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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5467 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 12/12/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa CL GE, chiamato il procedimento iscritto al n. 13287/2025 RGL, promosso da
Parte_1
contro
- CP_1
alle ore 9.25 sono presenti l'avv. SANSONE AGOSTINO in sostituzione degli avv.ti OL SA e. MA OS per parte ricorrente nonché
l'avv. RA RI GR per l' . CP_1
I procuratori, in considerazione dell'intervenuto provvedimento di liquidazione chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere. L'avv. SANSONE insiste per la condanna dell'istituto alle spese di lite disponendone la distrazione;
l'avv.
RA RI GR insiste per la compensazione.
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.30
*********************
Successivamente, alle ore 14.10 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa CL GE, nella causa iscritta al n° 13287/2025 R.G.L. promossa
DA
- CF - rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
SA RÀ e MA OS ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Palermo via Enzo ed Elvira Sellerio n. 34, giusta procura in atti.
-ricorrente -
CONTRO
- in persona del legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in Roma ed CP_1 elettivamente in Palermo, presso l'Ufficio Legale Distrettuale , sito in Via Laurana n. 59, CP_1 con gli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale in atti
- resistente -
OGGETTO: PAGAMENTO TFR FONDO DI GARANZIA CP_1
All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti costituite:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere.
❖ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 - oltre spese CP_1
forfettarie, IVA e CPA come per legge - che si distraggono in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.9.2025, il ricorrente, come in epigrafe indicato conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l' , quale Fondo di Garanzia, chiedendo di: CP_1
2 “Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a norma dell'art. 2 CP_1
Legge 297/1982 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 28.900,72 al lordo di ritenute per TFR relativo al menzionato rapporto di lavoro svoltosi alle dipendenze della oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione Controparte_2 del rapporto alla data dell'effettivo pagamento”, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno del ricorso deduceva
- d'aver lavorato alle dipendenze della con sede legale a Carini (PA) Controparte_2 inquadrato al VI livello CCNL per l'industria metalmeccanica, dal 14/01/2000 al
26/09/2018, data in cui aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa, essendosi resa la società inadempiente al pagamento delle retribuzioni contrattualmente dovute fin dal mese di maggio 2017;
- d'aver ottenuto in data 31/10/2018 dal Tribunale di Palermo decreto ingiuntivo esecutivo per la somma di € 73.907,61 (al lordo delle ritenute) di cui € 28.900,72 per TFR, ed €
45.006,89 per retribuzioni arretrate;
- che l'atto di precetto, notificato in data 16/11/2018 alla società unitamente a detto titolo esecutivo, è rimasto infruttuoso, così come il tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede della società in Carini via Don Milani 38/40 con esito negativo, essendo risultata chiusa la sede stessa per inattività, come da verbale del 31/7/2019;
- d'aver presentato in data 8.8.2019, unitamente ad altri ex dipendenti, istanza di fallimento che, tuttavia, veniva stata respinta dal Tribunale non risultando sufficientemente provato che le attività della società non fossero sufficienti a fare fronte alle esposizioni debitorie dedotte;
- d'essere, successivamente (30/11/2022) intervenuto nella procedura di espropriazione immobiliare (RG 84/2021) contro la stessa introdotta su istanza di Controparte_2 ricavando, stante la parziale capienza, la somma di € 43.965,46 Parte_2
(giusta Ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione di Palermo del
14/11/2023), somma imputata come per legge, in conto del più antico maggior credito e, cioè alle retribuzioni arretrate e non corrisposte;
- d'aver inoltrato il 3.1.2025, in assenza di altri beni aggredibili della società, domanda d'intervento del Fondo di Garanzia per ottenere il pagamento del TFR rimasto in azienda, non potuto recuperare con le azioni esecutive intraprese, allegando la documentazione comprovante il credito;
3 - d'aver nuovamente inoltrato in data 06/03/2025 la documentazione già allegata alla domanda come richiesto dell'Istituto;
- d'aver ricevuto in data 07/04/2025 l' comunicazione di rigetto con la seguente CP_1 motivazione: “non risulta provata l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro”;
- d'aver nuovamente notificato altro atto di precetto in data 11.4.2025 (all'indirizzo di PEC della società, unico rimasto ancora operativo) - al fine di potere definire la domanda in via amministrativa - e d'aver esperito il 06/05/2025 un ulteriore tentativo di pignoramento presso la sede legale della società con esito negativo;
- d'aver presentato istanza di riesame, rimasta senza esito;
CP_ Ritualmente instaurato il contradittorio, l' si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto “[..] la domanda amministrativa di parte ricorrente è stata riesaminata e accolta. La prestazione risulta già erogata in data 27.11.2025”.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti che chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, la causa viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Alla luce di quanto concordemente dichiarato dai procuratori delle parti e delle risultanze documentali, è evidentemente venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr.
Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i minimi tariffari del DM 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (con applicazione dell'art 4 comma 4 stante l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto) e in relazione all'attività effettivamente espletata, disponendone la distrazione in favore degli avv.ti
SA OL e MA OS dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 12 dicembre 2025
IL GIUDICE
CL GE
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