a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente ((...)) ;
b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune ((...)) , quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;
c) ((a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto dagli uffici consolari ai sensi degli articoli 17 e 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71)) ;
d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;
e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.
2. L'ufficiale di anagrafe annota sulle schede individuali l'indirizzo all'estero comunicato dall'interessato o comunque accertato.