Sentenza 22 settembre 2010
Massime • 1
Ricorre la fattispecie di tentato omicidio, e non quella di lesioni personali, se il tipo di arma impiegata e specificamente l'idoneità offensiva della stessa, la sede corporea della vittima raggiunta dal colpo di arma e la profondità della ferita inferta inducano a ritenere la sussistenza in capo al soggetto agente del cosiddetto "animus necandi".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2010, n. 37516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37516 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 22/09/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 741
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 12383/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT A\ n. il *27 novembre 1965*;
avverso la sentenza 28 gennaio 2010 - Corte di Appello di Torino;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr. GALATI Giovanni sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
udito il difensore avv. Senor Alessia, quale sostituto processuale dell'avv. Carlo Blengino, che per OT A\ ha concluso per l'accoglimento dei motivi di gravame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 28 gennaio 2010, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza 6 maggio 2009 del Tribunale di Cuneo assolveva OT A\ dal reato a lei ascritto sub capo B) - art. 81 cpv. c.p., art. 336 c.p., comma 1 - e, diversamente qualificato il fatto di cui al capo A) rispetto a quanto giudicato dal primo giudice (che aveva ritenuto sussistere il reato di lesioni aggravate), in aderenza dunque alla contestazione originaria e giusto l'appello del Pubblico Ministero sul punto - ritenuta la responsabilità per il delitto di tentato omicidio, con l'equivalenza delle già riconosciute attenuanti generiche in relazione alla contestata recidiva, rideterminava la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata OT A\, nel corso di un alterco con il proprio convivente FR RA, facendo uso di un coltello da cucina, lo attingeva con un colpo penetrante all'addome della lunghezza di cm. 10.
1.2. - Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalle dichiarazioni della parte offesa, dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, nonché dalla certificazione medica attestante le lesioni inferte alla vittima e dagli accertamenti tecnici disposti.
2. - Avverso tale decisione, tramite il proprio difensore avv. Carlo Blengino, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione OT A\ chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
a) erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 56 c.p., con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b); la
Corte di merito ha da un lato ricondotto l'esame di idoneità al mezzo e non all'atto (non avendo peraltro tenuto presente altri elementi indicatori quali le circostanze e le modalità dell'azione tra cui il numero dei colpi inferti, la posizione degli antagonisti durante il fatto, la violenza e la profondità del colpo inferto) e dall'altra ha omesso la prova circa la non equivocità degli atti ai sensi dell'art. 56 c.p.. È stato per vero inferto un solo colpo e la forza è stata minima, mentre la profondità della ferita e la direzione di entrata sono dati incerti essendo stato il quadro alterato dall'intervento chirurgico. Nè si era tenuto conto del contesto dell'azione, della conflittualità tra i due litiganti, il fatto che la donna sia stata comunque percossa dal UR e la posizione dei due antagonisti al momento del fatto. Inoltre la Corte ha confuso la idoneità dell'azione con la non equivocità degli atti, mentre in realtà la OT\ non ha proferito nessuna minaccia di morte, il colpo è stato unico e la penetrazione parziale.
b) mancanza di motivazione in merito all'elemento soggettivo del reato ai sensi degli artt. 56 e 575 c.p., con riferimento all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e); la Corte si era limitata alla citazione dell'orientamento giurisprudenziale sul punto senza valutazione del caso concreto, ritenendo sussistente apoditticamente il dolo alternativo;
c) illogicità e mera apparenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa e dell'eccesso colposo di legittima difesa o dell'attenuante della provocazione ex art. 62 c.p., n. 2; la Corte territoriale non ha tenuto conto delle doglianze di appello che non riproponevano di per sè la versione rigettata dal primo giudice, bensì esponevano un quadro fattuale più complesso che aveva messo in luce la circostanza che in realtà la OT\ si era difesa dall'azione violenta del marito come comprovato anche dalle dichiarazioni del perito del Tribunale dr. \Varetto\. È insufficiente e illogica la motivazione della Corte che fa mero riferimento alla sproporzione tra azione e reazione, mentre per contro lo stato di inferiorità fisica attinente allo stato di ebbrezza alcolica, il fatto che avesse subito già precedenti aggressioni, rendevano per contro sussistente detta proporzione. Stessi spunti difensivi valgono infine per la richiesta attenuante della provocazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1 - Il primo motivo di gravame (erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 56 c.p.) non è fondato e deve essere respinto. Per giurisprudenza costante di questa Corte, ai fini della diversa definizione del fatto materiale nel reato di lesione personale e in quello di tentato omicidio - così come avviene in genere per tutti i casi di reato progressivo - deve aversi riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente, che alla differente potenzialità dell'azione lesiva. Nel primo reato l'azione esaurisce la sua carica offensiva nell'evento prodotto, mentre nel secondo vi si aggiunge un quid pluris che, andando al di là dell'evento realizzato, tende ed è idoneo a causarne uno più grave in danno dello stesso bene giuridico o di un bene giuridico superiore, riguardanti il medesimo soggetto passivo, non riuscendo tuttavia a cagionarlo per ragioni estranee alla volontà dell'agente (Cass., Sez. 1, 20 maggio 1987, Incamicia, rv. 177610). Il giudice di secondo grado è stato ossequioso di questi principi avendo esaustivamente dato conto delle ragioni della diversa qualificazione del fatto, giuste le considerazioni esposte in punto di sede corporea attinta dal prevenuto e dell'idoneità dell'arma impiegata e della profondità della ferita inferta, elementi particolarmente pregnanti e significativi di per sè soli, nella non spiccata incidenza degli altri (quale ad esempio la posizione degli antagonisti necessariamente ravvicinata visto il tipo di arma utilizzata), per la valutazione di sussistenza di indici sufficienti per ritenere sussistente l'animus necandi. Già il primo giudice aveva posto in debito risalto che la fuoriuscita di visceri da parte della vittima, significativa non solo della profondità della lesione ma anche della sua ampiezza, resa possibile per la scelta del coltello utilizzato. 3.1.2. - È irrilevante il fatto poi che fosse stato inferto un solo colpo in quanto, per giurisprudenza costante di questa Corte, è sufficiente anche un solo atto lesivo quanto potenzialmente letale come quello inferto. Possono essere del resto diverse le motivazioni che possono aver indotto l'imputata a non reiterare la propria attività lesiva (e nessuna di esse può avere a che fare con la sua volontà di solo ledere), una delle quali ben può essere quella, implicitamente considerata dal giudice di merito, di aver ritenuto che la propria azione, per le modalità espletative adoperate e lo strumento utilizzato, fosse stata di per sè sufficiente a rendere definitivamente inoffensivo il proprio avversario, con raggiungimento conseguente della consapevolezza di averlo eliminato. È ben vero che il fendente nella fattispecie non era stato tale da abbattere d'un sol colpo la vittima (Cass., Sez. 1, 7 dicembre 1987, n. 5274, Pesenti, rv. 178273) ma è anche certo che l'agente era stato in grado di rendersi fin da subito conto della possibile esizialità del colpo inferto (fuoriuscita copiosa di viscere) tale, in altri termini, da poter non lasciare scampo alla propria vittima nell'ipotesi che i soccorsi non fossero stati tempestivi. 3.2 - Anche il secondo motivo di gravame (mancanza di motivazione in merito all'elemento soggettivo del reato) è privo di pregio e va rigettato. Esaustiva è stata infatti la motivazione del giudice in relazione alla valutazione della qualità del dolo, individuato in quello del dolo alternativo. È pacifico, secondo arresti consolidati di questa Corte di legittimità, che ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il tentativo di omicidio quella particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando il soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria (cfr. S.U. n. 748 del 12 ottobre 1993, Cassata, che richiama S.U. n. 3428 del 6 dicembre 1991, e alla quale si rifanno S.U. n. 3571 del 14 febbraio 1996, Suraci e S.U. n. 3286 del 27 novembre 2008, Chiodi). Occorre tuttavia chiarire che, come notava già Cass., Sez. 1, 23 ottobre 1989, n. 671, Ditto, rv. 183095, alla base di tali precedenti giurisprudenziali vi è la piana osservazione che, avendo l'ordinamento ricollegato una responsabilità penale al compimento di atti finalizzati ("diretti in modo non equivoco") alla commissione di un delitto, la specifica ed autonoma figura di reato prevista dall'art. 56 c.p. non può ricomprendere atti rispetto ai quali un evento delittuoso si prospetta solo come un accadimento possibile o probabile non preso direttamente in considerazione dall'agente. Sicché se il dolo cosiddetto "eventuale" o per "accettazione del rischio" può costituire il fondamento di una responsabilità dolosa per eventi determinati non intenzionalmente e imputabili all'agente a titolo di dolo generico, nel caso in cui l'evento rispetto al quale è stato corso il rischio non si è verificato, discende dalla specifica previsione dell'art. 56 c.p. che gli atti posti in essere devono avere concretezza tale da risultare inequivocamente diretti all'evento specificamente richiesto per la realizzazione della fattispecie delittuosa di riferimento.
L'affermazione giurisprudenziale che tale forma dolosa è compatibile anche con una volontà "alternativa", nulla toglie dunque alla necessità che risulti una inequivoca direzione della condotta: non superabile mediante la sola astratta assunzione a regola della dicotomia "accettazione del risultato" (dolo alternativo) - "accettazione del rischio del risultato" (dolo eventuale), assolutamente ambigua se priva di adeguato supporto fattuale. Il problema del tentativo è dunque per lo più un problema di prova e di (inequivocità del) fatto. E tanto più lo è quando, in presenza di una condotta che già costituisce un reato consumato (resistenza, lesioni), alla cui realizzazione s'è arrestata l'azione, s'intenda dimostrare che l'agente voleva in realtà anche altro (la morte).
Tanto premesso, i giudici del merito, hanno logicamente ritenuto che gli accadimenti e la loro sequenza non consentivano di affermare che la prefata avesse voluto altro se non uccidere la vittima. Il tipo di arma utilizzata, la forza impiegata, la sede corporea attinta facevano ben comprendere che l'evento morte non era stato rappresentato solo come possibile, ma accettato nella sua concreta accadibilità.
3.3 - Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo di impugnazione (censure attinenti alla scriminante della legittima difesa, dell'eccesso colposo di legittima difesa e della applicazione dell'attenuante della provocazione ex art. 62 c.p., n. 2). I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa.
L'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati.
Per stabilire se nel commettere il fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima identificare i requisiti comuni alle due figure giuridiche, poi il requisito che le differenzia: accertata la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, occorre procedere a un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale certamente comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (v. ex plurimis, da ultimo, Cass., Sez. 1, 25 ottobre 2005, Bollardi). 3.3.1. - Nella fattispecie i giudici di merito hanno evidenziato non solo la sproporzione tra l'azione reattiva e quella presuntivamente lesiva, ma hanno anche evidenziato la carenza di prova circa l'attività aggressiva preventiva del UR posto che le lesioni infette alla imputata sono state diagnosticate come cagionate successivamente al ferimento. È ben vero che il perito dr. \Varetto\, menzionato dalla ricorrente, ha concluso in dibattimento affermando che sul "piano tecnico" l'ipotesi prospettata dall'imputata (di essere stata preventivamente aggredita dal marito e dunque di essersi difesa) "non poteva essere esclusa", ma è anche certo che i giudici della cognizione, sulla base del compendio di prova resosi disponibile in giudizio, hanno ricostruito il fatto ritenendo che, pur sulla base di quanto rilevato post eventum (dichiarazioni dei militi operanti intervenuti a seguito della chiamata di servizio) era risultato che fosse la donna (peraltro rinvenuta dagli operanti in stato di ebbrezza alcolica) quella tra i due litiganti che appariva animata, anche dopo il ferimento, da spirito di aggressività. In quest'ottica, la sollecitazione difensiva si risolve in una inammissibile rilettura del dato probatorio come argomentato dal giudice di merito in entrambe le sentenze, con una motivazione che si profila immune da vizi logici e giuridici.
Poco deve rilevare che i coniugi si fossero resi protagonisti in passato, nell'ambito del loro annoso rapporto conflittuale, di precedenti reciproche aggressioni, posto che ciò che rileva è che, nel caso specifico, a prescindere da ogni altra considerazione attinente alla convivenza degradata e alle condizioni di vita disagiate che pur potrebbero dar corpo all'ipotesi di vicendevoli episodi di violenza domestica, entrambi i giudici di merito hanno ritenuto sussistere la sola aggressione unilaterale dell'imputata. 4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2010