Articolo 2786 del Codice civile
Articolo 2785Articolo 2787
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19 aprile 1942
Art. 2786.

(Costituzione).

Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilita' della cosa.

La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilita' di disporne senza la cooperazione del creditore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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