Ordinanza cautelare 29 ottobre 2021
Sentenza 22 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 22/07/2022, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/07/2022
N. 01266/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01348/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1348 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariapaola Marro e Pasquale Carbutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
per l'annullamento
dell'atto avente protocollo -OMISSIS-, datato 7.7.2021, del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, notificato al ricorrente in data 4.8.2021, recante l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione disciplinare dall'impiego per mesi 6 ai sensi dell'articolo 1357, lettera a) e 1379 del D. Lgs. n. 66/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 il dott. Andrea Vitucci e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che il militare ricorrente impugna la sanzione disciplinare di stato di 6 mesi di sospensione dall’impiego, come da decreto -OMISSIS- del 7 luglio 2021, dal quale risulta che:
- a) a seguito di segnalazione dell’Ispettorato della Funzione Pubblica del 9 settembre 2020 e della relazione della Guardia di Finanza delll’11 marzo 2020 (trasmessa con la predetta segnalazione), emergeva che il ricorrente « dal 23 febbraio 2011 al 15 maggio 2017 era stato titolare di ditta individuale esercente l’attività di commercio al dettaglio di prodotti via internet operando quale distributore ufficiale per l’Italia per il marchio “Dynavin”, nella vendita e fornitura di navigatori satellitari per auto »;
- b) le memorie difensive disciplinari del ricorrente confermano le condotte a lui ascritte e la natura dell’attività svolta, che « non può inquadrarsi nella mera utilizzazione economica di opere dell’ingegno da parte dell’autore, ma è da qualificarsi come commerciale e a carattere continuativo, essendosi esplicitata in uno sfruttamento di prestazione d’opera professionale per l’assemblaggio di parti acquisite da terzi e montate su automobili e pertanto soggetta a preventiva autorizzazione »;
- c) il ricorrente, « più volte chiamato a dare spiegazioni in merito ai fatti, ha sempre negato di essere titolare di partita IVA e di ditta individuale, omettendo tuttavia di specificare di esserlo stato »;
- d) « la responsabilità dell’inquisito emerge chiaramente dagli accertamenti svolti nei suoi confronti dalla Guardia di Finanza, la quale ha appurato anche che la ditta di cui egli risultava titolare ha continuato a svolgere scambi commerciali con l’estero, successivamente al 2014, senza presentare le relative dichiarazioni reddituali »;
- e) è stata quindi applicata la sanzione perché il ricorrente «… dal 23 febbraio 2011 al 15 maggio 2017 è stato titolare di una ditta individuale, oltre che di partita IVA, esercendo l’attività di commercio al dettaglio di prodotti via internet operando quale distributore ufficiale per l’Italia per il marchio “Dynavin”, nella vendita e fornitura di navigatori satellitari per auto, senza richiedere alcuna autorizzazione per attività extraprofessionali. Le dichiarazioni fiscali dallo stesso presentate per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 hanno evidenziato, oltre a redditi da lavoro dipendente, anche redditi d’impresa. Inoltre egli ha continuato a esercitare attività d’impresa anche nei periodi successivi al 2014. Tale condotta risulta fortemente censurabile sotto l’aspetto disciplinare, in quanto in netto contrasto con i doveri inerenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità nonché con il contegno esemplare che ogni Militare deve tenere in qualsiasi circostanza a salvaguardia del prestigio dell’Istituzione cui appartiene. Tale comportamento risulta inoltre perpetrato in palese contrasto con quanto disposto dalla normativa in merito alle incompatibilità professionali previste per i Militari ».
2) Rilevato che il ricorrente propone le seguenti censure:
- a) tardività dell’azione disciplinare, in quanto il ricorrente aveva comunicato al datore di lavoro la intervenuta cessazione (avvenuta il 15 maggio 2017) della partita IVA in data 31 gennaio 2019, sicchè da questa data andrebbero computati i termini di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, che risulta tardivo perchè gli accertamenti preliminari si sarebbero dovuti concludere entro 180 giorni dal 30.1.2019 (cioè il 29.7.2019), mentre il procedimento è stato avviato il 4.2.2021, e il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro 270 giorni (previsti dall’art. 1392, comma 3, COM) dal 30.01.2019, mentre il provvedimento finale è di oltre un anno dopo;
- b) erroneità della motivazione, in quanto la P.A. avrebbe omesso di considerare che l’attività del ricorrente era riconducibile allo sfruttamento di un’opera di ingegno (avendo il ricorrente registrato il relativo marchio, doc. 10 ricorso), come tale non soggetto ad autorizzazione;
- c) omessa considerazione del fatto che il ricorrente ha tempestivamente comunicato la cessazione della partita IVA;
- d) sproporzione della sanzione di 6 mesi rispetto al curriculum del ricorrente;
- e) omessa considerazione delle giustificazioni del ricorrente.
3) Ritenuto che il ricorso sia infondato per le ragioni che seguono:
- a) la comunicazione del ricorrente del 31 gennaio 2019 (v. all. 11 memoria difensiva erariale del 21 ottobre 2021) è una missiva con cui il militare informava il datore di lavoro di essere stato titolare solo di partita IVA, comunicazione peraltro occasionata dal pignoramento che una società coinvolta nella pregressa attività commerciale del ricorrente aveva effettuato in relazione allo stipendio del militare presso la P.A. datrice di lavoro;
- b) avviati gli opportuni accertamenti, l’Ispettorato della Funzione Pubblica trasmetteva, il 9 settembre 2020, alla P.A. datrice di lavoro la relazione della Guardia di Finanza dell’11 marzo 2020, perciò il termine di 180 giorni per gli accertamenti preliminari (v. art. 1041, comma 1, lettera “s”, numero 6, D.P.R. n. 90/2010 – TUOM –, al quale rinvia l’art. 1392, comma 2, D. Lgs. n. 66/2010 – COM –) decorreva dal 9 settembre 2020;
- c) come risulta, in via di estrema sintesi, dalla relazione finale dell’Ufficiale inquirente del 9 marzo 2021 (all. 5 cit. memoria erariale), la segnalazione dell’Ispettorato della Funzione Pubblica determinava l’istruttoria preliminare, da parte della catena di comando del ricorrente, al fine di verificare se, in relazione al periodo oggetto di indagine (2011-2017), il ricorrente avesse dato comunicazione al datore di lavoro di svolgere l’attività commerciale in parola;
- d) con foglio n. -OMISSIS-, Nave -OMISSIS- (sulla quale era imbarcato il ricorrente) trasmetteva al Comando la dichiarazione con cui il ricorrente affermava che nel periodo dal 23 febbraio 2011 al 15 maggio 2017 era stato titolare di partita IVA nr. -OMISSIS- dell’impresa individuale denominata -OMISSIS-, senza fornire alcuna comunicazione al Comando di appartenenza (v. all.12 cit. memoria erariale);
- e) quindi è solo al 30 dicembre 2020 che la P.A. ha concluso l’accertamento preliminare relativo alla circostanza della omessa preventiva comunicazione, da parte del ricorrente, di aver avviato, dal 2011 al 2017, una impresa individuale di commercio;
- f) quindi la censura di tardività del procedimento e del provvedimento disciplinare (la cui data di avvio sarebbe da individuare, secondo il ricorrente, nel 31 gennaio 2019) è priva di pregio;
- g) con riferimento al merito della motivazione che sorregge la sanzione disciplinare, non può condividersi l’assunto del ricorrente in virtù del quale egli si sarebbe limitato a sfruttare economicamente l’opera del proprio ingegno (cosa che non sarebbe soggetta ad autorizzazione), atteso che dagli atti risulta che il ricorrente non ha registrato un brevetto ma solo il marchio sotto il quale ha poi svolto l’attività commerciale non autorizzata;
- h) quindi, nel caso di specie, non si è in presenza di opera di ingegno né del suo sfruttamento, ma di mera attività commerciale non autorizzata;
- i) il provvedimento disciplinare è corretto anche nella parte in cui, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, stigmatizza il contegno del ricorrente che « più volte chiamato a dare spiegazioni in merito ai fatti, ha sempre negato di essere titolare di partita IVA e di ditta individuale, omettendo tuttavia di specificare di esserlo stato »;
- j) infatti, solo il 30 dicembre 2020 il ricorrente ha ammesso di essere stato titolare di ditta individuale;
- k) il provvedimento è altresì proporzionato in quanto, come risulta dal medesimo, la sanzione, in considerazione dello stato di servizio del militare, è stata ridotta a 6 mesi, a fronte della proposta di sospensione di 12 mesi formulata dal Comandante in Capo della Squadra Navale;
- l) nel provvedimento, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, sono state considerate le memorie difensive disciplinari del ricorrente ma non sono state ritenute liberatorie (tanto che nel provvedimento si osserva che le stesse confermavano gli addebiti).
4) Ritenuto quindi che il ricorso vada respinto.
5) Ritenuto che le spese di lite vadano liquidate secondo soccombenza e nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.