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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 571/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 571/2022
Oggi 11 marzo 2025, alle ore 11.57, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
personalmente con l'avv. BARDI LEONARDO Parte_1
Per l'avv. COPPOLA LUCIA Controparte_1
Le parti si riportano ai rispettivi atti e discutono oralmente la causa.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 571/2022 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. BARDI LEONARDO (c.f. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(p. iva ) con l'avv. RAZZOLINI CRISTINA Controparte_2 P.IVA_1
(c.f. ) e l'avv. COPPOLA LUCIA (c.f. ) C.F._3 C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha convenuto in giudizio l' ed Parte_1 Controparte_2 ha dedotto: a) di essere dipendente dell' presso l'ospedale San Jacopo di Controparte_2
Pistoia con qualifica di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica con mansioni di controllare la qualità e la radioprotezione delle apparecchiature radiologiche dei reparti ospedalieri di medicina nucleare e radiodiagnostica di Prato, Pistoia, IA e S. LL Pistoiese, di formatore nei corsi di sicurezza e radioprotezione nei siti di radiodiagnostica, risonanza magnetica e medicina nucleare, nonché mansioni di ufficio inerenti la gestione dell'organizzazione del calendario dei controlli di qualità previsti, il tutto senza alcun contatto con i pazienti;
b) di aver presentato in data 2.7.2021, a seguito di formale invito alla vaccinazione del 1.7.2021, certificato medico attestante patologie incompatibili con la vaccinazione anti sars-covid 19; c) di aver ricevuto in data 23.9.2021 ulteriore invito alla vaccinazione e di aver, pertanto, inviato all'Azienda sanitaria ulteriore certificazione;
d) di essere stato in congedo parentale dal 2.11.2021 al 31.1.2022 e che, nonostante ciò, l'Azienda datrice di lavoro in data 4.11.2021 ha accertato in via formale l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, prontamente contestato dal ricorrente;
e) che l'ordine professionale in data 9.11.2021 gli ha inviato comunicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività lavorativa, a cui seguiva un'altra missiva, questa volta da parte dell' in qualità di datrice di lavoro, con Parte_2 cui si comunicava nuovamente la sospensione sia dalla prestazione lavorativa sia dalle retribuzioni e contribuzioni;
f) che in data 26.12.2021 l'ordine professionale ha inviato nuova diffida alla vaccinazione,
a cui è seguita relativa contestazione da parte del ricorrente nonché l'offerta di quest'ultimo a riprendere la propria attività a far data dal 1.2.2022, termine del congedo parentale;
g) che la resistente, comunque, lo ha dichiarato sospeso dal lavoro a partire dal 1.2.2022.
Il ricorrente ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo. TRIBUNALE
DI PISTOIA, In funzione di Giudice del lavoro, in accoglimento del presente ricorso e comunque a seguito della comparizione delle parti, esperiti gli adempimenti di rito IN VIA PRINCIPALE ACCERTARE, per i titoli e le causali dedotte nella narrativa che precede, la nullità/illegittimità della sospensione della prestazione lavorativa e
DICHIARARE la continuità giuridica del rapporto di lavoro illegittimamente interrotto;
conseguentemente
ORDINARE ad , in persona del DIRETTORE legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 di REINTEGRARE il ricorrente sul posto di lavoro, nelle proprie mansioni, ovvero equivalenti, oppure, all'occorrenza ed estemporaneamente fino alla revoca dello stato emergenziale, anche inferiori, sempre nel massimo rispetto delle regole di migliore prevenzione sanitaria, purché compatibili con l'esigenza di tutela sia della salute dei terzi, che, non meno meritevole, della salute e della condizione occupazionale e retributiva del ricorrente stesso;
conseguentemente ORDINARE, altresì, ad
, in persona del DIRETTORE legale rappresentante pro tempore, di Controparte_1
CORRISPONDERE al lavoratore tutte le retribuzioni e contribuzioni maturate in regime di congedo parentale dalla data del 19.11.2021 al 31.01.2022, nonché quelle in regime ordinario dallo 01.02.2022 fino a quella di effettivo ripristino della prestazione lavorativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione del diritto ex art.
429 c.p.c.. IN SUBORDINE ORDINARE, ad , in persona del DIRETTORE Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, di il lavoratore in aspettativa retribuita, corrispondendo tutte le Parte_3 retribuzioni maturate dalla data del predetto allontanamento irrituale dal posto di lavoro”.
Con memoria difensiva del 4.1.2023, la si è costituita in giudizio Controparte_2 ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza ed eccezione avversaria: in via principale: respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto ed accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento di sospensione dal servizio del 18/11/2021 per i motivi di cui in narrativa, nonchè per l'effetto dichiarare che niente è dovuto a titolo di retribuzione per il periodo richiesto;
in via subordinata: respingere la richiesta di collocare il lavoratore in aspettativa retribuita e di corrispondere le retribuzioni maturate, non sussistendone i presupposti né di fatto né di diritto per le motivazioni di cui in narrativa. In tutti i casi con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
In estrema sintesi, la resistente ha dedotto: a) che il ricorrente è stato destinatario di provvedimenti legittimi in quanto posti in essere nel rispetto della normativa vigente in materia di obbligo vaccinale anti sars covid 19; b) che, infatti, ai sensi del D.L. n. 44/2021 gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dall'infezione da sars- covid 19, fatti salvi i casi di esenzione certificati da personale medico secondo quanto stabilito dal citato decreto;
c) che la certificazione prodotta dal sig. ed attestante una patologia incompatibile con la Pt_1 predetta vaccinazione non rientrava tra le certificazioni di cui al D.L. n. 44/2021 e che, dunque, lo stesso
è stato formalmente invitato a vaccinarsi;
d) che, non avendo il ricorrente provveduto a sottoporsi a vaccinazione né avendo prodotto idonea certificazione di esenzione e/o differimento ai sensi della normativa vigente, l' , tramite il Dipartimento della Prevenzione, con nota Controparte_2 del 25/10/2021 prot. 78192, inviata il 4.11.2021, ha comunicato all'interessato l'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, dopodiché il è stato sospeso dal servizio a far data dal Pt_1
1.2.2022; e) che a seguito della sospensione dell'obbligo vaccinale dal 1.11.2022 la resistente ha revocato le sospensioni dall'attività lavorativa disponendo la ripresa del servizio dei dipendenti sospesi;
f) di avere, quindi, agito applicando la normativa vigente e che, pertanto, le domande ex adverso proposte devono essere rigettate.
Svolta istruttoria solo documentale, all'udienza odierna la causa è stata discussa e viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti, in assenza delle parti.
***
1. Preliminarmente si osserva che, essendo pacifica la circostanza per cui – a seguito della modifica introdotta in corso di causa dall'art. 7 del D.L. n. 162/2022 all'art. 4 del D.L. n. 44/2021 con la quale è stata disposta la cessazione dell'obbligo vaccinale al 1.11.2022, l'azienda convenuta ha disposto la revoca immediata della sospensione e conseguentemente riammesso in servizio il ricorrente , deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di reintegra e di collocamento in aspettativa retribuita dedotte in giudizio, non avendo più la stessa parte alcun interesse concreto ed attuale (cfr. art. 100 c.p.c.) ad una pronunzia del Tribunale in merito (cfr. Cass. 14774/2004; Cass.
12844/2003).
Ciò premesso si precisa che la causa ha ad oggetto esclusivamente il mancato pagamento della retribuzione nel periodo di sospensione e la mancata corresponsione delle contribuzioni maturate dal
1.2.2022 fino a quella di effettivo ripristino della prestazione lavorativa come previste per legge e contratto.
2. Nel merito va, in primis, richiamata la disciplina applicabile al caso di specie.
Il decreto legge n. 44 del 2021 all'art. 4 (rubricato “Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”), nella versione applicabile ratione temporis, ha previsto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario ai fini della prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2; in particolare, recita l'articolo che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati, salvo i casi di esenzione o diritto al differimento certificati dal medico di medicina generale con previsione di una specifica procedura di verifica dell'assolvimento del predetto obbligo;
i datori di lavoro dei soggetti obbligati alla vaccinazione anticovid, infatti, sono tenuti a verificare l'adempimento di detto obbligo e, qualora non risulti il relativo adempimento oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, devono invitare l'interessato inadempiente a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;
in caso di inadempimento, si verifica l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.
Nel caso di specie, in sintesi, lamenta il ricorrente che le norme di legge in questione sarebbero illegittime in quanto contrastanti con le norme della Costituzione;
che la vaccinazione non presentava i requisiti di sicurezza richiesti soprattutto alla luce della patologia (orticaria e rinite allergica con assunzione di antistaminici) di cui il medesimo è affetto;
che, essendo munito di certificato di esenzione dalla vaccinazione, l'Azienda sanitaria avrebbe dovuto verificare la possibilità di repechage in altro ambiente lavorativo, previo, se del caso, tampone antigenico o, comunque, in modalità smart working come già avvenuto nel periodo marzo - agosto 2020; che, il provvedimento di sospensione è illegittimo in quanto assunto durante il periodo di congedo parentale;
che, dunque, il ricorrente ha diritto a percepire la retribuzione e le contribuzioni che non gli sono state corrisposte nel periodo di sospensione.
Ciò posto, in merito alla pericolosità dei vaccini si richiama quanto affermato dal Consiglio di Stato,
Sezione Terza, 20 ottobre 2021, con la sentenza n. 7045/2021: “25. Passando all'esame del primo
[presupposto], relativo alla presunta mancanza di efficacia o sicurezza dei vaccini, occorre ricordare (…) che la commercializzazione del vaccino, secondo la vigente normativa dell'Unione europea, passa attraverso una raccomandazione da parte della competente che Controparte_3 valuta la sicurezza, l'efficacia e la qualità del vaccino, sulla cui base la Commissione europea può procedere ad autorizzare la commercializzazione nel mercato dell'Unione, dopo avere consultato gli Stati membri che debbono esprimersi favorevolmente a maggioranza qualificata. 25.1. La normativa dell'Unione – in particolare l'art. 14-bis del Reg. CE 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal Reg. CE
507/2006 della Commissione – prevede uno strumento normativo specifico per consentire la rapida messa a disposizione di medicinali, da utilizzare in situazioni di emergenza, poiché in tali situazioni la procedura di “immissione in commercio condizionata” (CMA, Conditional marketing authorisation) è specificamente concepita al fine di consentire una autorizzazione il più rapidamente possibile, non appena siano disponibili dati sufficienti, pur fornendo un solido quadro per la sicurezza, le garanzie e i controlli post-autorizzazione. 25.2. In questa procedura occorre qui aggiungere, compiendo uno sforzo di sintesi, chiarificazione e semplificazione da parte di questo Collegio attesa la natura densamente tecnica della materia, si ha una parziale sovrapposizione delle fasi di sperimentazione clinica, che nella procedura ordinaria sono sequenziali, che prende il nome di «partial overlap» e che prevede l'avvio della fase successiva a poca distanza dall'avvio della fase precedente. 25.3. La leggera sfasatura nell'avvio delle fasi di sperimentazione riduce i rischi connessi ad una sovrapposizione delle fasi e accelera i normali tempi di svolgimento delle sperimentazioni, anche se fornisce dati meno completi rispetto alla procedura ordinaria di autorizzazione. 25.4. E tuttavia, (…), l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata non
è una scorciatoia incerta e pericolosa escogitata ad hoc per fronteggiare irrazionalmente una emergenza sanitaria come quella attuale, ma una procedura di carattere generale, idonea ad essere applicata – e concretamente applicata negli anni passati, anche recenti, soprattutto in campo oncologico – anche al di fuori della situazione pandemica, a fronte di necessità contingenti (non a caso la lotta contro i tumori ne
è il terreno elettivo), e costituisce una sottocategoria del procedimento inteso ad autorizzare l'immissione in commercio ordinaria perché viene rilasciata sulla base di dati che sono, sì, meno completi rispetto a quelli ordinari – cfr. 4° Considerando del Reg. CE 507/2006 – ma è appunto presidiata da particolari garanzie e condizionata a specifici obblighi in capo al richiedente. 25.5. Una volta adempiuti gli obblighi prescritti e forniti i dati mancanti, l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata viene infatti convertita – ciò che diverse volte si è verificato in passato – in un'autorizzazione non condizionata. 25.6.
Il bilanciamento, rispetto alla maggior completezza dei dati ottenuti nella procedura ordinaria di autorizzazione, è imposto e assicurato, nella previsione dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 507/2006, da quattro rigorosi requisiti: a) che il rapporto rischio/beneficio del medicinale risulti positivo;
b) che sia probabile che il richiedente possa in seguito fornire dati clinici completi;
c) che il medicinale risponda a specifiche esigenze mediche insoddisfatte;
d) che i benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari. 26. Per quanto riguarda i vaccini contro la diffusione del virus Sars-CoV-2,
l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata segue, a giudizio della Commissione, un quadro solido e controllato e fornisce valide garanzie di un elevato livello di protezione dei cittadini nel corso della campagna vaccinale, costituendo una componente essenziale della strategia dell'Unione in materia di vaccini, garanzie che distinguono nettamente questa ipotesi dalla c.d. “autorizzazione all'uso d'emergenza”, istituto diverso che, in alcuni Paesi (come gli Stati Uniti e l'Inghilterra) non autorizza un vaccino, ma l'uso temporaneo, per ragioni di emergenza, di un vaccino non autorizzato. (omissis) 26.4. Il Pa carattere condizionato dell'autorizzazione non incide sui profili di sicurezza del farmaco (nel sito dell , che richiama a sua volta quello dell'EMA, si ricorda «una autorizzazione condizionata garantisce che il vaccino approvato soddisfi i rigorosi criteri Ue di sicurezza, efficacia e qualità, e che sia prodotto e controllato in stabilimenti approvati e certificati in linea con gli standard farmaceutici compatibili con una commercializzazione su larga scala») né comporta che la stessa debba essere considerata un minus dal punto di vista del valore giuridico, ma impone unicamente al titolare di «completare gli studi in corso o a condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è favorevole».
Il Consiglio di Stato ha, inoltre, affermato che “27.8. (omissis) sulla base non solo degli studi – trials – condotti in fase di sperimentazione, ma anche dell'evidenza dei dati ormai imponenti acquisiti successivamente all'avvio della campagna vaccinale ed oggetto di costante aggiornamento e studio in sede di monitoraggio, che – contrariamente a quanto sostengono gli appellanti – la profilassi vaccinale è efficace nell'evitare non solo la malattia, per lo più totalmente o, comunque, nelle sue forme più gravi, ma anche il contagio” (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione Terza, 20 ottobre 2021, Sentenza n. 7045/2021).
Si osserva, inoltre, che nelle recenti pronunce n. 14, 15 e 186 del 2023 la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulle questioni di legittimità costituzionale relative alla normativa emergenziale, che la stessa ha dichiarato infondate/inammissibili.
In particolare, la Corte Costituzionale ha chiarito che:
- la scelta di imporre specifici obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus limitandone la circolazione, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili, posto che l'art. 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all'autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri individui e quindi con l'interesse della collettività e ciò in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri;
- di fronte alla situazione epidemiologica, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata;
infatti simili misure sono state adottate anche in altri Paesi europei;
- il rischio remoto e non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce titolo per l'indennizzo; sono, pertanto, leciti i trattamenti sanitari, tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di conseguenze indesiderate e pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile;
- in riferimento alla mancata somministrazione di test pre-vaccinali, va considerato che normalmente per le vaccinazioni non ne è prevista l'effettuazione per stabilire il profilo di sicurezza relazionato a un determinato individuo. Non sono richiesti esami di laboratorio o altri accertamenti diagnostici da eseguire di routine prima della vaccinazione, in quanto non esiste alcuna evidenza che supporti l'utilità di un loro utilizzo esteso, in maniera aprioristica, a tutti i soggetti candidati alla vaccinazione: le principali autorità sanitarie in ambito internazionale, inclusa l'Organizzazione mondiale della sanità, non raccomandano l'esecuzione di alcun test pre-vaccinale per la vaccinazione da infezione da SARS-CoV-2. L'anamnesi pre- vaccinale, invece, è una pratica standardizzata attraverso la quale è possibile stabilire la presenza di eventuali controindicazioni o di precauzioni rispetto alla vaccinazione, attraverso una serie di precise e semplici domande, a cui possono e devono seguire, se del caso, eventuali ulteriori approfondimenti diagnostici o consulti clinici;
il personale sanitario che esegue una vaccinazione, che è adeguatamente preparato, deve infatti verificare la presenza di controindicazioni e/o di precauzioni in ogni persona prima di somministrare qualsiasi vaccino, secondo un consolidato protocollo;
- l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge, mentre, qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino;
- la sospensione dall'esercizio dell'attività lavorativa, con reintegro al venir meno dell'inadempimento e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica, quale conseguenza diretta di inadempimento all'obbligo vaccinale, non riveste natura sanzionatoria e risulta calibrata in termini di sacrificio dei diritti del lavoratore rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus.
- non è contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza la scelta legislativa di non prevedere, per i lavoratori del settore sanitario che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo per il datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse (repêchage), a differenza di quanto invece stabilito per coloro che non potessero essere sottoposti a vaccinazione per motivi di salute o per il personale docente ed educativo della scuola, tenuto conto che tale scelta appare giustificata dal maggior rischio di contagio, sia per se stessi che per la collettività, correlato all'esercizio delle professioni sanitarie. Peraltro, l'adibizione a mansioni diverse, in favore dei soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione per motivi di salute, costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell'organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. - il cosiddetto lavoro agile rappresenta una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un diritto del lavoratore;
assume carattere variabile nel tempo, potendo essere oggetto di revoca o di modifiche e può svolgersi in maniera diversificata in riferimento ai giorni in presenza e da remoto.
Risponde, peraltro, all'esigenza di semplificazione, richiesta dall'emergenza sanitaria all'epoca in atto, al fine di evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale. Non risulta, pertanto, irragionevole la scelta legislativa di non escludere dall'obbligo vaccinale quel personale che, facente parte di categorie destinatarie di detto obbligo, era impiegato in servizio nelle modalità di lavoro agile.
Alla luce dei richiamati principi, dai quali questo Tribunale ritiene di non discostarsi, la sospensione dal servizio del ricorrente inadempiente all'obbligo vaccinale risulta essere stata una misura adottata legittimamente sulla base della normativa prevista in ragione della peculiarità della prestazione lavorativa e finalizzata ad attribuire prevalenza all'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività in condizioni di sicurezza, circoscrivendo il più possibile situazioni in grado di favorire la circolazione del virus, rispetto all'interesse del singolo lavoratore che non vuole sottoporsi al vaccino, il tutto in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti.
Dalla documentazione versata in atti, infatti, è emerso che il ricorrente, operatore di interesse sanitario, non ha ottemperato all'obbligo vaccinale in assenza di valida giustificazione, posto che i certificati di esenzione per patologia dallo stesso inviati all'Azienda sanitaria non erano validi.
Infatti, l'art. 4 comma 2 del decreto legge 44/2021, vigente ratione temporis, prevede che “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-
2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita”.
Peraltro, sul punto, si richiama quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sezione Terza, 20 dicembre 2021, con la sentenza n. 8454/2021: “(…) la pertinente disposizione (art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021) ricollega l'esonero dall'obbligo vaccinale al solo "caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale". Ebbene, poiché la norma, nella sua formulazione testuale, attribuisce al medico di medicina generale il compito di attestare l'"accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate", ne deriva che di tali elementi costitutivi della fattispecie di esonero deve darsi espressamente atto nella certificazione all'uopo rilasciata: l'"attestazione" delle "specifiche condizioni cliniche documentate", quindi, non consiste nella
(ed il relativo compito non può quindi ritenersi assolto mediante una) mera dichiarazione della loro esistenza "ab externo", essendo necessario, ai fini del perfezionamento della fattispecie esoneratrice, che delle "specifiche condizioni cliniche documentate" sia dato riscontro nella certificazione, unitamente al "pericolo per la salute" dell'interessato che il medico certificatore ritenga di ricavarne. Del resto, ove così non fosse, sarebbe neutralizzato qualsiasi potere di controllo - anche nella forma "minima" e "mediata" della esaustività giustificativa della certificazione, la quale implica e sottende la possibilità di vagliare, quantomeno secondo un parametro "minimo" di "attendibilità", la rispondenza della certificazione Parte alla finalità per la quale è prevista, che la parte appellante esclude essere esercitabile dalla - spettante all'Amministrazione, restando devoluta al medico certificatore ogni decisione in ordine alla (in)sussistenza dell'obbligo vaccinale: esito interpretativo che, tuttavia, risulta dissonante rispetto alla pregnanza - in termini sostanziali (con il riferimento alle "specifiche condizioni cliniche" ed al "pericolo per la salute") e probatori (allorché si richiede che le prime siano "documentate" ed il secondo "accertato") delle condizioni esoneratrici, delineate nei termini esposti dal legislatore”.
Orbene, i certificati del 1.7.2021 e del 23.9.2021 (cfr. docc.
2-4 fascicolo ricorrente) presentati dal sig.
non presentano nessuno dei summenzionati elementi (pericolo per la salute, omissione o Pt_1 differimento della vaccinazione), come risulta ictu oculi dalla visione dei medesimi, laddove è scritto genericamente che il ricorrente “è affetto da orticaria e rinite allergica, per cui deve assumere antistaminici. Si rilascia su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge” e che “è stato intrapreso un programma di accertamenti (visita allergologica) per poter determinare e caratterizzare il tipo di allergie in modo da poter eseguire vaccinazione in sicurezza”.
Parimenti vanno disattesi i rilievi sollevati dal ricorrente in merito all'illegittimità del provvedimento di sospensione in quanto assunto nel periodo in cui lo stesso era sospeso dal servizio in quanto in congedo parentale.
Risulta pacifico, per ammissione dello stesso ricorrente (cfr. p. 4 ricorso) e per come risultante dalla documentazione in atti (cfr. docc.
7-10 fascicolo resistente), che l'Azienda sanitaria datrice di lavoro ha applicato la sospensione per cui è causa a decorrere dal 1.2.2022, ossia a seguito della cessazione del congedo parentale di cui il ha goduto sino al 31.1.2022. Pt_1
Sul punto, la giurisprudenza delle Corti superiori ha chiarito che il decreto legge n. 44/2021 ha attribuito all'inosservanza dell'obbligo vaccinale rilevanza solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero, in qualsiasi altra forma e in considerazione delle necessità dell'ambiente di cura, il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov2, senza che tale sospensione avesse natura sanzionatoria o disciplinare;
la legge, dunque, ha previsto una stretta correlazione tra inosservanza dell'obbligo vaccinale da un lato e attuale e concreto svolgimento dell'attività lavorativa dall'altro, di talché la sospensione di cui al decreto legge n. 44/2021 è incompatibile con altri regimi di sospensione del rapporto di lavoro, da qualsiasi causa essi discendano. Si applica, pertanto, “il principio generale della priorità della causa di sospensione, in base al quale, nel concorso di cause omogenee di sospensione del rapporto di lavoro previste dalla legge, si considera prevalente quella verificatasi prima, non essendo configurabile sospensione del rapporto di lavoro allorché esso sia già temporaneamente impedito per eventi protetti dalla legge
(cfr. al riguardo Cass. Sez. L. nn. 20321 del 10/10/2016 rv. 641496 – 01, 15941 del 25/06/2013 rv. 626939 –
01, 18528 del 09/09/2011 rv. 619100 – 01 e 10087 del 16/10/1990 rv. 469461 - 01).
3.8 Ne segue che l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, qualora intervenga su rapporto già altrimenti sospeso, può determinare la sospensione del rapporto di lavoro alle condizioni di cui agli artt. 4 e 4 ter d.l. n. 44/2021 solo al momento della cessazione della preesistente causa di sospensione, nel senso che qualora alla scadenza di essa il lavoratore interessato non avesse ottemperato all'obbligo, non potrebbe rientrare al lavoro e non avrebbe diritto a retribuzione, ma non può incidere in alcun modo sul diritto del lavoratore stesso alla percezione delle prestazioni, retributive, previdenziali o assistenziali già previste dalla disciplina che regolamenta il regime di preesistente sospensione del rapporto di lavoro (cfr. anche, per considerazioni in tutto conformi, C. App. Milano Sez. L. n. 346 del 26/4/2023, in Banca De Jure)” (cfr. C.App.
L'Aquila Sez. L. n. 458 del 4.12.2023).
Il provvedimento di sospensione di cui al decreto legge n. 44/2021, dunque, può, se adottato in presenza di altra causa di sospensione, acquisire piena efficacia alla scadenza di quest'ultima.
È pertanto del tutto legittimo, sul piano procedimentale, il comportamento tenuto dall' Parte_2 che, applicando la normativa, ha, dapprima, verificato la validità dei certificati presentati dal;
una Pt_1 volta verificatane l'inidoneità all'esenzione, l'ha formalmente invitato a sottoporsi a vaccinazione;
infine, in assenza di adempimento al suddetto obbligo, l'ha sospeso dall'attività lavorativa a far data dal termine del periodo di congedo parentale.
Va, dunque, respinta, siccome infondata, la domanda di pagamento delle retribuzioni e contribuzioni maturate in regime di congedo parentale ed ordinario, essendo acclarato che la sospensione dal servizio e dunque dalla corresponsione dei suddetti emolumenti è avvenuta a far data dal termine del predetto periodo di congedo.
In applicazione della summenzionata disciplina normativa, quindi, dette domande vanno dunque respinte.
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria assorbita.
3. In ordine alle spese del presente giudizio, considerato che quest'ultimo è stato introdotto in data antecedente rispetto alle pronunce della Corte Costituzionale n. 14, 15 e 186 del 2023, le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle domande di reintegrazione in servizio e di collocamento in aspettativa retribuita;
- Rigetta tutte le altre domande contenute nel ricorso;
- Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 11 marzo 2025 Il Giudice
Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 571/2022
Oggi 11 marzo 2025, alle ore 11.57, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
personalmente con l'avv. BARDI LEONARDO Parte_1
Per l'avv. COPPOLA LUCIA Controparte_1
Le parti si riportano ai rispettivi atti e discutono oralmente la causa.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 571/2022 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. BARDI LEONARDO (c.f. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(p. iva ) con l'avv. RAZZOLINI CRISTINA Controparte_2 P.IVA_1
(c.f. ) e l'avv. COPPOLA LUCIA (c.f. ) C.F._3 C.F._4
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha convenuto in giudizio l' ed Parte_1 Controparte_2 ha dedotto: a) di essere dipendente dell' presso l'ospedale San Jacopo di Controparte_2
Pistoia con qualifica di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica con mansioni di controllare la qualità e la radioprotezione delle apparecchiature radiologiche dei reparti ospedalieri di medicina nucleare e radiodiagnostica di Prato, Pistoia, IA e S. LL Pistoiese, di formatore nei corsi di sicurezza e radioprotezione nei siti di radiodiagnostica, risonanza magnetica e medicina nucleare, nonché mansioni di ufficio inerenti la gestione dell'organizzazione del calendario dei controlli di qualità previsti, il tutto senza alcun contatto con i pazienti;
b) di aver presentato in data 2.7.2021, a seguito di formale invito alla vaccinazione del 1.7.2021, certificato medico attestante patologie incompatibili con la vaccinazione anti sars-covid 19; c) di aver ricevuto in data 23.9.2021 ulteriore invito alla vaccinazione e di aver, pertanto, inviato all'Azienda sanitaria ulteriore certificazione;
d) di essere stato in congedo parentale dal 2.11.2021 al 31.1.2022 e che, nonostante ciò, l'Azienda datrice di lavoro in data 4.11.2021 ha accertato in via formale l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, prontamente contestato dal ricorrente;
e) che l'ordine professionale in data 9.11.2021 gli ha inviato comunicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività lavorativa, a cui seguiva un'altra missiva, questa volta da parte dell' in qualità di datrice di lavoro, con Parte_2 cui si comunicava nuovamente la sospensione sia dalla prestazione lavorativa sia dalle retribuzioni e contribuzioni;
f) che in data 26.12.2021 l'ordine professionale ha inviato nuova diffida alla vaccinazione,
a cui è seguita relativa contestazione da parte del ricorrente nonché l'offerta di quest'ultimo a riprendere la propria attività a far data dal 1.2.2022, termine del congedo parentale;
g) che la resistente, comunque, lo ha dichiarato sospeso dal lavoro a partire dal 1.2.2022.
Il ricorrente ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo. TRIBUNALE
DI PISTOIA, In funzione di Giudice del lavoro, in accoglimento del presente ricorso e comunque a seguito della comparizione delle parti, esperiti gli adempimenti di rito IN VIA PRINCIPALE ACCERTARE, per i titoli e le causali dedotte nella narrativa che precede, la nullità/illegittimità della sospensione della prestazione lavorativa e
DICHIARARE la continuità giuridica del rapporto di lavoro illegittimamente interrotto;
conseguentemente
ORDINARE ad , in persona del DIRETTORE legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 di REINTEGRARE il ricorrente sul posto di lavoro, nelle proprie mansioni, ovvero equivalenti, oppure, all'occorrenza ed estemporaneamente fino alla revoca dello stato emergenziale, anche inferiori, sempre nel massimo rispetto delle regole di migliore prevenzione sanitaria, purché compatibili con l'esigenza di tutela sia della salute dei terzi, che, non meno meritevole, della salute e della condizione occupazionale e retributiva del ricorrente stesso;
conseguentemente ORDINARE, altresì, ad
, in persona del DIRETTORE legale rappresentante pro tempore, di Controparte_1
CORRISPONDERE al lavoratore tutte le retribuzioni e contribuzioni maturate in regime di congedo parentale dalla data del 19.11.2021 al 31.01.2022, nonché quelle in regime ordinario dallo 01.02.2022 fino a quella di effettivo ripristino della prestazione lavorativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione del diritto ex art.
429 c.p.c.. IN SUBORDINE ORDINARE, ad , in persona del DIRETTORE Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, di il lavoratore in aspettativa retribuita, corrispondendo tutte le Parte_3 retribuzioni maturate dalla data del predetto allontanamento irrituale dal posto di lavoro”.
Con memoria difensiva del 4.1.2023, la si è costituita in giudizio Controparte_2 ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza ed eccezione avversaria: in via principale: respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto ed accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento di sospensione dal servizio del 18/11/2021 per i motivi di cui in narrativa, nonchè per l'effetto dichiarare che niente è dovuto a titolo di retribuzione per il periodo richiesto;
in via subordinata: respingere la richiesta di collocare il lavoratore in aspettativa retribuita e di corrispondere le retribuzioni maturate, non sussistendone i presupposti né di fatto né di diritto per le motivazioni di cui in narrativa. In tutti i casi con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
In estrema sintesi, la resistente ha dedotto: a) che il ricorrente è stato destinatario di provvedimenti legittimi in quanto posti in essere nel rispetto della normativa vigente in materia di obbligo vaccinale anti sars covid 19; b) che, infatti, ai sensi del D.L. n. 44/2021 gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione per la prevenzione dall'infezione da sars- covid 19, fatti salvi i casi di esenzione certificati da personale medico secondo quanto stabilito dal citato decreto;
c) che la certificazione prodotta dal sig. ed attestante una patologia incompatibile con la Pt_1 predetta vaccinazione non rientrava tra le certificazioni di cui al D.L. n. 44/2021 e che, dunque, lo stesso
è stato formalmente invitato a vaccinarsi;
d) che, non avendo il ricorrente provveduto a sottoporsi a vaccinazione né avendo prodotto idonea certificazione di esenzione e/o differimento ai sensi della normativa vigente, l' , tramite il Dipartimento della Prevenzione, con nota Controparte_2 del 25/10/2021 prot. 78192, inviata il 4.11.2021, ha comunicato all'interessato l'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, dopodiché il è stato sospeso dal servizio a far data dal Pt_1
1.2.2022; e) che a seguito della sospensione dell'obbligo vaccinale dal 1.11.2022 la resistente ha revocato le sospensioni dall'attività lavorativa disponendo la ripresa del servizio dei dipendenti sospesi;
f) di avere, quindi, agito applicando la normativa vigente e che, pertanto, le domande ex adverso proposte devono essere rigettate.
Svolta istruttoria solo documentale, all'udienza odierna la causa è stata discussa e viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti, in assenza delle parti.
***
1. Preliminarmente si osserva che, essendo pacifica la circostanza per cui – a seguito della modifica introdotta in corso di causa dall'art. 7 del D.L. n. 162/2022 all'art. 4 del D.L. n. 44/2021 con la quale è stata disposta la cessazione dell'obbligo vaccinale al 1.11.2022, l'azienda convenuta ha disposto la revoca immediata della sospensione e conseguentemente riammesso in servizio il ricorrente , deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande di reintegra e di collocamento in aspettativa retribuita dedotte in giudizio, non avendo più la stessa parte alcun interesse concreto ed attuale (cfr. art. 100 c.p.c.) ad una pronunzia del Tribunale in merito (cfr. Cass. 14774/2004; Cass.
12844/2003).
Ciò premesso si precisa che la causa ha ad oggetto esclusivamente il mancato pagamento della retribuzione nel periodo di sospensione e la mancata corresponsione delle contribuzioni maturate dal
1.2.2022 fino a quella di effettivo ripristino della prestazione lavorativa come previste per legge e contratto.
2. Nel merito va, in primis, richiamata la disciplina applicabile al caso di specie.
Il decreto legge n. 44 del 2021 all'art. 4 (rubricato “Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”), nella versione applicabile ratione temporis, ha previsto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario ai fini della prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2; in particolare, recita l'articolo che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati, salvo i casi di esenzione o diritto al differimento certificati dal medico di medicina generale con previsione di una specifica procedura di verifica dell'assolvimento del predetto obbligo;
i datori di lavoro dei soggetti obbligati alla vaccinazione anticovid, infatti, sono tenuti a verificare l'adempimento di detto obbligo e, qualora non risulti il relativo adempimento oppure la presentazione della richiesta di vaccinazione, devono invitare l'interessato inadempiente a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;
in caso di inadempimento, si verifica l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.
Nel caso di specie, in sintesi, lamenta il ricorrente che le norme di legge in questione sarebbero illegittime in quanto contrastanti con le norme della Costituzione;
che la vaccinazione non presentava i requisiti di sicurezza richiesti soprattutto alla luce della patologia (orticaria e rinite allergica con assunzione di antistaminici) di cui il medesimo è affetto;
che, essendo munito di certificato di esenzione dalla vaccinazione, l'Azienda sanitaria avrebbe dovuto verificare la possibilità di repechage in altro ambiente lavorativo, previo, se del caso, tampone antigenico o, comunque, in modalità smart working come già avvenuto nel periodo marzo - agosto 2020; che, il provvedimento di sospensione è illegittimo in quanto assunto durante il periodo di congedo parentale;
che, dunque, il ricorrente ha diritto a percepire la retribuzione e le contribuzioni che non gli sono state corrisposte nel periodo di sospensione.
Ciò posto, in merito alla pericolosità dei vaccini si richiama quanto affermato dal Consiglio di Stato,
Sezione Terza, 20 ottobre 2021, con la sentenza n. 7045/2021: “25. Passando all'esame del primo
[presupposto], relativo alla presunta mancanza di efficacia o sicurezza dei vaccini, occorre ricordare (…) che la commercializzazione del vaccino, secondo la vigente normativa dell'Unione europea, passa attraverso una raccomandazione da parte della competente che Controparte_3 valuta la sicurezza, l'efficacia e la qualità del vaccino, sulla cui base la Commissione europea può procedere ad autorizzare la commercializzazione nel mercato dell'Unione, dopo avere consultato gli Stati membri che debbono esprimersi favorevolmente a maggioranza qualificata. 25.1. La normativa dell'Unione – in particolare l'art. 14-bis del Reg. CE 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal Reg. CE
507/2006 della Commissione – prevede uno strumento normativo specifico per consentire la rapida messa a disposizione di medicinali, da utilizzare in situazioni di emergenza, poiché in tali situazioni la procedura di “immissione in commercio condizionata” (CMA, Conditional marketing authorisation) è specificamente concepita al fine di consentire una autorizzazione il più rapidamente possibile, non appena siano disponibili dati sufficienti, pur fornendo un solido quadro per la sicurezza, le garanzie e i controlli post-autorizzazione. 25.2. In questa procedura occorre qui aggiungere, compiendo uno sforzo di sintesi, chiarificazione e semplificazione da parte di questo Collegio attesa la natura densamente tecnica della materia, si ha una parziale sovrapposizione delle fasi di sperimentazione clinica, che nella procedura ordinaria sono sequenziali, che prende il nome di «partial overlap» e che prevede l'avvio della fase successiva a poca distanza dall'avvio della fase precedente. 25.3. La leggera sfasatura nell'avvio delle fasi di sperimentazione riduce i rischi connessi ad una sovrapposizione delle fasi e accelera i normali tempi di svolgimento delle sperimentazioni, anche se fornisce dati meno completi rispetto alla procedura ordinaria di autorizzazione. 25.4. E tuttavia, (…), l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata non
è una scorciatoia incerta e pericolosa escogitata ad hoc per fronteggiare irrazionalmente una emergenza sanitaria come quella attuale, ma una procedura di carattere generale, idonea ad essere applicata – e concretamente applicata negli anni passati, anche recenti, soprattutto in campo oncologico – anche al di fuori della situazione pandemica, a fronte di necessità contingenti (non a caso la lotta contro i tumori ne
è il terreno elettivo), e costituisce una sottocategoria del procedimento inteso ad autorizzare l'immissione in commercio ordinaria perché viene rilasciata sulla base di dati che sono, sì, meno completi rispetto a quelli ordinari – cfr. 4° Considerando del Reg. CE 507/2006 – ma è appunto presidiata da particolari garanzie e condizionata a specifici obblighi in capo al richiedente. 25.5. Una volta adempiuti gli obblighi prescritti e forniti i dati mancanti, l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata viene infatti convertita – ciò che diverse volte si è verificato in passato – in un'autorizzazione non condizionata. 25.6.
Il bilanciamento, rispetto alla maggior completezza dei dati ottenuti nella procedura ordinaria di autorizzazione, è imposto e assicurato, nella previsione dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 507/2006, da quattro rigorosi requisiti: a) che il rapporto rischio/beneficio del medicinale risulti positivo;
b) che sia probabile che il richiedente possa in seguito fornire dati clinici completi;
c) che il medicinale risponda a specifiche esigenze mediche insoddisfatte;
d) che i benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari. 26. Per quanto riguarda i vaccini contro la diffusione del virus Sars-CoV-2,
l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata segue, a giudizio della Commissione, un quadro solido e controllato e fornisce valide garanzie di un elevato livello di protezione dei cittadini nel corso della campagna vaccinale, costituendo una componente essenziale della strategia dell'Unione in materia di vaccini, garanzie che distinguono nettamente questa ipotesi dalla c.d. “autorizzazione all'uso d'emergenza”, istituto diverso che, in alcuni Paesi (come gli Stati Uniti e l'Inghilterra) non autorizza un vaccino, ma l'uso temporaneo, per ragioni di emergenza, di un vaccino non autorizzato. (omissis) 26.4. Il Pa carattere condizionato dell'autorizzazione non incide sui profili di sicurezza del farmaco (nel sito dell , che richiama a sua volta quello dell'EMA, si ricorda «una autorizzazione condizionata garantisce che il vaccino approvato soddisfi i rigorosi criteri Ue di sicurezza, efficacia e qualità, e che sia prodotto e controllato in stabilimenti approvati e certificati in linea con gli standard farmaceutici compatibili con una commercializzazione su larga scala») né comporta che la stessa debba essere considerata un minus dal punto di vista del valore giuridico, ma impone unicamente al titolare di «completare gli studi in corso o a condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è favorevole».
Il Consiglio di Stato ha, inoltre, affermato che “27.8. (omissis) sulla base non solo degli studi – trials – condotti in fase di sperimentazione, ma anche dell'evidenza dei dati ormai imponenti acquisiti successivamente all'avvio della campagna vaccinale ed oggetto di costante aggiornamento e studio in sede di monitoraggio, che – contrariamente a quanto sostengono gli appellanti – la profilassi vaccinale è efficace nell'evitare non solo la malattia, per lo più totalmente o, comunque, nelle sue forme più gravi, ma anche il contagio” (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione Terza, 20 ottobre 2021, Sentenza n. 7045/2021).
Si osserva, inoltre, che nelle recenti pronunce n. 14, 15 e 186 del 2023 la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulle questioni di legittimità costituzionale relative alla normativa emergenziale, che la stessa ha dichiarato infondate/inammissibili.
In particolare, la Corte Costituzionale ha chiarito che:
- la scelta di imporre specifici obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus limitandone la circolazione, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili, posto che l'art. 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all'autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri individui e quindi con l'interesse della collettività e ciò in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri;
- di fronte alla situazione epidemiologica, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata;
infatti simili misure sono state adottate anche in altri Paesi europei;
- il rischio remoto e non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce titolo per l'indennizzo; sono, pertanto, leciti i trattamenti sanitari, tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di conseguenze indesiderate e pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile;
- in riferimento alla mancata somministrazione di test pre-vaccinali, va considerato che normalmente per le vaccinazioni non ne è prevista l'effettuazione per stabilire il profilo di sicurezza relazionato a un determinato individuo. Non sono richiesti esami di laboratorio o altri accertamenti diagnostici da eseguire di routine prima della vaccinazione, in quanto non esiste alcuna evidenza che supporti l'utilità di un loro utilizzo esteso, in maniera aprioristica, a tutti i soggetti candidati alla vaccinazione: le principali autorità sanitarie in ambito internazionale, inclusa l'Organizzazione mondiale della sanità, non raccomandano l'esecuzione di alcun test pre-vaccinale per la vaccinazione da infezione da SARS-CoV-2. L'anamnesi pre- vaccinale, invece, è una pratica standardizzata attraverso la quale è possibile stabilire la presenza di eventuali controindicazioni o di precauzioni rispetto alla vaccinazione, attraverso una serie di precise e semplici domande, a cui possono e devono seguire, se del caso, eventuali ulteriori approfondimenti diagnostici o consulti clinici;
il personale sanitario che esegue una vaccinazione, che è adeguatamente preparato, deve infatti verificare la presenza di controindicazioni e/o di precauzioni in ogni persona prima di somministrare qualsiasi vaccino, secondo un consolidato protocollo;
- l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge, mentre, qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino;
- la sospensione dall'esercizio dell'attività lavorativa, con reintegro al venir meno dell'inadempimento e, comunque, dello stato di crisi epidemiologica, quale conseguenza diretta di inadempimento all'obbligo vaccinale, non riveste natura sanzionatoria e risulta calibrata in termini di sacrificio dei diritti del lavoratore rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus.
- non è contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza la scelta legislativa di non prevedere, per i lavoratori del settore sanitario che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo per il datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse (repêchage), a differenza di quanto invece stabilito per coloro che non potessero essere sottoposti a vaccinazione per motivi di salute o per il personale docente ed educativo della scuola, tenuto conto che tale scelta appare giustificata dal maggior rischio di contagio, sia per se stessi che per la collettività, correlato all'esercizio delle professioni sanitarie. Peraltro, l'adibizione a mansioni diverse, in favore dei soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione per motivi di salute, costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell'organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione. - il cosiddetto lavoro agile rappresenta una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un diritto del lavoratore;
assume carattere variabile nel tempo, potendo essere oggetto di revoca o di modifiche e può svolgersi in maniera diversificata in riferimento ai giorni in presenza e da remoto.
Risponde, peraltro, all'esigenza di semplificazione, richiesta dall'emergenza sanitaria all'epoca in atto, al fine di evitare una capillare e costante operazione di verifica della sussistenza e del mantenimento di una situazione idonea ad evitare il contagio in modo da scongiurare un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale. Non risulta, pertanto, irragionevole la scelta legislativa di non escludere dall'obbligo vaccinale quel personale che, facente parte di categorie destinatarie di detto obbligo, era impiegato in servizio nelle modalità di lavoro agile.
Alla luce dei richiamati principi, dai quali questo Tribunale ritiene di non discostarsi, la sospensione dal servizio del ricorrente inadempiente all'obbligo vaccinale risulta essere stata una misura adottata legittimamente sulla base della normativa prevista in ragione della peculiarità della prestazione lavorativa e finalizzata ad attribuire prevalenza all'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività in condizioni di sicurezza, circoscrivendo il più possibile situazioni in grado di favorire la circolazione del virus, rispetto all'interesse del singolo lavoratore che non vuole sottoporsi al vaccino, il tutto in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti.
Dalla documentazione versata in atti, infatti, è emerso che il ricorrente, operatore di interesse sanitario, non ha ottemperato all'obbligo vaccinale in assenza di valida giustificazione, posto che i certificati di esenzione per patologia dallo stesso inviati all'Azienda sanitaria non erano validi.
Infatti, l'art. 4 comma 2 del decreto legge 44/2021, vigente ratione temporis, prevede che “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-
2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita”.
Peraltro, sul punto, si richiama quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sezione Terza, 20 dicembre 2021, con la sentenza n. 8454/2021: “(…) la pertinente disposizione (art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021) ricollega l'esonero dall'obbligo vaccinale al solo "caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale". Ebbene, poiché la norma, nella sua formulazione testuale, attribuisce al medico di medicina generale il compito di attestare l'"accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate", ne deriva che di tali elementi costitutivi della fattispecie di esonero deve darsi espressamente atto nella certificazione all'uopo rilasciata: l'"attestazione" delle "specifiche condizioni cliniche documentate", quindi, non consiste nella
(ed il relativo compito non può quindi ritenersi assolto mediante una) mera dichiarazione della loro esistenza "ab externo", essendo necessario, ai fini del perfezionamento della fattispecie esoneratrice, che delle "specifiche condizioni cliniche documentate" sia dato riscontro nella certificazione, unitamente al "pericolo per la salute" dell'interessato che il medico certificatore ritenga di ricavarne. Del resto, ove così non fosse, sarebbe neutralizzato qualsiasi potere di controllo - anche nella forma "minima" e "mediata" della esaustività giustificativa della certificazione, la quale implica e sottende la possibilità di vagliare, quantomeno secondo un parametro "minimo" di "attendibilità", la rispondenza della certificazione Parte alla finalità per la quale è prevista, che la parte appellante esclude essere esercitabile dalla - spettante all'Amministrazione, restando devoluta al medico certificatore ogni decisione in ordine alla (in)sussistenza dell'obbligo vaccinale: esito interpretativo che, tuttavia, risulta dissonante rispetto alla pregnanza - in termini sostanziali (con il riferimento alle "specifiche condizioni cliniche" ed al "pericolo per la salute") e probatori (allorché si richiede che le prime siano "documentate" ed il secondo "accertato") delle condizioni esoneratrici, delineate nei termini esposti dal legislatore”.
Orbene, i certificati del 1.7.2021 e del 23.9.2021 (cfr. docc.
2-4 fascicolo ricorrente) presentati dal sig.
non presentano nessuno dei summenzionati elementi (pericolo per la salute, omissione o Pt_1 differimento della vaccinazione), come risulta ictu oculi dalla visione dei medesimi, laddove è scritto genericamente che il ricorrente “è affetto da orticaria e rinite allergica, per cui deve assumere antistaminici. Si rilascia su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge” e che “è stato intrapreso un programma di accertamenti (visita allergologica) per poter determinare e caratterizzare il tipo di allergie in modo da poter eseguire vaccinazione in sicurezza”.
Parimenti vanno disattesi i rilievi sollevati dal ricorrente in merito all'illegittimità del provvedimento di sospensione in quanto assunto nel periodo in cui lo stesso era sospeso dal servizio in quanto in congedo parentale.
Risulta pacifico, per ammissione dello stesso ricorrente (cfr. p. 4 ricorso) e per come risultante dalla documentazione in atti (cfr. docc.
7-10 fascicolo resistente), che l'Azienda sanitaria datrice di lavoro ha applicato la sospensione per cui è causa a decorrere dal 1.2.2022, ossia a seguito della cessazione del congedo parentale di cui il ha goduto sino al 31.1.2022. Pt_1
Sul punto, la giurisprudenza delle Corti superiori ha chiarito che il decreto legge n. 44/2021 ha attribuito all'inosservanza dell'obbligo vaccinale rilevanza solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero, in qualsiasi altra forma e in considerazione delle necessità dell'ambiente di cura, il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov2, senza che tale sospensione avesse natura sanzionatoria o disciplinare;
la legge, dunque, ha previsto una stretta correlazione tra inosservanza dell'obbligo vaccinale da un lato e attuale e concreto svolgimento dell'attività lavorativa dall'altro, di talché la sospensione di cui al decreto legge n. 44/2021 è incompatibile con altri regimi di sospensione del rapporto di lavoro, da qualsiasi causa essi discendano. Si applica, pertanto, “il principio generale della priorità della causa di sospensione, in base al quale, nel concorso di cause omogenee di sospensione del rapporto di lavoro previste dalla legge, si considera prevalente quella verificatasi prima, non essendo configurabile sospensione del rapporto di lavoro allorché esso sia già temporaneamente impedito per eventi protetti dalla legge
(cfr. al riguardo Cass. Sez. L. nn. 20321 del 10/10/2016 rv. 641496 – 01, 15941 del 25/06/2013 rv. 626939 –
01, 18528 del 09/09/2011 rv. 619100 – 01 e 10087 del 16/10/1990 rv. 469461 - 01).
3.8 Ne segue che l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, qualora intervenga su rapporto già altrimenti sospeso, può determinare la sospensione del rapporto di lavoro alle condizioni di cui agli artt. 4 e 4 ter d.l. n. 44/2021 solo al momento della cessazione della preesistente causa di sospensione, nel senso che qualora alla scadenza di essa il lavoratore interessato non avesse ottemperato all'obbligo, non potrebbe rientrare al lavoro e non avrebbe diritto a retribuzione, ma non può incidere in alcun modo sul diritto del lavoratore stesso alla percezione delle prestazioni, retributive, previdenziali o assistenziali già previste dalla disciplina che regolamenta il regime di preesistente sospensione del rapporto di lavoro (cfr. anche, per considerazioni in tutto conformi, C. App. Milano Sez. L. n. 346 del 26/4/2023, in Banca De Jure)” (cfr. C.App.
L'Aquila Sez. L. n. 458 del 4.12.2023).
Il provvedimento di sospensione di cui al decreto legge n. 44/2021, dunque, può, se adottato in presenza di altra causa di sospensione, acquisire piena efficacia alla scadenza di quest'ultima.
È pertanto del tutto legittimo, sul piano procedimentale, il comportamento tenuto dall' Parte_2 che, applicando la normativa, ha, dapprima, verificato la validità dei certificati presentati dal;
una Pt_1 volta verificatane l'inidoneità all'esenzione, l'ha formalmente invitato a sottoporsi a vaccinazione;
infine, in assenza di adempimento al suddetto obbligo, l'ha sospeso dall'attività lavorativa a far data dal termine del periodo di congedo parentale.
Va, dunque, respinta, siccome infondata, la domanda di pagamento delle retribuzioni e contribuzioni maturate in regime di congedo parentale ed ordinario, essendo acclarato che la sospensione dal servizio e dunque dalla corresponsione dei suddetti emolumenti è avvenuta a far data dal termine del predetto periodo di congedo.
In applicazione della summenzionata disciplina normativa, quindi, dette domande vanno dunque respinte.
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria assorbita.
3. In ordine alle spese del presente giudizio, considerato che quest'ultimo è stato introdotto in data antecedente rispetto alle pronunce della Corte Costituzionale n. 14, 15 e 186 del 2023, le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle domande di reintegrazione in servizio e di collocamento in aspettativa retribuita;
- Rigetta tutte le altre domande contenute nel ricorso;
- Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 11 marzo 2025 Il Giudice
Emanuele Venzo