace di inficiare o caducare quella conclusione, non può essere affidata solo ad una indicazione meramente possibilista, ma deve connotarsi di elementi di concreta probabilità, di specifica possibilità, essendo necessario, cioè, che quell'accadimento alternativo, ancorché pur sempre prospettabile come possibile, divenga anche, nel caso concreto, hic et nunc, concretamente probabile, alla stregua, appunto, delle acquisizioni processuali. Nel caso di specie, come visto, la Corte di Appello, correttamente leggendo i dati probatori (per quanto già sopra detto) ha ricondotto il crollo allo svolgimento della attività di scavo, in assenza di concrete e non meramente astratte cause alternative. Le doglianze formulate sono pertanto infondate.
4.7. Fondato è, invece, il ricorso del ON.
Tale imputato è colui che materialmente ha effettuato lo scavo, in qualità di subappaltatore della soc. "Garboli-Conicos" per il movimento terra all'interno del cantiere. Egli ha svolto la sua attività seguendo le disposizioni del direttore del cantiere TU e secondo le indicazioni progettuali che indicavano in circa metri 1,60 la profondità delle fondazioni (ciò anche dopo la variante di cui alla tav. A/157).
Va ricordato che in tema di responsabilità colposa vige nel nostro ordinamento il principio di affidamento, secondo in virtù del quale ogni consociato può confidare che ciascuno si comporti secondo le regole precauzionali normalmente riferibili al modello di agente proprio dell'attività che di volta in volta viene in questione (cfr. ex plurimis, Sez. 4, Sentenza n. 41985 del 29/04/2003 Ud. (dep. 05/11/2003), Rv. 227288).
Pertanto, in tali casi, per poter affermare la penale responsabilità di un soggetto è necessario valutare la concreta prevedibilità dell'altrui negligenza, così da permettere di muovere allo stesso un effettivo rimprovero.
Nel caso oggetto di giudizio, il ON ha operato seguendo le indicazioni della direzione lavori e del direttore di cantiere, che mai gli avevano segnalato la esiguità delle fondazioni dell'immobile, senza poter dubitare dell'attendibilità delle indicazioni ricevute, in considerazione della particolare qualificazione dei professionisti in questione. Nè peraltro risulta che la esiguità dell'immersione nel terreno della parte del fabbricato fosse visibile ictu oculi.
Pertanto la carenza di motivazione della sentenza sul punto, non emendabile in alcun modo in prosieguo di giudizio, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente all'imputato ON, perché il fatto non costituisce reato, con conseguente revoca delle statuizioni civili.
Segue, per legge, la condanna dei ricorrenti GU, De TI e TU al pagamento delle spese processuali, nonché delle spese sostenute dalla parte civile Regione Piemonte nel presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ON GI perché il fatto a lui ascritto non costituisce reato e revoca nei suoi confronti le statuizioni civili. Rigetta i ricorsi di GU GI, De TI MI e TU GI che condanna al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi Euro 2.500= oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2013