Decreto cautelare 21 giugno 2010
Ordinanza cautelare 8 luglio 2010
Sentenza 11 febbraio 2021
Ordinanza collegiale 23 aprile 2021
Sentenza 3 maggio 2021
Ordinanza cautelare 18 giugno 2021
Accoglimento
Sentenza 27 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 15 settembre 2022
Ordinanza collegiale 6 settembre 2023
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Improcedibile
Sentenza 20 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 14 ottobre 2025
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- 1. Roberto ColuccielloRoberto Colucciello · https://ratioiuris.it/archivio/
- 2. L’acquisizione gratuita al demanio statale delle opere realizzate dai concessionari uscenti: un nuovo rinvio alla Corte di Giustizia per le concessioni “balneari”…Marco Calabrò · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Marco Calabrò Sommario: 1. La vicenda. – 2. La ratio della disciplina speciale di cui all'art. 49 cod. nav. – 3. Perduranti criticità interpretative nell'individuazione dell'ambito applicativo dell'acquisizione gratuita dei beni al patrimonio dello Stato. – 3.1. Il prospettato contrasto con il principio di proporzionalità in ipotesi di rinnovo della concessione. - 3.2. Il regime derogatorio ed il rinvio all'autonomia contrattuale. - 4. Riflessioni conclusive. 1. La vicenda. Con ordinanza n. 8010 del 15 settembre 2022 il Consiglio di Stato ha rinviato alla Corte di Giustizia UE il giudizio circa la conformità al diritto eurounitario di alcuni profili relativi alla disciplina della …
Leggi di più… - 3. Avvocato Ambientalista a TrapaniStudio Legale Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1
Cons. stato sez. vii, ord., (ud. 29/08/2023) 06-09-2023, n. 8184 repubblica italiana in nome del popolo italiano il consiglio di stato in sede giurisdizionale (sezione settima) ha pronunciato la presente ordinanza sulla richiesta di chiarimenti della corte di giustizia dell'unione europea ai sensi dell'articolo 94 del regolamento di procedura dinanzi alla corte... Sarà infatti vietata la vendita di microplastiche, di prodotti contenenti microplastiche aggiunte intenzionalmente e che liberano microplastiche quando utilizzati, salvo deroghe e periodi transitori nei casi debitamente giustificati per consentire l'adeguamento alle nuove norme. la commissione ue è impegnata a combattere …
Leggi di più… - 4. 7 Gennaio 2026https://ratioiuris.it/archivio/ · 7 gennaio 2026
- 5. Devoluzione delle opere non amovibili (art. 49 del Codice della Navigazione): il massimo organo di Giustizia amministrativa ribadisce che la fattispecie ha…Roberto Colucciello · https://ratioiuris.it/archivio/ · 7 gennaio 2026
Abstract [ITA]: La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 14 ottobre 2025, n. 8024, affronta il tema delle concessioni demaniali marittime con particolare riferimento all'art. 49 del Codice della navigazione e al regime delle opere non amovibili realizzate dal concessionario. Il Collegio chiarisce che, alla cessazione della concessione, tali opere sono acquisite automaticamente e gratuitamente al demanio, senza diritto a indennizzo, salvo diversa ed espressa previsione nel titolo concessorio. La decisione, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, esclude ogni incompatibilità della disciplina interna con i principi eurounitari di concorrenza e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 03/05/2021, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/05/2021
N. 00380/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00499/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2010, proposto da
PE IO e PE MA, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Paolucci e Andrea Speciale, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Speciale in Ancona, via Calatafimi, 1;
contro
Comune di Monteciccardo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Omiccioli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Brandoni in Ancona, corso Mazzini, 156;
Comune di Monteciccardo - Responsabile del Settore Tecnico, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 8 del 13/04/2010 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Monteciccardo, notificata ai signori PE IO e PE MA in data 16/04/2010, con la quale viene ad essi vietata l’utilizzazione di unità immobiliare di loro proprietà ai fini abitativi e ordinato di cessare o far cessare l’utilizzazione del locale, ai sensi degli artt. 221 e 222 del R.D. 1265/1934;
- di ogni atto presupposto, connesso o comunque collegato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteciccardo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del D.L. n. 137 del 2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021 la dott.ssa Simona De Mattia e rilevato che la stessa si è svolta mediante collegamento da remoto con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza n. 8 del 13 aprile 2010, il Comune di Monteciccardo ha vietato ai ricorrenti, proprietari dell’immobile sito in via Molini n. 45/A, l’utilizzo a fini abitativi dei locali all’ultimo piano sottotetto, ai sensi degli artt. 221 e 222 del RD n. 1265 del 1934.
Tale provvedimento inibitorio è scaturito dal fatto che l’immobile in questione, abusivamente trasformato in un’unità abitativa autonoma poi condonata (permesso di costruire n. C6/2004), veniva utilizzato a scopo di abitazione nonostante ne fosse stata negata l’agibilità con provvedimento in data 20 novembre 2008 (mai impugnato).
Avverso la predetta ordinanza i ricorrenti sono insorti con la presente iniziativa giudiziaria.
A sostegno del gravame essi deducono:
- violazione degli artt. 2 e 2 bis della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, dal momento che il procedimento volto all’adozione dell’ordinanza impugnata è stato concluso oltre trenta giorni dalla comunicazione di avvio dello stesso, inoltrata prima al signor PE IO e, in un secondo momento, alla signora PE MA;
- violazione del DPR n. 380 del 2001, del RD n. 1265 del 1934, del DM 5 luglio 1975, della legge n. 326 del 2003 e della legge n. 47 del 1985, nonché illogicità manifesta ed eccesso di potere sotto distinti profili, soprattutto in relazione all’erronea applicazione dell'art. 35 della legge n. 47 del 1985, che disciplina i rapporti tra "condono edilizio" e "agibilità in deroga", in base al quale per gli immobili condonati il rilascio dell’agibilità sarebbe automatico o, quantomeno, soggetto a condizioni meno severe. La stessa disciplina sulle altezze, anch’essa posta a base del diniego di agibilità e conseguentemente dell’ordinanza di sgombero, sarebbe derogabile;
- violazione dell’art. 16 della legge n. 241 del 1990, del DPR n. 380 del 2001, del RD n. 1265 del 1934, del DM 5 luglio 1975, della legge n. 326 del 2003, della legge n. 47 del 1985 e del Regolamento Edilizio-Urbanistico del Comune di Monteciccardo, nonché eccesso di potere sotto ulteriori profili, in particolare in relazione all’art. 47 del Regolamento edilizio comunale, per non essere stato richiesto il parere del competente servizio dell’ASUR in ordine alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari prima di adottare il provvedimento reiettivo dell’agibilità;
- violazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 e del Regolamento Edilizio-Urbanistico del Comune di Monteciccardo, nonché ancora eccesso di potere sotto altri profili, atteso che l’ordinanza impugnata sarebbe contraria ai principi che devono ispirare l’azione amministrativa e, in particolare, al principio di proporzionalità, anche tenuto conto del fatto che lo stesso Regolamento edilizio comunale, all’art. 48, prevede lo sgombero di un immobile solo nel caso in cui l’utilizzo di esso possa arrecare pregiudizio per la salute pubblica e privata. Sarebbe stato dunque più giusto e proporzionato prevedere l’applicazione di una sanzione pecuniaria, considerato, peraltro, che l’ASUR, con nota del 2 settembre 2009, ha concluso per l’agibilità dell’immobile all’esito della verifica dei suoi requisiti igienico-sanitari.
Parte ricorrente formula, altresì, istanza risarcitoria per i danni asseritamente subiti dall’illegittimo comportamento del Comune.
Si è costituito in giudizio, per resistere, il Comune di Monteciccardo.
Con ordinanza n. 441 del 2010 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare contenuta in ricorso.
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente, il Collegio rileva l’insussistenza dei presupposti per accogliere l’istanza di rinvio formulata dalla parte ricorrente con atto depositato in data 19 febbraio 2021, dal momento che la causa, ormai risalente nel tempo, è matura per la decisione. Peraltro, la presente pronuncia ha ad oggetto lo scrutinio di legittimità dell’atto impugnato rispetto allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione e non pregiudica la possibilità che il Comune di Pesaro, al quale il Comune di Monteciccardo è stato di recente incorporato, adotti eventuali successive determinazioni all’esito di nuove valutazioni.
3. Sempre in via preliminare, il Collegio osserva che l’anzidetta incorporazione del Comune di Monteciccardo in quello di Pesaro non è causa di interruzione del processo né richiede l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo, dal momento che, per effetto dell’art. 3 della legge regionale n. 8 del 2020, la successione del Comune incorporante nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi al Comune incorporato opera automaticamente; invero, l’estinzione e la conseguente fusione di due distinti Comuni in un unico Ente territoriale determina - secondo consolidata giurisprudenza, da cui non vi è ragione di discostarsi - una successione nel munus tra soggetti pubblici, con trasferimento della titolarità sia delle strutture burocratiche sia dei rapporti amministrativi pendenti, ma senza soluzione di continuità idonea a cagionare un evento interruttivo del processo. In mancanza, poi, di ulteriori atti processuali dell’Ente successore, rimane ferma l’originaria rappresentanza in giudizio con il difensore nominato dall’Ente estinto (TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 17 aprile 2018, n. 892; Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 settembre 2014, n. 4630; TAR Toscana Firenze, Sez. I, 18 aprile 2017, n. 591; TAR Lazio Roma, Sez. II bis , 2 ottobre 2009, n. 9558).
4. Tanto premesso, nel merito si osserva quanto segue.
4.1. I motivi secondo e terzo, in quanto contengono censure che avrebbero dovuto essere sollevate avverso il diniego della certificazione di abitabilità - attinenti, in particolare, ai rapporti tra "condono edilizio" e "agibilità in deroga" (secondo motivo) e all’omessa previa acquisizione del parere dell’ASUR sui requisiti igienico-sanitari (terzo motivo) - sono inammissibili per carenza di interesse. L’ordinanza n. 8 del 13 aprile 2010 costituisce, infatti, un atto meramente attuativo del precedente diniego di abitabilità adottato in data 20 novembre 2008, il quale non è stato fatto oggetto di gravame. Conseguentemente, con riferimento alle censure contenute nei motivi anzidetti, la lesione della sfera giuridica dei ricorrenti si è prodotta con il diniego del certificato di abitabilità, i cui effetti ormai consolidatisi non possono essere rimossi dall’eventuale annullamento dell’ordinanza impugnata in questa sede.
4.2. Con riferimento, invece, ai restanti motivi con cui vengono dedotti vizi propri dell’ordinanza n. 8 del 2010, essi sono infondati.
Quanto al primo motivo, si osserva che il termine previsto per la conclusione del procedimento ha natura ordinatoria, sicché il potere pubblico di provvedere non si esaurisce con l’inutile decorso di esso. Pertanto, il ritardo con cui l’atto è stato adottato rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento non costituisce un vizio invalidante, ma potrebbe tuttalpiù rilevare sotto il profilo risarcitorio sub specie di danno da ritardo, che, tuttavia, nel caso in esame, non è stato provato.
Con riguardo al quarto e ultimo motivo, è sufficiente evidenziare che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 221 e 222 del TULS (Regio decreto n. 1265 del 1934), sulla base dei quali l’ordinanza impugnata è stata adottata, gli edifici o parti di essi non possono essere abitati senza la certificazione di agibilità; la sua mancanza, quindi, legittima ex se l’ordine di sgombero, senza che residui alcun margine di discrezionalità nella scelta del provvedimento da emettere. L’invocato principio di proporzionalità, dunque, non può trovare applicazione in questa sede, atteso che, a fronte dell’indebito utilizzo di locali privi del certificato di abitabilità, l’Autorità preposta non può che ordinarne la cessazione.
4.3. In conclusione, il ricorso va respinto.
5. Conseguentemente, del pari da respingere è la domanda risarcitoria con esso proposta.
6. Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto dei profili di peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge sia la domanda di annullamento, sia quella risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l'intervento da remoto dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona De Mattia | Sergio Conti |
IL SEGRETARIO