Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1846.
(Disponibilita' delle cose date in pegno).
Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la banca non puo' disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto.
(Disponibilita' delle cose date in pegno).
Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la banca non puo' disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto.
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- 1. Contratto di deposito titoli e obblighi di informativaAccesso limitatoCostanza Mariconda · https://www.altalex.com/ · 3 dicembre 2020 · 25.63015
Giurisprudenza • 52
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2007, n. 22108Provvedimento: […] che la Corte d'Appello, senza peraltro alcuna motivazione, abbia ritenuto non dovuta la compensazione fra il debito della società ed il controcredito di L. 67.225.000 derivante dall'incasso dei titoli sul rilievo che mancava qualsiasi documentazione comprovante una anticipazione bancaria ai sensi dell'art. 1846 c.p.c., e che era incerto che la banca potesse disporre dei titoli ricevuti o ne avesse acquistato la proprietà, […] Fall., ex art. 56, con l'escussine del pegno su anticipazioni ex art. 1846 c.c.. […] essendo la loro disponibilità (ed eventuale compensazione) subordinata alla mancanza di una loro individuazione (artt. 1846 e 1851 c.c.). […]Leggi di più...
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