CA
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/06/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 217/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 217/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ponassi Ezio, Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Terziari Gabriella e CP_1 C.F._2 dell'avv. Rovegno Fabiana, appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 16.05.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
15.05.2025)
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Contrariis reiectis,
Piaccia alla Onorevole Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per pagina 1 di 16 le motivazioni tutte dedotte in narrativa,
Nel merito: a riforma della sentenza n. 80/2024, emessa a conclusione della causa RG 3470/2020 dal Tribunale di Alessandria,
- rigettare per le causali esposte la domanda di convalida del sequestro conservativo, autorizzato dal Tribunale di Alessandria sino a concorrenza della somma di € 320.000,00, rigettare conseguentemente la domanda di condanna della Sig.ra al pagamento della Parte_1 somma di € 585,857,40 (parzialmente accolta in primo grado per € 323,752,00) e, per l'effetto,
- ridurre la domanda di sequestro conservativo, proposta dall'attore fino alla concorrenza del valore di € 85.023,50 e, conseguentemente, ridurre l'importo che l'appellante deve a controparte circoscrivendolo ad € 85.023,50, ovvero la somma veriore che verrà accertata in esito alla presente impugnazione;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase cautelare e di ambo i gradi di giudizio.
In via subordinata sulle spese di lite:
- nella denegata e non creduta ipotesi di conferma integrale del provvedimento impugnato, procedere alla compensazione delle spese di lite con riferimento alla fase cautelare, del primo e secondo grado di giudizio”.
Per l'appellato : CP_1
“Ogni avversaria, domanda, eccezione, conclusione e istanza anche istruttoria reietta, respingersi l'appello e confermarsi in ogni sua parte, anche quanto alla liquidazione delle spese, l'impugnata sentenza, essendo l'appello infondato in fatto e in diritto.
Spese integralmente rifuse”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
All'esito del ricorso proposto da ex art. 651 c.p.c. il Tribunale di Alessandria CP_1
autorizzava il sequestro conservativo dei beni di sino alla concorrenza di Parte_1
€ 320.000,00.
instaurava quindi il successivo giudizio di merito deducendo che: era stato CP_1
sposato con in regime di separazione dei beni dal 1986; i coniugi erano Parte_1
cointestatari dal 1991 di un conto corrente bancario a firma disgiunta, presso la Banca Popolare
pagina 2 di 16 di Milano, Filiale di Arquata Scrivia;
il conto era stato alimentato esclusivamente dal marito, unico percettore di reddito;
il rapporto coniugale era entrato in crisi nel 2013 e ciononostante l'attore aveva continuato a versare il proprio stipendio ed il TFR su tale conto corrente bancario senza peraltro mai utilizzarlo;
solo 2019, in occasione della decisione di pervenire a separazione legale, aveva appurato che la moglie, con plurimi prelievi, pagamenti e investimenti effettuati a suo esclusivo nome, aveva di fatto svuotato il conto corrente, distraendo somme per complessivi
€ 1.002.136,00, con ciò violando indebitamente la quota di proprietà del cointestatario come prevista dall'art. 1298 c.c.; in sede di sequestro conservativo aveva riconosciuto Parte_1 di avere prelevato in suo favore l'importo complessivo di € 558.600,00 utilizzato per l'acquisto di polizze alla stessa intestate in via esclusiva. Chiedeva quindi la condanna di alla Parte_1 restituzione di € 169.578,60 di sua esclusiva proprietà derivante dalla liquidazione del TFR, nonché della quota pari al 50% della somma residua di € 832.557,40 pari ad € 416.278,70, per un totale di € 585.857,30.
contestava la domanda attorea deducendo che: non corrispondeva al vero che il Parte_1
conto corrente fosse stato alimentato solo dal marito, avendo la stessa convenuta versato nel corso degli anni somme derivanti dalle precedenti attività lavorative svolte;
il conto era sempre stato utilizzato dai coniugi per le necessità comuni;
in accordo con il coniuge nel corso degli anni aveva prelevato dal conto corrente somme che erano state investite in titoli e polizze assicurative a sé intestate, avendo poi riversato sul medesimo conto quanto percepito all'esito del disinvestimento;
la coppia si era separata solamente nell'anno 2015 ed a partire da tale data sino al 2019 il marito aveva continuato a versare solamente l'importo di circa € 3.000,00 mensili (per complessivi € 149.101,00) a titolo di mantenimento;
ribadiva che nell'ottobre 2019 aveva prelevato l'importo di € 558.600,00 investito in polizze intestate a sé medesima o al figlio
. Per_1
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 80/2024 pubblicata in data 23/01/2024, il Tribunale di Alessandria:
1) convalidava il sequestro conservativo ante causam:
2) condannava alla restituzione in favore di di € 323.752,01 Parte_1 CP_1
pagina 3 di 16 oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data della domanda sino al saldo;
3) condannava al rimborso delle spese processuali per la fase cautelare e di Parte_1
merito.
Il Tribunale riteneva irrilevante determinare la data precisa in cui era iniziata la separazione di fatto dei coniugi in quanto la controversia doveva essere decisa sulla scorta dei principi che regolavano l'uso del conto corrente comune, ex artt. 1854, 1298 c.c., dovendosi quindi presumere, salvo prova contraria, la contitolarità delle somme depositate.
Riteneva non superata la presunzione di contitolarità del conto ed indicava gli elementi di prova che per contro deponevano in favore della contitolarità.
Attesa la presunzione di contitolarità, anche dopo l'intervenuta separazione di fatto dei coniugi,
aveva il diritto di utilizzare le giacenze di denaro depositate nei limiti della quota Parte_1
del 50% di sua spettanza, sicché occorreva individuare con esattezza la quota di spettanza di ciascun cointestatario, ricavabile dai movimenti sul conto corrente nel periodo in contestazione, così come dettagliatamente ricostruiti dalla CTU espletata in sede di separazione personale.
Dal punto di vista delle evidenze istruttorie, il Tribunale dava atto che in corso di causa era stata acquisita, su richiesta di entrambe le parti, la relazione di consulenza tecnico - contabile espletata nella parallela causa di separazione personale dei coniugi.
Da tale relazione risultava che:
- nel periodo in contestazione, ossia tra il 2013 e il 2019, aveva contribuito in Parte_1
modo maggiore rispetto al marito alle entrate del conto corrente cointestato;
- le “Entrate per disinvestimento ”, depositate sul conto corrente cointestato, Parte_1 erano pari ad € 844.437,76; le ulteriori “Entrate imputabili a ” erano di Parte_1
€ 14.835,63: le “Entrate imputabili a ” di € 458.880,82 (quale reddito da attività CP_1
lavorativa negli anni 2013 a 2019);
- le entrate complessive ammontavano ad € 1.327.251,67 (n.d.r. importo calcolato dal Tribunale sommando tutte le “entrate” riportate nella tabella di cui a pag. 39 della prima relazione di CTU depositata nel giudizio di separazione);
pagina 4 di 16 - da tale importo doveva essere sottratta la somma di € 253.476,10, in quanto già suddivisa in parti eguali tra i coniugi al momento della liquidazione dell'unico fondo di investimento cointestato;
- si otteneva così un totale di entrate per € 1.073.776,39;
- la “quota” disponibile per ciascuno dei cointestatati ammontava ad € 536.888,19 (n.d.r. 50% dell'intero).
Dalla CTU espletata emergeva che aveva effettuato spese, esclusivamente a sé Parte_1 riferibili di cui: € 262.829,25 per “uscite in favore di ”; € 800.886,69 per Parte_1
investimenti; € 36.074,09 pari al 50% delle spese comuni;
€ 38.608,50 quale quota rappresentante il 50% delle spese non chiaramente imputabili a nessuno dei due coniugi (importo, quest'ultimo, così rettificato dal Tribunale detraendo dalla somma indicata dal CTU quale quota di spese non chiaramente imputabili - € 42.312,04 – la somma di € 7.406,92 derivante dall'uso della carta di credito che il CTU aveva ripartito al 50%, essendo invece documentato in atti che la carta di credito era in uso esclusivo a ). CP_1
Sommando tali importi risultava che aveva effettuato prelievi, pagamenti ed Parte_1
investimenti per € 1.009.741,20.
aveva quindi utilizzato il conto comune in eccedenza rispetto alla quota ideale Parte_1
del 50% a sé spettante per € 472.853,01 (N.D.R. € 1.009.741,20 - € 536.888,19).
Da tale importo dovevano essere detratte le somme versate a titolo di mantenimento da CP_1
a decorrere dall'ottobre 2015 al maggio 2019 (pari ad € 149.101,00).
[...]
doveva quindi restituire al marito, € 323.752,01 (N.D.R. € 472.853,01 - Parte_1
€ 149.101,00).
III) Motivi di appello proposti da . Parte_1
ha innanzitutto premesso che nel corso del giudizio di primo grado aveva Parte_1 prestato il consenso all'acquisizione della CTU che era ancora fase di espletamento nel giudizio di separazione personale dei coniugi e che aveva avuto contezza dell'erroneità della CTU solamente in un momento successivo. Ha rilevato altresì che la CTU non è stata esente da pagina 5 di 16 criticità, tanto che all'esito del deposito della prima relazione, erano state richieste due ulteriori integrazioni.
Ha ripercorso quindi quanto occorso nel giudizio di separazione personale dei coniugi in relazione agli accertamenti peritali demandati al CTU, evidenziando le criticità e gli errori a suo dire commessi dal CTU.
Fatta questa ampia premessa, con il primo motivo sostiene che il Tribunale è incorso in un errore metodologico, essendosi lo stesso soffermato solo sulle movimentazioni in entrata e uscita del conto corrente nel periodo 2012-2019 senza considerare in che misura i coniugi avevano pro quota alimentato o depauperato il conto corrente nel periodo pregresso, ritenendo che l'onere della prova gravi esclusivamente su . CP_1
Ritiene aberrante l'affermazione secondo la quale aveva contribuito ad Parte_1
alimentare il conto corrente in misura maggiore del marito.
Sostiene che è errato il calcolo effettuato dal Tribunale per quantificare il patrimonio mobiliare/assicurativo attribuibile ad essa appellante, non essendo stato considerato che l'importo riferibile a al 2019 era di € 367.92,46 (già comprensivo di € 134.921,46 relativi Parte_1
allo smobilizzo di fondi comuni) e sostiene quindi che la quota in disponibilità di Parte_1 sarebbe eccedente rispetto a quella di per € 233.915,28. CP_1
In altri termini l'errore commesso dal Tribunale sarebbe consistito nel sommare tutte le entrate per disinvestimento, non considerando il valore reale della giacenza, dato dalla differenza tra quanto accreditato sul conto corrente a seguito del disinvestimento e il totale delle somme nuovamente investite.
Dopo avere ripercorso il calcolo matematico sviluppato dal Tribunale, rileva che l'errore risiederebbe nell'avere pedissequamente sommato tutte le entrate e tutte le uscite, dal momento che quando si investe una somma ciò che dovrebbe essere considerato è la somma inziale versata, non tutte le successive operazioni di investimento e disinvestimento.
Aggiunge che si tratterebbe in ogni caso di disinvestimenti e investimenti predisposti nell'interesse comune e che, in quanto tali, non dovrebbero neppure soggiacere al criterio di imputabilità all'uno o all'altro coniuge.
pagina 6 di 16 Rileva che il Tribunale ha considerato anche le entrate per emolumenti del marito (per oltre
€ 400.000,00) senza considerare che anche tali importi erano stati a loro volta oggetto di investimento e disinvestimento, per cui sommare tali importi agli importi disinvestiti porterebbe una duplicazione dell'attivo.
Ritiene che l'erroneità del calcolo sia rilevabile anche considerando che il sequestro cautelare ante causam è stato autorizzato per importi decisamente inferiori.
A riprova di quanto sostenuto produce un documento nuovo (doc. 29) ovverosia il dettaglio aggiornato al 02.02.2024 del dossier titoli e l'estratto conto relativo al rapporto di conto corrente intestato a presso la Banca Passadore. Parte_1
Ritiene, infine, che il Giudice avrebbe errato nel valorizzare la tabella predisposta dal CTU la cui finalità era quella di fotografare le movimentazioni di conto corrente imputabili alle parti al fine di pervenire alla quantificazione dell'assegno di mantenimento e non quella di accertare eventuali distrazioni a carico della moglie . Pt_1
Con il secondo motivo in via subordinata rileva che, anche volendo seguire il metodo di calcolo utilizzato dal Tribunale, lo stesso avrebbe errato non avendo computato le uscite riferibili al solo indicate dal CTU e pari ad € 143.548,93 (di cui alla tabella CTU pag. 42). CP_1
Il Tribunale avrebbe poi commesso un ulteriore errore laddove ha considerato riferibile esclusivamente alla moglie l'importo di € 262.829,25 che è stato sommato per intero alle altre voci (al fine di ricostruire l'ammontare delle giacenze dalla medesima utilizzate), mentre, seguendo il ragionamento del Tribunale, tale importo avrebbe dovuto essere considerato al 50%.
Con il terzo motivo si duole che il Tribunale stante l'accoglimento della domanda di parte attrice in misura ridotta non ha provveduto alla compensazione delle spese di lite. Chiede quindi in via di subordine la riforma della sentenza sul punto.
IV) Difese di . CP_1
pagina 7 di 16 ha innanzitutto osservato che l'impugnazione è stata confusamente esposta e non CP_1
è conforme ai criteri di cui all'art. 342 c.p.c..
Ha ribadito che è stata la stessa a riconoscere di avere prelevato dal conto Parte_1 corrente cointestato la non indifferente somma di € 558.600,00.
Quanto alle premesse, al primo ed al secondo motivo ritiene che la censura di fondo sostanzialmente mossa da sia da individuarsi nel fatto che il CTU nel giudizio di Parte_1
separazione avrebbe dovuto utilizzare e valutare anche la documentazione tardivamente depositata.
Sul punto osserva che già nel giudizio di separazione personale la documentazione tardivamente prodotta è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale.
Deduce che l'accordo delle parti (nel presente contenzioso) di acquisizione dell'elaborato peritale espletato nel giudizio di separazione, non può tradursi in un implicito accordo all'acquisizione della documentazione tardivamente ed inammissibilmente prodotta nel corso di quelle operazioni peritali, peraltro stimata dallo stesso CTU priva di portata probatoria.
Osserva poi che la condotta di tenuta nel corso delle operazioni peritali era stata Parte_1
estremamente defatigante, avendo la stessa presentato tre diverse tesi, ogni volta con carattere di novità, sulle quali il nominato CTU aveva comunque preso posizione.
Rileva inoltre (richiamando in proposito il doc. 4 depositato in primo grado) che oltre a polizze, titoli e assicurazioni, ha prelevato grosse cifre anche a mezzo assegni, bonifici e Parte_1
prelevamenti in contanti e deduce che tali importi siano sostanzialmente corrispondenti ai prelievi di cui il CTU non ha rinvenuto una specifica paternità e/o una specifica causale, avendo il CTU attribuito le relative poste ad entrambe le parti.
Aggiunge altresì che il CTU ha accertato che il patrimonio per titoli/azioni/assicurazioni della ammontava ad € 552.061,46. Considerando che il reddito di è stato, per Pt_1 Parte_1
gli anni dal 2017 al 2021, di € 340,00, ritiene sia evidente che il patrimonio accertato dal CTU sia stato tutto prelevato dal conto corrente cointestato.
pagina 8 di 16 Quanto al terzo motivo ritiene che il Tribunale ha correttamente posto a carico della soccombente le spese di lite.
Osserva di essersi limitato a richiedere il 50% di quanto prelevato dalla moglie, con ciò essendo irrilevante il mancato superamento della presunzione di cointestazione del conto corrente.
Parimenti irrilevante il fatto che l'allora attore aveva, a parere del Tribunale, errato nell'impostare la domanda di restituzione, dal momento che il risultato contabile alla fine era pressoché identico
(€ 1.002.136,00 indicato da ed € 1.073.776,39 indicato dal Tribunale). CP_1
V) Decisione della Corte.
L'appello è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.
1) Deve essere innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa di . CP_1
Pur nella non facile intellegibilità delle doglianze proposte da , il gravame non Parte_1
può stimarsi nel suo complesso inammissibile ex art. 342 c.p.c. essendo ragionevolmente enucleabili specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado con parallela illustrazione dei motivi sottesi alle medesime censure.
2) E' bene premettere che non vi è impugnazione in relazione alla parte della sentenza con la quale il Tribunale ha affermato che non è stata superata la presunzione di contitolarità delle somme versate sul conto.
Soprattutto, non sono state mosse contestazioni in ordine alla normativa ed alla giurisprudenza richiamata dal Tribunale al fine di affermare che si presume, salvo prova contraria, la comproprietà in ragione del 50% delle somme depositate sul conto corrente bancario.
In particolar modo il Tribunale ha applicato al caso sub iudice l'art. 1298 c.c. e la giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine alla disciplina dei rapporti interni tra titolari di un conto corrente bancario cointestato e tale impostazione è comunque condivisa da questa Corte.
pagina 9 di 16 3) In diritto, si rileva che ai sensi di quanto disposto dall'art. 1298 c.c. nei rapporti interni tra creditori in solido, il credito si divide tra i diversi creditori e le parti di ciascuno si presumono uguali salvo che non risulti diversamente.
Sulla base di tale disposizione la Corte di Cassazione ha affermato che “La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 27069 del 14/09/2022).
Per contro “ […] Ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso”
(Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 29324 del 21/10/2021).
Secondo la stessa giurisprudenza richiamata dal Tribunale, anche “In caso di deposito bancario di titoli in amministrazione cointestato ai coniugi, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall'art. 1298, secondo comma, cod. civ., sicché le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente. Per vincere la predetta presunzione, non è sufficiente la prova di aver avuto la proprietà e la disponibilità esclusiva del denaro utilizzato per l'acquisto dei titoli, valendo la cointestazione a rendere solidale il credito anche se il denaro sia immesso sul conto da uno dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo o di entrambi i coniugi, ed essendo, invece, dirimente la prova della pertinenza esclusiva, in base al titolo di acquisto, del denaro versato in capo a uno dei contestatari” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4496 del 24/02/2010).
Ne consegue, quanto all'onere probatorio gravante sulle parti, che l'onere di dimostrare le circostanze idonee a superare la presunzione dell'uguaglianza delle quote prevista dall'art. 1298,
2°comma, c.c. grava sulla parte che pretenda una quota maggiore del 50% e/o contesti la ripartizione in ragione del 50%.
Ancora, è la parte che prospetta una diversa ricostruzione delle varie movimentazioni operate negli anni sul conto corrente, ad essere onerata della relativa prova.
4) La disamina di alcune delle censure mosse da impone di chiarire e sintetizzare Parte_1
il percorso logico seguito dal Tribunale ai fini della decisione.
pagina 10 di 16 Per verificare se avesse prelevato dal conto corrente somme in misura eccedente Parte_1
alla quota sua quota di comproprietà, il Tribunale (attingendo ai dati risultanti dalla CTU espletata nel giudizio di separazione personale dei coniugi ed in particolare alla tabella riportata alle pagg. 39 e 42 della prima relazione di CTU) ha dapprima quantificato le somme complessivamente versate sul conto nel periodo in contestazione per poi stabilire quale fosse la
“quota” di comproprietà di di cui la stessa poteva liberamente disporre. Parte_1
A tale scopo il Tribunale:
(a) Ha innanzitutto sommato tutte le “entrate” del conto (riferibili ad entrambi i coniugi).
(b) Ha poi sottratto dal totale delle entrate un importo di circa € 253.000,00 che i coniugi si erano pacificamente già divisi.
(c) L'importo così ottenuto (corrispondente alle “entrate nette”) è stato diviso del 50% per calcolare la “quota disponibile” di . Parte_1
(d) A parte sono state sommate tutte le “uscite” imputabili alla sola (con alcune Parte_1
rettifiche in suo favore rispetto ai calcoli del CTU, non oggetto di appello incidentale), risultando a carico di prelievi per circa un milione di euro. Parte_1
(e) Tali prelievi (imputabili alla sola ) sono stati sottratti dalla “quota disponibile” Parte_1
di . Parte_1
(f) Tale importo è stato ulteriormente ridotto sottraendo le somme pacificamente versate dal marito in favore della moglie a titolo di mantenimento.
5) Così riepilogata la “struttura” del percorso motivazionale del Tribunale, il primo motivo, è nel suo complesso infondato.
5.1) Corrisponde al vero che il CTU (nominato nel giudizio di separazione personale dei coniugi) ha “ricostruito” le movimentazioni del conto solamente a partire dal 2013 (per indisponibilità degli estratti conto antecedenti).
Ciò peraltro non comporta né il rigetto della domanda attorea né l'inattendibilità della CTU.
Si osserva infatti che ai fini della ricostruzione della movimentazione bancaria il CTU non ha considerato pregresse esposizioni debitorie o creditorie (essendo partito da un saldo pari a zero) e lo stesso si è sostanzialmente limitato a descrivere ed imputare i movimenti in entrata ed in uscita pagina 11 di 16 afferenti alle annualità documentate (come risulta dalla tabella più volte menzionata).
La presunzione di contitolarità opera pur sempre anche “limitatamente” al periodo (2013-2019) oggetto di accertamento peritale ed in ossequio a principi giurisprudenziali in precedenza richiamati ciascuna parte che ha interesse a dimostrare una specifica provenienza delle somme versate e/o uno specifico impiego delle somme prelevate è gravata dal corrispondente onere probatorio.
Non è quindi corretta la deduzione di parte appellante, riproposta in più parti del gravame, secondo cui l'onere probatorio graverebbe esclusivamente su chi ha agito in giudizio e che la lacunosità della documentazione bancaria debba necessariamente risolversi in danno di CP_1
[...]
5.2) Non è “paradossale” la parte della sentenza in cui il Tribunale ha dato atto che, nel periodo oggetto di accertamento, risultano versamenti in “entrata” operati da in misura Parte_1
maggiore rispetto ai versamenti operati da , essendo questo il dato contabile CP_1 risultante all'esito degli accertamenti peritali.
5.3) E' decettiva la doglianza secondo la quale il Tribunale avrebbe erroneamente “sorvolato” sulla parte della CTU afferente alla ricostruzione del patrimonio mobiliare di ciascun coniuge, con particolare riferimento agli investimenti e disinvestimenti in titoli o polizze assicurative.
L'oggetto del presente giudizio verteva e verte sul riparto (nei rapporti interni tra creditori in solido) degli importi versati sul conto corrente bancario cointestato e sul prelievo da parte di di importi eccedenti la “quota” di sua comproprietà della quale la stessa poteva Parte_1
liberamente disporre.
Pertanto, ai fini della definizione del giudizio, il Tribunale non avrebbe dovuto ricostruire il patrimonio mobiliare dei coniugi (inteso come titoli e polizze assicurative).
Piuttosto doveva accertare ed ha accertato in che misura le parti hanno versato e prelevato somme dal conto corrente cointestato (ivi comprese le somme derivanti dagli investimenti e disinvestimenti) al fine di calcolare la “quota disponibile” da parte di ciascun coniuge ed è la stessa appellante a riconoscere che il giudice abbia strutturato l'accertamento in questi termini.
pagina 12 di 16 5.4) Non coglie nel segno la doglianza secondo la quale “la pedissequa sommatoria di tutte le entrate e le uscite per investimento o di tutte le entrate per disinvestimento porta ad individuare importi enormemente superiori”.
L'argomentazione svolta da parte appellante non è astrattamente peregrina.
Peraltro, è stato lo stesso CTU a dare atto che l'incompletezza della documentazione prodotta non ha consentito una compiuta ricostruzione dell'intera movimentazione del conto corrente e della complessiva gestione degli investimenti e dei disinvestimenti.
Si è già detto che ad essere onerata alla produzione degli estratti del conto corrente è la parte che ha interesse ad una diversa “ricostruzione” della cronologia e delle causali delle varie movimentazioni bancarie.
Ancora, il CTU ha osservato che sulla base della documentazione tempestivamente prodotta (pur integrata con quella acquisita nel corso delle operazioni peritali) non è stato possibile ricostruire in termini differenti le operazioni di investimento e disinvestimento operate da . Parte_1
Soprattutto, non può non rilevarsi che, pur avendo il CTU operato alcune rettifiche in ordine alla ricostruzione del “patrimonio mobiliare” di , a tale ricostruzione non ha fatto Parte_1
seguito alcuna rettificazione della tabella afferente alla movimentazione del conto corrente, essendo quest'ultimo l'oggetto dell'odierno giudizio.
Ad ogni modo, a prescindere dalla mancata rettificazione ad opera del CTU della tabella afferente alla movimentazione del conto corrente, gli assunti di circa la ricostruzione del Parte_1 patrimonio mobiliare sono rimasti indimostrati nel “parallelo” giudizio di separazione (a fronte della tardività di alcune produzioni operate dalla stessa ). Parte_1
L'appellante non sostiene neanche che la sua tesi sia comprovata dai documenti tempestivamente prodotti nel presente giudizio di merito ed in ipotesi non esaminati dal CTU.
Il doc. 29 prodotto in appello da è nuovo, l'appellante si è limitata a produrre il Parte_1 documento affermando apoditticamente che lo stesso “riproverebbe” la sua tesi, senza peraltro spiegarne la ragione. La produzione deve pertanto stimarsi inammissibile ex art. 345 c.p.c..
5.5) La circostanza che il sequestro conservativo ante causam sia stato concesso per il “limitato” importo di € 320.000,00 non comprova affatto la bontà delle tesi difensive di , Parte_1
pagina 13 di 16 atteso che lo stesso è stato autorizzato sulla base di una valutazione sommaria ed allo stato degli atti, ovverosia prima che le parti concordassero sull'acquisizione dell'elaborato del CTU.
5.6) Sono prive di concreto rilievo decisorio le osservazioni mosse da in sede di Parte_1
memorie ex art. 352 c.p.c. circa la pretesa tardività delle produzioni operate nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la possibilità di acquisire documenti nuovi nel corso della
CTU, l'evoluzione giurisprudenziale in tema di poteri istruttori del CTU, ecc.
Tali argomentazioni non sono state trasfuse in un tempestivo motivo di gravame, non si sono tradotte in una richiesta di rinnovazione della CTU nel presente giudizio di appello e questa Corte ritiene tale rinnovazione superflua avuto riguardo ai motivi di gravame concretamente proposti ed alla documentazione tempestivamente prodotta.
5.7) Sono prive di rilievo decisorio le ragioni per le quali il Tribunale, investito della cognizione della separazione personale dei coniugi, ha ritenuto di disporre una complessiva CTU sulle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi.
In questa sede preme rilevare che al CTU, tra le altre cose, era stato richiesto (quesito n. 3) di determinare “per ciascuna annualità. A decorrere dal 2012, in che misura ciascuno dei coniugi abbia alimentato il conto corrente cointestato e in che misura ciascuno dei coniugi abbia attinto per sé da tale conto cointestato, specificando -se possibile- la destinazione delle somme attinte”.
Indipendentemente dalla finalità sottesa alla CTU disposta nel giudizio relativo alla separazione personale, il quesito n. 3 formulato al CTU (in relazione al quale il CTU ha poi redatto la tabella di cui alle pagg. 39 e 42) è perfettamente sovrapponibile agli accertamenti che dovevano essere operati in questa sede al fine accertare la fondatezza delle domande proposte da . CP_1
6) Il secondo motivo è infondato.
6.1) La doglianza circa il mancato computo delle uscite riferibili esclusivamente al solo CP_1
è priva di rilievo decisorio ed in quanto tale inammissibile perché non si “coordina” con il
[...]
percorso logico seguito dal Tribunale.
Il Tribunale non doveva accertare se ha impiegato il conto corrente in misura CP_1
eccedente la sua quota di comproprietà.
Il Tribunale doveva piuttosto accertare se ha prelevato più somme di quelle di Parte_1
pagina 14 di 16 cui avrebbe dovuto disporre ed un simile accertamento è stato compiutamente effettuato.
Ad ogni modo, si rileva che le complessive uscite riferibili al solo (calcolabili CP_1 sommando tutte le “uscite” in suo favore di cui alla tab. pagg. 39 e 42 prima CTU ed aggiungendo i prelievi effettuati con la carta di credito in uso esclusivo) ammontano a circa
€ 230.000,00, sono certamente inferiori alla quota di cui lo stesso poteva liberamente disporre
(quota identica a quella di , pari ad € 536.888,19) e soprattutto non influiscono in Parte_1
alcuna maniera (rispetto al percorso motivazionale seguito dal Tribunale) sul calcolo della quota di comproprietà di ciascun cointestatario (calcolata sommando esclusivamente le voci in
“entrata”).
6.2) Per le medesime ragioni è infondata la doglianza afferente al computo integrale (anziché al
50%) della voce “uscite in favore di ” per complessivi € 262.829,25. Parte_1
Si tratta di prelievi che il CTU ha ritenuto effettuati per scopi personali (sul punto non vi è impugnazione) e pertanto tali importi dovevano essere integralmente computati al fine di calcolare i prelievi complessivamente riferibili alla sola . Parte_1
7) Il terzo motivo, afferente alle spese di lite, è infondato.
non ha mai chiesto la condanna di alla restituzione del 100% CP_1 Parte_1
delle somme che assumeva prelevate dal conto corrente (cosa peraltro rilevata dallo stesso
Tribunale), ragione per la quale il mancato superamento della presunzione di contitolarità del conto corrente cointestato non ha rilievo ai fini della soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Ha scarso rilievo anche la circostanza (di cui il Tribunale ha dato contezza in motivazione) che non abbia correttamente impostato la controversia, essendo piuttosto dirimente CP_1 accertare in che termini l'iniziale domanda sia stata poi accolta.
Il quantum inizialmente richiesto in primo grado era di complessivi € 585.857,30 ed il decisum è pari ad € 323.752,00.
Quest'ultimo importo è tale da comportare la variazione dello scaglione applicabile ai fini della liquidazione dei compensi (con loro conseguente riduzione), ragione per la quale non sussistono neanche i presupposti per la compensazione parziale delle spese di lite.
pagina 15 di 16 8) Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in favore di . Parte_1 CP_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase trattazione, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è Parte_1
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 80/2024 pubblicata in data 23/01/2024
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Parte_1 CP_1
gravame, che si liquidano in € 20.119,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3 ) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27/05/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 217/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ponassi Ezio, Parte_1 C.F._1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Terziari Gabriella e CP_1 C.F._2 dell'avv. Rovegno Fabiana, appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 16.05.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
15.05.2025)
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Contrariis reiectis,
Piaccia alla Onorevole Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per pagina 1 di 16 le motivazioni tutte dedotte in narrativa,
Nel merito: a riforma della sentenza n. 80/2024, emessa a conclusione della causa RG 3470/2020 dal Tribunale di Alessandria,
- rigettare per le causali esposte la domanda di convalida del sequestro conservativo, autorizzato dal Tribunale di Alessandria sino a concorrenza della somma di € 320.000,00, rigettare conseguentemente la domanda di condanna della Sig.ra al pagamento della Parte_1 somma di € 585,857,40 (parzialmente accolta in primo grado per € 323,752,00) e, per l'effetto,
- ridurre la domanda di sequestro conservativo, proposta dall'attore fino alla concorrenza del valore di € 85.023,50 e, conseguentemente, ridurre l'importo che l'appellante deve a controparte circoscrivendolo ad € 85.023,50, ovvero la somma veriore che verrà accertata in esito alla presente impugnazione;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase cautelare e di ambo i gradi di giudizio.
In via subordinata sulle spese di lite:
- nella denegata e non creduta ipotesi di conferma integrale del provvedimento impugnato, procedere alla compensazione delle spese di lite con riferimento alla fase cautelare, del primo e secondo grado di giudizio”.
Per l'appellato : CP_1
“Ogni avversaria, domanda, eccezione, conclusione e istanza anche istruttoria reietta, respingersi l'appello e confermarsi in ogni sua parte, anche quanto alla liquidazione delle spese, l'impugnata sentenza, essendo l'appello infondato in fatto e in diritto.
Spese integralmente rifuse”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
All'esito del ricorso proposto da ex art. 651 c.p.c. il Tribunale di Alessandria CP_1
autorizzava il sequestro conservativo dei beni di sino alla concorrenza di Parte_1
€ 320.000,00.
instaurava quindi il successivo giudizio di merito deducendo che: era stato CP_1
sposato con in regime di separazione dei beni dal 1986; i coniugi erano Parte_1
cointestatari dal 1991 di un conto corrente bancario a firma disgiunta, presso la Banca Popolare
pagina 2 di 16 di Milano, Filiale di Arquata Scrivia;
il conto era stato alimentato esclusivamente dal marito, unico percettore di reddito;
il rapporto coniugale era entrato in crisi nel 2013 e ciononostante l'attore aveva continuato a versare il proprio stipendio ed il TFR su tale conto corrente bancario senza peraltro mai utilizzarlo;
solo 2019, in occasione della decisione di pervenire a separazione legale, aveva appurato che la moglie, con plurimi prelievi, pagamenti e investimenti effettuati a suo esclusivo nome, aveva di fatto svuotato il conto corrente, distraendo somme per complessivi
€ 1.002.136,00, con ciò violando indebitamente la quota di proprietà del cointestatario come prevista dall'art. 1298 c.c.; in sede di sequestro conservativo aveva riconosciuto Parte_1 di avere prelevato in suo favore l'importo complessivo di € 558.600,00 utilizzato per l'acquisto di polizze alla stessa intestate in via esclusiva. Chiedeva quindi la condanna di alla Parte_1 restituzione di € 169.578,60 di sua esclusiva proprietà derivante dalla liquidazione del TFR, nonché della quota pari al 50% della somma residua di € 832.557,40 pari ad € 416.278,70, per un totale di € 585.857,30.
contestava la domanda attorea deducendo che: non corrispondeva al vero che il Parte_1
conto corrente fosse stato alimentato solo dal marito, avendo la stessa convenuta versato nel corso degli anni somme derivanti dalle precedenti attività lavorative svolte;
il conto era sempre stato utilizzato dai coniugi per le necessità comuni;
in accordo con il coniuge nel corso degli anni aveva prelevato dal conto corrente somme che erano state investite in titoli e polizze assicurative a sé intestate, avendo poi riversato sul medesimo conto quanto percepito all'esito del disinvestimento;
la coppia si era separata solamente nell'anno 2015 ed a partire da tale data sino al 2019 il marito aveva continuato a versare solamente l'importo di circa € 3.000,00 mensili (per complessivi € 149.101,00) a titolo di mantenimento;
ribadiva che nell'ottobre 2019 aveva prelevato l'importo di € 558.600,00 investito in polizze intestate a sé medesima o al figlio
. Per_1
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 80/2024 pubblicata in data 23/01/2024, il Tribunale di Alessandria:
1) convalidava il sequestro conservativo ante causam:
2) condannava alla restituzione in favore di di € 323.752,01 Parte_1 CP_1
pagina 3 di 16 oltre interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data della domanda sino al saldo;
3) condannava al rimborso delle spese processuali per la fase cautelare e di Parte_1
merito.
Il Tribunale riteneva irrilevante determinare la data precisa in cui era iniziata la separazione di fatto dei coniugi in quanto la controversia doveva essere decisa sulla scorta dei principi che regolavano l'uso del conto corrente comune, ex artt. 1854, 1298 c.c., dovendosi quindi presumere, salvo prova contraria, la contitolarità delle somme depositate.
Riteneva non superata la presunzione di contitolarità del conto ed indicava gli elementi di prova che per contro deponevano in favore della contitolarità.
Attesa la presunzione di contitolarità, anche dopo l'intervenuta separazione di fatto dei coniugi,
aveva il diritto di utilizzare le giacenze di denaro depositate nei limiti della quota Parte_1
del 50% di sua spettanza, sicché occorreva individuare con esattezza la quota di spettanza di ciascun cointestatario, ricavabile dai movimenti sul conto corrente nel periodo in contestazione, così come dettagliatamente ricostruiti dalla CTU espletata in sede di separazione personale.
Dal punto di vista delle evidenze istruttorie, il Tribunale dava atto che in corso di causa era stata acquisita, su richiesta di entrambe le parti, la relazione di consulenza tecnico - contabile espletata nella parallela causa di separazione personale dei coniugi.
Da tale relazione risultava che:
- nel periodo in contestazione, ossia tra il 2013 e il 2019, aveva contribuito in Parte_1
modo maggiore rispetto al marito alle entrate del conto corrente cointestato;
- le “Entrate per disinvestimento ”, depositate sul conto corrente cointestato, Parte_1 erano pari ad € 844.437,76; le ulteriori “Entrate imputabili a ” erano di Parte_1
€ 14.835,63: le “Entrate imputabili a ” di € 458.880,82 (quale reddito da attività CP_1
lavorativa negli anni 2013 a 2019);
- le entrate complessive ammontavano ad € 1.327.251,67 (n.d.r. importo calcolato dal Tribunale sommando tutte le “entrate” riportate nella tabella di cui a pag. 39 della prima relazione di CTU depositata nel giudizio di separazione);
pagina 4 di 16 - da tale importo doveva essere sottratta la somma di € 253.476,10, in quanto già suddivisa in parti eguali tra i coniugi al momento della liquidazione dell'unico fondo di investimento cointestato;
- si otteneva così un totale di entrate per € 1.073.776,39;
- la “quota” disponibile per ciascuno dei cointestatati ammontava ad € 536.888,19 (n.d.r. 50% dell'intero).
Dalla CTU espletata emergeva che aveva effettuato spese, esclusivamente a sé Parte_1 riferibili di cui: € 262.829,25 per “uscite in favore di ”; € 800.886,69 per Parte_1
investimenti; € 36.074,09 pari al 50% delle spese comuni;
€ 38.608,50 quale quota rappresentante il 50% delle spese non chiaramente imputabili a nessuno dei due coniugi (importo, quest'ultimo, così rettificato dal Tribunale detraendo dalla somma indicata dal CTU quale quota di spese non chiaramente imputabili - € 42.312,04 – la somma di € 7.406,92 derivante dall'uso della carta di credito che il CTU aveva ripartito al 50%, essendo invece documentato in atti che la carta di credito era in uso esclusivo a ). CP_1
Sommando tali importi risultava che aveva effettuato prelievi, pagamenti ed Parte_1
investimenti per € 1.009.741,20.
aveva quindi utilizzato il conto comune in eccedenza rispetto alla quota ideale Parte_1
del 50% a sé spettante per € 472.853,01 (N.D.R. € 1.009.741,20 - € 536.888,19).
Da tale importo dovevano essere detratte le somme versate a titolo di mantenimento da CP_1
a decorrere dall'ottobre 2015 al maggio 2019 (pari ad € 149.101,00).
[...]
doveva quindi restituire al marito, € 323.752,01 (N.D.R. € 472.853,01 - Parte_1
€ 149.101,00).
III) Motivi di appello proposti da . Parte_1
ha innanzitutto premesso che nel corso del giudizio di primo grado aveva Parte_1 prestato il consenso all'acquisizione della CTU che era ancora fase di espletamento nel giudizio di separazione personale dei coniugi e che aveva avuto contezza dell'erroneità della CTU solamente in un momento successivo. Ha rilevato altresì che la CTU non è stata esente da pagina 5 di 16 criticità, tanto che all'esito del deposito della prima relazione, erano state richieste due ulteriori integrazioni.
Ha ripercorso quindi quanto occorso nel giudizio di separazione personale dei coniugi in relazione agli accertamenti peritali demandati al CTU, evidenziando le criticità e gli errori a suo dire commessi dal CTU.
Fatta questa ampia premessa, con il primo motivo sostiene che il Tribunale è incorso in un errore metodologico, essendosi lo stesso soffermato solo sulle movimentazioni in entrata e uscita del conto corrente nel periodo 2012-2019 senza considerare in che misura i coniugi avevano pro quota alimentato o depauperato il conto corrente nel periodo pregresso, ritenendo che l'onere della prova gravi esclusivamente su . CP_1
Ritiene aberrante l'affermazione secondo la quale aveva contribuito ad Parte_1
alimentare il conto corrente in misura maggiore del marito.
Sostiene che è errato il calcolo effettuato dal Tribunale per quantificare il patrimonio mobiliare/assicurativo attribuibile ad essa appellante, non essendo stato considerato che l'importo riferibile a al 2019 era di € 367.92,46 (già comprensivo di € 134.921,46 relativi Parte_1
allo smobilizzo di fondi comuni) e sostiene quindi che la quota in disponibilità di Parte_1 sarebbe eccedente rispetto a quella di per € 233.915,28. CP_1
In altri termini l'errore commesso dal Tribunale sarebbe consistito nel sommare tutte le entrate per disinvestimento, non considerando il valore reale della giacenza, dato dalla differenza tra quanto accreditato sul conto corrente a seguito del disinvestimento e il totale delle somme nuovamente investite.
Dopo avere ripercorso il calcolo matematico sviluppato dal Tribunale, rileva che l'errore risiederebbe nell'avere pedissequamente sommato tutte le entrate e tutte le uscite, dal momento che quando si investe una somma ciò che dovrebbe essere considerato è la somma inziale versata, non tutte le successive operazioni di investimento e disinvestimento.
Aggiunge che si tratterebbe in ogni caso di disinvestimenti e investimenti predisposti nell'interesse comune e che, in quanto tali, non dovrebbero neppure soggiacere al criterio di imputabilità all'uno o all'altro coniuge.
pagina 6 di 16 Rileva che il Tribunale ha considerato anche le entrate per emolumenti del marito (per oltre
€ 400.000,00) senza considerare che anche tali importi erano stati a loro volta oggetto di investimento e disinvestimento, per cui sommare tali importi agli importi disinvestiti porterebbe una duplicazione dell'attivo.
Ritiene che l'erroneità del calcolo sia rilevabile anche considerando che il sequestro cautelare ante causam è stato autorizzato per importi decisamente inferiori.
A riprova di quanto sostenuto produce un documento nuovo (doc. 29) ovverosia il dettaglio aggiornato al 02.02.2024 del dossier titoli e l'estratto conto relativo al rapporto di conto corrente intestato a presso la Banca Passadore. Parte_1
Ritiene, infine, che il Giudice avrebbe errato nel valorizzare la tabella predisposta dal CTU la cui finalità era quella di fotografare le movimentazioni di conto corrente imputabili alle parti al fine di pervenire alla quantificazione dell'assegno di mantenimento e non quella di accertare eventuali distrazioni a carico della moglie . Pt_1
Con il secondo motivo in via subordinata rileva che, anche volendo seguire il metodo di calcolo utilizzato dal Tribunale, lo stesso avrebbe errato non avendo computato le uscite riferibili al solo indicate dal CTU e pari ad € 143.548,93 (di cui alla tabella CTU pag. 42). CP_1
Il Tribunale avrebbe poi commesso un ulteriore errore laddove ha considerato riferibile esclusivamente alla moglie l'importo di € 262.829,25 che è stato sommato per intero alle altre voci (al fine di ricostruire l'ammontare delle giacenze dalla medesima utilizzate), mentre, seguendo il ragionamento del Tribunale, tale importo avrebbe dovuto essere considerato al 50%.
Con il terzo motivo si duole che il Tribunale stante l'accoglimento della domanda di parte attrice in misura ridotta non ha provveduto alla compensazione delle spese di lite. Chiede quindi in via di subordine la riforma della sentenza sul punto.
IV) Difese di . CP_1
pagina 7 di 16 ha innanzitutto osservato che l'impugnazione è stata confusamente esposta e non CP_1
è conforme ai criteri di cui all'art. 342 c.p.c..
Ha ribadito che è stata la stessa a riconoscere di avere prelevato dal conto Parte_1 corrente cointestato la non indifferente somma di € 558.600,00.
Quanto alle premesse, al primo ed al secondo motivo ritiene che la censura di fondo sostanzialmente mossa da sia da individuarsi nel fatto che il CTU nel giudizio di Parte_1
separazione avrebbe dovuto utilizzare e valutare anche la documentazione tardivamente depositata.
Sul punto osserva che già nel giudizio di separazione personale la documentazione tardivamente prodotta è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale.
Deduce che l'accordo delle parti (nel presente contenzioso) di acquisizione dell'elaborato peritale espletato nel giudizio di separazione, non può tradursi in un implicito accordo all'acquisizione della documentazione tardivamente ed inammissibilmente prodotta nel corso di quelle operazioni peritali, peraltro stimata dallo stesso CTU priva di portata probatoria.
Osserva poi che la condotta di tenuta nel corso delle operazioni peritali era stata Parte_1
estremamente defatigante, avendo la stessa presentato tre diverse tesi, ogni volta con carattere di novità, sulle quali il nominato CTU aveva comunque preso posizione.
Rileva inoltre (richiamando in proposito il doc. 4 depositato in primo grado) che oltre a polizze, titoli e assicurazioni, ha prelevato grosse cifre anche a mezzo assegni, bonifici e Parte_1
prelevamenti in contanti e deduce che tali importi siano sostanzialmente corrispondenti ai prelievi di cui il CTU non ha rinvenuto una specifica paternità e/o una specifica causale, avendo il CTU attribuito le relative poste ad entrambe le parti.
Aggiunge altresì che il CTU ha accertato che il patrimonio per titoli/azioni/assicurazioni della ammontava ad € 552.061,46. Considerando che il reddito di è stato, per Pt_1 Parte_1
gli anni dal 2017 al 2021, di € 340,00, ritiene sia evidente che il patrimonio accertato dal CTU sia stato tutto prelevato dal conto corrente cointestato.
pagina 8 di 16 Quanto al terzo motivo ritiene che il Tribunale ha correttamente posto a carico della soccombente le spese di lite.
Osserva di essersi limitato a richiedere il 50% di quanto prelevato dalla moglie, con ciò essendo irrilevante il mancato superamento della presunzione di cointestazione del conto corrente.
Parimenti irrilevante il fatto che l'allora attore aveva, a parere del Tribunale, errato nell'impostare la domanda di restituzione, dal momento che il risultato contabile alla fine era pressoché identico
(€ 1.002.136,00 indicato da ed € 1.073.776,39 indicato dal Tribunale). CP_1
V) Decisione della Corte.
L'appello è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.
1) Deve essere innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa di . CP_1
Pur nella non facile intellegibilità delle doglianze proposte da , il gravame non Parte_1
può stimarsi nel suo complesso inammissibile ex art. 342 c.p.c. essendo ragionevolmente enucleabili specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado con parallela illustrazione dei motivi sottesi alle medesime censure.
2) E' bene premettere che non vi è impugnazione in relazione alla parte della sentenza con la quale il Tribunale ha affermato che non è stata superata la presunzione di contitolarità delle somme versate sul conto.
Soprattutto, non sono state mosse contestazioni in ordine alla normativa ed alla giurisprudenza richiamata dal Tribunale al fine di affermare che si presume, salvo prova contraria, la comproprietà in ragione del 50% delle somme depositate sul conto corrente bancario.
In particolar modo il Tribunale ha applicato al caso sub iudice l'art. 1298 c.c. e la giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine alla disciplina dei rapporti interni tra titolari di un conto corrente bancario cointestato e tale impostazione è comunque condivisa da questa Corte.
pagina 9 di 16 3) In diritto, si rileva che ai sensi di quanto disposto dall'art. 1298 c.c. nei rapporti interni tra creditori in solido, il credito si divide tra i diversi creditori e le parti di ciascuno si presumono uguali salvo che non risulti diversamente.
Sulla base di tale disposizione la Corte di Cassazione ha affermato che “La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 27069 del 14/09/2022).
Per contro “ […] Ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso”
(Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 29324 del 21/10/2021).
Secondo la stessa giurisprudenza richiamata dal Tribunale, anche “In caso di deposito bancario di titoli in amministrazione cointestato ai coniugi, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall'art. 1298, secondo comma, cod. civ., sicché le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente. Per vincere la predetta presunzione, non è sufficiente la prova di aver avuto la proprietà e la disponibilità esclusiva del denaro utilizzato per l'acquisto dei titoli, valendo la cointestazione a rendere solidale il credito anche se il denaro sia immesso sul conto da uno dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo o di entrambi i coniugi, ed essendo, invece, dirimente la prova della pertinenza esclusiva, in base al titolo di acquisto, del denaro versato in capo a uno dei contestatari” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4496 del 24/02/2010).
Ne consegue, quanto all'onere probatorio gravante sulle parti, che l'onere di dimostrare le circostanze idonee a superare la presunzione dell'uguaglianza delle quote prevista dall'art. 1298,
2°comma, c.c. grava sulla parte che pretenda una quota maggiore del 50% e/o contesti la ripartizione in ragione del 50%.
Ancora, è la parte che prospetta una diversa ricostruzione delle varie movimentazioni operate negli anni sul conto corrente, ad essere onerata della relativa prova.
4) La disamina di alcune delle censure mosse da impone di chiarire e sintetizzare Parte_1
il percorso logico seguito dal Tribunale ai fini della decisione.
pagina 10 di 16 Per verificare se avesse prelevato dal conto corrente somme in misura eccedente Parte_1
alla quota sua quota di comproprietà, il Tribunale (attingendo ai dati risultanti dalla CTU espletata nel giudizio di separazione personale dei coniugi ed in particolare alla tabella riportata alle pagg. 39 e 42 della prima relazione di CTU) ha dapprima quantificato le somme complessivamente versate sul conto nel periodo in contestazione per poi stabilire quale fosse la
“quota” di comproprietà di di cui la stessa poteva liberamente disporre. Parte_1
A tale scopo il Tribunale:
(a) Ha innanzitutto sommato tutte le “entrate” del conto (riferibili ad entrambi i coniugi).
(b) Ha poi sottratto dal totale delle entrate un importo di circa € 253.000,00 che i coniugi si erano pacificamente già divisi.
(c) L'importo così ottenuto (corrispondente alle “entrate nette”) è stato diviso del 50% per calcolare la “quota disponibile” di . Parte_1
(d) A parte sono state sommate tutte le “uscite” imputabili alla sola (con alcune Parte_1
rettifiche in suo favore rispetto ai calcoli del CTU, non oggetto di appello incidentale), risultando a carico di prelievi per circa un milione di euro. Parte_1
(e) Tali prelievi (imputabili alla sola ) sono stati sottratti dalla “quota disponibile” Parte_1
di . Parte_1
(f) Tale importo è stato ulteriormente ridotto sottraendo le somme pacificamente versate dal marito in favore della moglie a titolo di mantenimento.
5) Così riepilogata la “struttura” del percorso motivazionale del Tribunale, il primo motivo, è nel suo complesso infondato.
5.1) Corrisponde al vero che il CTU (nominato nel giudizio di separazione personale dei coniugi) ha “ricostruito” le movimentazioni del conto solamente a partire dal 2013 (per indisponibilità degli estratti conto antecedenti).
Ciò peraltro non comporta né il rigetto della domanda attorea né l'inattendibilità della CTU.
Si osserva infatti che ai fini della ricostruzione della movimentazione bancaria il CTU non ha considerato pregresse esposizioni debitorie o creditorie (essendo partito da un saldo pari a zero) e lo stesso si è sostanzialmente limitato a descrivere ed imputare i movimenti in entrata ed in uscita pagina 11 di 16 afferenti alle annualità documentate (come risulta dalla tabella più volte menzionata).
La presunzione di contitolarità opera pur sempre anche “limitatamente” al periodo (2013-2019) oggetto di accertamento peritale ed in ossequio a principi giurisprudenziali in precedenza richiamati ciascuna parte che ha interesse a dimostrare una specifica provenienza delle somme versate e/o uno specifico impiego delle somme prelevate è gravata dal corrispondente onere probatorio.
Non è quindi corretta la deduzione di parte appellante, riproposta in più parti del gravame, secondo cui l'onere probatorio graverebbe esclusivamente su chi ha agito in giudizio e che la lacunosità della documentazione bancaria debba necessariamente risolversi in danno di CP_1
[...]
5.2) Non è “paradossale” la parte della sentenza in cui il Tribunale ha dato atto che, nel periodo oggetto di accertamento, risultano versamenti in “entrata” operati da in misura Parte_1
maggiore rispetto ai versamenti operati da , essendo questo il dato contabile CP_1 risultante all'esito degli accertamenti peritali.
5.3) E' decettiva la doglianza secondo la quale il Tribunale avrebbe erroneamente “sorvolato” sulla parte della CTU afferente alla ricostruzione del patrimonio mobiliare di ciascun coniuge, con particolare riferimento agli investimenti e disinvestimenti in titoli o polizze assicurative.
L'oggetto del presente giudizio verteva e verte sul riparto (nei rapporti interni tra creditori in solido) degli importi versati sul conto corrente bancario cointestato e sul prelievo da parte di di importi eccedenti la “quota” di sua comproprietà della quale la stessa poteva Parte_1
liberamente disporre.
Pertanto, ai fini della definizione del giudizio, il Tribunale non avrebbe dovuto ricostruire il patrimonio mobiliare dei coniugi (inteso come titoli e polizze assicurative).
Piuttosto doveva accertare ed ha accertato in che misura le parti hanno versato e prelevato somme dal conto corrente cointestato (ivi comprese le somme derivanti dagli investimenti e disinvestimenti) al fine di calcolare la “quota disponibile” da parte di ciascun coniuge ed è la stessa appellante a riconoscere che il giudice abbia strutturato l'accertamento in questi termini.
pagina 12 di 16 5.4) Non coglie nel segno la doglianza secondo la quale “la pedissequa sommatoria di tutte le entrate e le uscite per investimento o di tutte le entrate per disinvestimento porta ad individuare importi enormemente superiori”.
L'argomentazione svolta da parte appellante non è astrattamente peregrina.
Peraltro, è stato lo stesso CTU a dare atto che l'incompletezza della documentazione prodotta non ha consentito una compiuta ricostruzione dell'intera movimentazione del conto corrente e della complessiva gestione degli investimenti e dei disinvestimenti.
Si è già detto che ad essere onerata alla produzione degli estratti del conto corrente è la parte che ha interesse ad una diversa “ricostruzione” della cronologia e delle causali delle varie movimentazioni bancarie.
Ancora, il CTU ha osservato che sulla base della documentazione tempestivamente prodotta (pur integrata con quella acquisita nel corso delle operazioni peritali) non è stato possibile ricostruire in termini differenti le operazioni di investimento e disinvestimento operate da . Parte_1
Soprattutto, non può non rilevarsi che, pur avendo il CTU operato alcune rettifiche in ordine alla ricostruzione del “patrimonio mobiliare” di , a tale ricostruzione non ha fatto Parte_1
seguito alcuna rettificazione della tabella afferente alla movimentazione del conto corrente, essendo quest'ultimo l'oggetto dell'odierno giudizio.
Ad ogni modo, a prescindere dalla mancata rettificazione ad opera del CTU della tabella afferente alla movimentazione del conto corrente, gli assunti di circa la ricostruzione del Parte_1 patrimonio mobiliare sono rimasti indimostrati nel “parallelo” giudizio di separazione (a fronte della tardività di alcune produzioni operate dalla stessa ). Parte_1
L'appellante non sostiene neanche che la sua tesi sia comprovata dai documenti tempestivamente prodotti nel presente giudizio di merito ed in ipotesi non esaminati dal CTU.
Il doc. 29 prodotto in appello da è nuovo, l'appellante si è limitata a produrre il Parte_1 documento affermando apoditticamente che lo stesso “riproverebbe” la sua tesi, senza peraltro spiegarne la ragione. La produzione deve pertanto stimarsi inammissibile ex art. 345 c.p.c..
5.5) La circostanza che il sequestro conservativo ante causam sia stato concesso per il “limitato” importo di € 320.000,00 non comprova affatto la bontà delle tesi difensive di , Parte_1
pagina 13 di 16 atteso che lo stesso è stato autorizzato sulla base di una valutazione sommaria ed allo stato degli atti, ovverosia prima che le parti concordassero sull'acquisizione dell'elaborato del CTU.
5.6) Sono prive di concreto rilievo decisorio le osservazioni mosse da in sede di Parte_1
memorie ex art. 352 c.p.c. circa la pretesa tardività delle produzioni operate nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la possibilità di acquisire documenti nuovi nel corso della
CTU, l'evoluzione giurisprudenziale in tema di poteri istruttori del CTU, ecc.
Tali argomentazioni non sono state trasfuse in un tempestivo motivo di gravame, non si sono tradotte in una richiesta di rinnovazione della CTU nel presente giudizio di appello e questa Corte ritiene tale rinnovazione superflua avuto riguardo ai motivi di gravame concretamente proposti ed alla documentazione tempestivamente prodotta.
5.7) Sono prive di rilievo decisorio le ragioni per le quali il Tribunale, investito della cognizione della separazione personale dei coniugi, ha ritenuto di disporre una complessiva CTU sulle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi.
In questa sede preme rilevare che al CTU, tra le altre cose, era stato richiesto (quesito n. 3) di determinare “per ciascuna annualità. A decorrere dal 2012, in che misura ciascuno dei coniugi abbia alimentato il conto corrente cointestato e in che misura ciascuno dei coniugi abbia attinto per sé da tale conto cointestato, specificando -se possibile- la destinazione delle somme attinte”.
Indipendentemente dalla finalità sottesa alla CTU disposta nel giudizio relativo alla separazione personale, il quesito n. 3 formulato al CTU (in relazione al quale il CTU ha poi redatto la tabella di cui alle pagg. 39 e 42) è perfettamente sovrapponibile agli accertamenti che dovevano essere operati in questa sede al fine accertare la fondatezza delle domande proposte da . CP_1
6) Il secondo motivo è infondato.
6.1) La doglianza circa il mancato computo delle uscite riferibili esclusivamente al solo CP_1
è priva di rilievo decisorio ed in quanto tale inammissibile perché non si “coordina” con il
[...]
percorso logico seguito dal Tribunale.
Il Tribunale non doveva accertare se ha impiegato il conto corrente in misura CP_1
eccedente la sua quota di comproprietà.
Il Tribunale doveva piuttosto accertare se ha prelevato più somme di quelle di Parte_1
pagina 14 di 16 cui avrebbe dovuto disporre ed un simile accertamento è stato compiutamente effettuato.
Ad ogni modo, si rileva che le complessive uscite riferibili al solo (calcolabili CP_1 sommando tutte le “uscite” in suo favore di cui alla tab. pagg. 39 e 42 prima CTU ed aggiungendo i prelievi effettuati con la carta di credito in uso esclusivo) ammontano a circa
€ 230.000,00, sono certamente inferiori alla quota di cui lo stesso poteva liberamente disporre
(quota identica a quella di , pari ad € 536.888,19) e soprattutto non influiscono in Parte_1
alcuna maniera (rispetto al percorso motivazionale seguito dal Tribunale) sul calcolo della quota di comproprietà di ciascun cointestatario (calcolata sommando esclusivamente le voci in
“entrata”).
6.2) Per le medesime ragioni è infondata la doglianza afferente al computo integrale (anziché al
50%) della voce “uscite in favore di ” per complessivi € 262.829,25. Parte_1
Si tratta di prelievi che il CTU ha ritenuto effettuati per scopi personali (sul punto non vi è impugnazione) e pertanto tali importi dovevano essere integralmente computati al fine di calcolare i prelievi complessivamente riferibili alla sola . Parte_1
7) Il terzo motivo, afferente alle spese di lite, è infondato.
non ha mai chiesto la condanna di alla restituzione del 100% CP_1 Parte_1
delle somme che assumeva prelevate dal conto corrente (cosa peraltro rilevata dallo stesso
Tribunale), ragione per la quale il mancato superamento della presunzione di contitolarità del conto corrente cointestato non ha rilievo ai fini della soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Ha scarso rilievo anche la circostanza (di cui il Tribunale ha dato contezza in motivazione) che non abbia correttamente impostato la controversia, essendo piuttosto dirimente CP_1 accertare in che termini l'iniziale domanda sia stata poi accolta.
Il quantum inizialmente richiesto in primo grado era di complessivi € 585.857,30 ed il decisum è pari ad € 323.752,00.
Quest'ultimo importo è tale da comportare la variazione dello scaglione applicabile ai fini della liquidazione dei compensi (con loro conseguente riduzione), ragione per la quale non sussistono neanche i presupposti per la compensazione parziale delle spese di lite.
pagina 15 di 16 8) Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di ed in favore di . Parte_1 CP_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase trattazione, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è Parte_1
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 80/2024 pubblicata in data 23/01/2024
2) Condanna a rimborsare a le spese di lite del presente Parte_1 CP_1
gravame, che si liquidano in € 20.119,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3 ) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27/05/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 16 di 16