Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2009/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Il Tribunale composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2009/2024 avente per oggetto la separazione giudiziale promossa da:
Parte_1
(Cf. nata a [...] il [...] e residente in [...]
12, elettivamente domiciliata in Ivrea, Piazza Municipio n. 6, presso lo studio degli avvocati Pietro Paolo Cecchin (Cf. ) e (Cf. ) del Foro di C.F._2 Parte_2 C.F._3
Ivrea, che, unitamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono giusta procura in atti Parte Ricorrente Contro
, Controparte_1
(Cf. nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cardona (Cf. ) del C.F._5
Foro di Torino sito in Torino, Via della Consolata n.1 Bis, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Parte Resistente Con l'intervento del PM Collegio del 24.4.2025 Conclusioni Congiunte delle Parti L'Ill.mo Tribunale di Ivrea voglia disporre la trasformazione del ricorso giudiziale per la separazione in ricorso consensuale […] e si chiede l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente con reciproco rispetto.
2. verrà affidata in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna. Per_1
Entrambi i genitori dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno a adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione 3. I genitori avranno l'obbligo di cooperare in buona fede e lealtà nell'interesse della minore che, in particolare, ha diritto a:
· sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
· non essere coinvolta nelle discussioni tra i genitori;
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· non essere usata come messaggera, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
4. La minore avrà la residenza, anche a fini anagrafici, presso l'abitazione materna.
5. Il padre potrà tenere con sé secondo il seguente calendario, salvo diverso accordo: Per_1
- A fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 21:00, con cena già somministrata alla figlia, quando la riaccompagnerà a casa della madre.
- Un giorno infrasettimanale con pernotto ed in particolare: dal martedì all'uscita da scuola alle ore 21:00 del mercoledì con cena già somministrata, quando la riaccompagnerà a casa della madre.
- Nei periodi di malattia della minore i genitori si impegnano a contribuire reciprocamente alla gestione della medesima, ivi compreso il prelevamento dall'istituto scolastico.
- Per metà delle vacanze natalizie, un anno dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, e così di seguito, a partire dal Natale 2024 che la minore trascorrerà con la mamma. Durante gli anni in cui il padre trascorrerà con la figlia dal 31 dicembre al 6 gennaio, trascorrerà con il medesimo la Per_1 giornata e la notte del 24 dicembre, prelevando la minore all'uscita da scuola o alle ore 8:00 presso la casa materna e tenendola con sé fino alle ore 10:00 del giorno seguente, con accompagnamento presso l'abitazione materna. Durante gli anni in cui la madre trascorrerà con la figlia dal 31 dicembre al 6 gennaio, trascorrerà con la medesima la Per_1 notte del 25 dicembre e la giornata del 26 dicembre, prelevando la minore alle ore 18:00 del 25 dicembre presso la casa paterna e tenendola con sé fino alle ore 18:00 del 26 dicembre, con accompagnamento presso la casa paterna.
- Metà delle vacanze scolastiche pasquali coincidenti ad anni alterni con il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Per l'anno 2025 trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo; Per_1
- Le diverse festività scolastiche, gli eventuali giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico (festività infrasettimanali comprensive di eventuali “ponti”) ad anni alterni tra i genitori.
- Per le vacanze estive, per due settimane non consecutive in favore di ciascun genitore, in date da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di diverso accordo le parti alterneranno annualmente i periodi 1-15/08 e 16-31/08 a decorrere da agosto 2025 in cui la madre terrà con sé il minore nel primo periodo e il padre nel secondo). In ogni caso, durante le vacanze estive è sospeso il reciproco diritto di visita dei genitori.
- Qualora si verificassero fatti - indipendenti dalla volontà delle parti – che dovessero impedire il diritto di visita o eventuali altri soggiorni estivi o invernali dei genitori (anche duranti i periodi precedentemente concordati), gli stessi, nell'interesse di concorderanno tra loro ragionevoli periodi di recupero, o della medesima durata di quelli non effettuati. Per_1
- È fatta salva la possibilità per le parti di concordare liberamente ulteriori periodi durante l'anno.
- Ad anni alterni, il giorno del compleanno della minore, fatto salvo il diritto dell'altro genitore di sentire la figlia per gli auguri.
- La minore trascorrerà con il padre il compleanno del papà e con la madre il compleanno della mamma.
- La minore trascorrerà con il padre la festa del papà e con la madre la festa della mamma.
- Il tutto con l'obbligo (a valere per entrambi i genitori) di comunicare ove la minore sarà condotta durante il periodo di rispettiva competenza e permettendo all'altro genitore di contattare quotidianamente la figlia in videochiamata almeno una volta al giorno, compatibilmente con le esigenze organizzative della medesima. In particolare, i genitori s'impegnano a creare le migliori condizioni possibili per consentire la comunicazione tra genitori e la figlia preferibilmente negli orari compresi fra le ore 10:00 e le 11:00 e fra le ore 20:00 e le 21:00.
6. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando, a far data da maggio 2024, alla sig.ra a mezzo bonifico Pt_1 bancario entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
7. Il padre, inoltre, concorrerà nella misura del 50%, al pagamento delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, secondo quanto previsto dal Protocollo tra il Tribunale Ordinario ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Ivrea, ivi compresa la retta mensile della Scuola dell'Infanzia
pagina 2 di 4 che per esigenze lavorative i genitori hanno già individuato in un istituto privato, e le spese relative ai servizi di centri estivi e/o post scolastici.
8. L'assegno unico e il bonus nido sarà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Pt_1
9. I coniugi non si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore. Tale eventualità verrà concordata dai genitori sulla scorta di eventuali future esigenze di carattere ludico e scolastico della minore.
10. I genitori presteranno la loro collaborazione ai servizi sociali e di , per gli interventi Controparte_2 ritenuti più opportuni e/o necessari in ordine al sostegno della minore e alle sue condizioni di crescita, se e sino a quando ritenuto necessario dai servizi medesimi.
11. La casa adibita coniugale sita in Ivrea (TO), Viale Papa Giovanni XXIII n. 12, in comproprietà tra le parti nella CP_ misura del 50 % ciascuno, verrà assegnata, con gli arredi che la compongono al sig. ad esclusione di quanto di seguito specificato che dovrà essere restituito alla SI.ra senza ritardo e comunque entro il termine di giorni 30 dalla Pt_1 sottoscrizione del presente accordo: lavatrice, macchina da cucire d'epoca, vestito da sposa ed ogni altro effetto personale di proprietà esclusiva della SI.ra non prelevato dalla medesima in occasione dell'allontanamento dalla casa coniugale. Pt_1
Le parti danno atto che dal mese di maggio 2024 la sig.ra si è già allontanata dalla casa familiare. Pt_1
12. Le parti, in occasione della regolamentazione, al fine di provvedere al riordino dei loro rapporti patrimoniali, in ragione di una sistemazione “solutorio-compensativa” ampia e complessiva di tutta una serie di rapporti patrimoniali e non, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (Cfr. Cass. 5473/2006), concordano quanto segue: a) La sig.ra si impegna a trasferire senza corrispettivo la propria quota del 50% della casa coniugale sita in Ivrea Pt_1 CP_ (TO), Viale Papa Giovanni XXIII n. 12, al sig. che promette di accettare, entro il termine fissato dalle parti in apposito atto separato e concordato presso il Notaio scelto dalle Parti, le sue ragioni di piena comproprietà tutte, sul fabbricato di civile abitazione infra descritto: In Comune di Ivrea (TO), Viale Papa Giovanni XXIII n. 12 Foglio 124 – sub 2 – n. 39 40 44 – Zona Cens. 1 – Categoria A/3 – Classe 2 – Consistenza 6,0 vani – Superficie Catastale totale 94 m2 Totale escluse aree scoperte 83 m2 – Rendita 309,87 – Viale John Fitzgerald Kennedy n. 12 piano T;
Foglio 124 – sub 8 – n. 48 – Zona Cens. 1 – Categoria C/6 – Classe 2 – Consistenza 12 m2 – Superficie Catastale totale 13 m2 – Rendita 50,20 – Viale John Fitzgerald Kennedy piano T. È compresa nella vendita una quota di comproprietà delle parti comuni ed indivisibili proporzionale alle entità compravendute. Trattandosi di pattuizione essenziale per il raggiungimento dell'accordo di separazione, le parti avranno titolo per richiedere i benefici fiscali di cui all'articolo 19 della legge 74/1987. CP_
13. Il sig. sarà tenuto in via esclusiva al pagamento della rata del mutuo accollandosi altresì tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative al predetto immobile. Le spese condominiali ordinarie e la tassa sui rifiuti (TARI) relative alla casa coniugale saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% cadauno fino a maggio 2024 mese in cui la sig.ra ha lasciato la casa coniugale, come da Pt_1 documentazione fornita a suo tempo alla medesima.
14. Le parti concordano di stipulare il rogito notarile entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione. CP_
15. Il sig. procederà a sostenere il 100% delle spese dell'atto (compensi notarili, imposte, tasse e spese bancarie compresi) mentre il trasferimento della quota di piena proprietà è in esenzione fiscale ex Legge n. 74 del 1987, art. 19.
16. La sig.ra si impegna a restituire le chiavi della casa coniugale alla data del rogito e a cambiare la propria Pt_1 residenza e quella della figlia Per_1 CP_
17. Il SI. si impegna a comunicare all'Istituto Banca Sella l'esclusione della garanzia personale rilasciata dalla SI.ra in occasione dell'accensione di finanziamento per l'acquisto di autovettura di proprietà del marito, le cui rate Pt_1 CP_ continueranno a gravare economicamente in via esclusiva sul solo SI.
18. I coniugi si dichiarano economicamente in forza lavoro ed indipendenti e rinunciano vicendevolmente alla richiesta di mantenimento e/o di alimenti nei confronti dell'altro.
pagina 3 di 4 19. Con il corretto, puntuale ed integrale adempimento di tutte le condizioni di cui ai punti precedenti, le parti danno atto di aver risolto ogni questione economico-patrimoniale tra loro esistente e di null'altro avere a che pretendere reciprocamente a nessun titolo.
20. Dare atto che le Parti sosterranno ognuna le rispettive spese legali inerenti alla presente procedura”. Per il PM: Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - In data: 31/01/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Parte_1 Controparte_1
Mercenasco (TO) il 01/09/2015, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune (Atto n. 13, Parte II, Serie A, Anno 2018) optando per il regime legale di separazione dei beni. Dall'unione nasceva una figlia, (07/03/2021). Ha agito parte ricorrente chiedendo Persona_2 pronunciarsi la separazione. Si è costituita parte resistente e le Parti han consensualizzato la lite presentando conclusioni congiunte. Ad avviso del Collegio, possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte consensualizzate delle Parti come sopra rappresentate avendo il PM richiestone l'accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta consensualizzata, Letti e applicati gli artt. 473 bis.21-22-51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Mercenasco (TO) di provvedere alle incombenze di legge. Omologa le condizioni di separazione consensualizzate indicate dalle Parti sopra riportate disponendo in conformità. Dà atto che le Parti sosterranno ognuna le rispettive spese legali inerenti alla presente procedura. Dispone la prosecuzione del sostegno e supporto da parte del Servizio Sociale ,NPI, Servizio Psicologia Età Evolutiva già incaricati in atti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, a tutti i Servizi incaricati in atti, e per tutte le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 24.4.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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