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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 3545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3545 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 177 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente TRA
elett.me Parte_1 dom.ta in Roma, via Latina n. 27, presso lo studio dell'avv. Valentina Ferrigni che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
elett.me dom.to in Roma, piazza Cavour n. 17, presso Controparte_1 lo studio dell'avv. Patrizia Del Nostro che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Appelli avverso la sentenza n. 5551/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 31.7.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'avv , premesso di aver ricevuto, in data 10.1.2023, la Controparte_1 notifica iuntivo n. 7230/2022, emesso provvisoriamente esecutivo, con il quale il Tribunale di Roma gli ha ingiunto il pagamento, in favore della , della somma Parte_2 complessiva di € 126.545,57, a titolo di contributi previdenziali (contributi soggettivi e integrativi dovuti in eccedenza rispetto ai minimi anni 2004, 2008, 2010 e 2019 e contributi minimi soggettivi e di maternità anno 2020), ha convenuto in giudizio la rassegnando le seguenti conclusioni: “In via Pt_1 preliminare • Sospendere immediatamente la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo oggi opposto, per le ragioni esposte in narrativa;
Sempre in via preliminare • Revocare il decreto ingiuntivo de quo, stante l'intervenuta estinzione dei crediti ingiunti per prescrizione quinquennale, quanto meno relativamente alle annualità 2004, 2008, 2010, per le ragioni esposte in narrativa;
In via principale • Accertato e dichiarato che il dies a quo della pretesa creditoria oggetto di giudizio decorre dalla data di presentazione del noto Modello 5, statuire che l'avvocato nulla deve alla per gli Controparte_1 Parte_1 omessi/irregolari contribu r le annualità 2 0, per prescrizione decennale del diritto alla riscossione dal predetto termine. • Accertata e dichiarata la natura amministrativa delle sanzioni comminate, revocare, con qualsiasi statuizione, il decreto ingiuntivo de quo, quantomeno relativamente alle sanzioni per le annualità 2004, 2008 e 2010, per le motivazioni esposte in premessa. • Accertata e Dichiarata l'inattività della Pt_3
circa la mancata iscrizione a ruolo della contribuzione previd
[...] maturata durante il periodo pandemico, revocare il decreto ingiuntivo de quo con qualsiasi statuizione, per le ragioni esposte in narrativa. Con ogni più ampia riserva di formulare e precisare ulteriori domande ed eccezioni, nonché di articolare mezzi istruttori a seguito della costituzione della controparte nei termini che verranno a tal fine concessi. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
1.1. Nella resistenza della , Parte_2 respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale di Roma ha così deciso: accoglie il ricorso e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.7230/2022 emesso inter partes il 21.11.2022; condanna la resistente alla rifusione di due terzi delle spese di giudizio - Pt_1 liquidate per o in complessivi € 7.080,00, oltre spese generali e accessori come per legge, dichiarando compensato tra le parti il rimanente terzo.
1.2. Il primo giudice in sintesi: i) ripercorsa la normativa in materia di prescrizione (art. 66 L. n. 247/2012; art. 19 L. 576/1980) e richiamati i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di decorrenza del termine di prescrizione (Cass. n. 6729/2013, n. 35873/2021), ha premesso che se la dichiarazione reddituale (c.d. Modello 5) è difforme al vero il dies a quo di decorrenza della prescrizione è quello della sua trasmissione alla
[...]
, mentre nell'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata total Pt_1 omessa dal professionista il termine di prescrizione rimane sospeso ex art. 2941, n. 8>; ii) in relazione all'annualità 2004 ha affermato che è pacifico che il professionista opponente, per l'annualità 2004, pur non avendo inviato alla
il Modello 5, ha presentato al Fisco la dichiarazione dei redditi 2005 (anno Pt_1 sta 2004), con la quale ha indicato i redditi derivanti dall'attività professionale nell'apposito quadro (cfr. doc. 3 delle note autorizzate), con la conseguenza che tali dati potevano essere conoscibili alla Cassa previdenziale opposta, la quale invece si è attivata soltanto nel 2022 (ossia circa 17 anni dopo l'omissione dichiarativa del proprio iscritto): non risulta infatti dagli atti di causa che prima di tale data l'opposta abbia mai formalizzato alcuna richiesta all'avv.
per le causali su cui si discute. Ne consegue che, esclusa la sussistenza CP_1 della condotta dolosa del professionista nell'occultamento del debito contributivo 2004, deve escludersi per detta annualità (2004) – anche alla stregua di un generale principio di certezza e legittimo affidamento dell'iscritto - la sospensione del termine prescrizionale ex art. 2941, n. 8, c.c. Il dies a quo relativo alla prescrizione della contribuzione 2004 deve allora essere individuato nel momento della presentazione, da parte dell'opponente, della Dichiarazione dei redditi 2005 (avvenuta in data 1.11.2005 – cfr. doc. 3 delle note autorizzate) con la conseguente applicabilità della precedente disciplina di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (prescrizione quinquennale), atteso che la relativa prescrizione era da lungo tempo maturata al momento dell'entrata in vigore (3.02.2013) della nuova disciplina di cui all'art. 66 della legge 247/2012, risalendo al 12.04.2022 la prima richiesta di pagamento avanzata dalla a Pt_1 tale titolo (cfr. avviso bonario di cui al doc.
3.20 del fascicolo monitorio con relative ricevute PEC allegate) In tali termini, pertanto, la censura sollevata dall'opponente in punto di intervenuta prescrizione (quinquennale) del credito contributivo prodotto dall'iscritto nell'anno 2004 deve essere accolta>; iii) ha invece disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale in relazione alle annualità contributive 2008 e 2010, richiamando i princìpi già citati e aggiungendo che non essendo ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui alla normativa precedente alla legge n. 274/2012, il termine di prescrizione è diventato decennale a decorrere dalla entrata in vigore di detta legge> sicché, dovendo il dies a quo decorrere rispettivamente dal 27.11.2009 (per l'annualità 2008) e dall'1.8.2011 (per quella 2010), data di presentazione dei modelli 5 risultati infedeli, ed essendo intervenuta la notifica di validi atti interruttivi del suddetto termine decennale, rispettivamente in data 26.9.2019 per l'annualità 2008 e in data 25.5.2021 per l'annualità 2010, ha affermato che nessuna prescrizione risulta maturata per le contribuzioni de quibus (2008 e 2010)>; iv) per le medesime ragioni, ha disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale relativa alle sanzioni comminate dalla per le annualità 2008 Pt_1
e 2010, ponendo in rilievo che ai sensi dell'art. 19 della legge n. 576/1980, il termine decennale si applica non solo ai contributi ma anche ai relativi accessori:
“La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si Pt_1 compie con il decorso di dieci anni”>; , infine, accolto la doglianza formulata dall'opponente in relazione all'illegittimità della pretesa contributiva azionata dalla con il monitorio in relazione alle annualità 2019 e 2020, per Pt_1 non avere qu ima iscritto a ruolo entro l'ottobre 2021 – come da sua comunicazione istituzionale – le relative somme dovute>; sul punto ha osservato che come risulta dalla pagina web estratta dal sito istituzionale della
[...]
(cfr. doc. 2 del ricorso), quest'ultima elencava le modalità di Parte_4 corresponsione dei contributi in autoliquidazione, prevedendo, ai fini che qui interessano: “c. mediante iscrizione nel ruolo 2021 (da formare a ottobre 2021), maggiorati degli interessi nella misura dell'1,50% con possibilità di chiedere ulteriori rateazioni direttamente al Concessionario (fino a 72 rate)”. Orbene, tanto rilevato, l'omessa iscrizione a ruolo delle somme dovute in relazione a dette annualità contributive (2019 e 2020) integra per questo giudice una manifesta violazione del principio di correttezza di cui all'art. 1175 c.c., violazione che finisce con il creare una potenziale disparità di trattamento tra coloro che sono stati messi nelle condizioni di accedere alla ulteriore rateizzazione direttamente con il Concessionario della Riscossione e coloro che invece – per non avere la iscritto a ruolo le somme dovute – non vi hanno Pt_1 potuto accedere. Né app vincente in senso contrario la tesi prospettata dalla Cassa opposta all'atto della sua costituzione in giudizio circa il fatto che il professionista non avrebbe potuto in ogni caso accedere alla definizione agevolata, ammessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 231, della legge 197/2022 per i soli carichi affidati al Concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, atteso che l'impegno istituzionale pubblicizzato dalla attraverso i suoi canali ufficiali non poteva riguardare – neppure Pt_1 sotto lo puramente cronologico (dalla disamina della stessa si può infatti rilevare che la comunicazione è di data antecedente all'entrata in vigore della legge 197/2022) – la facoltà per gli iscritti di accedere alla suddetta definizione agevolata. Talché è sufficiente, in accoglimento della relativa censura sollevata dall'opposto, all'accertamento dell'illegittimità della pretesa contributiva azionata con riferimento agli anni 2019 e 2020>; vi) ha, infine, affermato che la revoca travolge per intero la somma portata dal decreto ingiuntivo opposto, in assenza di specifica domanda, da parte della , di condanna Pt_1 dell'opponente alla minore somma eventualmente ac nel presente giudizio di opposizione>, ritenendo pacifico che qualora non integralmente confermato in sede di opposizione, deve essere revocato in assenza di specifica domanda di riduzione, ivi non formulata neppure dalla previdenziale>. Pt_1
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello la
[...]
lamentandone: I) l'erronei Parte_1 il primo giudice ha dichiarato prescritta l'annualità contributiva 2004, riconducendo il dies a quo della prescrizione alla data in cui il professionista ha trasmesso la dichiarazione dei redditi al fisco, anziché ritenere, in virtù del combinato disposto degli artt. 17 e 19, comma 2, della L. 576/1980, sospeso il relativo termine fino all'accertamento dell'omissione dichiarativa;
ha, dunque, lamentato la violazione e falsa applicazione della L. 576/1980; II) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato l'illegittimità della pretesa contributiva per gli anni 2019 e 2020, per non aver la iscritto a ruolo le Pt_1 relative somme entro l'ottobre 2021, come da comunicazione istituzionale, integrando tale condotta una manifesta violazione del principio di correttezza di cui all'art. 1175 c.c.; ha, dunque, lamentato l'erroneo inquadramento giuridico della fattispecie, l'errata violazione del principio di correttezza nonché la carenza di motivazione sul punto;
III) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice, a fronte di un accoglimento parziale dell'opposizione proposta dal , ha CP_1 ritenuto di dover revocare l'intera somma portata nel decreto ingiuntivo opposto, in mancanza di specifica domanda da parte della diretta al riconoscimento Pt_1 di un minor credito, ponendosi in contrasto con i i che regolano il giudizio di opposizione.
2.1. Si è costituito in giudizio , resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto;
in via subordinata ed incidentale ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità per aver rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale sia in punto di sanzioni comminate dalla Cassa Forense, trascurando la natura amministrativa delle stesse, sia in punto di interessi contenendo l'art. 2948, n. 4, c.c. una disciplina unitaria applicabile a ogni forma di interesse e “sganciata” dalla riscossione del capitale”.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Preliminarmente va dichiarata l'improcedibilità dell'appello incidentale proposto dall'avv. . Controparte_1
3.1. Per come eccepito in sede di discussione dalla e per come confermato Pt_1 dallo stesso procuratore dell'appellato il grava cidentale non è stato notificato.
3.2. Trova quindi applicazione il principio, più volte affermato dai giudici di legittimità, per cui nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile poiché il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all'appellante un termine per provvedere a nuova notifica, nella specie neppure richiesto (ex plurimis da ultimo Cass. n. 837/2016, Cass. n. 23159/2024). Dalla dichiarata improcedibilità consegue il passaggio in giudicato delle statuizioni con le quali il Tribunale ha respinto l'opposizione con riguardo ai crediti contributivi per gli anni 2008 e 2010 e con riguardo alle sanzioni relative agli stessi anni.
4. Passando all'esame dell'appello principale, questo è fondato e deve essere accolto.
5. Con il primo motivo la impugna la statuizione con cui il Tribunale, Pt_1 accogliendo la relativa eccezione dell'iscritto, ha dichiarato prescritto il credito per contributi soggettivi e integrativi dovuti in eccedenza rispetto ai minimi relativamente all'anno 2004. 5.1. Le ragioni della decisione sono state già integralmente richiamate al punto 1.2 ii) e non possono essere condivise perché, così come eccepito dalla , Pt_1 si pongono in evidente contrasto con la disciplina legale in materia e in con la legge n. 576/1980. 5.2. E' pacifico in causa, così come anche affermato dal Tribunale, con l'entrata in vigore dell'art 66 legge n. 247/2012 il termine di prescrizione è tornato a essere decennale e che detta previsione trova applicazione solo per i crediti successivi e per quelli per i quali non era ancora maturata la prescrizione, così come ricordato dalla gravata sentenza in applicazione della giurisprudenza di legittimità (Cass 6729/2013).
5.3. Va osservato che le modifiche introdotte dalla legge n. 335/1995 non hanno fatto venir meno la disciplina speciale in materia, tant'è che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “poiché la legge 8 agosto 1995, n. 335 ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi, non è incisa dalla predetta legge la previgente disposizione di cui all'art. 19, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, la quale, per la previdenza forense, dispone che la prescrizione inizia a decorrere dalla trasmissione alla
[...]
della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della Parte_2 stessa legge n. 576 (e, segnatamente, della cd. denuncia "Mod. 5", contenente l'indicazione del volume d'affari)” (Cass. n. 18698/2007, Cass. 24414/2008).
5.4. Lo stesso Tribunale ha accertato, senza alcuna contestazione né smentita sul punto, che con riguardo all'annualità in esame- 2004- l'avv. non ha CP_1 mai provveduto all'inoltro del modello 5, omettendo di comunic i Pt_1 propri redditi ed è pacifico che quest'ultima ha acquisito i relativi dati d'ufficio solo il 24/2/2022. 5.5. Ne consegue che, prima di detta data, in conformità alla richiamata disciplina normativa, nessun termine di prescrizione poteva decorrere, sicché con l'entrata in vigore della legge n. 247/2012 il termine è tornato a essere decennale e con tutta evidenza questo non era affatto spirato alla data del primo avviso bonario, accertato dal Tribunale al 12/4/2022, e tantomeno alla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto intervenuta il 10/1/2023. 5.6. Le diverse ragioni della decisione si pongono in evidente e insanabile contrasto con il dato normativo laddove fissano la decorrenza della prescrizione alla data di presentazione della denuncia dei redditi al fisco, decorrenza che non trova alcun riscontro normativo né alcun riscontro, con riguardo alla presente fattispecie, trova il tema della “condotta dolosa del professionista nell'occultamento”, non essendo di supporto alle esposte ragioni le pronunce di legittimità richiamate dal Tribunale.
5.7. Ed invero proprio nella sentenza n. 35873/2021, che come rileva il primo giudice, con l'orientamento giurisprudenziale precedente formatosi sul tema (cfr. Cass. Civ. 27218/2018; Cass. Civ. n. 7000/2008; Cass. civ. 9113/2007), si legge espressamente che “tutt'affatto diversa è l'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, atteso che, in una siffatta circostanza, proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere;
di conseguenza, avendo la fattispecie ad oggetto proprio redditi non dichiarati dal professionista, la ben Parte_1 può rivendicare i contributi maturati, per l'evidente ragione essi la prescrizione non ha mai iniziato a decorrere;
l'orientamento affermato da questa Corte ritiene che "L'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , Parte_2 individua un distinto regime della prescrizione med comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione."(Cass. n. 6259 del 2011)”.
5.8. Quindi è la stessa pronuncia di legittimità richiamata dal Tribunale a confermare che nella specie, difettando la comunicazione dei propri redditi alla nessun termine di prescrizione poteva decorrere. Pt_1
5.9. A diverse conclusioni non conduce neppure il richiamo del Tribunale alla pronuncia n. 27393/2019, con la quale è stato respinto il ricorso del professionista che aveva reso nel modello 5 una dichiarazione non veritiera, che a parere della Corte territoriale integrava l'occultamento doloso del debito con conseguente sospensione ex art 941 n. 8 cc ( si legge nella richiamata decisione che “Infine, va pure evidenziato che la sentenza ora gravata, come illustrato nei paragrafi che precedono, ha chiaramente valutato e dato atto della condotta dolosa del professionista, di occultamento del credito per non avere dichiarato parte dei proventi ( invece dichiarati al fisco) relativi agli anni 1992 e 1993 nel Modello 5, con giudizio di fatto che si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità. 10. La sentenza impugnata, muovendo dunque dalla descritta premessa fattuale, ha correttamente applicato l'insegnamento di questa Corte, nel senso che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 c.c., n. 8 ("tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto") ricorre quando sia posta in essere, dal debitore, una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e dunque quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, al creditore, l'esistenza dell'obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. 18 ottobre 2018, n. 26269; Cass. 11 settembre 2018, n. 22072; Cass. 7 marzo 2012, n. 3584)”).
5.10 Nel caso qui in esame, però, come più volte evidenziato, il professionista non ha mai proceduto all'inoltro del modello 5 per l'anno 2004 sicché alla Pt_1 il credito è stato totalmente “occultato” non rilevando, attesa la specie disciplina, la presentazione al fisco della dichiarazione dei redditi per detta annualità.
5.11 Infine non è neppure conferente la pronuncia di legittimità Cass n. 6677/2019 citata dall'appellato, atteso che questa è riferita alla diversa fattispecie della c.d. doppia iscrizione.
5.12 Da quanto esposto consegue che, in riforma della gravata sentenza, l'opposizione dall'avv. deve essere respinta anche con riguardo ai CP_1 contributi relativi all'an
6. Parimenti fondato è il secondo motivo di gravame con cui la censura la Pt_1 statuizione con la quale è stata ritenuta l'illegittimità della pretesa contributiva azionata dalla con il monitorio in relazione alle annualità 2019 e 2020, per Pt_1 non avere quest'ultima iscritto a ruolo entro l'ottobre 2021 –come da sua comunicazione istituzionale – le relative somme dovute>.
6.1. Le ragioni della decisione sono state già richiamate al punto 1.2 v) e non possono essere in alcun modo condivise.
6.2. Il Tribunale ritenuta sussistente correttezza di cui all'art. 1175 c.c.>, che a suo avviso avrebbe determinato potenziale disparità di trattamento tra coloro che sono stati messi nelle condizioni di accedere alla ulteriore rateizzazione direttamente con il Concessionario della Riscossione e coloro che invece – per non avere la Pt_1 iscritto a ruolo le somme dovute – non vi hanno potuto accedere>, ha mandato assolto l'appellato dal proprio obbligo contributivo per le annualità in questione.
6.3. La soluzione non ha alcun giuridico fondamento, non potendosi annoverare, a prescindere da ogni altra considerazione, la violazione del principio di correttezza ex art.1175 cc tra le cause estintive del debito contributivo- qui in alcun modo contestato-, come finisce per fare il Tribunale né un tale effetto può conseguire dalla discutibile disparità di trattamento affermata nella gravata sentenza.
6.4. Le cause di estinzione dell'obbligazione sono tipizzate dal codice e non è neppure necessario richiamarle e tra queste non sono contemplate quelle applicate dal primo giudice né un tale effetto è contemplato dalla legge n. 197/2022. 6.5. Quanto esposto è sufficiente a disattendere le ragioni della decisione e procedere anche sul punto alla riforma della gravata sentenza, potendosi anche aggiungere che l'atteggiamento dell'appellato, che certo non si è prodigato per adempiere al proprio debito né ha dimostrato una seria e concreta volontà di farlo (continua a resistere anche in questa sede) non lo rende certo vittima di discriminazione e leso nel rapporto fiduciario con la , soprattutto Pt_1 considerato, oltre quanto già sopra evidenziato in via ente, che il professionista neppure ha dedotto, né tantomeno dimostrato, un qualche pregiudizio dalla mancata iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, pregiudizio che comunque non lo avrebbe esonerato in alcun modo dall'adempiere al proprio debito.
7. In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi di censura la gravata sentenza deve essere riformata, e tenuto conto delle statuizioni su cui si è formato il giudicato interno e non residuando alcun'altra questione, va disposto l'integrale rigetto dell'opposizione proposta dall'avv. contro il decreto CP_1 ingiuntivo n. 7230/2022 emesso dal Tribunale di Roma a favore della Pt_1
Forense.
8. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022. 8.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante incidentale le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, dichiarato improcedibile l'appello incidentale, in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, rigetta integralmente l'opposizione proposta dall'avv CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 7230/2022 emesso dal Tribunale di
[...]
Roma; condanna l'avv. a rifondere alla le spese di entrambi i gradi di CP_1 Pt_1 giudizio liquidate al primo grado in 3,00 e quanto al presente grado in € 10.000,00 oltre rimborso 15%, iva e cpa;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, dà atto che sussistono in capo all'avv. le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. CP_1
115/20 modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto Roma 30.10.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 177 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente TRA
elett.me Parte_1 dom.ta in Roma, via Latina n. 27, presso lo studio dell'avv. Valentina Ferrigni che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
elett.me dom.to in Roma, piazza Cavour n. 17, presso Controparte_1 lo studio dell'avv. Patrizia Del Nostro che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Appelli avverso la sentenza n. 5551/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 31.7.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'avv , premesso di aver ricevuto, in data 10.1.2023, la Controparte_1 notifica iuntivo n. 7230/2022, emesso provvisoriamente esecutivo, con il quale il Tribunale di Roma gli ha ingiunto il pagamento, in favore della , della somma Parte_2 complessiva di € 126.545,57, a titolo di contributi previdenziali (contributi soggettivi e integrativi dovuti in eccedenza rispetto ai minimi anni 2004, 2008, 2010 e 2019 e contributi minimi soggettivi e di maternità anno 2020), ha convenuto in giudizio la rassegnando le seguenti conclusioni: “In via Pt_1 preliminare • Sospendere immediatamente la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo oggi opposto, per le ragioni esposte in narrativa;
Sempre in via preliminare • Revocare il decreto ingiuntivo de quo, stante l'intervenuta estinzione dei crediti ingiunti per prescrizione quinquennale, quanto meno relativamente alle annualità 2004, 2008, 2010, per le ragioni esposte in narrativa;
In via principale • Accertato e dichiarato che il dies a quo della pretesa creditoria oggetto di giudizio decorre dalla data di presentazione del noto Modello 5, statuire che l'avvocato nulla deve alla per gli Controparte_1 Parte_1 omessi/irregolari contribu r le annualità 2 0, per prescrizione decennale del diritto alla riscossione dal predetto termine. • Accertata e dichiarata la natura amministrativa delle sanzioni comminate, revocare, con qualsiasi statuizione, il decreto ingiuntivo de quo, quantomeno relativamente alle sanzioni per le annualità 2004, 2008 e 2010, per le motivazioni esposte in premessa. • Accertata e Dichiarata l'inattività della Pt_3
circa la mancata iscrizione a ruolo della contribuzione previd
[...] maturata durante il periodo pandemico, revocare il decreto ingiuntivo de quo con qualsiasi statuizione, per le ragioni esposte in narrativa. Con ogni più ampia riserva di formulare e precisare ulteriori domande ed eccezioni, nonché di articolare mezzi istruttori a seguito della costituzione della controparte nei termini che verranno a tal fine concessi. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
1.1. Nella resistenza della , Parte_2 respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale di Roma ha così deciso: accoglie il ricorso e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.7230/2022 emesso inter partes il 21.11.2022; condanna la resistente alla rifusione di due terzi delle spese di giudizio - Pt_1 liquidate per o in complessivi € 7.080,00, oltre spese generali e accessori come per legge, dichiarando compensato tra le parti il rimanente terzo.
1.2. Il primo giudice in sintesi: i) ripercorsa la normativa in materia di prescrizione (art. 66 L. n. 247/2012; art. 19 L. 576/1980) e richiamati i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di decorrenza del termine di prescrizione (Cass. n. 6729/2013, n. 35873/2021), ha premesso che se la dichiarazione reddituale (c.d. Modello 5) è difforme al vero il dies a quo di decorrenza della prescrizione è quello della sua trasmissione alla
[...]
, mentre nell'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata total Pt_1 omessa dal professionista il termine di prescrizione rimane sospeso ex art. 2941, n. 8>; ii) in relazione all'annualità 2004 ha affermato che è pacifico che il professionista opponente, per l'annualità 2004, pur non avendo inviato alla
il Modello 5, ha presentato al Fisco la dichiarazione dei redditi 2005 (anno Pt_1 sta 2004), con la quale ha indicato i redditi derivanti dall'attività professionale nell'apposito quadro (cfr. doc. 3 delle note autorizzate), con la conseguenza che tali dati potevano essere conoscibili alla Cassa previdenziale opposta, la quale invece si è attivata soltanto nel 2022 (ossia circa 17 anni dopo l'omissione dichiarativa del proprio iscritto): non risulta infatti dagli atti di causa che prima di tale data l'opposta abbia mai formalizzato alcuna richiesta all'avv.
per le causali su cui si discute. Ne consegue che, esclusa la sussistenza CP_1 della condotta dolosa del professionista nell'occultamento del debito contributivo 2004, deve escludersi per detta annualità (2004) – anche alla stregua di un generale principio di certezza e legittimo affidamento dell'iscritto - la sospensione del termine prescrizionale ex art. 2941, n. 8, c.c. Il dies a quo relativo alla prescrizione della contribuzione 2004 deve allora essere individuato nel momento della presentazione, da parte dell'opponente, della Dichiarazione dei redditi 2005 (avvenuta in data 1.11.2005 – cfr. doc. 3 delle note autorizzate) con la conseguente applicabilità della precedente disciplina di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (prescrizione quinquennale), atteso che la relativa prescrizione era da lungo tempo maturata al momento dell'entrata in vigore (3.02.2013) della nuova disciplina di cui all'art. 66 della legge 247/2012, risalendo al 12.04.2022 la prima richiesta di pagamento avanzata dalla a Pt_1 tale titolo (cfr. avviso bonario di cui al doc.
3.20 del fascicolo monitorio con relative ricevute PEC allegate) In tali termini, pertanto, la censura sollevata dall'opponente in punto di intervenuta prescrizione (quinquennale) del credito contributivo prodotto dall'iscritto nell'anno 2004 deve essere accolta>; iii) ha invece disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale in relazione alle annualità contributive 2008 e 2010, richiamando i princìpi già citati e aggiungendo che non essendo ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui alla normativa precedente alla legge n. 274/2012, il termine di prescrizione è diventato decennale a decorrere dalla entrata in vigore di detta legge> sicché, dovendo il dies a quo decorrere rispettivamente dal 27.11.2009 (per l'annualità 2008) e dall'1.8.2011 (per quella 2010), data di presentazione dei modelli 5 risultati infedeli, ed essendo intervenuta la notifica di validi atti interruttivi del suddetto termine decennale, rispettivamente in data 26.9.2019 per l'annualità 2008 e in data 25.5.2021 per l'annualità 2010, ha affermato che nessuna prescrizione risulta maturata per le contribuzioni de quibus (2008 e 2010)>; iv) per le medesime ragioni, ha disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale relativa alle sanzioni comminate dalla per le annualità 2008 Pt_1
e 2010, ponendo in rilievo che ai sensi dell'art. 19 della legge n. 576/1980, il termine decennale si applica non solo ai contributi ma anche ai relativi accessori:
“La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si Pt_1 compie con il decorso di dieci anni”>; , infine, accolto la doglianza formulata dall'opponente in relazione all'illegittimità della pretesa contributiva azionata dalla con il monitorio in relazione alle annualità 2019 e 2020, per Pt_1 non avere qu ima iscritto a ruolo entro l'ottobre 2021 – come da sua comunicazione istituzionale – le relative somme dovute>; sul punto ha osservato che come risulta dalla pagina web estratta dal sito istituzionale della
[...]
(cfr. doc. 2 del ricorso), quest'ultima elencava le modalità di Parte_4 corresponsione dei contributi in autoliquidazione, prevedendo, ai fini che qui interessano: “c. mediante iscrizione nel ruolo 2021 (da formare a ottobre 2021), maggiorati degli interessi nella misura dell'1,50% con possibilità di chiedere ulteriori rateazioni direttamente al Concessionario (fino a 72 rate)”. Orbene, tanto rilevato, l'omessa iscrizione a ruolo delle somme dovute in relazione a dette annualità contributive (2019 e 2020) integra per questo giudice una manifesta violazione del principio di correttezza di cui all'art. 1175 c.c., violazione che finisce con il creare una potenziale disparità di trattamento tra coloro che sono stati messi nelle condizioni di accedere alla ulteriore rateizzazione direttamente con il Concessionario della Riscossione e coloro che invece – per non avere la iscritto a ruolo le somme dovute – non vi hanno Pt_1 potuto accedere. Né app vincente in senso contrario la tesi prospettata dalla Cassa opposta all'atto della sua costituzione in giudizio circa il fatto che il professionista non avrebbe potuto in ogni caso accedere alla definizione agevolata, ammessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 231, della legge 197/2022 per i soli carichi affidati al Concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, atteso che l'impegno istituzionale pubblicizzato dalla attraverso i suoi canali ufficiali non poteva riguardare – neppure Pt_1 sotto lo puramente cronologico (dalla disamina della stessa si può infatti rilevare che la comunicazione è di data antecedente all'entrata in vigore della legge 197/2022) – la facoltà per gli iscritti di accedere alla suddetta definizione agevolata. Talché è sufficiente, in accoglimento della relativa censura sollevata dall'opposto, all'accertamento dell'illegittimità della pretesa contributiva azionata con riferimento agli anni 2019 e 2020>; vi) ha, infine, affermato che la revoca travolge per intero la somma portata dal decreto ingiuntivo opposto, in assenza di specifica domanda, da parte della , di condanna Pt_1 dell'opponente alla minore somma eventualmente ac nel presente giudizio di opposizione>, ritenendo pacifico che qualora non integralmente confermato in sede di opposizione, deve essere revocato in assenza di specifica domanda di riduzione, ivi non formulata neppure dalla previdenziale>. Pt_1
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello la
[...]
lamentandone: I) l'erronei Parte_1 il primo giudice ha dichiarato prescritta l'annualità contributiva 2004, riconducendo il dies a quo della prescrizione alla data in cui il professionista ha trasmesso la dichiarazione dei redditi al fisco, anziché ritenere, in virtù del combinato disposto degli artt. 17 e 19, comma 2, della L. 576/1980, sospeso il relativo termine fino all'accertamento dell'omissione dichiarativa;
ha, dunque, lamentato la violazione e falsa applicazione della L. 576/1980; II) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato l'illegittimità della pretesa contributiva per gli anni 2019 e 2020, per non aver la iscritto a ruolo le Pt_1 relative somme entro l'ottobre 2021, come da comunicazione istituzionale, integrando tale condotta una manifesta violazione del principio di correttezza di cui all'art. 1175 c.c.; ha, dunque, lamentato l'erroneo inquadramento giuridico della fattispecie, l'errata violazione del principio di correttezza nonché la carenza di motivazione sul punto;
III) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice, a fronte di un accoglimento parziale dell'opposizione proposta dal , ha CP_1 ritenuto di dover revocare l'intera somma portata nel decreto ingiuntivo opposto, in mancanza di specifica domanda da parte della diretta al riconoscimento Pt_1 di un minor credito, ponendosi in contrasto con i i che regolano il giudizio di opposizione.
2.1. Si è costituito in giudizio , resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto;
in via subordinata ed incidentale ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità per aver rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale sia in punto di sanzioni comminate dalla Cassa Forense, trascurando la natura amministrativa delle stesse, sia in punto di interessi contenendo l'art. 2948, n. 4, c.c. una disciplina unitaria applicabile a ogni forma di interesse e “sganciata” dalla riscossione del capitale”.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Preliminarmente va dichiarata l'improcedibilità dell'appello incidentale proposto dall'avv. . Controparte_1
3.1. Per come eccepito in sede di discussione dalla e per come confermato Pt_1 dallo stesso procuratore dell'appellato il grava cidentale non è stato notificato.
3.2. Trova quindi applicazione il principio, più volte affermato dai giudici di legittimità, per cui nei giudizi soggetti al rito del lavoro, l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile poiché il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, non può assegnare all'appellante un termine per provvedere a nuova notifica, nella specie neppure richiesto (ex plurimis da ultimo Cass. n. 837/2016, Cass. n. 23159/2024). Dalla dichiarata improcedibilità consegue il passaggio in giudicato delle statuizioni con le quali il Tribunale ha respinto l'opposizione con riguardo ai crediti contributivi per gli anni 2008 e 2010 e con riguardo alle sanzioni relative agli stessi anni.
4. Passando all'esame dell'appello principale, questo è fondato e deve essere accolto.
5. Con il primo motivo la impugna la statuizione con cui il Tribunale, Pt_1 accogliendo la relativa eccezione dell'iscritto, ha dichiarato prescritto il credito per contributi soggettivi e integrativi dovuti in eccedenza rispetto ai minimi relativamente all'anno 2004. 5.1. Le ragioni della decisione sono state già integralmente richiamate al punto 1.2 ii) e non possono essere condivise perché, così come eccepito dalla , Pt_1 si pongono in evidente contrasto con la disciplina legale in materia e in con la legge n. 576/1980. 5.2. E' pacifico in causa, così come anche affermato dal Tribunale, con l'entrata in vigore dell'art 66 legge n. 247/2012 il termine di prescrizione è tornato a essere decennale e che detta previsione trova applicazione solo per i crediti successivi e per quelli per i quali non era ancora maturata la prescrizione, così come ricordato dalla gravata sentenza in applicazione della giurisprudenza di legittimità (Cass 6729/2013).
5.3. Va osservato che le modifiche introdotte dalla legge n. 335/1995 non hanno fatto venir meno la disciplina speciale in materia, tant'è che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che “poiché la legge 8 agosto 1995, n. 335 ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi, non è incisa dalla predetta legge la previgente disposizione di cui all'art. 19, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, la quale, per la previdenza forense, dispone che la prescrizione inizia a decorrere dalla trasmissione alla
[...]
della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della Parte_2 stessa legge n. 576 (e, segnatamente, della cd. denuncia "Mod. 5", contenente l'indicazione del volume d'affari)” (Cass. n. 18698/2007, Cass. 24414/2008).
5.4. Lo stesso Tribunale ha accertato, senza alcuna contestazione né smentita sul punto, che con riguardo all'annualità in esame- 2004- l'avv. non ha CP_1 mai provveduto all'inoltro del modello 5, omettendo di comunic i Pt_1 propri redditi ed è pacifico che quest'ultima ha acquisito i relativi dati d'ufficio solo il 24/2/2022. 5.5. Ne consegue che, prima di detta data, in conformità alla richiamata disciplina normativa, nessun termine di prescrizione poteva decorrere, sicché con l'entrata in vigore della legge n. 247/2012 il termine è tornato a essere decennale e con tutta evidenza questo non era affatto spirato alla data del primo avviso bonario, accertato dal Tribunale al 12/4/2022, e tantomeno alla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto intervenuta il 10/1/2023. 5.6. Le diverse ragioni della decisione si pongono in evidente e insanabile contrasto con il dato normativo laddove fissano la decorrenza della prescrizione alla data di presentazione della denuncia dei redditi al fisco, decorrenza che non trova alcun riscontro normativo né alcun riscontro, con riguardo alla presente fattispecie, trova il tema della “condotta dolosa del professionista nell'occultamento”, non essendo di supporto alle esposte ragioni le pronunce di legittimità richiamate dal Tribunale.
5.7. Ed invero proprio nella sentenza n. 35873/2021, che come rileva il primo giudice, con l'orientamento giurisprudenziale precedente formatosi sul tema (cfr. Cass. Civ. 27218/2018; Cass. Civ. n. 7000/2008; Cass. civ. 9113/2007), si legge espressamente che “tutt'affatto diversa è l'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, atteso che, in una siffatta circostanza, proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere;
di conseguenza, avendo la fattispecie ad oggetto proprio redditi non dichiarati dal professionista, la ben Parte_1 può rivendicare i contributi maturati, per l'evidente ragione essi la prescrizione non ha mai iniziato a decorrere;
l'orientamento affermato da questa Corte ritiene che "L'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , Parte_2 individua un distinto regime della prescrizione med comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione."(Cass. n. 6259 del 2011)”.
5.8. Quindi è la stessa pronuncia di legittimità richiamata dal Tribunale a confermare che nella specie, difettando la comunicazione dei propri redditi alla nessun termine di prescrizione poteva decorrere. Pt_1
5.9. A diverse conclusioni non conduce neppure il richiamo del Tribunale alla pronuncia n. 27393/2019, con la quale è stato respinto il ricorso del professionista che aveva reso nel modello 5 una dichiarazione non veritiera, che a parere della Corte territoriale integrava l'occultamento doloso del debito con conseguente sospensione ex art 941 n. 8 cc ( si legge nella richiamata decisione che “Infine, va pure evidenziato che la sentenza ora gravata, come illustrato nei paragrafi che precedono, ha chiaramente valutato e dato atto della condotta dolosa del professionista, di occultamento del credito per non avere dichiarato parte dei proventi ( invece dichiarati al fisco) relativi agli anni 1992 e 1993 nel Modello 5, con giudizio di fatto che si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità. 10. La sentenza impugnata, muovendo dunque dalla descritta premessa fattuale, ha correttamente applicato l'insegnamento di questa Corte, nel senso che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 c.c., n. 8 ("tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto") ricorre quando sia posta in essere, dal debitore, una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e dunque quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, al creditore, l'esistenza dell'obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. 18 ottobre 2018, n. 26269; Cass. 11 settembre 2018, n. 22072; Cass. 7 marzo 2012, n. 3584)”).
5.10 Nel caso qui in esame, però, come più volte evidenziato, il professionista non ha mai proceduto all'inoltro del modello 5 per l'anno 2004 sicché alla Pt_1 il credito è stato totalmente “occultato” non rilevando, attesa la specie disciplina, la presentazione al fisco della dichiarazione dei redditi per detta annualità.
5.11 Infine non è neppure conferente la pronuncia di legittimità Cass n. 6677/2019 citata dall'appellato, atteso che questa è riferita alla diversa fattispecie della c.d. doppia iscrizione.
5.12 Da quanto esposto consegue che, in riforma della gravata sentenza, l'opposizione dall'avv. deve essere respinta anche con riguardo ai CP_1 contributi relativi all'an
6. Parimenti fondato è il secondo motivo di gravame con cui la censura la Pt_1 statuizione con la quale è stata ritenuta l'illegittimità della pretesa contributiva azionata dalla con il monitorio in relazione alle annualità 2019 e 2020, per Pt_1 non avere quest'ultima iscritto a ruolo entro l'ottobre 2021 –come da sua comunicazione istituzionale – le relative somme dovute>.
6.1. Le ragioni della decisione sono state già richiamate al punto 1.2 v) e non possono essere in alcun modo condivise.
6.2. Il Tribunale ritenuta sussistente correttezza di cui all'art. 1175 c.c.>, che a suo avviso avrebbe determinato potenziale disparità di trattamento tra coloro che sono stati messi nelle condizioni di accedere alla ulteriore rateizzazione direttamente con il Concessionario della Riscossione e coloro che invece – per non avere la Pt_1 iscritto a ruolo le somme dovute – non vi hanno potuto accedere>, ha mandato assolto l'appellato dal proprio obbligo contributivo per le annualità in questione.
6.3. La soluzione non ha alcun giuridico fondamento, non potendosi annoverare, a prescindere da ogni altra considerazione, la violazione del principio di correttezza ex art.1175 cc tra le cause estintive del debito contributivo- qui in alcun modo contestato-, come finisce per fare il Tribunale né un tale effetto può conseguire dalla discutibile disparità di trattamento affermata nella gravata sentenza.
6.4. Le cause di estinzione dell'obbligazione sono tipizzate dal codice e non è neppure necessario richiamarle e tra queste non sono contemplate quelle applicate dal primo giudice né un tale effetto è contemplato dalla legge n. 197/2022. 6.5. Quanto esposto è sufficiente a disattendere le ragioni della decisione e procedere anche sul punto alla riforma della gravata sentenza, potendosi anche aggiungere che l'atteggiamento dell'appellato, che certo non si è prodigato per adempiere al proprio debito né ha dimostrato una seria e concreta volontà di farlo (continua a resistere anche in questa sede) non lo rende certo vittima di discriminazione e leso nel rapporto fiduciario con la , soprattutto Pt_1 considerato, oltre quanto già sopra evidenziato in via ente, che il professionista neppure ha dedotto, né tantomeno dimostrato, un qualche pregiudizio dalla mancata iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, pregiudizio che comunque non lo avrebbe esonerato in alcun modo dall'adempiere al proprio debito.
7. In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi di censura la gravata sentenza deve essere riformata, e tenuto conto delle statuizioni su cui si è formato il giudicato interno e non residuando alcun'altra questione, va disposto l'integrale rigetto dell'opposizione proposta dall'avv. contro il decreto CP_1 ingiuntivo n. 7230/2022 emesso dal Tribunale di Roma a favore della Pt_1
Forense.
8. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022. 8.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante incidentale le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, dichiarato improcedibile l'appello incidentale, in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, rigetta integralmente l'opposizione proposta dall'avv CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 7230/2022 emesso dal Tribunale di
[...]
Roma; condanna l'avv. a rifondere alla le spese di entrambi i gradi di CP_1 Pt_1 giudizio liquidate al primo grado in 3,00 e quanto al presente grado in € 10.000,00 oltre rimborso 15%, iva e cpa;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, dà atto che sussistono in capo all'avv. le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. CP_1
115/20 modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto Roma 30.10.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario