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8 novembre 1988
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19 febbraio 2026
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Art. 2. 1. L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:
a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente ((...)) ;
b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune ((...)) , quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;
c) ((a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto dagli uffici consolari ai sensi degli articoli 17 e 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71)) ;
d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;
e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.
2. L'ufficiale di anagrafe annota sulle schede individuali l'indirizzo all'estero comunicato dall'interessato o comunque accertato.
a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente ((...)) ;
b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune ((...)) , quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;
c) ((a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto dagli uffici consolari ai sensi degli articoli 17 e 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71)) ;
d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;
e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.
2. L'ufficiale di anagrafe annota sulle schede individuali l'indirizzo all'estero comunicato dall'interessato o comunque accertato.
Commentari • 8
- 1. Iscrizione Aire iure sanguinishttps://www.publika.it/ · 8 ottobre 2025 · 7.9891357
Domanda Un cittadino, riconosciuto italiano iure sanguinis dal Consolato italiano in Brasile, può chiedere l'iscrizione Aire e la trascrizione dell'atto di nascita direttamente al Comune in Italia, anziché al Consolato? Risposta L'iscrizione AIRE è regolata dall' art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che al primo comma dice: “1. […]
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Giurisprudenza • 12
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecco, sez. I, sentenza 21/12/2022, n. 122Provvedimento: […] L'Ufficio Anagrafe del Luogo_1 ha confermato l'effettivo trasferimento in Luogo_2 al Consolato ex art. 2, comma a) della Legge n. 470/1988 con lettera raccomandata prot. 17255/07 del 29 giugno 2007 trasmessa per conoscenza anche al reclamante (raccomandata RR 6797 7504 6 IT)Leggi di più...
- prescrizione credito tributario·
- art. 60 D.P.R. 600/73·
- compiuta giacenza·
- art. 25 D.P.R. 602/73·
- art. 140 c.p.c.·
- annullamento in autotutela·
- AIRE·
- decadenza potestà di imposizione·
- compensazione spese di giudizio·
- notifica all'estero