Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 novembre 1988 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 febbraio 2026 |
Commentari • 76
- 1. Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli eAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
2.A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del …
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Giurisprudenza • 271
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 22/11/2024, n. 1374Provvedimento: Sentenza n. 1374/2024 Depositato il 22/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il 18/11/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: RO AR, Presidente FUGACCI PIERLUIGI, Relatore ANDRONIO ALESSANDRO AR, Giudice in data 18/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 1111/2023 depositato il 07/11/2023 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale IS - Galleria G.b.gerace 7/15 56100 IS PI elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Resistente_1 - CF_Resistente_1 elettivamente domiciliato presso Indirizzo Assente Luogo_1 …Leggi di più...
- compiuta giacenza·
- legittimità atto impugnato·
- art. 60 DPR 600/1973·
- art. 6 legge 470/1988·
- AIRE·
- residenza all'estero·
- principio di specialità·
- avviso di accertamento·
- notifica atti amministrativi
Versioni del testo
- Capo I : Anagrafi dei cittadini residenti all'estero
- Art. 1. 1. ((L'anagrafe)) dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) ((e' tenuta)) presso i comuni ((...)) .
2. ((L'AIRE e' costituita)) da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.
2-bis. ((L'AIRE costituisce parte integrante dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.)) 2-ter. ((Gli adempimenti anagrafici di cui alla presente legge sono effettuati nell'ANPR)) .
3. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio d'anagrafe ((del comune di iscrizione all'AIRE)) il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero.
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11)) .
5. ((L'AIRE)) contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti e' nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto.
6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11)) .
7. Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nell'anagrafe ((di cui al comma 5)) , se lo stesso e' iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.
8. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi.
9. ((Non sono altresi' iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo:)) a) ((i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;)) b) ((il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all'estero e le persone con esso conviventi, notificati alle autorita' locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l'Unione europea o le organizzazioni internazionali;)) c) ((i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all'estero nell'ambito di attivita' scolastiche fuori del territorio nazionale;)) d) ((i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;)) e) ((il personale civile e militare che fruisce dell'indennita' di lungo servizio all'estero prevista dall'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;)) f) ((il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);)) g) ((le persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d), e) e f), che si recano all'estero al seguito dei medesimi.)) 9-bis. ((L'iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo e' facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all'estero per l'Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte o per i soggetti di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125)) .
10. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11)) .
11. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11)) .
12. Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici.
- Art. 2. 1. L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:
a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente ((...)) ;
b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune ((...)) , quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;
c) ((a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto dagli uffici consolari ai sensi degli articoli 17 e 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71)) ;
d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;
e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.
2. L'ufficiale di anagrafe annota sulle schede individuali l'indirizzo all'estero comunicato dall'interessato o comunque accertato.