Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2002, n. 6737
CASS
Sentenza 10 maggio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Sebbene la disciplina degli adempimenti anagrafici dovuti dai cittadini italiani che trasferiscano all'estero la propria residenza risulti improntata al principio dell'acquisizione anche del dato costituito dall'indirizzo del destinatario e della disponibilità del medesimo attraverso i registri dell'AIRE, il difetto di risultanze anagrafiche relative ad esso, ancorché imputabile, in via prioritaria, ad inerzia del destinatario di una notificazione, non legittima, per ciò solo, il notificante al ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 cod. proc. civ., che resta, invece, subordinato all'esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l'impiego dell'ordinaria diligenza presso l'Ufficio consolare di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, costituendo tale Ufficio non solo il tramite istituzionale attraverso il quale il contenuto informativo dell'adempimento degli obblighi di dichiarazione del cittadino all'estero perviene alle amministrazioni competenti alla tenuta dei menzionati registri, ma anche l'organo cui competono poteri sussidiari di accertamento e rilevazione, intesi a porre rimedio alle lacune informative derivanti dall'inerzia suddetta.

L'accertamento dell'avvenuta scadenza dei termini per la proposizione dell'appello, ai fini della verifica di sussistenza della condizione di ammissibilità dell'istanza di revocazione straordinaria "ex" art. 396, primo comma, cod. proc. civ., riguarda questione di natura processuale e, pertanto, non può formare oggetto di cosa giudicata in senso sostanziale, essendo destinato ad operare soltanto con effetti limitati al processo in cui è intervenuto; ne deriva che il giudice dell'appello, successivamente adito, ben può procedere allo scrutinio di ammissibilità del gravame e ad autonomo accertamento della sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., consentono tale impugnazione pur dopo la scadenza del termine annuale previsto dal primo comma della medesima norma, dovendosi escludere qualsiasi preclusione derivante dalla sentenza resa dal giudice della revocazione.

Commentari4

  • 1Cittadino Del Gambia Con Debiti In Italia E Cartelle Esattoriali: Cosa Fare E Come Difendersi
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 17 novembre 2025

    Se sei un cittadino del Gambia che ha vissuto, lavorato o svolto attività in Italia e oggi hai debiti fiscali, contributivi o cartelle esattoriali, è normale chiedersi se questi debiti possano raggiungerti nel tuo Paese, se rischi pignoramenti o come puoi difenderti senza tornare in Italia. La buona notizia è semplice: i debiti italiani non possono essere riscossi in Gambia, perché non esiste alcun accordo bilaterale Italia–Gambia che permetta allo Stato italiano di recuperare imposte, multe o cartelle esattoriali sul territorio gambiano. Questo significa che i tuoi conti, beni e redditi in Gambia sono completamente al sicuro. Tuttavia, i debiti restano attivi in Italia e possono creare …

     Leggi di più…

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTI DI CAUSA 1. La Immobiliare D.D.G. s.r.l. (di seguito anche solo DDG) convenne in giudizio la Nuova Edilizia s.r.l. perché ne fosse accertata e dichiarata la responsabilità per i danni da essa subiti in ragione di plurime condotte illecite poste in essere dalla società convenuta in suo pregiudizio e segnatamente: per avere illegittimamente chiesto e ottenuto dal Tribunale di Velletri un decreto ingiuntivo (n. 43/12) immediatamente esecutivo per l'importo di euro 350.000,00, omettendo di menzionare la pendenza di un'altra identica azione di cognizione ordinaria; per avere, quindi, proceduto alla trascrizione del pignoramento immobiliare e non avere acconsentito alla sua …

     Leggi di più…

  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 4Atti giudiziari: notifica a persona irreperibile
    Giampaolo Morini · https://www.studiocataldi.it/ · 4 agosto 2018

    Avv. Giampaolo Morini - In caso di irreperibilità non temporanea, si applica l'art. 143 c.p.c. (1). Si ha irreperibilità quando il notificante ignori la residenza, dimora o domicilio del destinatario nonostante abbia svolto ricerche e indagini suggerite dall'ordinaria diligenza (2), che deve essere valutata sulla base dei parametri della buona fede secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c. e non si traduce nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139. Ne deriva l'adeguatezza delle ricerche svolte secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2002, n. 6737
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6737
Data del deposito : 10 maggio 2002

Testo completo