TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40579/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Bianca Ferramosca Presidente rel dott. Romolo Ciufolini Giudice dott.ssa Federica d'Ambrosio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40579/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gloria De Luca Parte_1 C.F._1
RICORRENTE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 Giampaolo Guarnieri e dell'avv. Alessandro Benincampi RESISTENTE COSTITUITA e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Simonetta Filippucci Controparte_2 C.F._2 RESISTENTE COSTITUITO
nonché
CP_3
Controparte_4
[...]
Controparte_5
Controparte_6
RESISTENTI NON COSTITUITI
Oggetto: reclamo ex art. 630, 3° co. c.p.c. avverso ordinanza resa dal GE in data 16.09.2024 e comunicata il successivo 18.09 nella procedura n. 314/2020 R.G.Es.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente reclamo è stato tempestivamente proposto dal debitore esecutato avverso il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale il GE ha disatteso le istanze da esso reclamante depositate nella procedura esecutiva aventi ad oggetto la declaratoria di estinzione della esecuzione per omessa tempestiva riassunzione della procedura già sospesa ex art. 624 bis c.p.c..
Il giudice di prime cure ha disatteso le istanze del debitore ritenendo l'efficacia, ai fini della riassunzione della procedura sospesa, dell'iniziativa assunta dal solo creditore non munito di titolo.
Il reclamante si duole dell'erroneità dell'ordinanza impugnata, deducendo sia in punto di irritualità della riassunzione operata da dal punto di vista formale Controparte_1 sia, comunque, in punto di carenza di legittimazione a dare impulso alla procedura perché priva di titolo esecutivo;
conclude, quindi, perché, in riforma della impugnata ordinanza, la procedura esecutiva di cui in oggetto sia dichiarata estinta.
Si è costituito creditore intervenuto, aderendo alla domanda di parte ricorrente. Controparte_2
Si è costituita anche , con memoria depositata il Controparte_1
4.11.2024, contestando la fondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto e allegando come, seppure in data successiva alla formulata istanza di riassunzione, essa abbia ottenuto titolo esecutivo per il credito vantato.
Nessuna delle altre parti della procedura si è costituita.
Il 18.11.2024 la difesa della parte reclamante ha depositato certificato di avvenuta cancellazione dal registro delle Imprese della società , come disposta in data Controparte_1
11.11.2024.
In data successiva alla camera di consiglio, risultano ulteriori depositi delle parti, di cui non può tenersi conto.
Preliminarmente, il provvedimento di cancellazione della società Controparte_1
è stato depositato in data successiva alla costituzione in giudizio di detta società ed è,
[...] quindi, irrilevante ai fini della interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c. perché non proveniente dal legale della società cancellata.
Nel merito, l'ordinanza reclamata va confermata ma con motivazione diversa da quella esposta dal giudice di prime cure.
Se, infatti, è vero, come correttamente argomenta la parte reclamante, che un creditore privo di titolo esecutivo non possa assumere alcuna delle iniziative di impulso nell'ambito di una procedura esecutiva – iniziative tra le quali certamente si inscrive la riassunzione di una procedura sospesa- nel caso che ci occupa
, all'atto dell'intervento e, quindi, anche all'atto della Parte_2 riassunzione, era già munita di titolo. La suddetta società, infatti, è intervenuta nella procedura esecutiva il pagina 2 di 3 30 agosto 2022 depositando l'ordinanza di sequestro conservativo del Tribunale di Roma del 21.12.2018 che porta condanna al pagamento delle spese di lite cosicché, sebbene per il minor credito relativo a tale capo di condanna, la società interveniente odierna resistente era munita di titolo ed, in quanto munita di titolo, aveva pieno diritto di riassumere la procedura.
La dedotta irritualità della riassunzione – in quanto proposta con istanza in luogo di ricorso - è priva di pregio in un sistema processuale, come quello italiano, in cui vige il principio della libertà delle forme ex art. 121 c.p.c..
Per quanto motivato il reclamo va rigettato e l'ordinanza impugnata confermata con la diversa motivazione sopra riportata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta il reclamo confermando l'ordinanza impugnata con diversa motivazione;
- condanna e in solido alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_2 [...]
delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi oltre Controparte_1 spese generali, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.11.2024
La Presidente rel.
dott.ssa Bianca Ferramosca
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Bianca Ferramosca Presidente rel dott. Romolo Ciufolini Giudice dott.ssa Federica d'Ambrosio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40579/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Gloria De Luca Parte_1 C.F._1
RICORRENTE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 Giampaolo Guarnieri e dell'avv. Alessandro Benincampi RESISTENTE COSTITUITA e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Simonetta Filippucci Controparte_2 C.F._2 RESISTENTE COSTITUITO
nonché
CP_3
Controparte_4
[...]
Controparte_5
Controparte_6
RESISTENTI NON COSTITUITI
Oggetto: reclamo ex art. 630, 3° co. c.p.c. avverso ordinanza resa dal GE in data 16.09.2024 e comunicata il successivo 18.09 nella procedura n. 314/2020 R.G.Es.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente reclamo è stato tempestivamente proposto dal debitore esecutato avverso il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale il GE ha disatteso le istanze da esso reclamante depositate nella procedura esecutiva aventi ad oggetto la declaratoria di estinzione della esecuzione per omessa tempestiva riassunzione della procedura già sospesa ex art. 624 bis c.p.c..
Il giudice di prime cure ha disatteso le istanze del debitore ritenendo l'efficacia, ai fini della riassunzione della procedura sospesa, dell'iniziativa assunta dal solo creditore non munito di titolo.
Il reclamante si duole dell'erroneità dell'ordinanza impugnata, deducendo sia in punto di irritualità della riassunzione operata da dal punto di vista formale Controparte_1 sia, comunque, in punto di carenza di legittimazione a dare impulso alla procedura perché priva di titolo esecutivo;
conclude, quindi, perché, in riforma della impugnata ordinanza, la procedura esecutiva di cui in oggetto sia dichiarata estinta.
Si è costituito creditore intervenuto, aderendo alla domanda di parte ricorrente. Controparte_2
Si è costituita anche , con memoria depositata il Controparte_1
4.11.2024, contestando la fondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto e allegando come, seppure in data successiva alla formulata istanza di riassunzione, essa abbia ottenuto titolo esecutivo per il credito vantato.
Nessuna delle altre parti della procedura si è costituita.
Il 18.11.2024 la difesa della parte reclamante ha depositato certificato di avvenuta cancellazione dal registro delle Imprese della società , come disposta in data Controparte_1
11.11.2024.
In data successiva alla camera di consiglio, risultano ulteriori depositi delle parti, di cui non può tenersi conto.
Preliminarmente, il provvedimento di cancellazione della società Controparte_1
è stato depositato in data successiva alla costituzione in giudizio di detta società ed è,
[...] quindi, irrilevante ai fini della interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c. perché non proveniente dal legale della società cancellata.
Nel merito, l'ordinanza reclamata va confermata ma con motivazione diversa da quella esposta dal giudice di prime cure.
Se, infatti, è vero, come correttamente argomenta la parte reclamante, che un creditore privo di titolo esecutivo non possa assumere alcuna delle iniziative di impulso nell'ambito di una procedura esecutiva – iniziative tra le quali certamente si inscrive la riassunzione di una procedura sospesa- nel caso che ci occupa
, all'atto dell'intervento e, quindi, anche all'atto della Parte_2 riassunzione, era già munita di titolo. La suddetta società, infatti, è intervenuta nella procedura esecutiva il pagina 2 di 3 30 agosto 2022 depositando l'ordinanza di sequestro conservativo del Tribunale di Roma del 21.12.2018 che porta condanna al pagamento delle spese di lite cosicché, sebbene per il minor credito relativo a tale capo di condanna, la società interveniente odierna resistente era munita di titolo ed, in quanto munita di titolo, aveva pieno diritto di riassumere la procedura.
La dedotta irritualità della riassunzione – in quanto proposta con istanza in luogo di ricorso - è priva di pregio in un sistema processuale, come quello italiano, in cui vige il principio della libertà delle forme ex art. 121 c.p.c..
Per quanto motivato il reclamo va rigettato e l'ordinanza impugnata confermata con la diversa motivazione sopra riportata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta il reclamo confermando l'ordinanza impugnata con diversa motivazione;
- condanna e in solido alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_2 [...]
delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi oltre Controparte_1 spese generali, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.11.2024
La Presidente rel.
dott.ssa Bianca Ferramosca
pagina 3 di 3