Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
RG VG N 1299/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1299/2024 V.G.
avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto dei coniugi
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Erika Zanotto, presso cui hanno eletto domicilio telematico e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
con gli avv. Salvatore Zavaglia e Filippo Consoli, presso i quali ha eletto domicilio telematico
-parti ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
I IGnori e hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Leinì Parte_1 Parte_2 in data 12.7.2014.
Dalla unione è nata prole: (n. il 28.08.2016) e (n. il 07.10.2018); Per_1 Per_2
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 e 51 c.p.c., iscritto a ruolo in data 30.5.2024, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di separazione alle seguenti CONDIZIONI:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
Per_ 3) Entrambi i genitori autorizzano che i figli minori e trasferiscano la residenza anagrafica presso Per_2 l'abitazione della madre in LO LO (TO), Via San Benigno n. 17 ovvero la ove ella deciderà di risiedere.
4) Le parti, salvo diversi accordi, concordano il seguente regime di frequentazione padre-figli:
- un week end ogni due settimane dal venerdì all'uscita dalla scuola da asilo/scuola ovvero dalle ore 16,30 nel periodo estivo/festivo e fino al lunedì mattina quando il padre provvederà ad accompagnarli all'asilo/scuola ovvero, in periodo di sospensione dalle lezioni a casa dalla madre entro le ore 09.00;
- un pomeriggio a settimana che si indica nel martedì dalle 16,30 o dall'uscita da asilo/scuola e sino al mattino successivo, quando il padre provvederà a riaccompagnarli a scuola e/o, nel periodo estivo/festivo, sino alle ore
9.00 quando il padre li accompagnerà a casa dalla madre. Nonché il giovedì, ogni quindici giorni nella settimana in cui segue il week end dei figli con la madre, dalle 16:30 o dall'uscita da asilo/scuola e sino al mattino successivo, quando il padre provvederà a riaccompagnarli a scuola ovvero in periodo di sospensione dalle lezioni a casa dalla madre entro le ore 09.00.
- durante le vacanze scolastiche natalizie un anno dal 24 dicembre fino al 30 dicembre con un genitore (Natale
2024 con il padre) e quello seguente dal 31 dicembre fino al 6 gennaio (Capodanno 2025 con la madre) rimanendo i figli per i restanti periodi con la loro mamma. Entrambi i figli trascorreranno il pranzo del 25.12.
(dalle ore 12.00 alle ore 15.00) con il genitore con il quale non trascorreranno la settimana di Natale;
- in occasione delle festività del Carnevale un ulteriore giorno con pernotto presso la casa paterna, collegato a quelli già previsti in calendario ordinario;
- metà delle vacanze scolastiche pasquali: ad anni alterni dall'inizio delle vacanze scolastiche e sino alla sera del giorno di Pasqua alle ore 20.00 ovvero dalle ore 20.00 del giorno di Pasqua al rientro a scuola);
- il giorno del compleanno dei figli, dell'onomastico e di altre occasioni che li riguardano verranno possibilmente trascorsi dalla famiglia assieme, ovvero, in mancanza di accordo, alternando di anno in anno la presenza dei figli con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio/pernotto;
- le altre festività infrannuali i figli le trascorrano con il genitore cui spetta il pernottamento la sera precedente il giorno in cui cadono;
- per i ponti i figli le trascorrano con il genitore cui spetta il fine settimana facente parte del ponte senza modifica dell'alternanza dei fine settimana;
- durante le vacanze scolastiche estive i figli staranno con il loro papà e con la loro mamma per quindici giorni, anche non consecutivi e con sospensione delle visite nel periodo tra il 01 ed il 31 agosto di ciascun anno, previo accordo dei genitori da raggiungersi entro il 30 maggio di ciascun anno sulla specifica individuazione dei giorni. La località e la sistemazione dovranno essere comunicati all'altro genitore nel medesimo termine. In assenza di accordo, negli anni pari i figli trascorreranno col padre i giorni dal 01 al 15 agosto e con la mamma i restanti, mentre negli anni dispari i figli trascorreranno col padre i giorni dal 16 al 31 agosto e con la mamma i primi 15. Si precisa che il giorno finale è ricompreso nella permanenza presso ciascun genitore e che in detto periodo verrà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore.
Nei giorni/periodi di pertoccanza paterna, i prelievi dei minori ed il loro riaccompagnamento avverrà sempre presso la casa materna, salvo diverse intese. 5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario Pt_1 Pt_2 sul conto corrente intestato alla medesima, (IBAN [...]), la somma di euro
1.200,00 (milleduecento/00) a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , Euro 600,00 Per_1 Per_2
(seicento/00) per ogni figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il IG. si farà Pt_1 esclusivo carico (per l'intero ciclo di studi elementare e scuola media inferiore di entrambi i figli) del 100% delle spese scolastiche negli istituti privati già frequentati dai figli, che ricomprenderanno (a titolo esemplificativo e non esaustivo): Tasse ed assicurazioni, libri di testo, cancelleria e materiale di corredo scolastico, mensa, gite (con o senza pernottamento). Per i cicli di scuola media superiore e università i genitori di comune accordo valuteranno insieme ai figli gli istituti scolastici, privilegiando gli istituti pubblici, e i relativi costi saranno sostenuti nella misura del 50%. Salvo quanto precede, le ulteriori spese saranno ripartite al 50% come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Ivrea che le parti dichiarano di aver letto, di ben conoscere ed accettare.
6) Le parti concordano che la IG.ra beneficerà in via esclusiva dell'intero importo dell'assegno unico. Pt_2
7) Entro dieci giorni dalla sottoscrizione e deposito del presente ricorso congiunto, la IGnora , al solo Pt_2 fine di risolvere le pendenti questioni patrimoniali e per non pregiudicare la definizione della separazione personale del coniuge, si obbliga a cedere la propria partecipazione societaria pari all'1% della società DIEM
S.r.l. cod. fisc.: , con sede legale in San Francesco al Campo, Via Nino Costa, n. 101, previa P.IVA_1 corresponsione dell'importo di € 100,00, con totale liberazione e manleva della stessa da parte del SInor
da ogni da ogni e qualsivoglia impegno/debito/responsabilità/onere/addebito (nulla escluso e/o Pt_1 eccettuato) afferente la nomata società.
Il SInor provvederà, altresì, ad estinguere tutti i debiti verso IA e/o altri Enti/Uffici (ad es. Pt_1
INPS) in capo alla IGnora , nulla escluso e/o eccettuato, manlevando e tenendo indenne la medesima Pt_2 per qualsivoglia eventuale richiesta dovesse essere formulata dai precitati Enti/Uffici/Autorità.
8) In merito ai beni comuni i IG.ri e così dispongono. Pt_2 Pt_1
La IG.ra si impegna a cedere al IG. (che si impegna ad accettare) la proprietà del 50% degli Pt_2 Pt_1 immobili ad Ella intestati dietro il corrispettivo individuato sin d'ora in € 20.000,00 (euro ventimila), costituendo elemento essenziale e indispensabile alla soluzione della crisi coniugale, con accollo liberatorio della posizione della IG.ra nei confronti degli Istituti di credito interessati ed impegno ad onorare in Pt_2 via esclusiva da parte del IG. il pagamento della residua parte del mutuo stipulato per l'acquisto Pt_1 dell'immobile. Nello specifico verranno trasferiti al IG. : Parte_1
a) la quota di ½ di proprietà della IG.ra dei seguenti immobili siti in San Francesco al Campo (TO), Pt_2
Via Nino Costa n. 101 (già civico n. 121), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente, immobili che risultano individuati (come atto a rogito del notaio dott. del 1.12.2017, Rep. n. 2021 – Persona_3
Racc. n. 1447): all'Agenzia del Territorio – Catasto Fabbricati del Comune di San Francesco al Campo come segue Fg 14, particella 264, subalterni 12 (già sub.1), 13 (già sub 3), 4, 5, 6, 7; all'Agenzia del Territorio –
Catasto Terreni del Comune di San Francesco al Campo come segue Fg 14, particelle 116, 261, 262, 263, 268,
269, 377, 380, 381, 258, 259, 260.
b) Il rogito notarile di entrambi gli immobili indicati al punto a) dovrà essere stipulato entro e non oltre 20
(venti) giorni dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva di separazione presso lo studio del Notaio
Dott. in Volpiano (To), Via Piave n. 30, le cui spese, comprese quelle prodromiche e necessarie Persona_4 al trasferimento immobiliare (es. APE, sistemazione delle eventuali irregolarità edilizie/urbanistiche, etc), saranno ad integrale ed esclusivo carico della parte ricevente e dovrà essere necessariamente preceduto nei sette giorni antecedenti la data del rogito (da comunicarsi entro il medesimo termine a mezzo email scambiata fra i difensori delle parti) da idonea dichiarazione scritta promanante dagli istituti di credito (e/o da qualunque altro soggetto eventualmente creditore) per mezzo della quale la IG.ra viene totalmente liberata da Pt_2 qualsivoglia onere/costo/spesa/importo/garanzia/impegno (nulla escluso e/o eccettuato) derivante dal mutuo/prestito contratto per l'acquisto e ristrutturazione degli immobili di che trattasi, somme tutte che - compresi eventuali arretrati- rimarranno ad esclusivo carico del IG. che si accollerà l'intero Pt_1 mutuo/prestito.
c) In assenza della trasmissione da parte del IG. della liberatoria rilasciata dalla/dalle banche-istituti Pt_1 di credito e/o creditori sopra citati con le modalità e termini indicati al punto b) che precede, il rogito di cui sopra non verrà effettuato, ma la SI.ra , previa ricezione del pagamento dell'importo di € 20.000,00 Pt_2
(entro e non oltre venti giorni dal passaggio in giudicato della sentenza definitiva di separazione) accorderà al IG. una proroga di trenta giorni per il citato rogito notarile (con oneri e costi tutti come sopra ad Pt_1 esclusivo carico del ridetto). Anche in detta ipotesi, nei sette giorni antecedenti la stipula dell'atto di vendita, il IG. dovrà trasmette alla IG.ra idonea dichiarazione scritta promanante dagli istituti di credito Pt_1 Pt_2
(e/o da qualunque altro soggetto eventualmente creditore) per mezzo della quale la IG.ra viene Pt_2 totalmente liberata da qualsivoglia onere/costo/spesa/importo/garanzia/impegno (nulla escluso e/o eccettuato) derivante dal mutuo/prestito contratto per l'acquisto e ristrutturazione degli immobili di che trattasi, somme tutte che -compresi eventuali arretrati- rimarranno ad esclusivo carico del IG. che si accollerà l'intero Pt_1 mutuo/prestito. L'omesso e/o ritardato corretto adempimento delle condizioni qui previste farà si che la IG.ra non sarà più tenuta a cedere la propria quota parte degli immobili supra descritti, legittimandola - Pt_2 altresì- a trattenere la somma di € 20.000,00 già eventualmente corrisposta dal IG. per ottenere la Pt_1 proroga di cui sopra, che sarà trattenuta per concorde qui documentata e voluta determinazione delle parti, a titolo di indennità per l'utilizzo della quota parte degli immobili di proprietà della , indennità alla quale Pt_2 la IG.ra , in caso di rogito nei modi e tempi di cui sopra, dichiara di rinunciare. Pt_2
9) Contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso il SInor , previa restituzione Pt_1 dell'autoveicolo aziendale targato GP716ZK e della carta carburante della società DIEM S.r.l., si obbliga a corrispondere alla IGnora la somma di Euro 5.000,00. Pt_2
10) I coniugi si concedono, sin da ora, incondizionatamente, il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti, per sé stessi e per i figli minori, si che questi ultimi possano viaggiare anche solo con uno dei due genitori per motivi di vacanza.
11) Con il corretto adempimento di quanto previsto in questo ricorso, le parti dichiarano di aver risolto e definito ai sensi dell'art. 1965 c.c., ogni pendenza, anche con riferimento ai mobili, suppellettili e finanziamenti accesi in costanza di convivenza matrimoniale e di non avere più nulla a pretendere a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, anche afferente al trascorso rapporto matrimoniale.
12) In particolare il IG. : (i) rinuncia alla ripetizione di tutte le somme eventualmente corrisposte alla Pt_1 IGnora e/o a terzi per conto della stessa, sia personalmente sia per il tramite di società allo stesso
Pt_2 riconducibili, nulla escluso e/o eccettuato;
(ii) curerà personalmente e per conto della IG.ra il pagamento
Pt_2 di ogni richiesta economica/sanzione, imposta, interesse, tassa et similia alla stessa intestata e/o riconducibile proveniente da qualsivoglia che abbia chiesto e/o dovesse Controparte_1 chiedere alla IG.ra degli importi anche a cagione di partecipazioni in società anche solo latamente
Pt_2 riconducibili al IG. , nulla escluso e/o eccettuato;
(iii) si impegna a pagare tutto L'IMU/imposte/tasse Pt_1 arretrate afferenti la casa coniugale e ciò sino alla data della cessione della quota del 50% di proprietà della IG.ra , il tutto con ogni e più ampia garanzia e manleva della predetta, nulla escluso e/o eccettuato;
Pt_2
(iv) rinuncia a richiedere in restituzione qualsivoglia importo sia per assunti prestiti e/o dazioni di denaro effettuati a titolo personale, sia per assunti prestiti e/o dazioni di denaro effettuati per il tramite di società anche solo latamente riconducibili al IG. (od alla di lui famiglia), sia nei confronti della IG.ra (quale Pt_1 Pt_2 persona fisica e/o socia di società/imprese individuali et similia) sia di parenti ed affini della , nulla Pt_2 escluso e/o eccettuato.
Il P.M. (a cui è stata comunicata l'ordinanza di rimessione in decisione del 12.12.2024) nulla ha opposto.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso, anche con riferimento alla prole, profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Ai sensi dell'art. 473 bis 49 e 51 cpc le parti hanno anche chiesto la pronuncia di “divorzio”; a tal fine, si provvede con separata ordinanza.
Spese di lite alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, vista la mancata opposizione del P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
- omologa le condizioni di separazione indicate in parte motiva;
- spese al definitivo;
- provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio quanto al divorzio.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di ConIGlio del Tribunale di Ivrea in data 12.2.2025
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba