Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 24/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00057/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00303/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IS
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 303 del 2024, proposto dalla sig.ra -OMISSIS- e dall’avv. Vincenzo Iacovino, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Giuseppe Fabbiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale ordinario di Campobasso, n. 89/2024 pubblicata in data 22.01.2024, già notificata e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 3 febbraio 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Luigi Lalla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso in epigrafe è inteso a ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Campobasso n. 89/2024 del 22.01.2024, emessa nel giudizio R.G. n. 182/2018.
2. Nel dianzi richiamato procedimento di cognizione, il Tribunale di Campobasso ha così deciso:
« Accerta la responsabilità del MINISTERO DELLA SALUTE nella causazione dell’-OMISSIS- contratta da -OMISSIS- e, per l’effetto, condanna il MINISTERO DELLA SALUTE al pagamento, in favore di -OMISSIS-, della somma complessivamente pari a € 15.593,10 (comprensiva di rivalutazione e interessi compensativi), oltre interessi legali dalla data della pronuncia sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dalla stessa subito; Condanna il MINSTERO DELLA SALUTE a rifondere le spese di lite sostenute da -OMISSIS- per il presente giudizio (che si liquidano, per l’intero, in complessivi € 2.540,00, oltre al rimborso forfettario del 15 %, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge e contributo unificato) nella misura di un terzo, da distrarsi in favore dell’avv. Vincenzo Iacovino, antistatario, con compensazione, tra le parti, dei restanti due terzi » (cfr. Tribunale di Campobasso, sentenza n. 89/2024 del 22.01.2024).
3. Quest’ultima pronuncia passava indi in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 30 luglio 2024 in atti.
La sentenza definitiva, munita di asseverazione di conformità dell’avvocato, veniva regolarmente notificata al Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , a mezzo PEC il 7 febbraio 2024, come desumibile dalla documentazione in atti.
4. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica prescritto dall’art. 14 del D.L. n. 69/1996, convertito in l. n. 30/1997, l’interessato, con ricorso notificato in data 17 ottobre 2024 e depositato il 24 ottobre 2024, agiva allora dinanzi a questo T.A.R. ai sensi dell’art. 114 del cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza della predetta sentenza del Tribunale di Campobasso, con richiesta di nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, e con condanna alle ulteriori spese, da riconoscersi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
5. Con la memoria del 3 febbraio 2025 la difesa della parte ricorrente ha dichiarato poi che in data 18 dicembre 2024 il Ministero della Salute aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto, e ha concluso per la cessazione della materia del contendere, salvo insistere per il favore delle spese e la refusione del contributo unificato versato.
6. Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2025, sono risultate convergenti in punto di cessazione della materia del contendere le conclusioni sia della parte ricorrente che dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, costituitasi in giudizio ai soli fini della discussione dell’affare.
Mentre la ricorrente ha insistito, però, per la condanna avversaria alle spese, la difesa erariale ne ha invocato la compensazione.
Indi la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è ammissibile, ma su di esso deve effettivamente essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
8. Il ricorso risulta regolarmente assistito dai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo – come emerge dagli atti versati in giudizio – sia al passaggio in giudicato del titolo giudiziale azionato (comprovato dall’attestazione di cancelleria del 30 luglio 2024), sia all’avvenuta decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla data di notifica del titolo in forma esecutiva di cui all’art. 14 del D.L. n. 69/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Nessun dubbio può poi nutrirsi sulla ricomprensione del provvedimento giudiziale in epigrafe nell’ambito dell’azione di ottemperanza, atteso che la sentenza di condanna del Giudice ordinario passata in giudicato e rimasta ineseguita può pacificamente trovare attuazione con il rimedio processuale dell’azione di ottemperanza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 112, comma 1, lett. c) e 114 del cod. proc. amm..
9. Osserva però il Collegio che la documentazione del pagamento, da ultimo intervenuto, delle somme dovute dal Ministero della Salute alla parte ricorrente rende doverosa la conclusione della sopraggiunta cessazione della materia del contendere tra le parti, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del cod. proc. amm., essendo emerso che il credito che era stato azionato nel presente giudizio ha trovato, nel frattempo, spontanea e completa esecuzione.
10. Le spese processuali, tenuto conto della circostanza che il pagamento dovuto è stato effettuato dall’Amministrazione solo a seguito della proposizione dell’odierno ricorso, devono essere poste a carico del Ministero della Salute, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IS (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 1.200,00, oltre gli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato di euro 300,00 versato nel presente giudizio, somme da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare l’identità e lo stato di salute della persona della ricorrente.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Lalla | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.