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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo in data 28/10/2024 sub R.G. n.
11648/2024 presentato congiuntamente da:
e , Parte_1 Parte_2 entrambi con il difensore avv. TUTINO FRANCESCA;
con l'intervento del P.M. in sede;
letti gli atti, sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“1- Il figlio nato il giorno 08/10/2014 a Udine sia affidato ad entrambi i genitori in regime Persona_1 di affido condiviso con collocazione prevalente in Friuli con e presso la madre nell'abitazione di sua proprietà sita in via Treviso n.1 Udine (UD);
2- Il SI con la sottoscrizione precisa di avere la propria residenza anagrafica Parte_2 presso la sua abitazione sita in Torano Nuovo (TE) alla via Contrada Case Lucidi n.30.
3- Il padre avrà diritto a tenere con sé il figlio:
Durante le vacanze estive anche per un mese consecutivo;
da trascorrere presso l'abitazione del padre e/o a casa dei nonni paterni che abitano in viale della Vittoria n. 91 ad Alba Adriatica;
Durante il Periodo Natalizio anche per 10 giorni consecutivi in concomitanza con le vacanze scolastiche del minore (giorni da concordare preventivamente con la madre) nonché durante le
Vacanze Pasquali sempre in concomitanza con il calendario scolastico;
Per_ 4- In considerazione dell'età di e nell'interesse del suo bene, i genitori si impegnano a rispettare
– ove possibile e sempre preventivamente accordato tra i due genitori e il minore- i desideri e le eSIenze del figlio e a favorire qualsivoglia modifica dello schema indicato al punto 3 e qualora si rendessero necessari cambiamenti utili a favorire il benessere del minore e/o la gestione quotidiana delle eSIenze dello stesso.
5- Qualora, per qualsivoglia eSIenza, uno dei genitori sia impossibilitato a rispettare gli impegni Per_ sopra presi, cioè con impossibilità a pernottare con nei giorni di propria spettanza, ciascuno si
1 impegna a comunicarlo con anticipo all'altro genitore, il quale avrà diritto di tenere con sé il minore con precedenza rispetto a terzi, nonni inclusi.
6- Il SI corrisponderà, alla SIa , entro il giorno 10 di ogni mese, in Pt_2 Parte_1 forma tracciabile tramite bonifico bancario all'IBAN conosciuto, l'importo complessivo di euro di €
200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio a partire dal mese di novembre 2024.
La somma dovuta a titolo di solo contributo per il mantenimento (totali euro 200,00 mese) sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
I genitori sosterranno le spese straordinarie nell'interesse del figlio nella misura del 50%. Ciascun genitore rimborserà all'altro l'importo speso nell'interesse del minore, ivi incluso, se necessario anche quello per la mensa scolastica, entro 7 giorni dalla richiesta documentata da parte del genitore che ha sostenuto la spesa. Le spese straordinarie, fatta eccezione per quelle mediche urgenti, Per_ sostenute nell'interesse di andranno preventivamente concordate (in forma scritta) tra i genitori.
Nella determinazione di quali siano le spese da considerarsi straordinarie, i genitori fanno riferimento al Protocollo di intesa tra Magistrati e Avvocati del Foro di Udine.
7- L'assegno unico e qualsivoglia altro beneficio fiscale e/o contributi economici a vario titolo, se previsti, spetteranno interamente alla SI.ra , che autonomamente ne farà richiesta in Parte_1 veste di genitore collocatario.
8- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimente giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
Le spese legali sono integralmente compensate.” pronuncia la seguente
SENTENZA Per_ Dalla relazione sentimentale tra le parti è nato , il [...], riconosciuto da entrambi i genitori, i quali hanno chiesto col ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale
è cessata – che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento del minore, alla sua collocazione e al suo mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali del minore.
La natura del giudizio comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato da e e, per l'effetto, così provvede: Parte_1 Parte_2
1- Dispone che il figlio nato il giorno 08/10/2014 a Udine, rimanga affidato ad entrambi Persona_1
i genitori in regime di affido condiviso con collocazione prevalente in Friuli con e presso la madre nell'abitazione di sua proprietà, sita in via Treviso n.1 Udine (UD).
2 2- Dà atto che il SI con la sottoscrizione del ricorso precisa di avere la propria Parte_2 residenza anagrafica presso la sua abitazione sita in Torano Nuovo (TE) alla via Contrada Case
Lucidi n.30.
3- Dispone che il padre tenga con sé il figlio: durante le vacanze estive anche per un mese consecutivo, da trascorrere presso l'abitazione del padre e/o a casa dei nonni paterni che abitano in viale della Vittoria n. 91 ad Alba Adriatica;
durante il periodo natalizio anche per 10 giorni consecutivi in concomitanza con le vacanze scolastiche del minore (giorni da concordare preventivamente con la madre), nonché durante le vacanze pasquali sempre in concomitanza con il calendario scolastico. Per_
4- Dà atto che, in considerazione dell'età di e nell'interesse del suo bene, i genitori si impegnano a rispettare – ove possibile e sempre preventivamente accordato tra i due genitori e il minore- i desideri e le eSIenze del figlio e a favorire qualsivoglia modifica dello schema indicato al punto 3 e qualora si rendessero necessari cambiamenti utili a favorire il benessere del minore e/o la gestione quotidiana delle eSIenze dello stesso.
5- Dà atto che qualora, per qualsivoglia eSIenza, uno dei genitori sia impossibilitato a rispettare gli Per_ impegni sopra presi, cioè con impossibilità a pernottare con nei giorni di propria spettanza, ciascuno si impegna a comunicarlo con anticipo all'altro genitore, il quale avrà diritto di tenere con sé il minore con precedenza rispetto a terzi, nonni inclusi.
6- Dispone che il SI corrisponda, alla SIa , entro il giorno 10 di ogni Pt_2 Parte_1 mese, in forma tracciabile tramite bonifico bancario all'IBAN conosciuto, l'importo complessivo di euro di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio a partire dal mese di novembre
2024. La somma dovuta a titolo di solo contributo per il mantenimento (totali euro 200,00 mese) sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Dispone che i genitori sosterranno le spese straordinarie nell'interesse del figlio nella misura del
50% ciascuno. Ciascun genitore rimborserà all'altro l'importo speso nell'interesse del minore, ivi incluso, se necessario anche quello per la mensa scolastica, entro 7 giorni dalla richiesta documentata da parte del genitore che ha sostenuto la spesa. Le spese straordinarie, fatta Per_ eccezione per quelle mediche urgenti, sostenute nell'interesse di andranno preventivamente concordate (in forma scritta) tra i genitori. Nella determinazione di quali siano le spese da considerarsi straordinarie, i genitori fanno riferimento al Protocollo di intesa tra Magistrati e Avvocati del Foro di Udine.
7- Dà atto che l'assegno unico e qualsivoglia altro beneficio fiscale e/o contributi economici a vario titolo, se previsti, spetteranno interamente alla SI.ra , che autonomamente ne farà Parte_1 richiesta in veste di genitore collocatario.
8- Dà atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con
3 ciascuno di essi, si impegnano, inoltre a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimente giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
9- Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConSIlio del 20/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
4
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo in data 28/10/2024 sub R.G. n.
11648/2024 presentato congiuntamente da:
e , Parte_1 Parte_2 entrambi con il difensore avv. TUTINO FRANCESCA;
con l'intervento del P.M. in sede;
letti gli atti, sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“1- Il figlio nato il giorno 08/10/2014 a Udine sia affidato ad entrambi i genitori in regime Persona_1 di affido condiviso con collocazione prevalente in Friuli con e presso la madre nell'abitazione di sua proprietà sita in via Treviso n.1 Udine (UD);
2- Il SI con la sottoscrizione precisa di avere la propria residenza anagrafica Parte_2 presso la sua abitazione sita in Torano Nuovo (TE) alla via Contrada Case Lucidi n.30.
3- Il padre avrà diritto a tenere con sé il figlio:
Durante le vacanze estive anche per un mese consecutivo;
da trascorrere presso l'abitazione del padre e/o a casa dei nonni paterni che abitano in viale della Vittoria n. 91 ad Alba Adriatica;
Durante il Periodo Natalizio anche per 10 giorni consecutivi in concomitanza con le vacanze scolastiche del minore (giorni da concordare preventivamente con la madre) nonché durante le
Vacanze Pasquali sempre in concomitanza con il calendario scolastico;
Per_ 4- In considerazione dell'età di e nell'interesse del suo bene, i genitori si impegnano a rispettare
– ove possibile e sempre preventivamente accordato tra i due genitori e il minore- i desideri e le eSIenze del figlio e a favorire qualsivoglia modifica dello schema indicato al punto 3 e qualora si rendessero necessari cambiamenti utili a favorire il benessere del minore e/o la gestione quotidiana delle eSIenze dello stesso.
5- Qualora, per qualsivoglia eSIenza, uno dei genitori sia impossibilitato a rispettare gli impegni Per_ sopra presi, cioè con impossibilità a pernottare con nei giorni di propria spettanza, ciascuno si
1 impegna a comunicarlo con anticipo all'altro genitore, il quale avrà diritto di tenere con sé il minore con precedenza rispetto a terzi, nonni inclusi.
6- Il SI corrisponderà, alla SIa , entro il giorno 10 di ogni mese, in Pt_2 Parte_1 forma tracciabile tramite bonifico bancario all'IBAN conosciuto, l'importo complessivo di euro di €
200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio a partire dal mese di novembre 2024.
La somma dovuta a titolo di solo contributo per il mantenimento (totali euro 200,00 mese) sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
I genitori sosterranno le spese straordinarie nell'interesse del figlio nella misura del 50%. Ciascun genitore rimborserà all'altro l'importo speso nell'interesse del minore, ivi incluso, se necessario anche quello per la mensa scolastica, entro 7 giorni dalla richiesta documentata da parte del genitore che ha sostenuto la spesa. Le spese straordinarie, fatta eccezione per quelle mediche urgenti, Per_ sostenute nell'interesse di andranno preventivamente concordate (in forma scritta) tra i genitori.
Nella determinazione di quali siano le spese da considerarsi straordinarie, i genitori fanno riferimento al Protocollo di intesa tra Magistrati e Avvocati del Foro di Udine.
7- L'assegno unico e qualsivoglia altro beneficio fiscale e/o contributi economici a vario titolo, se previsti, spetteranno interamente alla SI.ra , che autonomamente ne farà richiesta in Parte_1 veste di genitore collocatario.
8- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimente giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
Le spese legali sono integralmente compensate.” pronuncia la seguente
SENTENZA Per_ Dalla relazione sentimentale tra le parti è nato , il [...], riconosciuto da entrambi i genitori, i quali hanno chiesto col ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale
è cessata – che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento del minore, alla sua collocazione e al suo mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali del minore.
La natura del giudizio comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato da e e, per l'effetto, così provvede: Parte_1 Parte_2
1- Dispone che il figlio nato il giorno 08/10/2014 a Udine, rimanga affidato ad entrambi Persona_1
i genitori in regime di affido condiviso con collocazione prevalente in Friuli con e presso la madre nell'abitazione di sua proprietà, sita in via Treviso n.1 Udine (UD).
2 2- Dà atto che il SI con la sottoscrizione del ricorso precisa di avere la propria Parte_2 residenza anagrafica presso la sua abitazione sita in Torano Nuovo (TE) alla via Contrada Case
Lucidi n.30.
3- Dispone che il padre tenga con sé il figlio: durante le vacanze estive anche per un mese consecutivo, da trascorrere presso l'abitazione del padre e/o a casa dei nonni paterni che abitano in viale della Vittoria n. 91 ad Alba Adriatica;
durante il periodo natalizio anche per 10 giorni consecutivi in concomitanza con le vacanze scolastiche del minore (giorni da concordare preventivamente con la madre), nonché durante le vacanze pasquali sempre in concomitanza con il calendario scolastico. Per_
4- Dà atto che, in considerazione dell'età di e nell'interesse del suo bene, i genitori si impegnano a rispettare – ove possibile e sempre preventivamente accordato tra i due genitori e il minore- i desideri e le eSIenze del figlio e a favorire qualsivoglia modifica dello schema indicato al punto 3 e qualora si rendessero necessari cambiamenti utili a favorire il benessere del minore e/o la gestione quotidiana delle eSIenze dello stesso.
5- Dà atto che qualora, per qualsivoglia eSIenza, uno dei genitori sia impossibilitato a rispettare gli Per_ impegni sopra presi, cioè con impossibilità a pernottare con nei giorni di propria spettanza, ciascuno si impegna a comunicarlo con anticipo all'altro genitore, il quale avrà diritto di tenere con sé il minore con precedenza rispetto a terzi, nonni inclusi.
6- Dispone che il SI corrisponda, alla SIa , entro il giorno 10 di ogni Pt_2 Parte_1 mese, in forma tracciabile tramite bonifico bancario all'IBAN conosciuto, l'importo complessivo di euro di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio a partire dal mese di novembre
2024. La somma dovuta a titolo di solo contributo per il mantenimento (totali euro 200,00 mese) sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Dispone che i genitori sosterranno le spese straordinarie nell'interesse del figlio nella misura del
50% ciascuno. Ciascun genitore rimborserà all'altro l'importo speso nell'interesse del minore, ivi incluso, se necessario anche quello per la mensa scolastica, entro 7 giorni dalla richiesta documentata da parte del genitore che ha sostenuto la spesa. Le spese straordinarie, fatta Per_ eccezione per quelle mediche urgenti, sostenute nell'interesse di andranno preventivamente concordate (in forma scritta) tra i genitori. Nella determinazione di quali siano le spese da considerarsi straordinarie, i genitori fanno riferimento al Protocollo di intesa tra Magistrati e Avvocati del Foro di Udine.
7- Dà atto che l'assegno unico e qualsivoglia altro beneficio fiscale e/o contributi economici a vario titolo, se previsti, spetteranno interamente alla SI.ra , che autonomamente ne farà Parte_1 richiesta in veste di genitore collocatario.
8- Dà atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con
3 ciascuno di essi, si impegnano, inoltre a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimente giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
9- Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConSIlio del 20/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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