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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 2874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2874 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 14.7.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1033/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.11819/14 pubblicata il 10.12.14 dal Tribunale di Napoli a seguito della ordinanza n.4402/2022 pubblicata il
10.02.2022 della Corte Suprema di Cassazione Sez. Lavoro che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Napoli
Sez. Lavoro n.584/2016
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche Pt_1 quale procuratore speciale della
[...]
rappresentato e difeso Controparte_1 Parte_2 dall'avv. Roberto Maisto
RICORRENTE in riassunzione - APPELLANTE
E
Avv. rappresentato e difeso da sé stesso e Controparte_2 dall'avv. Claudio Guzzo RESISTENTE in riassunzione - APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
di professione avvocato, adiva il Tribunale Controparte_2 di Napoli per sentir dichiarare l'illegittimità del provvedimento adottato dall' , comunicato con nota del 7.06.2012 e ricevuta il Pt_1
18.06.2012, con cui egli era stato iscritto d'ufficio alla gestione separata ex art.2 comma 26 legge n.335/1995 per l'anno 2006 in ragione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti in tale anno, per i quali non risultava il pagamento di contribuzione previdenziale ad altri Enti di previdenza o Casse.
L'avv. , eccepita preliminarmente la prescrizione, adduceva CP_2
a sostegno del ricorso che nel 2006 egli era iscritto all'albo degli avvocati ed in quanto tale obbligato al versamento del contributo integrativo (cd. contributo di solidarietà) alla
[...]
, per tale motivo i redditi conseguiti nello svolgimento CP_3 dell'attività professionale di avvocato non sarebbero stati soggetti al pagamento di contribuzione alla gestione separata, secondo quanto chiarito, con norma di interpretazione autentica, dall'art.18 comma 12 del DL n.98/2011.
Si costituiva l' , che eccepiva la tempestiva interruzione del Pt_1 termine di prescrizione a mezzo della richiesta di pagamento della contribuzione pacificamente ricevuta il 18.06.2012, dunque entro il termine quinquennale, sia avuto riguardo alla scadenza legale per il pagamento dei contribuiti (18.06.2007), sia avuto riguardo alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate il 30.09.2007; nel merito, offrendo un'interpretazione della norma diversa da quella proposta dal ricorrente, sottolineava come l'art.18 comma 12 del DL 98/2011 prescrivesse l'obbligo di iscrizione alla gestione separata ex art.2 comma 26 legge n.335/1995, sia di coloro che svolgevano pag. 2/15 attività di lavoro autonomo il cui esercizio non fosse subordinato ad iscrizione ad albi (così come previsto dalla prima ipotesi dell'art 18 cit.), sia anche di coloro che, pur iscritti ad albi, avessero tuttavia svolto attività per le quali non fossero tenuti al versamento di contribuzione obbligatoria ad altri enti di previdenza o Casse (così come previsto dalla seconda ipotesi dell'art.18 cit.).
Il Tribunale di Napoli con sentenza n.11819/14 e, successivamente, la Corte di Appello di Napoli con sentenza n.584/2016, ritenevano che l'avv. non fosse tenuto all'iscrizione Controparte_2 alla gestione separata ex art.2 co.26 legge n.335/1995 in relazione ai redditi conseguiti nell'anno 2006 dallo svolgimento di attività professionale di avvocato in quanto, pur non essendo tenuto al versamento dei contributi previdenziali alla Parte_3
in difetto dei relativi presupposti regolamentari (mancato
[...] raggiungimento del reddito minimo d'iscrizione), aveva tuttavia versato alla medesima il contributo Parte_3 integrativo, in quanto iscritto all'albo degli avvocati.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in epigrafe, pubblicata il
10.02.2022, ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Napoli
n.584/2016, non essendosi conformata al principio, già espresso da
Cassazione n.30344/2017 e successivamente consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, per il quale “sussiste l'obbligo di
Cont iscrizione alla gestione Separata presso l' per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla alla Controparte_5 quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio”.
Ha riassunto il giudizio l' il quale ha ribadito: Pt_1
pag. 3/15 -la sussistenza nella fattispecie concreta dei presupposti legali che determinavano in capo all'avv. l'obbligo di iscrizione CP_2 alla gestione separata per l'anno 2006, alla luce del principio di diritto stabilito nell'ordinanza di rinvio e vincolante tra le parti, con conseguente rigetto della domanda di accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per l'anno 2006, formulata dal ricorrente con il ricorso del 4.1.2013, introduttivo innanzi al Tribunale di Napoli del giudizio 192/2013,
-che è circostanza pacifica quella per cui controparte aveva conseguito nel 2006 un reddito da attività professionale di avvocato (pari ad euro 5.564,00) e che tale reddito non risultava assoggettato a contribuzione obbligatoria (cd. contributo soggettivo) in favore di altri Enti previdenziali o Casse (ciò anche perché i regolamenti allora vigenti subordinavano l'iscrizione alla con consequenziale obbligo di CP_3 versamento del contributo soggettivo, al raggiungimento di minimi reddituali),
-che il ricorrente era dunque tenuto, in relazione al reddito da attività professionale di avvocato conseguito nel 2006, all'iscrizione alla Gestione Separata,
-che l'iscrizione all'albo professionale ed il consequenziale obbligo di versare alla il contributo integrativo (cd. CP_3 contributo di solidarietà) non valevano ad escludere l'obbligo d'iscrizione alla gestione separata in quanto: “…sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione Separata presso l' per gli avvocati Pt_1 non iscritti obbligatoriamente alla Controparte_5 alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio”,
pag. 4/15 -che era infondata l'eccezione di prescrizione dell'obbligo contributivo e che il ricorrente non aveva proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado che l'aveva implicitamente rigettata,
-che, comunque, vi era stata la tempestiva interruzione del termine di prescrizione con la richiesta di pagamento della contribuzione ricevuta il 18.06.2012, dunque entro il termine quinquennale, sia avuto riguardo alla scadenza legale per il pagamento dei contribuiti (18.06.2007), sia avuto riguardo alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle
Entrate il 30.09.2007,
chiedendo rigettarsi la domanda formulata dall'avv. Controparte_2
per l'accertamento negativo del suo obbligo di iscrizione alla
[...] gestione separata per l'anno 2006 e per l'accertamento negativo del correlato obbligo di pagamento dei contributi a tale gestione, dichiarando che l'avv. è tenuto all'iscrizione alla CP_2 gestione separata dell' per il 2006 ed al versamento della Pt_1 pertinente contribuzione previdenziale, oltre che al pagamento delle correlate sanzioni civili ed oneri accessori di legge.
Replica l'avv. Controparte_2
-in via preliminare, che il giudizio si è estinto per omessa riassunzione del giudizio di rinvio entro i tre mesi dalla pubblicazione della decisione della Corte di Cassazione, avendo l' notificato l'atto di riassunzione solo in data 25/05/2022, Pt_1 mentre l'ordinanza della Corte di Cassazione è stata pubblicata il
10/02/2022,
-che la pretesa si è prescritta e che non è necessario proporre appello incidentale poiché “manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le
pag. 5/15 questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza”,
-che l' nell'atto di riassunzione, ha inammissibilmente Pt_1 modificato le sue conclusioni rispetto a quelle che aveva formulato nella causa n. 239/2015 r.g.l. della Corte di Appello di Napoli e che di seguito si ripetono: “voglia codesta On.le Corte di Appello, previa fissazione dell'udienza di trattazione, in riforma della sentenza di primo grado, rigettare la domanda proposta da controparte con il ricorso introduttivo del I grado di giudizio e per l'effetto dichiarare la legittimità dell'iscrizione di ufficio del ricorrente alla gestione separata per il 2006 con condanna al pagamento della pertinente contribuzione”,
-che la legittimità dell'iscrizione alla Gestione Separata dell' è il logico presupposto giuridico e di fatto della Pt_1 sussistenza del credito contributivo nell'an e nel quantum per l'anno 2006 e a fortiori della sua prescrizione, perché la questione della ritenuta illegittimità dell'iscrizione assorbe le domande ed eccezioni che devono essere esaminate solo ove tale iscrizione sia legittima,
-che il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti,
-che il dies a quo per il calcolo della prescrizione non è quello della scadenza legale per il pagamento dei contribuiti (18.06.2007) né quello della data di presentazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate il 30.09.2007, ma decorre dalla data in cui l'avvocato, essendovi tenuto sin dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati (nel 1998, dato pubblico e facilmente accessibile dalla banca dati del Sito Internet del Consiglio
Nazionale Forense), avrebbe dovuto essere iscritto alla Gestione
Separata dell' (per l'anno de quo dall'1/1/2006) o dalla data Pt_1
pag. 6/15 del dovuto versamento del primo acconto per detta annualità,
20/06/2006, ex art.2, comma 3, D.L. n.63/02 conv. Legge n.112/02), termine scaduto il 31.12.21,
-che è esorbitante il quantum della pretesa contributiva dell' Pt_1 rispetto alla posizione lavorativa e reddituale esigua dell'avv.
nell'anno 2006, con richiesta di “accertare e dichiarare la CP_2 non debenza dei contributi e degli accessori pretesi dall' ivi Pt_1 comprese le sanzioni richieste, per insussistenza dei presupposti”, difesa che è stata assorbita dalle sentenze di primo e secondo grado,
-che l'esame della misura dei contributi previdenziali richiesti con la nota ricevuta dall'avv. il 18/06/2012 è subordinato CP_2 al rigetto delle eccezioni sollevate sopra ed è conseguenziale al rispetto del principio di diritto affermato dall'ordinanza della
Corte di Cassazione,
-che l'errato addebito delle sanzioni e degli interessi deve essere annullato per la mancanza di colpa e per l'illegittimità delle sanzioni,
chiedendo di voler dichiarare l'estinzione ovvero rigettare l'appello proposto da , con vittoria di spese, onorari e Pt_1 accessori di legge e loro attribuzione all'avv. Claudio Guzzo.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
************
L'eccezione sollevata dall'appellato di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione è infondata atteso che nel caso di pag. 7/15 applicazione del rito lavoro il termine di cui all'art.392 cpc deve tener conto della data di deposito del ricorso e non della sua notificazione (quest'ultima, invece, da considerarsi nel caso di rinvio da introdursi con atto di citazione;
cfr. Cassazione
n.932/98 e successive citate dall' nelle note “Nel rito del Pt_1 lavoro il termine annuale previsto dall'art. 392 c.p.c. per la riassunzione della causa in sede di rinvio risulta rispettato col deposito del ricorso nella cancelleria del giudice designato”; la stessa pronuncia invocata dall'appellato, la n.38323/21, conferma il principio atteso che si riferisce al caso in cui il giudizio di rinvio era stato introdotto erroneamente con ricorso e non con atto di citazione, per cui la S.C. conferma(va) che in quel caso doveva tenersi conto della notifica del ricorso perché sostitutivo della citazione necessaria secondo il rito applicabile.
Nel caso di specie il ricorso in riassunzione è stato depositato dall' il 6.5.22 entro i tre mesi dalla pubblicazione della Pt_1 ordinanza della Corte di Cassazione in data 10.2.22, quindi tempestivamente.
Occorre premettere che, in sede di giudizio di rinvio, il giudice al quale la causa è rinviata è vincolato non soltanto in ordine ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi accertati in via definitiva nella fase di merito, senza che sia, quindi, consentito, agli effetti della decisione finale della lite, riesaminare o modificare la situazione di fatto, anche se erroneamente accertata o presupposta, sulla cui base sia stato fondato il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento, e, comunque, di mutare i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza stessa.
Va ancora precisato che il giudizio di rinvio davanti al giudice di secondo grado, nel quale le parti in causa conservano la stessa pag. 8/15 posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, non si configura come un nuovo giudizio di appello, ma costituisce un processo che si può definire tendenzialmente “chiuso”, preordinato esclusivamente a sostituire una diversa statuizione a quella cassata, ma sulla base dello stesso “materiale” già presente nelle fasi di merito antecedenti al giudizio di cassazione, per cui non sono consentite proposizioni di nuove censure, domande e deduzioni di nuove prove, salve le ipotesi di ius superveniens o di nuove conclusioni resesi necessarie come conseguenza della stessa sentenza di Cassazione o di fatti nuovi impeditivi, estintivi o modificativi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle fasi pregresse (cfr Cass. 2007 n. 4982, 2007/4096 e 2002/10046).
Fatta questa doverosa premessa, si osserva che, nella specie, nella parte motiva della pronuncia rescindente, la S. C. ha così statuito
«sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso
l' per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Pt_1 CP_3 di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio»;
9.l'obbligo di cui all' art. 2, comma 26, legge n.
335/1995 di iscrizione alla Gestione Separata è, infatti, rivolto
«a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale
(anche se non esclusivo) ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art.44, comma 2, d.l. nr. 269 del 2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività, per cui risulta già iscritto ad altra gestione.
Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo
pag. 9/15 assicurativo gestito dalla cassa di riferimento» (Cass. nr. 3799 cit.)”
Trattasi ormai di orientamento del tutto consolidato nelle pronunce della Suprema Corte (come già esposto in precedenti sentenze di questa Corte) in base al quale si afferma il principio di diritto secondo cui gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla alla quale versano esclusivamente un contributo CP_3 integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' , in virtù del principio di Pt_1 universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art.2, comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Cass. n.32167/2018;
n.32166/2018; n.32508/2018); che detto principio va esteso anche al caso che viene qui in rilievo dell'avvocato non iscritto alla Cassa
Forense alla quale versa il contributo integrativo obbligatorio previsto dal Regolamento della per il solo fatto di essere CP_3 iscritto all'Albo Forense (Cass. Civ. Sez. VI – Lavoro, Ordinanza
n.1827 del 27.1.2020).
Tale complessivo ed articolato quadro normativo ha assunto una funzione di chiusura del sistema che si rivolge alle aree soggettive ed oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria e che risponde all'obbligo dello Stato di dare pag. 10/15 concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35
Cost.), rispetto agli eventi indicati nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, nei modi indicati dal comma quarto dello stesso articolo 38 della Costituzione.
Né in questa sede rileva la questione dell'ammontare del reddito conseguito nel 2006 atteso che risulta come lo stesso sia superiore ai 5.000,00 euro (cfr. euro 5.564,00; Cass. n.32167/2018,
n.32608/2018, n.519/2019, n.3799/2019 sulla rilevanza della abitualità anche in caso di reddito inferiore alla soglia di cui all'art.44 d.l.269/2003 ai fini dell'assoggettamento a contribuzioni di attività libero professionali svolte in forma occasionale).
Sulla scorta del principio di diritto affermato dalla S.C. è dunque incontestabile la legittimità della iscrizione d'ufficio alla
Gestione Separata per l'anno 2006.
Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dall'avv. CP_2 atteso che secondo il consolidato orientamento della S.C. il dies a quo coincide con la scadenza (eventualmente prorogata) per la presentazione della dichiarazione dei redditi (cfr. sentenze nn.
10273/21, 32682/22: “l'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile
1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati») e non con quella di effettiva presentazione della dichiarazione;
nel caso di specie, pertanto, il dies a quo è quello del 9.07.2007, data di scadenza di pagamento dei contributi relativi all'anno d'imposta
2006, previsto dal DPCM 14.06.2007; la nota ricevuta dall'avv. Pt_1
il 18.6.2012 è quindi intervenuta tempestivamente entro il CP_2 quinquennio.
pag. 11/15 Non risulta, come eccepito dal , che vi sia stato un CP_2 mutamento della domanda da parte dell' rispetto all'appello Pt_1 oggetto poi della ordinanza della Cassazione, le conclusioni spiegate in questa sede sono le medesime di quelle spiegate in primo e secondo grado nel giudizio rescisso. Era stato il CP_2 ad agire in primo grado impugnando la nota di iscrizione d'ufficio alla gestione separata e l' si era difeso chiedendo il Pt_4 rigetto della domanda e, quindi, la conferma del provvedimento di iscrizione alla gestione separata impugnato dall'avvocato, con conseguente debenza della contribuzione richiesta con la nota di iscrizione alla gestione.
Non è condivisibile altresì la tesi dell'avv. laddove CP_2 sostiene che la misura della contribuzione dovrebbe essere calcolata solo sulla eccedenza del reddito rispetto ai 5.000 euro;
infatti la Suprema Corte (ordinanza n.16775/24) ha affermato che
“Si è ancora escluso che l'obbligo contributivo possa riguardare solo il reddito che supera la soglia di Euro 5000,00. In proposito, si è chiarito che il riferimento normativo a tale importo "rileva solo quale (limite) per l'insorgenza dell'obbligo nei lavoratori occasionali (e solo per essi), mentre non opera quale soglia di esenzione di contribuzione" (Cass. nr. 26327 del 2023, in motiv.) per essere "totalmente estranea una concezione del limite reddituale quale franchigia" (Cass. nr. 27538 del 2023, in motiv.)”.
Quanto alle sanzioni.
La norma di riferimento è l'art. 116 comma 8 della legge 388/200.
Come ritenuto dalla Suprema Corte sull'apparato sanzionatorio relativo ai professionisti iscritti d'ufficio alla Gestione separata, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 198 del
2011, art. 18, comma 12 conv. (ndr D.L. n. 98 del 2011, art. 18,
pag. 12/15 comma 12) in L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla di previdenza CP_3 forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l' , siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente Pt_1 previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
In particolare, si è affermato che nella fattispecie in esame l'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari) sotto soglia, prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di uguaglianza (art. 3 Cost., comma 1).
Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza.
La reductio ad legitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata relativamente al Pt_1 periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. In tal modo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile, ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per pag. 13/15 l'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa.
Posto che la sentenza della Corte Costituzionale è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati, ne discende che – come ha osservato Cass.17970 del 2022 - in base all'art. 136 Cost., in combinato disposto con la L. n. 87 del 1953, art. 30, il D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla
Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all' art. 22 della L. n.
576 del 1980, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l' , siano esonerati dal pagamento, Pt_1 in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
La sentenza della Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti” (v. in motivazione Cass. Ordinanza
17 giugno 2024, n. 16775): quindi anche nella presente fattispecie
– come in quella esaminata dalla Cassazione - la questione prospettata in ordine alla debenza ed entità delle sanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2006, va decisa nel senso che nulla è dovuto per sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'appellato.
Alla luce delle suesposte osservazioni, confermata la contribuzione dovuta con riguardo al reddito professionale prodotto nell'anno
2006, l'appello va accolto ma dichiarandosi l'esenzione dell'avv.
dal pagamento delle sanzioni pretese dall'Istituto. CP_2
pag. 14/15 In ordine al regolamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, sussistono tuttavia i presupposti per la compensazione integrale delle stesse, in considerazione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulla questione oggetto di causa e del consolidarsi del principio di diritto affermato nella sentenza di rinvio della Corte di Cassazione solo in corso di causa (tenuto conto dell'epoca di pubblicazione delle sentenze di primo e secondo grado intervenute tra la parti).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando a seguito del rinvio di cui alla ordinanza della S.C. 4402/2022, sull'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 11819/2014 emessa dal Tribunale di Pt_1
Napoli sezione lavoro, così provvede:
-accoglie l'appello dell' per quanto di ragione e, per Pt_1
l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda formulata in prime cure da e conseguentemente Controparte_2 dichiara lo stesso tenuto al versamento dei contributi alla gestione separata per l'anno 2006 con condanna al pagamento di detti contributi ed esenzione dal pagamento delle sanzioni;
-compensa integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Napoli 14.7.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 14.7.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1033/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.11819/14 pubblicata il 10.12.14 dal Tribunale di Napoli a seguito della ordinanza n.4402/2022 pubblicata il
10.02.2022 della Corte Suprema di Cassazione Sez. Lavoro che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Napoli
Sez. Lavoro n.584/2016
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche Pt_1 quale procuratore speciale della
[...]
rappresentato e difeso Controparte_1 Parte_2 dall'avv. Roberto Maisto
RICORRENTE in riassunzione - APPELLANTE
E
Avv. rappresentato e difeso da sé stesso e Controparte_2 dall'avv. Claudio Guzzo RESISTENTE in riassunzione - APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
di professione avvocato, adiva il Tribunale Controparte_2 di Napoli per sentir dichiarare l'illegittimità del provvedimento adottato dall' , comunicato con nota del 7.06.2012 e ricevuta il Pt_1
18.06.2012, con cui egli era stato iscritto d'ufficio alla gestione separata ex art.2 comma 26 legge n.335/1995 per l'anno 2006 in ragione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti in tale anno, per i quali non risultava il pagamento di contribuzione previdenziale ad altri Enti di previdenza o Casse.
L'avv. , eccepita preliminarmente la prescrizione, adduceva CP_2
a sostegno del ricorso che nel 2006 egli era iscritto all'albo degli avvocati ed in quanto tale obbligato al versamento del contributo integrativo (cd. contributo di solidarietà) alla
[...]
, per tale motivo i redditi conseguiti nello svolgimento CP_3 dell'attività professionale di avvocato non sarebbero stati soggetti al pagamento di contribuzione alla gestione separata, secondo quanto chiarito, con norma di interpretazione autentica, dall'art.18 comma 12 del DL n.98/2011.
Si costituiva l' , che eccepiva la tempestiva interruzione del Pt_1 termine di prescrizione a mezzo della richiesta di pagamento della contribuzione pacificamente ricevuta il 18.06.2012, dunque entro il termine quinquennale, sia avuto riguardo alla scadenza legale per il pagamento dei contribuiti (18.06.2007), sia avuto riguardo alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate il 30.09.2007; nel merito, offrendo un'interpretazione della norma diversa da quella proposta dal ricorrente, sottolineava come l'art.18 comma 12 del DL 98/2011 prescrivesse l'obbligo di iscrizione alla gestione separata ex art.2 comma 26 legge n.335/1995, sia di coloro che svolgevano pag. 2/15 attività di lavoro autonomo il cui esercizio non fosse subordinato ad iscrizione ad albi (così come previsto dalla prima ipotesi dell'art 18 cit.), sia anche di coloro che, pur iscritti ad albi, avessero tuttavia svolto attività per le quali non fossero tenuti al versamento di contribuzione obbligatoria ad altri enti di previdenza o Casse (così come previsto dalla seconda ipotesi dell'art.18 cit.).
Il Tribunale di Napoli con sentenza n.11819/14 e, successivamente, la Corte di Appello di Napoli con sentenza n.584/2016, ritenevano che l'avv. non fosse tenuto all'iscrizione Controparte_2 alla gestione separata ex art.2 co.26 legge n.335/1995 in relazione ai redditi conseguiti nell'anno 2006 dallo svolgimento di attività professionale di avvocato in quanto, pur non essendo tenuto al versamento dei contributi previdenziali alla Parte_3
in difetto dei relativi presupposti regolamentari (mancato
[...] raggiungimento del reddito minimo d'iscrizione), aveva tuttavia versato alla medesima il contributo Parte_3 integrativo, in quanto iscritto all'albo degli avvocati.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in epigrafe, pubblicata il
10.02.2022, ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Napoli
n.584/2016, non essendosi conformata al principio, già espresso da
Cassazione n.30344/2017 e successivamente consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, per il quale “sussiste l'obbligo di
Cont iscrizione alla gestione Separata presso l' per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla alla Controparte_5 quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio”.
Ha riassunto il giudizio l' il quale ha ribadito: Pt_1
pag. 3/15 -la sussistenza nella fattispecie concreta dei presupposti legali che determinavano in capo all'avv. l'obbligo di iscrizione CP_2 alla gestione separata per l'anno 2006, alla luce del principio di diritto stabilito nell'ordinanza di rinvio e vincolante tra le parti, con conseguente rigetto della domanda di accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per l'anno 2006, formulata dal ricorrente con il ricorso del 4.1.2013, introduttivo innanzi al Tribunale di Napoli del giudizio 192/2013,
-che è circostanza pacifica quella per cui controparte aveva conseguito nel 2006 un reddito da attività professionale di avvocato (pari ad euro 5.564,00) e che tale reddito non risultava assoggettato a contribuzione obbligatoria (cd. contributo soggettivo) in favore di altri Enti previdenziali o Casse (ciò anche perché i regolamenti allora vigenti subordinavano l'iscrizione alla con consequenziale obbligo di CP_3 versamento del contributo soggettivo, al raggiungimento di minimi reddituali),
-che il ricorrente era dunque tenuto, in relazione al reddito da attività professionale di avvocato conseguito nel 2006, all'iscrizione alla Gestione Separata,
-che l'iscrizione all'albo professionale ed il consequenziale obbligo di versare alla il contributo integrativo (cd. CP_3 contributo di solidarietà) non valevano ad escludere l'obbligo d'iscrizione alla gestione separata in quanto: “…sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione Separata presso l' per gli avvocati Pt_1 non iscritti obbligatoriamente alla Controparte_5 alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio”,
pag. 4/15 -che era infondata l'eccezione di prescrizione dell'obbligo contributivo e che il ricorrente non aveva proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado che l'aveva implicitamente rigettata,
-che, comunque, vi era stata la tempestiva interruzione del termine di prescrizione con la richiesta di pagamento della contribuzione ricevuta il 18.06.2012, dunque entro il termine quinquennale, sia avuto riguardo alla scadenza legale per il pagamento dei contribuiti (18.06.2007), sia avuto riguardo alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle
Entrate il 30.09.2007,
chiedendo rigettarsi la domanda formulata dall'avv. Controparte_2
per l'accertamento negativo del suo obbligo di iscrizione alla
[...] gestione separata per l'anno 2006 e per l'accertamento negativo del correlato obbligo di pagamento dei contributi a tale gestione, dichiarando che l'avv. è tenuto all'iscrizione alla CP_2 gestione separata dell' per il 2006 ed al versamento della Pt_1 pertinente contribuzione previdenziale, oltre che al pagamento delle correlate sanzioni civili ed oneri accessori di legge.
Replica l'avv. Controparte_2
-in via preliminare, che il giudizio si è estinto per omessa riassunzione del giudizio di rinvio entro i tre mesi dalla pubblicazione della decisione della Corte di Cassazione, avendo l' notificato l'atto di riassunzione solo in data 25/05/2022, Pt_1 mentre l'ordinanza della Corte di Cassazione è stata pubblicata il
10/02/2022,
-che la pretesa si è prescritta e che non è necessario proporre appello incidentale poiché “manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le
pag. 5/15 questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza”,
-che l' nell'atto di riassunzione, ha inammissibilmente Pt_1 modificato le sue conclusioni rispetto a quelle che aveva formulato nella causa n. 239/2015 r.g.l. della Corte di Appello di Napoli e che di seguito si ripetono: “voglia codesta On.le Corte di Appello, previa fissazione dell'udienza di trattazione, in riforma della sentenza di primo grado, rigettare la domanda proposta da controparte con il ricorso introduttivo del I grado di giudizio e per l'effetto dichiarare la legittimità dell'iscrizione di ufficio del ricorrente alla gestione separata per il 2006 con condanna al pagamento della pertinente contribuzione”,
-che la legittimità dell'iscrizione alla Gestione Separata dell' è il logico presupposto giuridico e di fatto della Pt_1 sussistenza del credito contributivo nell'an e nel quantum per l'anno 2006 e a fortiori della sua prescrizione, perché la questione della ritenuta illegittimità dell'iscrizione assorbe le domande ed eccezioni che devono essere esaminate solo ove tale iscrizione sia legittima,
-che il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti,
-che il dies a quo per il calcolo della prescrizione non è quello della scadenza legale per il pagamento dei contribuiti (18.06.2007) né quello della data di presentazione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate il 30.09.2007, ma decorre dalla data in cui l'avvocato, essendovi tenuto sin dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati (nel 1998, dato pubblico e facilmente accessibile dalla banca dati del Sito Internet del Consiglio
Nazionale Forense), avrebbe dovuto essere iscritto alla Gestione
Separata dell' (per l'anno de quo dall'1/1/2006) o dalla data Pt_1
pag. 6/15 del dovuto versamento del primo acconto per detta annualità,
20/06/2006, ex art.2, comma 3, D.L. n.63/02 conv. Legge n.112/02), termine scaduto il 31.12.21,
-che è esorbitante il quantum della pretesa contributiva dell' Pt_1 rispetto alla posizione lavorativa e reddituale esigua dell'avv.
nell'anno 2006, con richiesta di “accertare e dichiarare la CP_2 non debenza dei contributi e degli accessori pretesi dall' ivi Pt_1 comprese le sanzioni richieste, per insussistenza dei presupposti”, difesa che è stata assorbita dalle sentenze di primo e secondo grado,
-che l'esame della misura dei contributi previdenziali richiesti con la nota ricevuta dall'avv. il 18/06/2012 è subordinato CP_2 al rigetto delle eccezioni sollevate sopra ed è conseguenziale al rispetto del principio di diritto affermato dall'ordinanza della
Corte di Cassazione,
-che l'errato addebito delle sanzioni e degli interessi deve essere annullato per la mancanza di colpa e per l'illegittimità delle sanzioni,
chiedendo di voler dichiarare l'estinzione ovvero rigettare l'appello proposto da , con vittoria di spese, onorari e Pt_1 accessori di legge e loro attribuzione all'avv. Claudio Guzzo.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
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L'eccezione sollevata dall'appellato di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione è infondata atteso che nel caso di pag. 7/15 applicazione del rito lavoro il termine di cui all'art.392 cpc deve tener conto della data di deposito del ricorso e non della sua notificazione (quest'ultima, invece, da considerarsi nel caso di rinvio da introdursi con atto di citazione;
cfr. Cassazione
n.932/98 e successive citate dall' nelle note “Nel rito del Pt_1 lavoro il termine annuale previsto dall'art. 392 c.p.c. per la riassunzione della causa in sede di rinvio risulta rispettato col deposito del ricorso nella cancelleria del giudice designato”; la stessa pronuncia invocata dall'appellato, la n.38323/21, conferma il principio atteso che si riferisce al caso in cui il giudizio di rinvio era stato introdotto erroneamente con ricorso e non con atto di citazione, per cui la S.C. conferma(va) che in quel caso doveva tenersi conto della notifica del ricorso perché sostitutivo della citazione necessaria secondo il rito applicabile.
Nel caso di specie il ricorso in riassunzione è stato depositato dall' il 6.5.22 entro i tre mesi dalla pubblicazione della Pt_1 ordinanza della Corte di Cassazione in data 10.2.22, quindi tempestivamente.
Occorre premettere che, in sede di giudizio di rinvio, il giudice al quale la causa è rinviata è vincolato non soltanto in ordine ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi accertati in via definitiva nella fase di merito, senza che sia, quindi, consentito, agli effetti della decisione finale della lite, riesaminare o modificare la situazione di fatto, anche se erroneamente accertata o presupposta, sulla cui base sia stato fondato il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento, e, comunque, di mutare i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza stessa.
Va ancora precisato che il giudizio di rinvio davanti al giudice di secondo grado, nel quale le parti in causa conservano la stessa pag. 8/15 posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, non si configura come un nuovo giudizio di appello, ma costituisce un processo che si può definire tendenzialmente “chiuso”, preordinato esclusivamente a sostituire una diversa statuizione a quella cassata, ma sulla base dello stesso “materiale” già presente nelle fasi di merito antecedenti al giudizio di cassazione, per cui non sono consentite proposizioni di nuove censure, domande e deduzioni di nuove prove, salve le ipotesi di ius superveniens o di nuove conclusioni resesi necessarie come conseguenza della stessa sentenza di Cassazione o di fatti nuovi impeditivi, estintivi o modificativi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle fasi pregresse (cfr Cass. 2007 n. 4982, 2007/4096 e 2002/10046).
Fatta questa doverosa premessa, si osserva che, nella specie, nella parte motiva della pronuncia rescindente, la S. C. ha così statuito
«sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata presso
l' per gli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Pt_1 CP_3 di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non consegue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio»;
9.l'obbligo di cui all' art. 2, comma 26, legge n.
335/1995 di iscrizione alla Gestione Separata è, infatti, rivolto
«a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale
(anche se non esclusivo) ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art.44, comma 2, d.l. nr. 269 del 2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altre diverse attività, per cui risulta già iscritto ad altra gestione.
Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo
pag. 9/15 assicurativo gestito dalla cassa di riferimento» (Cass. nr. 3799 cit.)”
Trattasi ormai di orientamento del tutto consolidato nelle pronunce della Suprema Corte (come già esposto in precedenti sentenze di questa Corte) in base al quale si afferma il principio di diritto secondo cui gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla alla quale versano esclusivamente un contributo CP_3 integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' , in virtù del principio di Pt_1 universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art.2, comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Cass. n.32167/2018;
n.32166/2018; n.32508/2018); che detto principio va esteso anche al caso che viene qui in rilievo dell'avvocato non iscritto alla Cassa
Forense alla quale versa il contributo integrativo obbligatorio previsto dal Regolamento della per il solo fatto di essere CP_3 iscritto all'Albo Forense (Cass. Civ. Sez. VI – Lavoro, Ordinanza
n.1827 del 27.1.2020).
Tale complessivo ed articolato quadro normativo ha assunto una funzione di chiusura del sistema che si rivolge alle aree soggettive ed oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria e che risponde all'obbligo dello Stato di dare pag. 10/15 concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35
Cost.), rispetto agli eventi indicati nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, nei modi indicati dal comma quarto dello stesso articolo 38 della Costituzione.
Né in questa sede rileva la questione dell'ammontare del reddito conseguito nel 2006 atteso che risulta come lo stesso sia superiore ai 5.000,00 euro (cfr. euro 5.564,00; Cass. n.32167/2018,
n.32608/2018, n.519/2019, n.3799/2019 sulla rilevanza della abitualità anche in caso di reddito inferiore alla soglia di cui all'art.44 d.l.269/2003 ai fini dell'assoggettamento a contribuzioni di attività libero professionali svolte in forma occasionale).
Sulla scorta del principio di diritto affermato dalla S.C. è dunque incontestabile la legittimità della iscrizione d'ufficio alla
Gestione Separata per l'anno 2006.
Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dall'avv. CP_2 atteso che secondo il consolidato orientamento della S.C. il dies a quo coincide con la scadenza (eventualmente prorogata) per la presentazione della dichiarazione dei redditi (cfr. sentenze nn.
10273/21, 32682/22: “l'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile
1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati») e non con quella di effettiva presentazione della dichiarazione;
nel caso di specie, pertanto, il dies a quo è quello del 9.07.2007, data di scadenza di pagamento dei contributi relativi all'anno d'imposta
2006, previsto dal DPCM 14.06.2007; la nota ricevuta dall'avv. Pt_1
il 18.6.2012 è quindi intervenuta tempestivamente entro il CP_2 quinquennio.
pag. 11/15 Non risulta, come eccepito dal , che vi sia stato un CP_2 mutamento della domanda da parte dell' rispetto all'appello Pt_1 oggetto poi della ordinanza della Cassazione, le conclusioni spiegate in questa sede sono le medesime di quelle spiegate in primo e secondo grado nel giudizio rescisso. Era stato il CP_2 ad agire in primo grado impugnando la nota di iscrizione d'ufficio alla gestione separata e l' si era difeso chiedendo il Pt_4 rigetto della domanda e, quindi, la conferma del provvedimento di iscrizione alla gestione separata impugnato dall'avvocato, con conseguente debenza della contribuzione richiesta con la nota di iscrizione alla gestione.
Non è condivisibile altresì la tesi dell'avv. laddove CP_2 sostiene che la misura della contribuzione dovrebbe essere calcolata solo sulla eccedenza del reddito rispetto ai 5.000 euro;
infatti la Suprema Corte (ordinanza n.16775/24) ha affermato che
“Si è ancora escluso che l'obbligo contributivo possa riguardare solo il reddito che supera la soglia di Euro 5000,00. In proposito, si è chiarito che il riferimento normativo a tale importo "rileva solo quale (limite) per l'insorgenza dell'obbligo nei lavoratori occasionali (e solo per essi), mentre non opera quale soglia di esenzione di contribuzione" (Cass. nr. 26327 del 2023, in motiv.) per essere "totalmente estranea una concezione del limite reddituale quale franchigia" (Cass. nr. 27538 del 2023, in motiv.)”.
Quanto alle sanzioni.
La norma di riferimento è l'art. 116 comma 8 della legge 388/200.
Come ritenuto dalla Suprema Corte sull'apparato sanzionatorio relativo ai professionisti iscritti d'ufficio alla Gestione separata, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 198 del
2011, art. 18, comma 12 conv. (ndr D.L. n. 98 del 2011, art. 18,
pag. 12/15 comma 12) in L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla di previdenza CP_3 forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l' , siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente Pt_1 previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
In particolare, si è affermato che nella fattispecie in esame l'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari) sotto soglia, prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di uguaglianza (art. 3 Cost., comma 1).
Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza.
La reductio ad legitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata relativamente al Pt_1 periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. In tal modo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile, ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per pag. 13/15 l'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa.
Posto che la sentenza della Corte Costituzionale è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati, ne discende che – come ha osservato Cass.17970 del 2022 - in base all'art. 136 Cost., in combinato disposto con la L. n. 87 del 1953, art. 30, il D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla
Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all' art. 22 della L. n.
576 del 1980, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l' , siano esonerati dal pagamento, Pt_1 in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
La sentenza della Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti” (v. in motivazione Cass. Ordinanza
17 giugno 2024, n. 16775): quindi anche nella presente fattispecie
– come in quella esaminata dalla Cassazione - la questione prospettata in ordine alla debenza ed entità delle sanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2006, va decisa nel senso che nulla è dovuto per sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'appellato.
Alla luce delle suesposte osservazioni, confermata la contribuzione dovuta con riguardo al reddito professionale prodotto nell'anno
2006, l'appello va accolto ma dichiarandosi l'esenzione dell'avv.
dal pagamento delle sanzioni pretese dall'Istituto. CP_2
pag. 14/15 In ordine al regolamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, sussistono tuttavia i presupposti per la compensazione integrale delle stesse, in considerazione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulla questione oggetto di causa e del consolidarsi del principio di diritto affermato nella sentenza di rinvio della Corte di Cassazione solo in corso di causa (tenuto conto dell'epoca di pubblicazione delle sentenze di primo e secondo grado intervenute tra la parti).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando a seguito del rinvio di cui alla ordinanza della S.C. 4402/2022, sull'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 11819/2014 emessa dal Tribunale di Pt_1
Napoli sezione lavoro, così provvede:
-accoglie l'appello dell' per quanto di ragione e, per Pt_1
l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda formulata in prime cure da e conseguentemente Controparte_2 dichiara lo stesso tenuto al versamento dei contributi alla gestione separata per l'anno 2006 con condanna al pagamento di detti contributi ed esenzione dal pagamento delle sanzioni;
-compensa integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Napoli 14.7.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 15/15