Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Di Marco Presidente
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere relatore
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4507 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Sannazaro n. 57 presso Parte_1 C.F._1
l'avv. Nicola Pignatiello (c.f. , che lo rappresenta e difende in virtù di procura in virtù di C.F._2 procura in atti allegata
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Appellante
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 20 presso CP_1 C.F._3
l'avv. Roberta Covino (c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti allegata C.F._4
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Appellata
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso per l'accoglimento del ricorso in appello come da note scritte in atti depositate.
L'appellata ha concluso per il rigetto dell'appello come da note scritte in atti depositate sottolineando l'omesso versamento da parte dell'appellante anche della somma di euro 500,00 mensili offerta in sede di impugnazione nonostante il procedimento penale in essere per il mancato versamento dell'assegno.
Il P.G. ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.11.2018 presso il Tribunale di Nola, , premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con il 29.3.2001, unione dalla quale erano nati i figli , il 4.8.2003, e il CP_1 Per_1 Per_2
16.11.2005, esponeva che con decreto del 23.3.2010 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, dove era stato concordato, fra l'altro, che la coniuge avrebbe continuato ad abitare unitamente ai figli nella casa
1
Deduceva che il Tribunale di Nola, con decreto del 22.1.2015, aveva modificato ex art. 710 c.p.c. la misura dell'assegno di mantenimento determinato in complessivi euro 1.600,00, di cui euro 600,00 per ciascun figlio ed euro 400,00 per la moglie.
Allegava che la propria condizione economica e patrimoniale era mutata avendo subito una drastica riduzione della sua attività artistica in quanto in passato per la professione di attore aveva potuto contare su un reddito annuo netto di circa euro 46.000,00 per la partecipazione alla trasmissione televisiva “Made in Sud”, interrotta dal 2017, periodo durante il quale aveva acquistato la casa intestandola alla coniuge per il bene dei figli e stipulato una polizza con versamento dei relativi premi sempre in favore della moglie. Aggiungeva che la era una donna giovane CP_1
e non aveva alcun impedimento di salute che le precludesse di potere lavorare.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la e la CP_1 rideterminazione dell'assegno di mantenimento posto a carico dello stesso per i figli nella misura di euro 250,00 mensili per ciascun figlio, oltre le spese straordinarie nella misura del 50% e che non venisse previsto alcun assegno di divorzio in favore della moglie, confermando le restanti statuizioni previste in sede di separazione consensuale.
nel costituirsi allegava che la dedotta riduzione dell'attività artistica del marito non era supportata CP_1 da alcuna documentazione, che al contrario vi erano circa sedici fatture del 2018 di euro 11.000,00 per la partecipazione alla trasmissione “Made in Sud”, sicché gli introiti erano in linea con quelli in essere all'epoca della modifica dei patti, senza tenere conto delle continue prestazioni di lavoro in nero. Lamentava che dal mese di aprile
2018 il marito aveva cominciato a ridurre l'assegno di mantenimento versando la somma di euro 500,00 mensili, tanto da essere stata costretta ad intraprendere una procedura esecutiva. Asseriva che l'illegittima riduzione operata dal coniuge era in realtà dovuta alla dipendenza dell'uomo dal gioco di azzardo, comportamento che aveva determinato anche l'allontanamento dei figli, in particolare della secondogenita che aveva scoperto per caso Per_2 le dipendenze del padre e ne era rimasta turbata. Precisava, inoltre, di essersi sempre dedicata alla cura e crescita dei figli, senza svolgere alcuna attività di lavoro stabile al di fuori di collaborazioni saltuarie in centri commerciali ed attualmente aveva iniziato l'attività di estetista a domicilio, che le consentiva di guadagnare poche centinaia di euro al mese, oltre ad essere gravata del pagamento di un'assicurazione sulla vita di euro 260,00 mensili, somma che in passato aveva pagato il marito. Chiariva, altresì, che il mutuo era stato pagato dalla stessa con il proprio mantenimento e dal di lei padre, così come l'assicurazione sulla vita.
Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con lo e la conferma Pt_1 delle condizioni economiche di cui al decreto del 22.1.2015, in via riconvenzionale, attesi i gravi comportamenti posti in essere dal marito, domandava che venisse disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, con collocazione presso la stessa nella casa familiare e regolamentazione delle modalità di incontro del padre con i figli ritenute opportune.
2 All'esito della comparizione personale delle parti e dell'ascolto dei figli minori, il Presidente in data 3.7.2019, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, disponeva l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con diritto di visita del padre libero previo avviso e confermava le restanti statuizioni previste dal decreto del Tribunale di
Nola del 22.1.2015.
Con sentenza non definitiva n. 1823 in data 21.9.2022 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con contestuale separata ordinanza disposto il prosieguo del giudizio per le questioni accessorie.
Disattese le istanze di revisione dell'ordinanza presidenziale, espletata la prova per testi articolata dalle parti, acquisite le relazioni del servizio sociale del comune di Pomigliano d'Arco in merito al percorso di sostegno alla genitorialità al quale erano stati indirizzati i coniugi se consenzienti, nonché le relazioni della Guardia di Finanza delegata per la verifica della situazione patrimoniale e reddituale delle parti, il Tribunale di Nola, con sentenza n.
2089 emessa il 13.7.2023, così decideva:
- “rigettata ogni altra domanda, affida la figlia minore, che continuerà a risiedere presso la madre, ad entrambi i genitori;
- dispone che padre e figlia organizzino liberamente i tempi e le modalità dei loro incontri;
- conferma l'assegnazione della casa coniugale ad;
CP_1
- dispone che versi a , nei tempi e le modalità già vigenti dalla separazione, la somma di euro 1.500,00 Parte_1 CP_1 per il mantenimento dei figli, da rivalutare secondo gli indici istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati;
contribuisca al 50% alle spese straordinarie nell'interesse della prole, richiamandosi per l'individuazione e le modalità di gestione delle medesime il protocollo tra il Tribunale di Nola e l'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021;
- compensa le spese processuali”.
Con ricorso depositato in data 19.10.2023, proponeva tempestivamente appello, per i motivi di Parte_1 seguito indicati, avverso detta sentenza, non notificata, chiedendo che l'assegno di mantenimento dovuto in favore dei figli venisse determinato nella somma complessiva di euro 500,00 mensili, ossia di euro 250,00 mensili in favore di ciascun figlio o nella diversa somma in ogni caso inferiore a quella determinata dal Tribunale di Nola, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%, disponendo l'attribuzione diretta dell'assegno di mantenimento ai figli divenuti maggiorenni, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuire al procuratore anticipatario.
Con un unico articolato motivo, l'appellante si doleva della statuizione economica resa dal Tribunale con riferimento al contributo di mantenimento dovuto in favore dei figli, frutto di una errata valutazione delle risultanze istruttorie e processuali.
nel costituirsi condivideva le argomentazioni prospettate dal primo giudice alla luce delle emergenze CP_1 processuali acquisite, di cui si dirà, rilevando altresì', quanto alla domanda di versamento diretto dell'assegno di mantenimento dovuto in favore dei figli, oggi entrambi maggiorenni, l'assenza di specifica domanda da parte di questi ultimi. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello proposto perché infondato in fatto e diritto e la conferma della sentenza impugnata in ogni sua parte, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Disposta la trattazione della causa mediante la fissazione del temine per note scritte in sostituzione dell'udienza, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la Corte si riservava di decidere.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, per quello che qui interessa esaminare, in ordine alla determinazione del contributo di mantenimento paterno dovuto in favore dei figli , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, circostanza Per_1
3 questa non contestata, e all'epoca minorenne, ritenne che dalle risultanze processuali, segnatamente le Per_2 dichiarazioni delle parti, la prova testimoniale, le indagini tributarie, non fosse emersa la prova di una complessiva riduzione di risorse da parte dello , che al contrario avendo acquistato nuovi immobili, disponendo di due Pt_1 auto, disinvestendo rilevanti somme senza fornirne la motivazione e giocando somme di rilievo, aveva dimostrato di possedere rassicuranti capacità di contribuzione economica.
I dati emersi dall'attività istruttoria espletata, si legge in sentenza, indicavano che lo , operante nel settore della Pt_1 recitazione come cabarettista, era titolare di una partita iva dal 2003, aveva preso parte con successo alla trasmissione Made in Sud, non aveva contestato di prendere parte a feste di piazza, aveva dichiarato redditi dal
2018 al 2021 compresi fra euro 14.000,00 circa nel 2014 ed euro 30.385,00\28.003,36 negli anni successivi, aveva chiuso nel 2022 un conto corrente presso il Banco di Napoli, aperto nel 2013, con un saldo di – euro 61,00, aveva prelevato da altro conto presso detto istituto il 31.3.2018 la somma di euro 25.543,25, senza indicare motivo e destinazione, aveva ottenuto il rimborso di diversi depositi nel 2021 di cui non era risultata nota l'entità, era titolare di un fondo pensioni, aveva contratto un finanziamento di euro 28.430,00 nel 2017 per l'acquisto di una Ford, aveva acquistato un immobile in Pomigliano d'Arco per il quale aveva contratto un mutuo con una rata mensile di euro 330,00, era proprietario esclusivo della casa coniugale (circostanza questa erroneamente riportata, essendo la casa coniugale intestata alla sola per quanto l'ex coniuge asserisca che l'acquisto avvenne con le proprie CP_1 disponibilità economiche), non aveva contestato le perdite al gioco, come riferito dalla stessa figlia in sede Per_2 di ascolto, che aveva visionato sul cellulare che il padre le aveva dato le notifiche di operazioni da parte di Goldbet, prodotte anche dalla nel fascicolo cartaceo. La , che aveva riferito di avere lavorato saltuariamente CP_1 CP_1 come commessa in centri commerciali e di svolgere attualmente l'attività di estetista a domicilio senza tuttavia provare quanto percepiva per tale attività, nel periodo compreso fra il 2018 ed il 2021 aveva dichiarato redditi annui di euro 5.395,00, era proprietaria esclusiva di due immobili in Pomigliano d'Arco e di una quota di 333\1000 di altri due cespiti nel medesimo paese di cui non era noto l'uso, beneficiava della casa coniugale, aveva gestito in precedenza una carta My Cash Card per finanziare diverse polizze con Unipol Sai s.p.a., era titolare di un deposito titoli del valore al 2022 di euro 44.434,00 circa ed di un conto corrente con una giacenza nello stesso periodo di euro 2.000,00, aveva conti depositi presso di cui non era nota l'entità. CP_2
Tenuto conto, pertanto, delle positive possibilità economiche di entrambe le parti, delle accresciute esigenze di vita dei figli, del maggior tempo di permanenza dei ragazzi presso la madre con la quale coabitavano stabilmente, il primo giudice reputò congruo l'importo, già rivalutato all'attualità, di complessivi euro 1.500,00, oltre al contributo alle spese straordinarie nella misura del 50%.
L'appellante sostiene che, diversamente da quanto asserito in prime cure, più elementi probatori deporrebbero per una riduzione dei propri redditi da lavoro.
In particolare, lo sottolinea che la trasmissione Made in Sud, fonte principale dei propri guadagni, non va più Pt_1 in onda e non vede la sua assidua partecipazione, è stato accertato che nel periodo compreso fra il 2018 ed il 2021
i propri redditi lordi sono stati compresi fra euro 30.385,00 ed euro 28.003,36, corrispondenti al netto ad un'entrata mensile di euro 2.000,00, assolutamente neutra sarebbe la circostanza relativa alla chiusura nel 2022 del conto individuale presso il Banco di Napoli, aperto nel 2013, salvo l'avere verificato che il saldo finale è stato di euro -
61,00, il prelievo della somma di euro 25.543,25 avvenuto il 31.3.2018, non rileverebbe, essendo stato accertata
4 l'esistenza di un finanziamento dallo stesso contratto di euro 28.430,00 con rate insolute di euro 7.071,98 e di un mutuo gravante sulla casa di abitazione di euro 330,00 mensili. Sarebbero, invece, emersi i maggiori redditi dell'ormai ex moglie, proprietaria di diversi immobili, depositi titoli, titolare di conti correnti, avente anche un'occupazione lavorativa (in centri commerciali e come estetista a domicilio). Né sarebbero state prese in considerazione le dichiarazioni rese dallo stesso, che riferì degli effetti negativi negli ultimi due anni sulla professione svolta connessi alla recente pandemia.
Orbene, appare in primo luogo necessario evidenziare quale era l'assetto economico complessivo degli ex coniugi in epoca anteriore al divorzio, che lo ha chiesto di rivedere allegando un peggioramento della propria Pt_1 situazione reddituale.
Le condizioni accessorie alla separazione, omologata con decreto del 17.3.2010, sono state oggetto di modifica ai sensi dell'art. 710 c.p.c. con un successivo decreto del 22.1.2015 a seguito della domanda proposta dalla , che CP_1 chiese la rideterminazione dell'assegno di mantenimento, dovuto dal coniuge in favore dei figli e della stessa, allegando un significativo miglioramento delle condizioni reddituali e patrimoniali del marito, in relazione alla notorietà dal medesimo raggiunta anche a livello nazionale per l'attività svolta nel mondo dello spettacolo. Il
Tribunale, pur non avendo a disposizione la documentazione reddituale dello all'epoca della separazione Pt_1 consensuale, rilevò che l'uomo nell'anno 2014 aveva dichiarato un reddito netto di euro 46.384,00 ed all'udienza presidenziale del 19.1.2010 aveva riferito di guadagnare all'epoca circa euro 2.500,00\3.000,00 mensili, versava inoltre per il mantenimento di moglie e figli euro 1.000,00 mensili, oltre la rata del mutuo di euro 550,00 mensili, sicché reputò verosimile, comparando tali dati, ritenere che un miglioramento reddituale era sussistente (euro
36.000,00 nell'anno 2010, euro 46.000,00 circa nel 2014). Sulla scorta di tali considerazioni, tenuto conto che nelle more il mutuo era stato estinto anticipatamente dallo (che aveva al contempo contratto altro mutuo Pt_1 ventennale per l'acquisto di un immobile), che il reddito della era minimo e sproporzionato rispetto a quello CP_1 del marito, rideterminò l'assegno di mantenimento in complessivi euro 1.600,00 mensili, di cui euro 600,00 per ciascun figlio ed euro 400,00 per la coniuge.
Gli approfondimenti effettuati nel corso del giudizio di divorzio, in particolare le indagini tributarie, non hanno evidenziato elementi dai quali desumere che lo abbia subito un effettivo decremento della propria situazione Pt_1 patrimoniale, che correttamente il Tribunale ha valutato non solo con riferimento ai redditi dichiarati al fisco, che in materia di famiglia hanno valore meramente indiziario, ma anche considerando le operazioni finanziarie nel tempo poste in essere e la movimentazione dei conti correnti allo stesso riferibili.
Ed infatti, i redditi annuali dichiarati negli anni di imposta 2016 e 2017, al netto delle imposte, sono stati rispettivamente pari ad euro 43.662,00 ed euro 38.327,00, in linea grosso modo con quelli dichiarati in epoca anteriore all'ultima revisione, mentre negli anni di imposta 2018, 2019, 2020 e 2021 sono stati, se si esclude l'anno
2018 (reddito lordo di euro 14.447,00 al quale va detratta l'imposta netta di euro 2.340,00), rispettivamente di euro
30.385,00 (al quale va detratta l'imposta di euro 7.181,00), di euro 24.429,00 (al quale va detratta l'imposta di euro
5.219,00) e di euro 28.003,36. Tuttavia, gli accertamenti tributari espletati hanno consentito di acquisire ulteriori elementi significativi in merito all'effettiva capacità economica dello , che non pare avere subito alcun Pt_1 decremento. E ciò non già per l'acquisto dell'immobile ove attualmente abita e per il quale afferma di pagare una rata mensile di mutuo di euro 330,00, giacché tale circostanza era già nota e considerata dal Tribunale nel
5 rideterminare l'assegno di mantenimento nel 2015 (l'atto di acquisto risale all'anno 2014). Appare al contrario rilevante l'esame della movimentazione del conto corrente individuale riferibile all'appellante (si allude a quello chiuso nel 2022). In aggiunta a quanto già rilevato dal Tribunale relativamente alle somme disinvestite di cui si è detto, in esso, invero, figurano, come argomentato anche dalla appellata, da una parte diverse somme in contanti periodicamente versate, anche per importi superiori ad euro 1.000,00 e dall'altra frequenti e costanti bonifici di vari importi dal medesimo effettuati (anche nell'arco di una stessa giornata) in favore di agenzie di scommesse (come
CA ad esempio, per citarne una, cfr anche le ricevute in atti), nonché addebiti relativi alla carta di credito per importi anche superiori ad euro 2.000,00. D'altro canto, è lo stesso appellante ad avere confermato (cfr il verbale del 14.12.2022) di avere ricevuto compensi per ingaggi “estemporanei” per spettacoli in piazza o teatri (circostanza riferita anche dalla teste , amica della e frequentatrice della coppia, all'udienza del 13.12.2021). Testimone_1 CP_1
Il Tribunale ha dunque ritenuto, non essendo mutata sostanzialmente la situazione economica dello ed Pt_1 essendo emersa al contempo una discreta situazione patrimoniale complessiva anche con riferimento alla , CP_1 come su delineata (a quest'ultima infatti non è stato riconosciuto l'assegno divorzile, statuizione non oggetto di censura), che il contributo di mantenimento paterno dovesse essere aggiornato e rapportato altresì alle attuali esigenze dei ragazzi, oggi entrambi maggiorenni e non autonomi economicamente. È infatti evidente che rispetto al 2015, quando aveva undici anni e nove anni, le necessità, in termini di percorsi formativi e Per_1 Per_2 relazionali, siano di gran lunga accresciute dopo otto anni. L'assegno di mantenimento, che all'attualità è pari ad euro 716,40 per ciascun figlio, è stato aumentato ad euro 750,00 per ogni figlio, somma che appare proporzionata alla posizione reddituale e patrimoniale del padre, comparata a quella della madre, presso la quale i figli stabilmente risiedono. E ciò anche tenuto conto che la percentuale del contributo dello per le spese straordinarie, senza Pt_1 dubbio rilevanti considerata l'età dei ragazzi, in sede di separazione consensuale era stata posta nella misura del
100% a carico del padre ed era rimasta inalterata anche nella successiva modifica, mentre in sede divorzile è stata posta a carico dei genitori in pari misura.
L'appellante ha poi chiesto in sede di gravame di attribuire direttamente l'assegno di mantenimento in favore dei figli oggi entrambi maggiorenni.
La domanda è inammissibile.
Secondo costante giurisprudenza, infatti, “Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante, giacchè titolare del diritto al mantenimento, anche dopo l'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c., norma abrogata ma riformulata con il medesimo contenuto quanto al comma primo nell'art. 337 septies c.c., è sia il figlio che il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, anche se concorrenti, ed entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato” (cfr Cass. n. 25300\13;
Cass. n. 24316\13; Cass. n. 18869\14; da ultimo Cass. n. 34100\2021).
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
6 Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori minimi a norma del DM n. 55\14, come aggiornato dal DM n. 147\2022, in considerazione del valore della causa (scaglione compreso fra euro 5.201\26.000) e delle questioni non particolarmente complesse trattate.
Infine, trattandosi di appello proposto in epoca successiva al 31.1.13, trova applicazione nella fattispecie l'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona e Famiglia – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 2089 emessa dal Tribunale di Nola il Parte_1 CP_1
13.7.2023, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna al pagamento in favore di delle spese del presente grado di giudizio, che Parte_1 CP_1 liquida in euro 1.190,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali, somma che dovrà essere corrisposta in favore dell'Erario stante l'ammissione al gratuito patrocinio della;
CP_1
c) dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto a norma del comma 1 bis dell'art. 13 dpr n.
115\2002.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Marina Tafuri) (dott. Antonio Di Marco)
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