Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2013, n. 8365
CASS
Sentenza 26 settembre 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

È inapplicabile "in executivis" la continuazione tra il reato giudicato in Italia e il reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell'ordinamento italiano, in quanto il vincolo della continuazione non rientra tra le condizioni cui può essere finalizzato il riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, comma primo, cod. pen.

La dichiarazione di contumacia erronea, perché intervenuta nonostante l'imputato fosse in stato di detenzione per altra causa sopravvenuta alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, non comporta una violazione del diritto di difesa, e quindi non dà luogo a nullità, ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., se all'udienza in cui è stata rigettata la richiesta di rinvio per legittimo impedimento non è stata svolta alcuna attività processuale e si è soltanto disposto il rinvio ad altra udienza.

La mancata consegna della persona che sia stata estradata non condiziona - in virtù dell'art. 1 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, ratificata in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300 - l'esercizio della giurisdizione penale.

In tema di intercettazioni ambientali, l'abitacolo di un autoveicolo non può essere considerato luogo di privata dimora, sì che, in tal caso, non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Ne bis in idem opponibile solo in caso di convenzione internazionale (Cass. 4698/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 marzo 2025

    Il divieto del bis in idem con riferimento alle sentenze pronunciate all'estero non ha il valore di principio comune alla generalità degli ordinamenti statuali, e non può pertanto considerarsi come una delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, a cui l'ordinamento italiano si conforma giusta il disposto dell'art. 10 della Costituzione; e anche nell'ordinamento giuridico italiano non vige il principio del "ne bis in idem" internazionale. Per il riconoscimento di una sentenza straniera emessa da uno Stato non membro dell'U.E. deve essere seguita la procedura ex art. 730 cod. proc. pen., qualora si intendano far discendere dal riconoscimento effetti penali; non vi …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2013, n. 8365
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8365
Data del deposito : 26 settembre 2013

Testo completo