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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/11/2024, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 852 / 2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. DR Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 21.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 852 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 21.11.2024 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. CARZEDDA Parte_1 C.F._1
PIETRO VITTORE
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. CARZEDDA PIETRO CP_1 C.F._2
VITTORE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21.12.2024.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
Olbia il 3.5.2008 con regime patrimoniale della separazione dei beni. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2008, numero 25, Seria A, Parte II.
Dall'unione tra i coniugi sono nati i figli DR (26.11.2006) e (22.5.2015). Per_1
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento dei figli, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse della prole, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2 , alle condizioni di seguito indicate: CP_1
“1) autorizzare i coniugi e a vivere separati con l'obbligo del CP_1 Parte_1
reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Olbia (SS) via del Rosmarino n. 48 resta assegnata alla sig.ra
[...]
; CP_1
3) è posto a carico di un assegno di mantenimento per i soli figli minori Parte_1
DR e pari a euro 200,00 (duecento/00) cadauno, euro 400,00 (quattrocento/00) per Per_1
entrambi, che verrà corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese in forma contante e/o bonifico bancario, mentre le spese straordinarie sanitarie e di educazione dei minori verranno divise al 50% fra i coniugi;
4) disporre l'affido condiviso dei figli e con preminenza presso la Controparte_2 CP_3
residenza e domicilio della madre , sito in Olbia (SS) in via del Rosmarino n. 48, CP_1 non sussistendo alcun elemento ostativo e contrario all'interesse dei medesimi minori. Il padre
potrà stare e vedere DR e ogni qualvolta lo desideri, portandoli Parte_1 Per_1
anche con sé nella propria abitazione;
5) i coniugi si impegnano a pagare per una quota parte del 50% ciascuno il mutuo residuo acceso presso Banca Intesa san Paolo per l'acquisto della casa coniugale sita in Olbia (SS) via del
Rosmarino n. 48. La proprietà dell'immobile sito in Olbia (SS) via del Rosmarino n. 48, adibita a casa coniugale, resta nella proprietà dei coniugi per una quota del 60% a e Parte_1
40% a;
CP_1
6) vista l'equivalente situazione economica dei coniugi, non sussisteranno obblighi economici fra gli stessi e quindi nulla corrisponderà l'uno all'altro;
7) i coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Olbia di annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 21.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. DR Di Giacomo
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 852 / 2024
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. DR Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 21.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 852 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 posta in decisione all'udienza del 21.11.2024 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. CARZEDDA Parte_1 C.F._1
PIETRO VITTORE
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. CARZEDDA PIETRO CP_1 C.F._2
VITTORE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21.12.2024.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
Olbia il 3.5.2008 con regime patrimoniale della separazione dei beni. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2008, numero 25, Seria A, Parte II.
Dall'unione tra i coniugi sono nati i figli DR (26.11.2006) e (22.5.2015). Per_1
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento dei figli, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse della prole, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2 , alle condizioni di seguito indicate: CP_1
“1) autorizzare i coniugi e a vivere separati con l'obbligo del CP_1 Parte_1
reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Olbia (SS) via del Rosmarino n. 48 resta assegnata alla sig.ra
[...]
; CP_1
3) è posto a carico di un assegno di mantenimento per i soli figli minori Parte_1
DR e pari a euro 200,00 (duecento/00) cadauno, euro 400,00 (quattrocento/00) per Per_1
entrambi, che verrà corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese in forma contante e/o bonifico bancario, mentre le spese straordinarie sanitarie e di educazione dei minori verranno divise al 50% fra i coniugi;
4) disporre l'affido condiviso dei figli e con preminenza presso la Controparte_2 CP_3
residenza e domicilio della madre , sito in Olbia (SS) in via del Rosmarino n. 48, CP_1 non sussistendo alcun elemento ostativo e contrario all'interesse dei medesimi minori. Il padre
potrà stare e vedere DR e ogni qualvolta lo desideri, portandoli Parte_1 Per_1
anche con sé nella propria abitazione;
5) i coniugi si impegnano a pagare per una quota parte del 50% ciascuno il mutuo residuo acceso presso Banca Intesa san Paolo per l'acquisto della casa coniugale sita in Olbia (SS) via del
Rosmarino n. 48. La proprietà dell'immobile sito in Olbia (SS) via del Rosmarino n. 48, adibita a casa coniugale, resta nella proprietà dei coniugi per una quota del 60% a e Parte_1
40% a;
CP_1
6) vista l'equivalente situazione economica dei coniugi, non sussisteranno obblighi economici fra gli stessi e quindi nulla corrisponderà l'uno all'altro;
7) i coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Olbia di annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 21.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. DR Di Giacomo
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