Sentenza 4 aprile 1986
Massime • 1
L'Obbligo del tribunale, prima di dichiarare il fallimento, di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio, per consentirgli l'Esercizio del diritto di difesa (art. 15 della legge fallimentare, nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1970), trova deroga, in relazione alle peculiari esigenze della procedura concorsuale, in presenza di una situazione d'irreperibilità, solo se essa derivi da comportamento del debitore, e non sia superabile se non tramite complesse indagini. Pertanto, il predetto Obbligo non resta di per sè escluso a causa del mancato reperimento del debitore presso la sua residenza in Italia, a seguito di trasferimento all'estero, quando il debitore stesso, in conformità di quanto disposto dall'art. 11 del d.P.R. 31 gennaio 1958 n. 136 (e con gli effetti di opponibilità ai terzi di cui agli artt. 44 cod. civ. e 31 disp. Att. Cod. civ.), abbia provveduto a far annotare, presso l'Anagrafe del comune di detta ultima residenza, lo stato estero e la nuova località di residenza, mentre è in proposito irrilevante l'omessa indicazione anche dell'indirizzo della nuova abitazione, tenendo conto che essa non è prescritta dalla citata norma, e che comunque si tratta di un dato agevolmente acquisibile, tramite le autorità consolari. ( V 4075/79, mass n 400577; ( V 1921/63).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/1986, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 4 aprile 1986 |
Testo completo
L'Obbligo del tribunale, prima di dichiarare il fallimento, di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio, per consentirgli l'Esercizio del diritto di difesa (art. 15 della legge fallimentare, nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1970), trova deroga, in relazione alle peculiari esigenze della procedura concorsuale, in presenza di una situazione d'irreperibilità, solo se essa derivi da comportamento del debitore, e non sia superabile se non tramite complesse indagini. Pertanto, il predetto Obbligo non resta di per sè escluso a causa del mancato reperimento del debitore presso la sua residenza in Italia, a seguito di trasferimento all'estero, quando il debitore stesso, in conformità di quanto disposto dall'art. 11 del d.P.R. 31 gennaio 1958 n. 136 (e con gli effetti di opponibilità ai terzi di cui agli artt. 44 cod. civ. e 31 disp. Att. Cod. civ.), abbia provveduto a far annotare, presso l'Anagrafe del comune di detta ultima residenza, lo stato estero e la nuova località di residenza, mentre è in proposito irrilevante l'omessa indicazione anche dell'indirizzo della nuova abitazione, tenendo conto che essa non è prescritta dalla citata norma, e che comunque si tratta di un dato agevolmente acquisibile, tramite le autorità consolari. ( V 4075/79, mass n 400577; ( V 1921/63).*