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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 20/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1204/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 19 MARZO 2025.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1204/2021 R.G.
T R A
Parte_1
nato a [...] il [...] e residente a [...] (cod. fisc.:
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lo Monaco (cod. fisc.: C.F._1
) ed elettivamente domiciliata a Barrafranca nel corso Garibaldi n. 440; C.F._2
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola/opposizione ad avviso di addebito.
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori della parte ricorrente la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 20.08.2021 parte ricorrente esponeva che:
in data 02.08.2021 l' sede periferica di Enna, aveva notificato l'avviso di addebito n. 594 2020 CP_1
00000025 53 000 del 09.01.2020, con cui gli era stato chiesto il pagamento della somma di € 2.331,11,
indebitamente erogatagli – a detta dell' – dal 01/2013 al 12/2013 a titolo di indennità di malattia CP_1
Dalla motivazione riportata nell' impugnato avviso di addebito, emerge che le somme di cui si chiede il pagamento a titolo di indebito oggettivo si riferiscono ai rapporti di lavoro a tempo determinato intrattenuti dall'odierno ricorrente, nell'anno 2013, alle dipendenze dell'azienda agricola di Tiralongo
Paolo.
Evidenziava che l'emissione del suddetto avviso di addebito fosse totalmente illegittima, giacchè in relazione al riconoscimento del suddetto rapporto di lavoro, che rappresenta il presupposto per l'emissione dell'avviso di addebito, era pendente avanti il Tribunale di Enna, una controversia tra il ricorrente e l'istituto previdenziale oggi resistente.
Che in particolare in data 18.08.2021 aveva presentato ricorso avverso i suddetti non conosciuti provvedimenti innanzi a codesto Ecc.mo Tribunale, chiedendo altresì, l'accertamento del proprio diritto ad essere iscritto per n. 102 giornate lavorative nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli a tempo determinato per l'anno 2013.
Evidenzia pertanto l'assoluta inammissibilità, illegittimità e /o nullità degli opposti avvisi di addebito per violazione dell'art. 24, comma 3 del D. Lgs. N. 46/1999.
Vinte e distratte le spese di lite.
L' nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti CP_1
ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato.
Autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, veniva decisa dando contestuale lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
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L'opposizione va accolta essendo fondato il motivo che fa leva sulla pendenza innanzi all'intestato
Tribunale di giudizio volto a contestare il disconoscimento del rapporto di lavoro e delle relative giornate lavorative, nonché la revoca del preteso indebito, restando assorbita ogni altra doglianza.
L' avviso di addebito opposto ha ad oggetto somme erogate al ricorrente a titolo di indennità di malattia/disoccupazione agricola che si richiedono in restituzione a seguito dell'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro sotteso. Il provvedimento amministrativo di disconoscimento/cancellazione delle giornate lavorative agricole e di revoca delle prestazioni erogate per l' anno in oggetto, è stato prontamente impugnato dal ricorrente.
Orbene, ciò premesso, deve ritenersi l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle opposte somme,
siccome effettuata in pendenza del giudizio instaurato avverso il relativo atto di disconoscimento (
ricorso depositato in data 18.08.2021). Tale ultimo assunto non è contestato dall' . CP_1 E' infatti da ritenersi perfettamente ammissibile il cd. giudizio in prevenzione avverso i verbali ispettivi degli enti preposti, ossia l'azione di accertamento negativo della pretesa fiscale-contributiva-
assicurativa.
Tale azione trova fondamento nell'art.24 comma 4 del d.lgs. n.46/99, il quale dispone espressamente che “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice”.
La proposizione di tale azione, quindi, per espressa previsione di legge, ha l'effetto di inibire all'ente previdenziale l'avvio della procedura di esecuzione ed, in particolare, l'iscrizione a ruolo del credito nascente dal verbale ispettivo, ciò sino a quando, appunto, non intervenga un provvedimento esecutivo
del giudice, ossia una pronuncia del giudice adito che convalidi – in tutto o in parte - il debito contributivo, accertandone la debenza.
Nella specie, è acclarato che l'iscrizione a ruolo delle opposte pretese è intervenuta prima della definizione del procedimento giudiziario avverso l' accertamento degli ispettori dell' che hanno CP_1
disconosciuto il rapporto di lavoro, il che, di per sé, rende illegittima l'iscrizione medesima restando assorbito ogni altro motivo.
In tal senso il Tribunale Ravenna con sentenza 28 gennaio 2003 in Lav. giur. 2003, 12, 1147 ha opportunamente precisato come la regola dettata dal comma 3 dell'art.24 ld.lgs.46/99 “obbedisce sia
ad un principio di economia, perché tende ad evitare la moltiplicazione dei giudizi, sia ad un
principio di logica, perché mira al rispetto del dictum giudiziale, sia infine ad un principio di buona
amministrazione, perché vuole evitare la notifica di atti inutili e vessatori nei confronti di soggetti
che si sono difesi in giudizio sulle premesse e sul merito della pretesa”.
Si evidenzia, peraltro, che una diversa soluzione porterebbe ad un potenziale contrasto di giudicati in merito a medesime questioni. Sicchè deve escludersi che il giudice adito in sede di opposizione all'avviso di addebito possa entrare nel merito delle pretese sostanziali dell'ente previdenziale che scaturiscono in via immediata dagli accertamenti ispettivi oggetto del cd. giudizio in prevenzione avverso l'accertamento stesso. In accoglimento della proposta opposizione, va pertanto dichiarata l'illegittimità della iscrizione a ruolo delle opposte partite contributive.
Né osta all'accoglimento della domanda azionata in ricorso, in ragione del suddetto motivo,
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato dall' a mente del quale la ritenuta CP_1
illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi (Cass. 14149/12).
Occorre a tal fine richiamare uno stralcio del citato pronunciamento:
“Nulla però impedisce all'ente previdenziale di astenersi dall'iscrizione a ruolo, che lo
facoltizzerebbe direttamente all'esecuzione, e di agire in giudizio per procurarsi appunto un titolo
esecutivo giudiziale.Si tratta di un percorso meno agevole rispetto al primo, che però ha il vantaggio
di eliminare tutte le questioni relative alla legittimità dell'iscrizione a ruolo, governata dalle regole
di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, consentendo di trattare il merito della pretesa, non essendovi dubbio
che l'obbligo di versamento di contributi e premi resti pur sempre passibile di accertamento in sede
giudiziale.
In altri termini, la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice
dall'accertamento nel merito sulla fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi.
Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto
ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (tra le tante Cass. n. 12311 del 04/12/1997) che L'opposizione
al decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che
sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 c.p.c., art. 644 cod.
proc. civ. e segg.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento
ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere
– dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni
proposte "ex adverso" ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite
dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del
decreto emesso all'esito dello stesso. La sentenza impugnata non poteva dunque limitarsi ad affermare l'illegittimità della iscrizione a ruolo, ma al cospetto peraltro di una specifica richiesta
formulata dall' in primo grado e reiterata in appello, doveva esaminare nel merito la fondatezza CP_2
della pretesa dell' al pagamento dei premi” CP_2
Ebbene nel caso a mani, l' si è limitato a richiedere di ritenere e dichiarare che parte ricorrente CP_1
non ha diritto ad essere iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e, di conseguenza,
non ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola e di malattia per insussistenza di
un rapporto di lavoro dipendente agricolo;
“e per l'effetto”, quindi con una domanda inscindibile,
di confermare ( in tutto o parzialmente) l' avviso opposto, senza formulare apposita ed autonoma
(rispetto a quella diretta ad ottenere la conferma dell' avviso) domanda di accertamento della sussistenza dell'obbligo di versamento contributivo.
In assenza di specifica domanda sul punto, nessun ulteriore accertamento nel merito della pretesa contributiva oggetto dell'avviso opposto, si impone al giudicante.
La particolarità della questione e l'esistenza di orientamenti non uniformi formatisi sulla stessa induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
dichiara l'illegittimità dell' avviso di addebito opposto (n. 594 2020 00000025 53 000 del
09.01.2020),
compensa le spese di lite.
Enna, 19.03.2025.
Il Giudice del lavoro