Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/1999, n. 1097
CASS
Sentenza 9 febbraio 1999

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In caso di girata "piena" di una cambiale, accompagnata da una convenzione sottostante, è necessario interpretare tale negozio, al fine di verificare se esso abbia dato luogo ad un contratto di sconto, con gli effetti propri della cessione di credito, ovvero ad un contratto di anticipazione, al quale la girata acceda con funzione di garanzia, assumendo carattere di negozio fiduciario, che implichi un mandato a riscuotere anche nell'interesse del giratario. Tale differente qualificazione assume rilievo in tema di amministrazione controllata, al fine di stabilire a chi debba considerarsi dovuto il pagamento della cambiale, avvenuto dopo l'inizio della procedura concorsuale.

In tema di credito eccedente la somma di lire cinquemila garantito da pegno, la mancanza della data certa della scrittura da cui risulta il pegno stesso non implica mera inefficacia della prelazione, ma esclude la giuridica esistenza del titolo di essa, essendo il requisito della data certa richiesto " ad substantiam" dall'art. 2787, terzo comma, cod. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/1999, n. 1097
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1097
    Data del deposito : 9 febbraio 1999

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