Sentenza 12 marzo 2008
Massime • 2
La dichiarazione di contumacia erronea, perché intervenuta nonostante l'imputato fosse in stato di detenzione per altra causa sopravvenuto alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, non comporta una violazione del diritto di difesa, e quindi non dà luogo a nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., se all'udienza in cui è stata rigettata la richiesta di rinvio per legittimo impedimento non è stata svolta alcuna attività processuale e si è soltanto disposto il rinvio ad altra udienza.
La mancata rinnovazione dell'avviso della nuova udienza all'imputato non comparso, e che nella precedente udienza era stato erroneamente dichiarato contumace, dà luogo ad una nullità d'ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita dal difensore presente immediatamente dopo, secondo quanto disposto dall'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2008, n. 15417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15417 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 12/03/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 297
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 012650/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NE LB, N. IL 18/01/1941;
avverso SENTENZA del 26/09/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con sentenza del 27.4.2001 il Tribunale di Roma condannava TA TO, ritenuto il vincolo della continuazione fra i diversi reati e ritenuta altresì l'ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 c.p., alla pena di mesi otto di reclusione e L. 800.000 di multa, avendolo ritenuto responsabile di due diversi episodi di ricettazione di assegni di provenienza delittuosa.
Con sentenza del 26.9.2003 la Corte di Appello di Roma confermava la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza l'imputato TA TO propone ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. c), per avere la Corte di appello disatteso l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado conseguente alla violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 484 e 420 c.p.p., per omessa traduzione di esso imputato, detenuto agli arresti domiciliari per altro. In particolare osserva il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva disatteso tale eccezione sebbene lo stesso, siccome evidenziato dalla difesa nel giudizio di primo grado all'udienza del 3.10.2000, si trovasse agli arresti domiciliari per altro procedimento. Chiede pertanto che venga dichiarata la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per violazione delle suddette disposizioni di legge.
Con nota del 14.2.2008 la difesa rileva ulteriormente che la tesi sostenuta in ricorso era stata confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 37483 del 2006. DIRITTO
Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa sezione della Corte (orientamento che l'odierno collegio giudicante condivide), già espresso con la sentenza del 7.11.2002 n. 41252 e con la sentenza 23.4.2007 n. 23443, e tra l'altro ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza del 26.9/14.11.2006 n. 37483, in tema di presupposti per la dichiarazione di contumacia dell'imputato detenuto per altra causa, solo la mancata conoscenza dello stato di detenzione (con la conseguente impossibilità di disporre la traduzione), può legittimare il giudizio contumaciale;
quando, invece, come nella fattispecie in esame, la difesa abbia evidenziato che l'imputato si trovava detenuto agli arresti domiciliari per altra causa, il giudice è tenuto a disporre il rinvio del giudizio a nuova udienza, ordinando che ai sensi dell'art. 419 c.p.p., comma 1, sia rinnovato l'avviso all'imputato.
Ciò in ossequio al disposto dell'art. 420 ter c.p.p., comma 1, cui rinvia l'art. 484 c.p.p., comma 2 bis relativo alla costituzione delle parti negli atti introduttivi del dibattimento, il quale prevede che se l'imputato non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice deve rinviare ad una nuova udienza e disporre che sia rinnovato l'avviso all'imputato a norma dell'art. 419 c.p.p., comma 1. Pertanto in presenza di un legittimo impedimento, costituito dallo stato di detenzione per altra causa dell'imputato, sopravvenuto alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, non può essere dichiarata la contumacia dell'imputato.
Nè tale dichiarazione di contumacia dell'imputato detenuto per altra causa può essere pronunciata sul presupposto della mancata tempestiva comunicazione di tale stato al giudice procedente, non essendo un siffatto onere previsto a carico dell'imputato. A tal riguardo è sufficiente osservare che mentre lo stesso art. 420 ter c.p.p., comma 5 prescrive a carico del difensore, impossibilitato a comparire per legittimo impedimento, l'onere della pronta comunicazione al giudice procedente, nessuna prescrizione in tal senso, in ordine alla tempestiva comunicazione dell'impedimento, è prevista a carico dell'imputato dall'art. 420 ter c.p.p., comma 1. Sul punto pertanto la motivazione dell'impugnata sentenza si appalesa chiaramente erronea.
Rileva tuttavia il Collegio che il principio sopra evidenziato, che porterebbe quindi alla nullità, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c), della dichiarazione di contumacia del ricorrente TA TO pronunciata dal giudice di primo grado, ed alla invalidità, ai sensi dell'art. 185 c.p.p., di tutti gli atti successivi sino alla sentenza impugnata, deve essere armonizzato con l'ulteriore principio della effettiva violazione del diritto di difesa cui è collegato l'interesse ad impugnare.
Ed infatti, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 10372 del 27.9.1995 dep. il 10/1995 Rv. 202269) "la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante".
Orbene, nel caso di specie emerge dal contenuto del verbale d'udienza del 3.10.2000 nel corso del quale fu sollevata e rigettata l'eccezione suddetta, che il Tribunale non ebbe in tale udienza a volgere alcuna attività processuale, essendosi limitato a disporre il rinvio ad altra udienza;
deve ritenersi pertanto che nessun pregiudizio ha ricevuto l'imputato dal mancato accoglimento dei motivi dell'istanza di rinvio proposta dal difensore per legittimo impedimento dell'imputato, avendo comunque la Corte disposto il rinvio della trattazione del processo.
Ed alla successiva udienza del 9.1.2001 risulta dal relativo verbale che il difensore ebbe a comunicare che l'imputato non era più detenuto trovandosi nuovamente in stato di libertà. Nè in tale udienza la difesa ha rilevato il mancato rinnovo dell'avviso all'imputato ai sensi dell'art. 419 c.p.p., comma 1, richiamato dall'art. 420 ter c.p.p., comma 1 di talché, trattandosi di nullità a regime intermedio da dedurre quindi nei termini stabiliti dall'art.182 c.p.p., comma 2, deve ritenersi intervenuta la relativa preclusione.
Alla stregua di quanto osserva il Collegio che, pur a fronte della erronea motivazione adottata sul punto dalla Corte territoriale, il ricorso proposto dalla difesa non può tuttavia trovare accoglimento;
ci troviamo invero, per le argomentazioni in precedenza esposte, in presenza di errore di diritto afferente la motivazione dell'impugnato provvedimento che non determina l'annullamento dello stesso, non avendo avuto refluenza sul contenuto del dispositivo, e che può pertanto essere emendato ai sensi dell'art. 619 c.p.p., comma 1, da questa Corte, nell'ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto come ritenuto dal giudice di merito, mediante la rettifica sul punto della motivazione svolta.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso non può trovare accoglimento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 12 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2008