Articolo 4 della Legge 20 gennaio 1948, n. 6
Articolo 3Articolo 5
Versione
26 gennaio 1948
Art. 4.
L'art. 7 e' sostituito dal seguente:

Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta' entro il giorni delle elezioni.
Non sono eleggibili per cinque anni dall'entrata in vigore della, Costituzione, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo:
1) gli ex membri dei direttori federali del partito nazionale fascista, eccettuati coloro che ne abbiano fatto parte di diritto o che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative o assistenziali;
2) le ex fiduciarie o vicefiduciarie delle federazioni dei fasci femminili;
3) gli ex segretari politici dei fasci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (censimento 1936) e le ex segretarie dei fasci femminili dei medesimi comuni;
4) gli ex prefetti o questori nominati per titoli fascisti;
5) gli ex moschettieri del duce e gli ex ufficiali della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti al servizi religiosi, militari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alle milizie ferroviaria, postelegrafonica, universitaria alla G.I.L., alla D. I. C. A. T. e Da. cos., nonche' alle milizie forestale, stradale e portuale;
6) chiunque abbia, ricoperto una carica politica del partito fascista repubblicano;
7) gli ex ufficiali che abbiano prestato servizio attivo nelle forze armate della pseudo Repubblica sociale, gli ex componenti delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia politica della pseudo Repubblica sociale;
8) i presidi delle province e i podesta' dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, eccettuati i presidi e i podesta' nominati dopo il 25 luglio 1943 dal Governo legittimo italiano;
9) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle Forze armate dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado che, per aver cooperato dall'8 settembre 1943 con le forze armate che combattevano contro l'Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado;
10) gli Impiegati di pubbliche Amministrazioni di grado superiore al 70 dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione;
11) coloro che per sentenza penale o per decisione amministrativa, l'una e l'altra, parte in giudicato, siano stati riconosciuti collaboratori col tedesco invasore;
12) gli appartenenti all'O. V. R. A.;
13) i direttori, condirettori, vicedirettori, redattori capi di giornali e riviste politiche fasciste;
14) i commissari prefettizi preposti ai Comuni con piu' di 10.000 abitanti nell'ambito del cosiddetto litorale adriatico e della ex zona delle Prealpi;
15) gli autori di libri e testi scolastici di propaganda fascista e i docenti di scuole di mistica fascista.
Sono eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilita' coloro che siano stati dichiarati non punibili ai sensi nell'ultimo comma dell' art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159 , e coloro i quali prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto una pronunzia di proscioglimento da parte della speciale Commissione per le sanzioni elettorali, di cui al decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 149 .
Sono, altresi', eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilita' per le cause di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8 coloro i quali, avendo ricoperto le cariche e gli uffici ivi previsti prima del 3 gennaio 1925, abbiano poi fatto parte della Consulta Nazionale o dell'Assemblea Costituente".
Entrata in vigore il 26 gennaio 1948