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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/05/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1720/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Giulia Conte Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore dott. Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 05/10/2022 al n. 1720/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CELLI ALESSIO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso Controparte_1 P.IVA_1 lo studio dell'avv. PAOLETTI ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 8/2022 emessa dal Tribunale di Livorno – sezione distaccata di
Portoferraio e pubblicata in data 16/03/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13.03.2025 all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente del 6.03.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “conclude perchè venga accolto l'appello proposto per la riforma totale ovvero parziale della sentenza di primo grado e per l'effetto venga condannato il a risarcire la sig.ra per le causali di cui Controparte_1 Parte_1 all'impugnazione, per il danno subito nei limiti della CTU eseguita in primo grado. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio nonchè spese di CTU”;
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reiecta ogni contraria istanza, eccezione e produzione, In via principale respingere integralmente l'appello proposto dalla Signora poiché inammissibile ed infondato per la ragioni di Parte_1 cui in atti e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma anche parziale della sentenza, in accoglimento delle ragioni ed eccezioni dell'appellata, liquidare i danni nei limiti del giusto e del provato e delle effettive responsabilità dei coinvolti, anche in applicazione dell'art. 1227 c.c., ravvisandosi un concorso colposo determinante dell'attrice nella produzione dell'evento, tale da escludere o limitare fortemente ogni responsabilità dello stesso , e di quanto verrà rigorosamente Controparte_1 provato e documentato come riferibile all'evento per cui è causa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e spese di CTU”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte di Parte_1
Appello di Firenze il proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_1
8/2022 con la quale il Tribunale di Livorno, sez. dist. di , aveva respinto la CP_1 sua domanda di risarcimento danni conseguenti alla caduta dal motorino asseritamente determinata dalla presenza di una profonda buca nel manto stradale. In particolare, il primo giudice ha affermato che la condotta dell'attrice era stata tale da assorbire l'intero profilo causale del sinistro, osservando che l'incidente era avvenuto in un tratto di strada rettilineo, caratterizzato da forti sconnessioni tutte ben visibili, per cui la caduta sarebbe stata evitata se la GL avesse adottato una guida adeguata allo stato dei luoghi.
Aggiungeva il Tribunale che se la buca in corrispondenza della quale era avvenuta la caduta della era stata chiaramente vista dai testimoni oculari del sinistro, questa Pt_1 avrebbe potuto essere avvistata in tempo anche dall'attrice, tanto più che non si trattava di una sconnessione avente i caratteri dell'insidia, né del c.d. trabocchetto, presentandosi anzi come visibile e dunque evitabile usando l'ordinaria diligenza. Il primo giudice condannava quindi l'attrice a rifondere al le spese di lite e di CTU. CP_1
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per il seguente motivo:
1) errore nell'aver ritenuto che l'intero tratto stradale percorso dall'attrice fosse dissestato;
errore nell'aver ritenuto che l'attrice avrebbe dovuto prestare particolare attenzione al manto stradale approssimandosi ad un incrocio, ovvero ad un punto della strada in cui invece l'attenzione doveva piuttosto essere concentrata sul traffico veicolare;
mancata considerazione del fatto che non era mai stato contestato che la non avesse tenuto una velocità moderata e che alla stessa non erano state Pt_1 irrogate contravvenzioni per alcuna violazione stradale;
errata interpretazione delle dichiarazioni del teste nella parte in cui, dal fatto che lo stesso aveva visto lo Tes_1 scooter caduto in prossimità della buca, se ne era ricavata la chiara visibilità della stessa sconnessione;
mancata considerazione delle caratteristiche della buca in corrispondenza della quale era caduta la , che presentava un dislivello di circa 4 cm e che si trovava Pt_1 collocata proprio nel mezzo dell'incrocio, di talchè chi lo percorreva correttamente se la trovava inevitabilmente proprio sotto le ruote.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il , che eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi in violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma, ribadendo comunque in subordine le proprie contestazioni sul quantum richiesto e sul danno accertato dal CTU.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale del 13.03.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
- Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui la parte appellata ha rilevato l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che intende impugnare e delle ragioni che lo inducono a ritenerla erronea.
La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante è vero che ha proposto tutte le sue doglianze con un unico, articolato motivo di gravame, senza distinguere in capitoli separati le singole doglianze e sostanzialmente ribadendo argomentazioni spiegate in primo grado, ma ciò ha fatto, comunque, confrontandosi, in senso critico, con quanto affermato nella sentenza impugnata, dunque ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado.
E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016). Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato tra le parti e risulta dall'istruttoria espletata, che verso le 18,30 del 26.09.2017, stava Parte_1 percorrendola SP 26 – allo stato qualificata quale stata comunale – alla guida del proprio scooter Yamaha, con direzione . Del pari non è controverso che, giunta CP_1 all'altezza dell'incrocio con via Leone Damiani, la perdeva il controllo del proprio Pt_1 mezzo e cadeva a terra.
Lo stato dei luoghi risulta dalle fotografie prodotte in atti dall'attrice che il primo giudice ha dato atto essere state mostrate ai testimoni, che le hanno confermate. Nessuna contestazione riguarda il fatto che la suddetta strada, ove erano stati di recente terminati lavori di sistemazioni di sottostanti tubature, al momento del sinistro fosse sotto la custodia del comune di . CP_1
Non è oggetto di motivi di gravame e deve pertanto essere ritenuta coperta da giudicato, la circostanza, affermata dal Tribunale sulla base delle risultanze istruttorie, che la caduta è avvenuta in corrispondenza di un avvallamento della sede stradale e, specificamente, quando la ruota anteriore dello scooter è andata ad impattare in un dislivello del manto stradale.
Non essendo dunque in questa sede più controvertibile il fatto che la caduta dallo scooter sia avvenuta in corrispondenza ed a causa della sconnessione stradale, la controversia si incentra esclusivamente sulla efficienza causale, rispetto al sinistro, della condotta della parte danneggiata e, in particolare, sulla sua potenzialità di assorbire, in tutto o in parte il profilo eziologico dell'incidente.
3.Il motivo di appello: il nesso causale e la condotta della danneggiata – Nel presente giudizio, è come detto incontestato che sia caduta al momento del Parte_1 passaggio, in sella al proprio scooter, su una sconnessione presente sul manto stradale, in particolare una ampia irregolarità dell'asfalto che, nel punto in questione, presentava anche un dislivello di qualche centimetro rispetto alla sede stradale.
Il primo giudice, ha respinto la domanda, ritenendo che il contegno della danneggiata fosse stato talmente colposo – sotto il profilo sia della mancata attenzione, sia della velocità e condotta di guida non adeguata allo stato dei luoghi - da recidere il nesso causale con la buca ed assurgere esso stesso a causa del danno. Nell'affermare ciò il
Tribunale ha così motivato: 'Si osserva difatti che come confermato dai testi escussi, terzi estranei ai fatti della cui attendibilità e imparzialità non è lecito dubitare in difetto di riscontri contrari, l'attrice è caduta a bordo del proprio scooter la cui ruota anteriore
è andata ad impattare in un dislivello che ha creato una sorta di buca. I testi hanno quindi riconosciuto lo stato dei luoghi nelle foto che sono state loro rammostrate. Si evince, pertanto, che il sinistro si è verificato in un tratto di strada rettilineo, fortemente disconnesso, con manto irregolare per quasi tutta la sua lunghezza a causa dei lavori dei lavori effettuati alle tubature del depuratore ed in orario caratterizzato da luce diurna, (le 18,35 del 26 settembre), con tempo sereno (circostanza incontestata), peraltro in prossimità di un'intersezione'. E ancora di seguito: 'Ritiene questo Giudice, pertanto, che la situazione di potenziale pericolo costituita dal manto stradale largamente disconnesso e dissestato e dalla presenza di dislivelli e irregolarità fosse ben visibile e pertanto evitabile attraverso l'adozione di cautele idonee, tanto più che l'attrice viaggiava in ora diurna in condizioni di perfetta visibilità, a bordo di un veicolo a due ruote, di per sé maggiormente suscettibile di equilibrio precario rispetto ad un autoveicolo, in prossimità di un'intersezione, e avrebbe pertanto dovuto adottare una condotta conforme alle prevedibili condizioni dei luoghi e alle circostanze concrete e idoneo ad evitare la buca. Ciò avrebbe sicuramente permesso di evitare la caduta'. Il
Tribunale ha tratto infine argomento, a sostegno del rilievo causale esclusivo della condotta della GL, dalla dichiarazione del teste che ha riferito di aver visto Tes_1
l'attrice mentre sopraggiungeva e cadeva nella buca, osservando: 'il che conferma che la stessa (riferito alla buca, ndr) ben poteva essere vista anche dall'attrice. Per le stesse ragioni deve altresì escludersi che la buca per cui è causa abbia i requisiti dell'insidia che legittimano il risarcimento dei danni ex art. 2043 cc, non ravvisandosi in essa quella situazione di pericolo non visibile e che l'utente medio non è in grado di prevedere facendo uso della normale diligenza…'
L'appellante si duole della non corretta interpretazione delle dichiarazioni del testimone, contesta l'omessa diligenza nella guida della GL, evidenziando che non poteva trovare applicazione la giurisprudenza che, in luoghi connotati da estese disconnessioni, richiede una particolare diligenza di guida, evidenziando altresì che all'attrice non era stata elevata alcuna contestazione e che non era controverso che la stessa procedesse a velocità moderata.
Il motivo è fondato nei termini di seguito specificati.
In primo luogo va rilevata “l'irrilevanza, sul piano dell'accertamento causale, della natura «insidiosa» della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato” (cfr. Cass. ord. n. 4051 del 2024; nello stesso senso Cass. ord. n. 5116 del 17 febbraio 2023), trattandosi di elementi del tutto estranei alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. in cui va inquadrata la fattispecie.
Per quanto concerne il contegno della parte danneggiata, la Suprema Corte, in numerose pronunce (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 1° febbraio
2018; Cass 03/04/2019 n. 9315; Cass. 7/11/2021 n. 34886), ha stabilito che la condotta della parte lesa, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (così, in motivazione, Cass. sent. n. 11152 del 27 aprile 2023).
Ciò detto, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, è stato affermato come:
“Nell'ottica dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura insidiosa o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c. La condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia laddove presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno: al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi invece anche che simile condotta colposa del danneggiato si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità, ovvero sia qualificabile come abnorme e cioè estranea rispetto al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto” (cfr. Cass.
16.11.2020 n. 4035).
Tale orientamento è stato ribadito da una parte della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 19/12/2022 n. 37059, che richiama Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019), che ha ritenuto come la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia possa escludere la responsabilità del custode solo "ove sia colposa ed imprevedibile", ossia quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata “di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo", giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente "carattere di imprevedibilità ed eccezionalità"; intanto il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex art. 1227 c.c., comma 1) può assumere dunque incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, in quanto sia abnorme, e non costituisca invece un'evenienza che, per quanto colposa, sia ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Più di recente, la Suprema Corte ha inteso ridimensionare, almeno in parte, il suddetto orientamento, rilevando che, sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (cfr. per tutte, Cass. 27 aprile 2023, n. 11152), il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”. In tal senso la giurisprudenza di legittimità la specificato che, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario, il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. ord. 23 maggio 2023, n. 14228). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023), secondo quello che è l'orientamento da ultimo assunto dalla Suprema Corte (a partire da Cass SSUU n° 20943 del
30.06.2022; cfr. Cass. n° 2376 del 24.01.2024; Cass. n° 8450 del 31.03.2025)
Tanto premesso in diritto, si osserva in fatto come nel caso in esame dalle dichiarazioni dei testimoni risulti univocamente che la è caduta con lo scooter in corrispondenza Pt_1 di una sconnessione del manto stradale, costituita da una irregolarità della superficie, tale da creare un leggero dislivello rispetto al resto della carreggiata, che per le sue caratteristiche era del tutto idonea a destabilizzare un mezzo a due ruote, come ben emerge dalle fotografie in atti, che i testi hanno confermato ritrarre lo stato dei luoghi al momento del sinistro.
Si deve, allora, comprendere se ciò nonostante il contegno della danneggiata sia stato tale da rappresentare fattore causale esclusivo del sinistro, anche nei termini della giurisprudenza di legittimità da ultimo citata.
L'efficacia causale assorbente della condotta dell'attrice è stata individuata dal Tribunale nel non avere la stessa tenuto una condotta di guida adeguata allo stato dei luoghi, che conosceva bene e dei quali era chiaramente visibile la particolare ampia sconnessione, peraltro in corrispondenza di un incrocio in cui l'attenzione avrebbe dovuto essere maggiore.
Partendo dalle caratteristiche della sconnessione, è indubbio che la buca in esame fosse visibile, tanto più che il sinistro è avvenuto in pieno giorno ed in un tratto di strada rettilineo. Dunque, certamente vi è un contegno colposo dell'odierna appellante per non averla veduta e/o per averla sottovalutata e comunque per non averla evitata, ma non si può ritenere che si tratti di una condotta colposa avente efficienza causale tale da assorbire in sé
l'intero profilo eziologico del sinistro, riducendo la presenza della sconnessione a mera occasione del danno.
Dall'istruttoria non è risultato che l'odierna appellante avesse posto in essere alcuna violazione del Codice della Strada, né tantomeno che tenesse una velocità sostenuta.
Tuttavia, proprio perché marciava ad una velocità non eleva, se proprio non avesse avuto modo di scansare l'ampia sconnessione, che interessava gran parte della sede stradale in prossimità di un incrocio, la , proprio in quanto la sconnessione era Pt_1 moto ampia e facilmente avvistabile, avrebbe comunque potuto a poco a poco rallentare, affrontando il dislivello del manto stradale ad una velocità ancora inferiore onde evitale di perdere aderenza con la ruota e cadere.
In definitiva, la caduta è avvenuta a causa della buca e il comune appellato non ha dimostrato il caso fortuito;
quanto in particolare alla condotta della danneggiata non può ritenersi il contegno della connotato da una colpa di tale gravità da poter Pt_1 assorbire l'intero profilo causale dell'incidente.
Per converso, è risultato dimostrato un consistente concorso di colpa della parte danneggiata, ex art. 1227 comma secondo c.c.
Considerato, da un canto, che la buca era ben visibile ed evitabile e che peraltro essa era collocata su un punto della strada in cui erano presenti ampie aree di difformità, ciò che avrebbe dovuto indurre l'appellante a prestare particolare attenzione o comunque a sottovalutare l'anomalia, il concorso di colpa va quantificato nella misura del 50% e l'appellato dev'essere condannato a risarcire all'appellante la metà dei danni patiti, per come di seguito specificato.
4.La quantificazione del danno – Al parziale accoglimento del motivo di appello relativamente all'an della responsabilità del pur in presenza di un concorso di CP_1 colpa della danneggiata, deve quindi seguire la verifica della sussistenza e della relativa quantificazione del danni richiesti, nei termini di seguito specificati.
4.1.Il danno non patrimoniale – Il CTU medico legale dott. con Persona_1 motivazione che in quanto logica, coerente e non oggetto di puntuali rilievi si deve recepire integralmente, ha accertato che, a seguito del sinistro per cui è causa, Pt_1 ha riportato una frattura pluriframmentaria scomposta della testa e del collo
[...] dell'omero. Il CTU ha quindi quantificato i postumi permanenti nella misura del 14% e il periodo di inabilità temporanea in 10 giorni di invalidità totale, 30 di invalidità parziale al 75% e 70 di ulteriore invalidità parziale al 50%.
Il danno non patrimoniale deve dunque essere liquidato sulla base delle indicazioni del
CTU ed in applicazione della tabella milanese vigente (ovvero quella aggiornata al
2024), posto che in primo grado non vi è stato alcun risarcimento del danno e che la liquidazione fatta per la prima volta in appello presuppone la valutazione all'attualità, con valori aggiornati secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore. E' infatti pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte (ex plurimis: Cass. n. 5008/05, n.
5908/98; n. 6356/96; n. 8465/94) il principio a mente del quale le obbligazioni di valore si trasformano in obbligazioni di valuta a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, con la conseguenza che solo da tale momento esse restano assoggettate alla disciplina dettata dall'art. 1224 c.c. per le obbligazioni di valuta e che quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema "tabellare", la sopravvenuta variazione - nelle more del giudizio di appello - delle tabelle utilizzate comporta, per una corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226
c.c., l'applicazione della tabella aggiornata (cfr. Cass. 22.11.2019 n. 30519; v. anche
Cass. 25485/ 2016; Cass. 22265/ 2018).
Ciò detto, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
7126/2021), la liquidazione del danno non patrimoniale, come figura unitaria, deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente e quest'ultima è suscettibile di valutazione dal momento in cui, dopo il decorso della cessazione della malattia,
l'individuo abbia riacquistato la sua 'validità', con relativa stabilizzazione dei postumi. Entrambi i profili di danno non patrimoniale andranno quindi esaminati sia dal punto di vista dinamico relazionale, sia sotto il profilo delle eventuali conseguenti sofferenze morali patite a causa delle suddette invalidità, pervenendo ad una valutazione unitaria complessiva.
Poiché l'appellante al momento del sinistro (avvenuto in data 26.09.2017) aveva 35 anni, il demoltiplicatore in ragione dell'età è dello 0,830 ed il danno non patrimoniale permanente, derivante dalla valutazione sia del danno biologico dinamico-relazionale, sia della componente di sofferenza soggettiva interiore secondo il parametro medio, ordinariamente conseguente alla lesione all'integrità psicofisica accertata, ammonta ad euro 46.698,00 (di cui euro 35.921,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale, il resto a titolo di sofferenza soggettiva interiore media, presunta in base al tipo di lesione).
L'odierna parte appellante ha chiesto che il danno biologico riconosciuto venisse aumentato in forza del riconoscimento della c.d. personalizzazione, senza nulla specificamente allegare sul punto. Tale richiesta deve essere esclusa. Giova premettere che l'incremento in via di "personalizzazione" del danno biologico è legittimo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (cfr. ex plurimis Cass. ord. 2018/27482, 28988/2019;
5865/2021). Nel caso in esame non è stato provato alcun profilo tale da giustificare nell'appellante un grado di conseguenze superiori alla media dei soggetti interessati dalle medesime lesioni, ovvero peculiari in relazione alla specifica attività, e/o tipologia di vita.
Al sopraddetto danno deve aggiungersi quello per la temporanea, anch'esso quantificato dal Tribunale di Milano in modo unitario, come danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo e comprensivo tanto del danno biologico dinamico-relazionale, quanto del morale temporaneo, ovvero della sofferenza soggettiva interiore, corrispondente a un valore base di euro 115,00 (di cui euro 84 per danno biologico – dinamico relazionale ed euro 31 per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile), aumentabile fino al 50% in caso di comprovate peculiarità.
Allora, considerato il traumatismo riportato dalla GL, nel caso in esame appare equo riconoscere la somma di euro 120,00, per un danno complessivo di euro 8100,00 a titolo di invalidità temporanea [(euro 120x10)+(euro 120x30)x75%+ (euro
120x70)x50%]. Ne discende che il complessivo danno non patrimoniale subito ammonta ad euro
54.798,00.
Considerato il riconosciuto concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro, nella misura del 50%, il danno risarcibile andrà in tal senso proporzionalmente ridotto nella misura del 50%, ammontando dunque all'importo di euro 27.399,00.
Sulla predetta somma, liquidata in moneta attuale, sono dovuti gli interessi legali sul capitale devalutato, secondo gli indici Istat FOI generale, alla data del sinistro
(pervenendo ad euro 22.813,49) e da allora annualmente rivalutato, quali danno per il ritardato pagamento del suddetto debito, a titolo compensativo, pervenendosi così ad un importo complessivo di euro 30.165,66. Su tale importo andranno quindi computato gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.
4.2.Il danno patrimoniale (spese mediche e danni allo scooter)- Costituisce una voce di danno emergente l'esborso per spese mediche, documentate e ritenute congrue dal ctu, per euro 498,40, cui deve essere aggiunto il costo della consulenza medica di parte di cui è stata prodotta una notula di euro 610,00 da ritenere congrua.
Le spese sostenute per munirsi ante causam di una perizia di parte rientrano tra quelle in senso lato “mediche”, e costituiscono una voce risarcitoria per la quale nessuna norma richiede che la parte dimostri il previo effettivo esborso per poter chiederne la condanna della controparte al pagamento.
La consolidata giurisprudenza di legittimità, invero, esclude radicalmente la necessità che l'esborso sia già avvenuto e sia comprovato.
In tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223
c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (Cass., 10/11/2010, n. 22826; v. anche Cass. Sez. III n. 27129-
21, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718). “In caso di incidente, l'attore vittima del sinistro ha diritto, oltre al risarcimento dei danni subiti, anche al rimborso delle spese mediche adeguate e in rapporto di causalità con l'evento lesivo e quindi liquidabili ai sensi dell'art. 1223 c.c. come conseguenza diretta e immediata. Ai fini della liquidazione di tale posta di danno emergente, non è tuttavia necessario che ogni spesa medica sia documentata da una ricevuta fiscale o fattura che attesti l'avvenuto pagamento, posto che ciò che rileva è unicamente l'effettivo espletamento della prestazione e il sorgere del credito del danneggiato, ovvero di una posta passiva nel suo patrimonio.” (cfr. Cass. n. 22826/2010). Ed ancora: “per la risarcibilità del danno patrimoniale futuro è sufficiente la prova che il danno si produrrà secondo una ragionevole e fondata attendibilità, non potendosene pretendere l'assoluta certezza”
(così Cass. n. 495/1987; Cass. n. 23878/2020).
Le suddette spese mediche, ridotte del 50% per il riconosciuto concorso, ammontano dunque complessivamente ad euro 552,20.
Quanto al danno al ciclomotore, di cui è contestato non l'an, ma il quantum, il teste ha confermato il preventivo dei lavori al mezzo, aggiungendo 'mi pare Tes_2 che il lavoro poi non sia stato fatto, ma non sono sicuro'.
Considerato il tipo di danni indicati nel detto preventivo (a parabrezza, scudo anteriore, fianchetti, specchio sinistro, gamba forcella), che risultano compatibili con il tipo di sinistro, nonché l'esigua entità degli importi (euro 866,26 per ricambi ed euro 240,00 per manodopera) che rendono superflua la valutazione di convenienza rispetto al valore del mezzo (di cui peraltro non si conoscono le specifiche caratteristiche), anche tale voce di danno appare congrua. Come detto sopra irrilevante ai fini del risarcimento appare la circostanza che non sia stata provata l'effettiva riparazione ed il conseguente esborso, considerato che ai sensi dell'art 1223 c.c. integra comunque l'obbligazione stessa di effettuare l'esborso, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato. La mancata prova dell'effettuata riparazione e del relativo pagamento determinano invece l'esclusione del rimborso dell'IVA. Se, infatti, il danno in sé, anche a prescindere dall'effettuazione dell'intervento di ripristino del mezzo, è da rapportare al costo della riparazione, si osserva come nell'attuale momento storico in cui molte ditte piccole scelgono il regime forfettario, il pagamento dell'iva non è più la regola.
Dunque, poiché l'onere di provare il danno è ovviamente dell'appellante, dato che questa non ha indicato che intende svolgere i lavori proprio con chi l'iva deve applicare
(ed anzi non ha neppure provato di intendere svolgere la riparazione), in conclusione la stessa IVA non può essere oggetto di refusione.
Per quanto detto sopra l'importo complessivamente dovuto a titolo di danno patrimoniale da danneggiamento dello scooter ammonta dunque ad euro 2214,66.
Stante il ridetto concorso di colpa, il credito risarcitorio a tale titolo, pari al 50%, è dunque di euro 1.107,33.
Considerando complessivamente tutti i danni patrimoniali come sopra riconosciuti
(spese mediche, spese di riparazione) ridotti al 50% per il concorso di colpa, si ottiene l'importo complessivo di euro 1661,53. Trattandosi di debito di valore, tale somma dev'essere maggiorata della rivalutazione monetaria intervenuta dagli esborsi ad oggi, e sulla somma mediamente rivalutata debbono computarsi gli interessi legali, giusta Cass. S.U. 1712/95, per complessivi euro
1829,32 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.
Il danno che il deve quindi essere complessivamente Controparte_1 condannato a rifondere a a titolo sia di danno non patrimoniale, sia di danni Parte_1 patrimoniali richiesti, tenuto conto del riconosciuto concorso di colpa nella misura del
50%, è dunque pari ad euro 31.994,98, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
5.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, considerato che all'esito del presente grado di giudizio è stata riconosciuta la responsabilità del nella misura del 50%, con CP_1 concorso di colpa della danneggiata del 50%, sussistono i presupposti per ritenere una parziale reciproca soccombenza, nella misura del 50%; quanto al restante 50% delle spese dei due gradi, le stesse vanno poste a carico del in ragione della CP_1 prevalente soccombenza.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da € 26.000 a € 52.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
Quanto alle spese di CTU liquidate come in atti, le stesse devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Le spese di CTP della parte attrice e odierna appellante, come da proposta di notula in atti, quantificate in complessive euro 400,00, devono ritenersi rientranti ex artt. 201 ed ex art. 185 u.c. c.p.c., tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate ex art. 91 c.p.c.; in applicazione del medesimo criterio di ripartizione delle spese di lite le stesse devono essere poste a carico della parte appellata nei limiti del 50%.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello, ritenuta sussistente la responsabilità del nella misura del 50% ed un concorso di colpa della danneggiata Controparte_1 nella misura del 50%, condanna l'appellato a corrispondere all'appellante, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non, la somma complessiva di euro 31.994,98 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
2) dichiara le spese di lite dei due gradi di giudizio compensate nella misura del 50%; pone il restante 50% delle spese di lite a carico del , che vengono Controparte_1 liquidate (nei limiti del suddetto 50%): quanto al primo grado in complessivi € 3808,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad € per spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in complessivi €
3473,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad € per spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU, liquidate come in atti a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
4) pone le spese di CTP di parte appellante, pari complessivamente ad euro 400,00, a carico del di nella misura del 50%. CP_1 CP_1
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14.05.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Giulia Conte Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Giulia Conte Presidente dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore dott. Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 05/10/2022 al n. 1720/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CELLI ALESSIO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso Controparte_1 P.IVA_1 lo studio dell'avv. PAOLETTI ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 8/2022 emessa dal Tribunale di Livorno – sezione distaccata di
Portoferraio e pubblicata in data 16/03/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13.03.2025 all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente del 6.03.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “conclude perchè venga accolto l'appello proposto per la riforma totale ovvero parziale della sentenza di primo grado e per l'effetto venga condannato il a risarcire la sig.ra per le causali di cui Controparte_1 Parte_1 all'impugnazione, per il danno subito nei limiti della CTU eseguita in primo grado. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio nonchè spese di CTU”;
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reiecta ogni contraria istanza, eccezione e produzione, In via principale respingere integralmente l'appello proposto dalla Signora poiché inammissibile ed infondato per la ragioni di Parte_1 cui in atti e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma anche parziale della sentenza, in accoglimento delle ragioni ed eccezioni dell'appellata, liquidare i danni nei limiti del giusto e del provato e delle effettive responsabilità dei coinvolti, anche in applicazione dell'art. 1227 c.c., ravvisandosi un concorso colposo determinante dell'attrice nella produzione dell'evento, tale da escludere o limitare fortemente ogni responsabilità dello stesso , e di quanto verrà rigorosamente Controparte_1 provato e documentato come riferibile all'evento per cui è causa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e spese di CTU”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte di Parte_1
Appello di Firenze il proponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_1
8/2022 con la quale il Tribunale di Livorno, sez. dist. di , aveva respinto la CP_1 sua domanda di risarcimento danni conseguenti alla caduta dal motorino asseritamente determinata dalla presenza di una profonda buca nel manto stradale. In particolare, il primo giudice ha affermato che la condotta dell'attrice era stata tale da assorbire l'intero profilo causale del sinistro, osservando che l'incidente era avvenuto in un tratto di strada rettilineo, caratterizzato da forti sconnessioni tutte ben visibili, per cui la caduta sarebbe stata evitata se la GL avesse adottato una guida adeguata allo stato dei luoghi.
Aggiungeva il Tribunale che se la buca in corrispondenza della quale era avvenuta la caduta della era stata chiaramente vista dai testimoni oculari del sinistro, questa Pt_1 avrebbe potuto essere avvistata in tempo anche dall'attrice, tanto più che non si trattava di una sconnessione avente i caratteri dell'insidia, né del c.d. trabocchetto, presentandosi anzi come visibile e dunque evitabile usando l'ordinaria diligenza. Il primo giudice condannava quindi l'attrice a rifondere al le spese di lite e di CTU. CP_1
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per il seguente motivo:
1) errore nell'aver ritenuto che l'intero tratto stradale percorso dall'attrice fosse dissestato;
errore nell'aver ritenuto che l'attrice avrebbe dovuto prestare particolare attenzione al manto stradale approssimandosi ad un incrocio, ovvero ad un punto della strada in cui invece l'attenzione doveva piuttosto essere concentrata sul traffico veicolare;
mancata considerazione del fatto che non era mai stato contestato che la non avesse tenuto una velocità moderata e che alla stessa non erano state Pt_1 irrogate contravvenzioni per alcuna violazione stradale;
errata interpretazione delle dichiarazioni del teste nella parte in cui, dal fatto che lo stesso aveva visto lo Tes_1 scooter caduto in prossimità della buca, se ne era ricavata la chiara visibilità della stessa sconnessione;
mancata considerazione delle caratteristiche della buca in corrispondenza della quale era caduta la , che presentava un dislivello di circa 4 cm e che si trovava Pt_1 collocata proprio nel mezzo dell'incrocio, di talchè chi lo percorreva correttamente se la trovava inevitabilmente proprio sotto le ruote.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il , che eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi in violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma, ribadendo comunque in subordine le proprie contestazioni sul quantum richiesto e sul danno accertato dal CTU.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale del 13.03.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
- Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui la parte appellata ha rilevato l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che intende impugnare e delle ragioni che lo inducono a ritenerla erronea.
La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante è vero che ha proposto tutte le sue doglianze con un unico, articolato motivo di gravame, senza distinguere in capitoli separati le singole doglianze e sostanzialmente ribadendo argomentazioni spiegate in primo grado, ma ciò ha fatto, comunque, confrontandosi, in senso critico, con quanto affermato nella sentenza impugnata, dunque ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c.
Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado.
E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016). Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.
2.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato tra le parti e risulta dall'istruttoria espletata, che verso le 18,30 del 26.09.2017, stava Parte_1 percorrendola SP 26 – allo stato qualificata quale stata comunale – alla guida del proprio scooter Yamaha, con direzione . Del pari non è controverso che, giunta CP_1 all'altezza dell'incrocio con via Leone Damiani, la perdeva il controllo del proprio Pt_1 mezzo e cadeva a terra.
Lo stato dei luoghi risulta dalle fotografie prodotte in atti dall'attrice che il primo giudice ha dato atto essere state mostrate ai testimoni, che le hanno confermate. Nessuna contestazione riguarda il fatto che la suddetta strada, ove erano stati di recente terminati lavori di sistemazioni di sottostanti tubature, al momento del sinistro fosse sotto la custodia del comune di . CP_1
Non è oggetto di motivi di gravame e deve pertanto essere ritenuta coperta da giudicato, la circostanza, affermata dal Tribunale sulla base delle risultanze istruttorie, che la caduta è avvenuta in corrispondenza di un avvallamento della sede stradale e, specificamente, quando la ruota anteriore dello scooter è andata ad impattare in un dislivello del manto stradale.
Non essendo dunque in questa sede più controvertibile il fatto che la caduta dallo scooter sia avvenuta in corrispondenza ed a causa della sconnessione stradale, la controversia si incentra esclusivamente sulla efficienza causale, rispetto al sinistro, della condotta della parte danneggiata e, in particolare, sulla sua potenzialità di assorbire, in tutto o in parte il profilo eziologico dell'incidente.
3.Il motivo di appello: il nesso causale e la condotta della danneggiata – Nel presente giudizio, è come detto incontestato che sia caduta al momento del Parte_1 passaggio, in sella al proprio scooter, su una sconnessione presente sul manto stradale, in particolare una ampia irregolarità dell'asfalto che, nel punto in questione, presentava anche un dislivello di qualche centimetro rispetto alla sede stradale.
Il primo giudice, ha respinto la domanda, ritenendo che il contegno della danneggiata fosse stato talmente colposo – sotto il profilo sia della mancata attenzione, sia della velocità e condotta di guida non adeguata allo stato dei luoghi - da recidere il nesso causale con la buca ed assurgere esso stesso a causa del danno. Nell'affermare ciò il
Tribunale ha così motivato: 'Si osserva difatti che come confermato dai testi escussi, terzi estranei ai fatti della cui attendibilità e imparzialità non è lecito dubitare in difetto di riscontri contrari, l'attrice è caduta a bordo del proprio scooter la cui ruota anteriore
è andata ad impattare in un dislivello che ha creato una sorta di buca. I testi hanno quindi riconosciuto lo stato dei luoghi nelle foto che sono state loro rammostrate. Si evince, pertanto, che il sinistro si è verificato in un tratto di strada rettilineo, fortemente disconnesso, con manto irregolare per quasi tutta la sua lunghezza a causa dei lavori dei lavori effettuati alle tubature del depuratore ed in orario caratterizzato da luce diurna, (le 18,35 del 26 settembre), con tempo sereno (circostanza incontestata), peraltro in prossimità di un'intersezione'. E ancora di seguito: 'Ritiene questo Giudice, pertanto, che la situazione di potenziale pericolo costituita dal manto stradale largamente disconnesso e dissestato e dalla presenza di dislivelli e irregolarità fosse ben visibile e pertanto evitabile attraverso l'adozione di cautele idonee, tanto più che l'attrice viaggiava in ora diurna in condizioni di perfetta visibilità, a bordo di un veicolo a due ruote, di per sé maggiormente suscettibile di equilibrio precario rispetto ad un autoveicolo, in prossimità di un'intersezione, e avrebbe pertanto dovuto adottare una condotta conforme alle prevedibili condizioni dei luoghi e alle circostanze concrete e idoneo ad evitare la buca. Ciò avrebbe sicuramente permesso di evitare la caduta'. Il
Tribunale ha tratto infine argomento, a sostegno del rilievo causale esclusivo della condotta della GL, dalla dichiarazione del teste che ha riferito di aver visto Tes_1
l'attrice mentre sopraggiungeva e cadeva nella buca, osservando: 'il che conferma che la stessa (riferito alla buca, ndr) ben poteva essere vista anche dall'attrice. Per le stesse ragioni deve altresì escludersi che la buca per cui è causa abbia i requisiti dell'insidia che legittimano il risarcimento dei danni ex art. 2043 cc, non ravvisandosi in essa quella situazione di pericolo non visibile e che l'utente medio non è in grado di prevedere facendo uso della normale diligenza…'
L'appellante si duole della non corretta interpretazione delle dichiarazioni del testimone, contesta l'omessa diligenza nella guida della GL, evidenziando che non poteva trovare applicazione la giurisprudenza che, in luoghi connotati da estese disconnessioni, richiede una particolare diligenza di guida, evidenziando altresì che all'attrice non era stata elevata alcuna contestazione e che non era controverso che la stessa procedesse a velocità moderata.
Il motivo è fondato nei termini di seguito specificati.
In primo luogo va rilevata “l'irrilevanza, sul piano dell'accertamento causale, della natura «insidiosa» della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato” (cfr. Cass. ord. n. 4051 del 2024; nello stesso senso Cass. ord. n. 5116 del 17 febbraio 2023), trattandosi di elementi del tutto estranei alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. in cui va inquadrata la fattispecie.
Per quanto concerne il contegno della parte danneggiata, la Suprema Corte, in numerose pronunce (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 1° febbraio
2018; Cass 03/04/2019 n. 9315; Cass. 7/11/2021 n. 34886), ha stabilito che la condotta della parte lesa, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (così, in motivazione, Cass. sent. n. 11152 del 27 aprile 2023).
Ciò detto, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, è stato affermato come:
“Nell'ottica dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura insidiosa o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c. La condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia laddove presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno: al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi invece anche che simile condotta colposa del danneggiato si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità, ovvero sia qualificabile come abnorme e cioè estranea rispetto al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto” (cfr. Cass.
16.11.2020 n. 4035).
Tale orientamento è stato ribadito da una parte della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. 19/12/2022 n. 37059, che richiama Cass. n. 2480/2018 e Cass. n. 9315/2019), che ha ritenuto come la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia possa escludere la responsabilità del custode solo "ove sia colposa ed imprevedibile", ossia quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata “di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo", giacché l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente "carattere di imprevedibilità ed eccezionalità"; intanto il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex art. 1227 c.c., comma 1) può assumere dunque incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, in quanto sia abnorme, e non costituisca invece un'evenienza che, per quanto colposa, sia ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Più di recente, la Suprema Corte ha inteso ridimensionare, almeno in parte, il suddetto orientamento, rilevando che, sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (cfr. per tutte, Cass. 27 aprile 2023, n. 11152), il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”. In tal senso la giurisprudenza di legittimità la specificato che, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario, il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. ord. 23 maggio 2023, n. 14228). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023), secondo quello che è l'orientamento da ultimo assunto dalla Suprema Corte (a partire da Cass SSUU n° 20943 del
30.06.2022; cfr. Cass. n° 2376 del 24.01.2024; Cass. n° 8450 del 31.03.2025)
Tanto premesso in diritto, si osserva in fatto come nel caso in esame dalle dichiarazioni dei testimoni risulti univocamente che la è caduta con lo scooter in corrispondenza Pt_1 di una sconnessione del manto stradale, costituita da una irregolarità della superficie, tale da creare un leggero dislivello rispetto al resto della carreggiata, che per le sue caratteristiche era del tutto idonea a destabilizzare un mezzo a due ruote, come ben emerge dalle fotografie in atti, che i testi hanno confermato ritrarre lo stato dei luoghi al momento del sinistro.
Si deve, allora, comprendere se ciò nonostante il contegno della danneggiata sia stato tale da rappresentare fattore causale esclusivo del sinistro, anche nei termini della giurisprudenza di legittimità da ultimo citata.
L'efficacia causale assorbente della condotta dell'attrice è stata individuata dal Tribunale nel non avere la stessa tenuto una condotta di guida adeguata allo stato dei luoghi, che conosceva bene e dei quali era chiaramente visibile la particolare ampia sconnessione, peraltro in corrispondenza di un incrocio in cui l'attenzione avrebbe dovuto essere maggiore.
Partendo dalle caratteristiche della sconnessione, è indubbio che la buca in esame fosse visibile, tanto più che il sinistro è avvenuto in pieno giorno ed in un tratto di strada rettilineo. Dunque, certamente vi è un contegno colposo dell'odierna appellante per non averla veduta e/o per averla sottovalutata e comunque per non averla evitata, ma non si può ritenere che si tratti di una condotta colposa avente efficienza causale tale da assorbire in sé
l'intero profilo eziologico del sinistro, riducendo la presenza della sconnessione a mera occasione del danno.
Dall'istruttoria non è risultato che l'odierna appellante avesse posto in essere alcuna violazione del Codice della Strada, né tantomeno che tenesse una velocità sostenuta.
Tuttavia, proprio perché marciava ad una velocità non eleva, se proprio non avesse avuto modo di scansare l'ampia sconnessione, che interessava gran parte della sede stradale in prossimità di un incrocio, la , proprio in quanto la sconnessione era Pt_1 moto ampia e facilmente avvistabile, avrebbe comunque potuto a poco a poco rallentare, affrontando il dislivello del manto stradale ad una velocità ancora inferiore onde evitale di perdere aderenza con la ruota e cadere.
In definitiva, la caduta è avvenuta a causa della buca e il comune appellato non ha dimostrato il caso fortuito;
quanto in particolare alla condotta della danneggiata non può ritenersi il contegno della connotato da una colpa di tale gravità da poter Pt_1 assorbire l'intero profilo causale dell'incidente.
Per converso, è risultato dimostrato un consistente concorso di colpa della parte danneggiata, ex art. 1227 comma secondo c.c.
Considerato, da un canto, che la buca era ben visibile ed evitabile e che peraltro essa era collocata su un punto della strada in cui erano presenti ampie aree di difformità, ciò che avrebbe dovuto indurre l'appellante a prestare particolare attenzione o comunque a sottovalutare l'anomalia, il concorso di colpa va quantificato nella misura del 50% e l'appellato dev'essere condannato a risarcire all'appellante la metà dei danni patiti, per come di seguito specificato.
4.La quantificazione del danno – Al parziale accoglimento del motivo di appello relativamente all'an della responsabilità del pur in presenza di un concorso di CP_1 colpa della danneggiata, deve quindi seguire la verifica della sussistenza e della relativa quantificazione del danni richiesti, nei termini di seguito specificati.
4.1.Il danno non patrimoniale – Il CTU medico legale dott. con Persona_1 motivazione che in quanto logica, coerente e non oggetto di puntuali rilievi si deve recepire integralmente, ha accertato che, a seguito del sinistro per cui è causa, Pt_1 ha riportato una frattura pluriframmentaria scomposta della testa e del collo
[...] dell'omero. Il CTU ha quindi quantificato i postumi permanenti nella misura del 14% e il periodo di inabilità temporanea in 10 giorni di invalidità totale, 30 di invalidità parziale al 75% e 70 di ulteriore invalidità parziale al 50%.
Il danno non patrimoniale deve dunque essere liquidato sulla base delle indicazioni del
CTU ed in applicazione della tabella milanese vigente (ovvero quella aggiornata al
2024), posto che in primo grado non vi è stato alcun risarcimento del danno e che la liquidazione fatta per la prima volta in appello presuppone la valutazione all'attualità, con valori aggiornati secondo gli indici ISTAT, trattandosi di debito di valore. E' infatti pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte (ex plurimis: Cass. n. 5008/05, n.
5908/98; n. 6356/96; n. 8465/94) il principio a mente del quale le obbligazioni di valore si trasformano in obbligazioni di valuta a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, con la conseguenza che solo da tale momento esse restano assoggettate alla disciplina dettata dall'art. 1224 c.c. per le obbligazioni di valuta e che quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema "tabellare", la sopravvenuta variazione - nelle more del giudizio di appello - delle tabelle utilizzate comporta, per una corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226
c.c., l'applicazione della tabella aggiornata (cfr. Cass. 22.11.2019 n. 30519; v. anche
Cass. 25485/ 2016; Cass. 22265/ 2018).
Ciò detto, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
7126/2021), la liquidazione del danno non patrimoniale, come figura unitaria, deve tener conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente e quest'ultima è suscettibile di valutazione dal momento in cui, dopo il decorso della cessazione della malattia,
l'individuo abbia riacquistato la sua 'validità', con relativa stabilizzazione dei postumi. Entrambi i profili di danno non patrimoniale andranno quindi esaminati sia dal punto di vista dinamico relazionale, sia sotto il profilo delle eventuali conseguenti sofferenze morali patite a causa delle suddette invalidità, pervenendo ad una valutazione unitaria complessiva.
Poiché l'appellante al momento del sinistro (avvenuto in data 26.09.2017) aveva 35 anni, il demoltiplicatore in ragione dell'età è dello 0,830 ed il danno non patrimoniale permanente, derivante dalla valutazione sia del danno biologico dinamico-relazionale, sia della componente di sofferenza soggettiva interiore secondo il parametro medio, ordinariamente conseguente alla lesione all'integrità psicofisica accertata, ammonta ad euro 46.698,00 (di cui euro 35.921,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale, il resto a titolo di sofferenza soggettiva interiore media, presunta in base al tipo di lesione).
L'odierna parte appellante ha chiesto che il danno biologico riconosciuto venisse aumentato in forza del riconoscimento della c.d. personalizzazione, senza nulla specificamente allegare sul punto. Tale richiesta deve essere esclusa. Giova premettere che l'incremento in via di "personalizzazione" del danno biologico è legittimo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (cfr. ex plurimis Cass. ord. 2018/27482, 28988/2019;
5865/2021). Nel caso in esame non è stato provato alcun profilo tale da giustificare nell'appellante un grado di conseguenze superiori alla media dei soggetti interessati dalle medesime lesioni, ovvero peculiari in relazione alla specifica attività, e/o tipologia di vita.
Al sopraddetto danno deve aggiungersi quello per la temporanea, anch'esso quantificato dal Tribunale di Milano in modo unitario, come danno non patrimoniale “temporaneo” complessivo e comprensivo tanto del danno biologico dinamico-relazionale, quanto del morale temporaneo, ovvero della sofferenza soggettiva interiore, corrispondente a un valore base di euro 115,00 (di cui euro 84 per danno biologico – dinamico relazionale ed euro 31 per danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile), aumentabile fino al 50% in caso di comprovate peculiarità.
Allora, considerato il traumatismo riportato dalla GL, nel caso in esame appare equo riconoscere la somma di euro 120,00, per un danno complessivo di euro 8100,00 a titolo di invalidità temporanea [(euro 120x10)+(euro 120x30)x75%+ (euro
120x70)x50%]. Ne discende che il complessivo danno non patrimoniale subito ammonta ad euro
54.798,00.
Considerato il riconosciuto concorso di colpa della danneggiata nella causazione del sinistro, nella misura del 50%, il danno risarcibile andrà in tal senso proporzionalmente ridotto nella misura del 50%, ammontando dunque all'importo di euro 27.399,00.
Sulla predetta somma, liquidata in moneta attuale, sono dovuti gli interessi legali sul capitale devalutato, secondo gli indici Istat FOI generale, alla data del sinistro
(pervenendo ad euro 22.813,49) e da allora annualmente rivalutato, quali danno per il ritardato pagamento del suddetto debito, a titolo compensativo, pervenendosi così ad un importo complessivo di euro 30.165,66. Su tale importo andranno quindi computato gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.
4.2.Il danno patrimoniale (spese mediche e danni allo scooter)- Costituisce una voce di danno emergente l'esborso per spese mediche, documentate e ritenute congrue dal ctu, per euro 498,40, cui deve essere aggiunto il costo della consulenza medica di parte di cui è stata prodotta una notula di euro 610,00 da ritenere congrua.
Le spese sostenute per munirsi ante causam di una perizia di parte rientrano tra quelle in senso lato “mediche”, e costituiscono una voce risarcitoria per la quale nessuna norma richiede che la parte dimostri il previo effettivo esborso per poter chiederne la condanna della controparte al pagamento.
La consolidata giurisprudenza di legittimità, invero, esclude radicalmente la necessità che l'esborso sia già avvenuto e sia comprovato.
In tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223
c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (Cass., 10/11/2010, n. 22826; v. anche Cass. Sez. III n. 27129-
21, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718). “In caso di incidente, l'attore vittima del sinistro ha diritto, oltre al risarcimento dei danni subiti, anche al rimborso delle spese mediche adeguate e in rapporto di causalità con l'evento lesivo e quindi liquidabili ai sensi dell'art. 1223 c.c. come conseguenza diretta e immediata. Ai fini della liquidazione di tale posta di danno emergente, non è tuttavia necessario che ogni spesa medica sia documentata da una ricevuta fiscale o fattura che attesti l'avvenuto pagamento, posto che ciò che rileva è unicamente l'effettivo espletamento della prestazione e il sorgere del credito del danneggiato, ovvero di una posta passiva nel suo patrimonio.” (cfr. Cass. n. 22826/2010). Ed ancora: “per la risarcibilità del danno patrimoniale futuro è sufficiente la prova che il danno si produrrà secondo una ragionevole e fondata attendibilità, non potendosene pretendere l'assoluta certezza”
(così Cass. n. 495/1987; Cass. n. 23878/2020).
Le suddette spese mediche, ridotte del 50% per il riconosciuto concorso, ammontano dunque complessivamente ad euro 552,20.
Quanto al danno al ciclomotore, di cui è contestato non l'an, ma il quantum, il teste ha confermato il preventivo dei lavori al mezzo, aggiungendo 'mi pare Tes_2 che il lavoro poi non sia stato fatto, ma non sono sicuro'.
Considerato il tipo di danni indicati nel detto preventivo (a parabrezza, scudo anteriore, fianchetti, specchio sinistro, gamba forcella), che risultano compatibili con il tipo di sinistro, nonché l'esigua entità degli importi (euro 866,26 per ricambi ed euro 240,00 per manodopera) che rendono superflua la valutazione di convenienza rispetto al valore del mezzo (di cui peraltro non si conoscono le specifiche caratteristiche), anche tale voce di danno appare congrua. Come detto sopra irrilevante ai fini del risarcimento appare la circostanza che non sia stata provata l'effettiva riparazione ed il conseguente esborso, considerato che ai sensi dell'art 1223 c.c. integra comunque l'obbligazione stessa di effettuare l'esborso, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato. La mancata prova dell'effettuata riparazione e del relativo pagamento determinano invece l'esclusione del rimborso dell'IVA. Se, infatti, il danno in sé, anche a prescindere dall'effettuazione dell'intervento di ripristino del mezzo, è da rapportare al costo della riparazione, si osserva come nell'attuale momento storico in cui molte ditte piccole scelgono il regime forfettario, il pagamento dell'iva non è più la regola.
Dunque, poiché l'onere di provare il danno è ovviamente dell'appellante, dato che questa non ha indicato che intende svolgere i lavori proprio con chi l'iva deve applicare
(ed anzi non ha neppure provato di intendere svolgere la riparazione), in conclusione la stessa IVA non può essere oggetto di refusione.
Per quanto detto sopra l'importo complessivamente dovuto a titolo di danno patrimoniale da danneggiamento dello scooter ammonta dunque ad euro 2214,66.
Stante il ridetto concorso di colpa, il credito risarcitorio a tale titolo, pari al 50%, è dunque di euro 1.107,33.
Considerando complessivamente tutti i danni patrimoniali come sopra riconosciuti
(spese mediche, spese di riparazione) ridotti al 50% per il concorso di colpa, si ottiene l'importo complessivo di euro 1661,53. Trattandosi di debito di valore, tale somma dev'essere maggiorata della rivalutazione monetaria intervenuta dagli esborsi ad oggi, e sulla somma mediamente rivalutata debbono computarsi gli interessi legali, giusta Cass. S.U. 1712/95, per complessivi euro
1829,32 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.
Il danno che il deve quindi essere complessivamente Controparte_1 condannato a rifondere a a titolo sia di danno non patrimoniale, sia di danni Parte_1 patrimoniali richiesti, tenuto conto del riconosciuto concorso di colpa nella misura del
50%, è dunque pari ad euro 31.994,98, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.
5.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario
e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, considerato che all'esito del presente grado di giudizio è stata riconosciuta la responsabilità del nella misura del 50%, con CP_1 concorso di colpa della danneggiata del 50%, sussistono i presupposti per ritenere una parziale reciproca soccombenza, nella misura del 50%; quanto al restante 50% delle spese dei due gradi, le stesse vanno poste a carico del in ragione della CP_1 prevalente soccombenza.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da € 26.000 a € 52.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
Quanto alle spese di CTU liquidate come in atti, le stesse devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Le spese di CTP della parte attrice e odierna appellante, come da proposta di notula in atti, quantificate in complessive euro 400,00, devono ritenersi rientranti ex artt. 201 ed ex art. 185 u.c. c.p.c., tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate ex art. 91 c.p.c.; in applicazione del medesimo criterio di ripartizione delle spese di lite le stesse devono essere poste a carico della parte appellata nei limiti del 50%.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello, ritenuta sussistente la responsabilità del nella misura del 50% ed un concorso di colpa della danneggiata Controparte_1 nella misura del 50%, condanna l'appellato a corrispondere all'appellante, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non, la somma complessiva di euro 31.994,98 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
2) dichiara le spese di lite dei due gradi di giudizio compensate nella misura del 50%; pone il restante 50% delle spese di lite a carico del , che vengono Controparte_1 liquidate (nei limiti del suddetto 50%): quanto al primo grado in complessivi € 3808,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad € per spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in complessivi €
3473,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad € per spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU, liquidate come in atti a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
4) pone le spese di CTP di parte appellante, pari complessivamente ad euro 400,00, a carico del di nella misura del 50%. CP_1 CP_1
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14.05.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Giulia Conte Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni