Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2016, n. 45229
CASS
Sentenza 14 giugno 2016

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La notifica del decreto di citazione a giudizio emesso a seguito di opposizione al decreto penale di condanna, senza l'allegazione di quest'ultimo, contenente il capo di imputazione, non comporta la nullità del decreto che dispone il giudizio per mancata enunciazione del fatto, ai sensi dell'art. 429, comma secondo, in relazione al comma primo, lett. c., cod.proc.pen., non configurandosi, in tale ipotesi, una lesione del diritto di difesa dell'imputato, il quale ha già avuto piena ed integrale conoscenza del fatto mediante la notifica del decreto penale ritualmente e tempestivamente opposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2016, n. 45229
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45229
    Data del deposito : 14 giugno 2016

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