Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2008, n. 15417
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Sentenza 12 marzo 2008

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La dichiarazione di contumacia erronea, perché intervenuta nonostante l'imputato fosse in stato di detenzione per altra causa sopravvenuto alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, non comporta una violazione del diritto di difesa, e quindi non dà luogo a nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen., se all'udienza in cui è stata rigettata la richiesta di rinvio per legittimo impedimento non è stata svolta alcuna attività processuale e si è soltanto disposto il rinvio ad altra udienza.

La mancata rinnovazione dell'avviso della nuova udienza all'imputato non comparso, e che nella precedente udienza era stato erroneamente dichiarato contumace, dà luogo ad una nullità d'ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita dal difensore presente immediatamente dopo, secondo quanto disposto dall'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2008, n. 15417
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15417
    Data del deposito : 12 marzo 2008

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