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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1076/2023 R.G., promossa da
Parte_1
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonella Trovati, Armando Gambino e Carmine
Barone ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps in L'Aquila al c.so. Federico II n. 68, come in atti
APPELLANTE contro
(C.F.: ; P.IVA: ) con sede in Milano CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
piazza Tre Torri n. 3, in persona del suo procuratore speciale Parte_2 rappresentata e difesa, come in atti, dall'Avv. Vincenzo Salvi
APPELLATA
in persona del legale rappr. p.t. Controparte_2 APPELLATA- CONTUMACE
per la riforma della sentenza n. 209/2023 resa dal Tribunale di L'Aquila pubblicata in data 29 marzo 2023
L'udienza del 14.01. 2025 , fissata per la rimessione della causa a decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 14.01.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato l' evocava in giudizio la Pt_1
al fine di sentir dichiarare responsabile Controparte_3 Persona_1 delle lesioni subite da in occasione dell'incidente stradale avvenuto in CP_4
L'Aquila in data 30.07.2014 e per l'effetto chiedeva la condanna della compagnia convenuta al pagamento in proprio favore , a titolo di surrogazione ex art 14. L.
222/1984, della somma di € 76.130,82 o altra somma minore o maggiore oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo e con vittoria di spese e competenze di lite.
Esponeva che il predetto sinistro stradale si era verificato per colpa esclusiva del
(la cui autovettura era assicurata con la compagnia Per_1 Controparte_3
) il quale percorrendo via Antica Arischia invadeva la corsia di marcia ove
[...]
transitava l'autovettura condotta dalla che, a seguito del trauma subito ,veniva CP_4
trasportata in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'ospedale S. Salvatore di
L'Aquila e ricoverata con la diagnosi di “cervicalgia, edema caviglia destra e mano destra”.
Aggiungeva che in data 09.08.16 l' aveva comunicato alla la liquidazione Pt_1 CP_4
dell'assegno ordinario di invalidità categoria IO n. 15034254 con decorrenza 01.06.2016
e che con nota del 02.09.2016 aveva informato il responsabile del sinistro, unitamente al suo assicuratore per la r.c.a., della volontà di surrogarsi nei diritti del danneggiato per il recupero delle somme erogate per spese di assistenza ammontanti ad € 76.200,77.
pag. 2/12 Precisava che il diritto dell' nei confronti dell'assicuratore del responsabile Pt_1 CP_5
del sinistro trova fondamento nell'art. 14 co.1 Dlgs n. 209/2005 e che il diritto al rimborso delle somme erogate per prestazioni previdenziali ( nel caso di specie l'assegno ordinario di invalidità) era stato introdotto dall'art. 14 L. 222/1984.
1.2 Con atto del 23.12.2019 è intervenuta in giudizio quale impresa CP_1
gestionaria nel sinistro oggetto di causa, ai sensi dell'art. 20 co. 3 della Convenzione
CARD tra assicuratori per il risarcimento del danno diretto sottoscritta in forza dell'art. 13 D.P.R. 254/2006, per cui solo l'intervenuta era convenzionalmente tenuta, in qualità di sostituto processuale della debitrice, alla gestione dell'azione di rivalsa promossa dall' e quindi obbligata se del caso alla liquidazione del sinistro.. Pt_1
Nel merito sosteneva di aver già rimborsato la somma di € 156,21 per le spese sostenute in ragione delle prestazioni erogate a contestava nell'an e nel quantum CP_4
l'azione di surroga
Il Tribunale rigettava le richieste istruttorie dell' prove testimoniali e CTU, e Pt_1 all'udienza del 05.04.2022, precisate le conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art 190 c.p.c.
2) La sentenza di primo grado . Il Tribunale di L'Aquila con la sentenza n. 209/2023 rigettava la domanda con condanna dell' alla refusione delle spese di giudizio nei Pt_1 confronti della liquidate in € 2000,00 oltre spese generali, Iva e Cap come CP_1
per legge.
2.1 Il Tribunale di primo grado rigettava l'eccezione di parte attrice di carenza di legittimazione di essendo quest'ultima intervenuta in giudizio in forza CP_1 dell'art. 1 bis della c.d. Convenzione Card e del successivo art. 20 co. 3, in luogo della per la gestione di tutti i debiti sorti in capo a quest'ultima Controparte_3 assumendosene l'onere nei confronti dei soggetti che vantano diritti di rivalsa.
Infondato era ritenuto dal Tribunale l'assunto dell' secondo il quale il meccanismo Pt_1
di sostituzione processuale operava solo in caso di applicazione della procedura di indennizzo diretto, non avendo l'attore fornito alcuna prova che il danno biologico nel caso di specie fosse superiore al 9% ( e quindi non applicabile la predetta procedura), né le conseguenza dannose subite da a seguito del sinistro. CP_4
pag. 3/12 Nel merito, sosteneva il Primo Giudice che l' ,ai fini della fondatezza della Pt_1
domanda di surroga , non aveva fornito alcuna prova riguardo la dinamica del sinistro e sulla esclusiva responsabilità del nella causazione dello stesso. Confermava Per_1 sul punto l'inammissibilità delle prove testimoniali richieste da parte attrice avendo formulato capitoli di prova aventi ad oggetto valutazioni e circostanze non demandabili ai testi e quindi inidonee a provare i fatti costitutivi della domanda.
Rigettando la domanda il Tribunale riteneva superflua la trattazione delle questioni relative al quantum debeatur.
Le spese venivano liquidate secondo il principio della soccombenza e poste a carico di parte attrice.
3)Appello: avverso la sentenza n. 209/2023 del Tribunale di L'Aquila proponeva appello l' per i seguenti motivi: Pt_1
3.1 L'appellante censurava la parte della sentenza che aveva rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione dell' ritenendo che, nel caso di specie, non si CP_1
applicasse la procedura di risarcimento diretto essendo questa riservata al “danno biologico di lieve entità”.
La procedura di risarcimento diretto del danno da circolazione stradale dei veicoli sarebbe infatti ammissibile solo se il conducente abbia riportato lesioni di lieve entità secondo i criteri di cui all'art. 139 D.lgs 209/2005 ossia il risarcimento diretto deve riguardare il danno biologico non superiore al 9% e non può applicarsi in caso si debba valutare se la lesione abbia inciso sulla capacità di guadagno, come nel caso di specie avendo l'appellante agito in surroga ex art 14 L. 222/1984 al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto a a titolo di assegno ordinario di invalidità CP_4
in relazione sia ai ratei già corrisposti sia a quelli futuri ancora da corrispondere.
Inoltre la procedura di risarcimento diretto riteneva l' non potesse applicarsi in caso Pt_1
di danno patrimoniale ( come danno-conseguenza) derivante dalla riduzione della capacità lavorativa specifica a meno di un terzo (ossia superiore al 66%) e in ogni caso sarebbe applicabile ai soli casi di danno permanente non superiore al 9% : nel caso di specie essendo la riduzione della capacità lavorativa specifica inferiore ad un terzo, ossia del 66% era stata liquidato alla danneggiata l'assegno ordinario di invalidità ( che pag. 4/12 è prestazione previdenziale a cui si ha accesso in presenza del requisito sanitario della riduzione della capacità lavorativa specifica a meno di un terzo).
3.2 Con il secondo motivo censura la sentenza di primo grado che ha rigettato le istanze istruttorie dell'appellante ritenendo che i capitoli di prova formulati contenessero valutazioni e circostanze non demandabili ai testi.
Sostiene l'appellante che tutte le circostanze capitolate contenevano solo riferimenti a fatti storici relativi alla dinamica del sinistro e alle conseguenze dello stesso per cui insiste per l'ammissione delle prove articolate nel corso del giudizio di primo grado.
Quanto alla richiesta di CTU, rigettata dal Tribunale ritenendola esplorativa, evidenzia che il danno patrimoniale subito da non è stato contestato CP_4 dall'assicurazione ed è stato liquidato all'esito dell'accertamento medico del C.M.L. insindacabile in questa sede ( spettando per legge al giudice dell'Atp in materia di Pt_1
prestazioni previdenziali) e di aver depositato documentazione a suffragio della prova del danno patrimoniale subito da a causa e per effetto dell'incidente CP_4
stradale oggetto di causa.
L'appellante contesta l'eccezione dell'assicurazione di aver liquidato in via bonaria alla una somma inferiore a quanto preteso dall' ,avendo in realtà l'assicurazione CP_4 Pt_1
liquidato al danneggiato il danno non patrimoniale ( che ricomprende danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) , mentre la surroga si riferisce al danno-conseguenza di un fatto illecito che comprende il danno patrimoniale inteso come lucro cessante e danno emergente.
Nel caso di specie il Centro Medico Legale dell' dopo aver sottoposto Pt_1 CP_4
a visita specialistica aveva accertato che la capacità lavorativa specifica si era
[...]
ridotta a meno di un terzo in conseguenza del sinistro per cui è causa e l'appellante con raccomandata del 22.08.14 aveva manifestato all'assicuratore RCA la volontà di surrogarsi ai sensi di legge ancor prima del raggiungimento dell'accordo transattivo tra assicuratore e danneggiato ( che comunque non è opponibile all' e non avendo Pt_1
l'assicuratore provato di aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 142 co. 2 D.lgs
209/2005 limitandosi ad affermare di aver concluso con la un accordo CP_4
transattivo pag. 5/12 Precisava che la aveva richiesto alla assicurazione RCA il danno evento e non il CP_4
danno conseguenza e che secondo la giurisprudenza di legittimità riportata le somme riconosciute al danneggiato come danno non patrimoniale non possono essere compensate con il danno patrimoniale richiesto in surroga dagli Enti di previdenza.
3.3 Si è costituita in appello .. contestando punto per punto l'impugnazione CP_1
proposta unitamente alle richieste istruttorie formulate siccome inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto.
Sosteneva l'ammissibilità del proprio intervento in giudizio discendendo dalla
Convenzione Card tra assicuratori sottoscritta in forza dell'art. 13 D.P.R. 254/2006;
l'infondatezza degli ulteriori motivi di impugnazione attinenti alla domanda di surroga non avendo l' ottemperato all'onere probatorio cui era tenuto. Pt_1
4. Motivi della decisione.
4.1 In riferimento al primo motivo di gravame va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha risolto la questione relativa alla costituzione in giudizio, in luogo del convenuto assicuratore del danneggiante, dell'assicuratore del danneggiato sulla base del mandato c.d. “card” o “di rappresentanza” in forza del quale l'assicuratore del danneggiato medesimo può operare come mandatario di quello del responsabile del sinistro, riconoscendo l'ammissibilità di tale costituzione (Cass. n. 24799/23, Cass. n.
10816/19; Cass. 31965/18, Cass 20383/18) : “In simili casi, dunque, la compagnia assicurativa mandataria,"agisce a tutela di un diritto della mandante e non in proprio",sicché "le conseguenze di un'eventuale sentenza di condanna si produrranno solo nella sfera giuridica della mandante", ragion per cui, anche quando il danneggiato opti per la procedura "ordinaria" ex art. 148 cod. assicurazioni (e non per quella
"diretta", di cui al successivo art. 149), deve escludersi che "la costituzione nel processo della mandataria pregiudichi il diritto del danneggiato, come individuato
dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.180/2009, di scegliere il soggetto nei confronti del quale far valere la sua pretesa, in quanto la pronuncia di condanna spiegherebbe comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato" (così Cass. Sez. 3, ord. 11 dicembre 2018, n. 31965, non massimata).”
L'intervento in proprio della gestionaria, da qualificarsi come intervento adesivo autonomo non comportando alcun nocumento alla posizione processuale e sostanziale pag. 6/12 del danneggiante in quanto per effetto della delegazione il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, trova giustificazione considerando proprio gli impegni assunti dalle compagnie assicuratrici con la convenzione Card in atti ove è previsto all'art. 20 che la Gestionaria è convenzionalmente tenuta alla gestione del contenzioso in qualità di sostituto processuale della debitrice.
Né può essere condivisibile la doglianza dell'appellante che non ritiene applicabile tale disciplina al caso di specie in quanto non vertente nell'ambito di lesioni di lieve entità e avendo agito in surroga ex art 14 L. 222/1984 soccorrendo sul punto la stessa
Convenzione Card che al predetto art. 20 dispone che “ L'impresa è tenuta CP_6
anche alla gestione di eventuali azioni di rivalsa di enti mutualistici, assicuratori privati e datori di lavoro” e quanto al limite delle lesioni di lieve entità (9% di IP) nella stessa
Convenzionè è stabilito che debba farsi riferimento alla relazione del medico legale della Compagnia assicuratrice a prescindere dalla valutazione di parte.
Da quanto detto deriva la piena legittimazione della ad intervenire in CP_1
giudizio in luogo della spettando alla prima la gestione del Controparte_3
sinistro in virtù della Convenzione Card ( come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità) ed essendo rilevante ai fini della riconducibilità delle lesioni entro il limite del 9% la relazione del fiduciario della Compagnia che nel caso de quo aveva quantificato il danno biologico permanente pari al 3%.
4.2 Non risultano sussistenti i presupposti nel caso di specie della domanda di surroga come sostenuto dall'appellante , dovendosi considerare la giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 29787/23) che ha chiarito come “la domanda di surrogazione proposta dall nei confronti del responsabile di un fatto illecito, avente ad oggetto il Pt_1
recupero delle somme versate all'assistito a titolo di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, esige la dimostrazione che la vittima abbia effettivamente subito un danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro, da accertare e liquidare con gli ordinari criteri della responsabilità civile”.
Non è sufficiente , ai fini della surrogazione , per l'appellante dare la prova del pagamento dell'indennizzo alla e aver manifestato la volontà di volersi CP_4
surrogare nei confronti del responsabile civile, dovendo dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto che avevano determinato l'erogazione dell'indennizzo, nello pag. 7/12 specifico la riduzione della capacità lavorativa della da accertare però con gli CP_4
ordinari criteri civilistici.
Va precisato che la verifica della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione surrogatoria da parte dell'Ente previdenziale, passa in primis attraverso le riconducibilità delle lesioni subite dalla Sig.ra al sinistro de quo e quindi in CP_4 termini di responsabilità nella produzione dell'evento da parte dell'altro conducente e l'effettiva riduzione della capacità lavorativa della vittima .
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. 26647/19) “La surrogazione dell'assicuratore sociale nei diritti spettanti al danneggiato da un sinistro da circolazione stradale nei confronti del terzo responsabile, integrando una successione a titolo particolare nel credito al risarcimento del danno patrimoniale, incontra il duplice limite dell'ammontare del danno effettivamente cagionato dal terzo alla vittima, da una parte, e dell'importo dell'indennizzo pagato dall'assicuratore, dall'altra” ; con la precisazione che (Cass. 15870/19) “La surrogazione dell'ente erogatore di prestazioni previdenziali nei diritti del danneggiato verso il terzo responsabile, integrando una successione a titolo particolare, presuppone, in primo luogo, l'effettiva esistenza di tali diritti al momento della surrogazione, e in ogni caso postula che l'indennizzo previdenziale sia finalizzato al ristoro delle medesime voci di danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria.” ,con la conseguenza che l'assicuratore sociale può surrogarsi alla vittima in quanto questa vanti un diritto di credito verso il responsabile e che in caso l'assicuratore sociale, in forza della speciale legislazione che ne disciplina i doveri, sia tenuto ad indennizzare obbligatoriamente un pregiudizio che, dal punto di vista civilistico, la vittima non risulta avere subito, per il relativo importo non può esservi surrogazione, avendo l'Ente previdenziale “diritto a surrogarsi nei confronti del responsabile se e nei limiti in cui un danno patrimoniale sia stato da questi effettivamente causato” (in motivazione Cass. 17407/2016).
Da quanto detto si evidenzia che presupposto fondamentale del diritto di surroga è, quindi, l'accertamento del diritto di credito della vittima verso i responsabili, sia in ordine all'an (responsabilità del sinistro e rapporto causale tra sinistro e lesioni subite dal danneggiato) che in ordine al quantum ( determinazione del danno risarcibile).
pag. 8/12 Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Primo Giudice non è stata fornita la prova da parte dell' in relazione alla dinamica del sinistro e alla riconducibilità della Pt_1
responsabilità dello stesso al conducente dell'altra autovettura coinvolta nell'occorso
( precludendosi , in assenza di prova sull'an, l'esame del quantum richiesto. Per_1
La Corte condivide la valutazione operata nella sentenza impugnata in ordine all'inammissibilità delle prove orali essendo i capitoli articolati dall'appellante volti a far esprimere ai testi una mera valutazione personale su fatti che devono essere provati ( cap 1; “vero che (MM NA)….mentre percorreva a velocità moderata e rimanendo all'interno della propria corsia di marcia”; cap. 2 “vero che il sinistro stradale si verificava per colpa esclusiva del Sig. ) derivandone l'inammissibilità dei Per_1 capitoli articolati dall'appellante dal momento che sono stati formulati in maniera tale da richiedere ai testi un giudizio privo di riferimenti concreti ed obiettivi ed considerando un mero giudizio dei testi del tutto ininfluente in un giudizio probatorio.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1294/2018) i testi vengono sentiti su specifici capitoli di prova mirando a riferire un fatto specifico al Giudice da cui non è possibile trarre una valutazione personale del teste: “ La specifica indicazione dei fatti non attiene al piano della validità della prova, ma a quello preliminare del giudizio di rilevanza. Una testimonianza articolata non in fatti specifici, ma in valutazioni, è irrilevante dal punto di vista della sua efficacia probatoria.
L'apprezzamento della rilevanza della prova attiene al potere del giudice di direzione del processo e ha carattere ordinatorio processuale”.
Non possono essere ammessi ,dunque, proprio perché non aventi ad oggetto fatti specifici i capitoli di prova diretti ad ottenere dal teste un mero giudizio ossia privo di riferimenti concreti e obiettivi ,come nel caso di specie ove ai testi veniva chiesto di valutare la condotta di guida dei conducenti (velocità) e di esprimersi sulla responsabilità nella causazione del sinistro (colpa esclusiva); avendo inoltre ulteriormente precisato la Suprema Corte (Cass. 13693/2012) che “l''affermazione dell'esistenza di un nesso causale tra due fenomeni costituisce sempre il frutto di un'attività di giudizio e valutazione, e non già di semplice percezione di un fatto concreto. Ne consegue che la prova testimoniale non può mai avere ad oggetto
l'affermazione o la negazione dell'esistenza del nesso di causalità tra una condotta ed
pag. 9/12 un fatto illecito, ma può solo limitarsi a descrivere i fatti obiettivi, restando poi riservato al giudice stabilire se quei fatti possano essere stati la causa del danno”.
Pertanto considerando il tenore dei capitoli di prova articolati dall'appellante va condiviso il giudizio di inammissibilità espresso dal Primo Giudice e la mancanza di altri elementi probatori che potessero chiarire la dinamica dell'incidente e la responsabilità nella causazione del sinistro da parte del presupposto Per_1 indefettibile come chiarito dalla Suprema Corte sopra richiamata, affinchè l' possa Pt_1
validamente surrogarsi al diritto di credito della vittima.
Ugualmente corretta la decisione del Primo Giudice di non ammettere la CTU non avendo l' assolto al proprio onere probatorio di fornire la prova del fatto storico e Pt_1
del nesso di causalità fra fatto ed evento.
In conclusione e riportando l'insegnamento della Suprema Corte già citata (Cass. n.
29787/23)
“ per esercitare il diritto di surrogazione l'assicuratore sociale ha l'onere di dimostrare: a) che l'assicurato ha subito un danno della medesima natura di quello indennizzato dall'assicuratore; b) che la stima di tale danno, compiuta con le regole del diritto civile, è pari o superiore all'indennizzo pagato all'assicurato. L erogando Pt_1
l'assegno di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/84, indennizza il pregiudizio consistente nella riduzione della capacità di svolgere un lavoro confacente alle proprie attitudini: indennizza, dunque, un pregiudizio patrimoniale da lucro cessante.” ; precisando che “L'assegno ordinario di invalidità, pertanto, pur essendo destinato a ristorare un pregiudizio patrimoniale, è accertato e liquidato con criteri che nulla hanno a che vedere con le regole del diritto civile” con la conseguenza che “la circostanza che l' abbia erogato al danneggiato un assegno ordinario di Pt_1
invalidità, pur costituendo un indizio in tal senso, non è di per sé prova del fatto che il danneggiato abbia patito un danno da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno, e men che meno è prova dell'entità di tale danno.”
Per effetto della surrogazione “si trasferisce all'assicuratore il medesimo diritto di credito di cui l'assicurato era titolare nei confronti del responsabile, e dunque una obbligazione di diritto civile ex art. 1173 c.c., è questa obbligazione che l'assicuratore sociale ha l'onere di dimostrare in giudizio, né più né meno di quanto avrebbe avuto
pag. 10/12 onere di provare il danneggiato, se fosse stato a lui a domandare il risarcimento.
L'assicuratore che agisce in surrogazione ha dunque l'onere di allegare e provare che il danneggiato abbia effettivamente subito un danno civilistico da riduzione della capacità di lavoro, e che l'ammontare di questo danno, calcolato secondo le regole civilistiche, sia pari o superiore all'indennizzo erogato”.
Nel caso di specie tale onere probatorio non risulta assolto nei termini sopra indicati pertanto le considerazioni sopra esposte rendono ragione del rigetto dell'appello proposto, ritenuta assorbita ogni altra questione e senza necessità dei richiesti approfondimenti istruttori ritenuti superflui al fine del decidere.
Le spese di lite sono regolate secondo i principi della soccombenza mediante la liquidazione indicata in dispositivo con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (valore da € 52.001 ad € 260.000), fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
in persona del legale rappr p.t. contro la Parte_3
sentenza n. 209/2023 emessa dal Tribunale di L'Aquila pubblicata in data 29 marzo
2023 nei confronti di in persona del legale rappr. Controparte_3
p.t. e n persona del legale rappr. p.t. così provvede : CP_1
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata costituita delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.991,00 oltre 15% spese generali, IVA e Cap come per legge;
pag. 11/12 3) Dichiara l' appellante tenuto al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 23 gennaio 2024 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
pag. 12/12