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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/04/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2462/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2462/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], residente a [...]. Parte_1
Eva Peron 4007- Parque Avellaneda - Buenos Aires (Argentina); Parte_2
nato a [...] il [...], residente a [...]. Eva Peron 4007- Parque
[...]
Avellaneda - Buenos Aires (Argentina), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Lara Perrotta ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in San Lucido, via Regina Elena n. 56, come da procura alle liti rilasciata in atti.
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15
;
-Resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato telematicamente il 9.10.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_1
dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...] a [...], da padre sconosciuto e Persona_1
come risultante dall'estratto di nascita (cfr. doc. in atti n. 1), il quale aveva contratto Persona_2
matrimonio con , il 29.03.1920 (cfr. doc. in atti n.2). Controparte_2
L'originario avo italiano, una volta emigrato in Argentina, non aveva mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine
Dal matrimonio tra e , era nata, in data 05.09.1927, a Buenos Persona_1 Controparte_2
Aires, Argentina, la figlia , (cfr. doc. in atti n. 3). Persona_3
L'08.07.1954, aveva contratto matrimonio con cittadino Persona_3 Persona_4
argentino (cfr. doc. in atti n. 4) e da tale unione era nato, il 31.05.1964, Parte_1
odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 5).
[...]
In data 13.07.1990, aveva contratto matrimonio con (cfr. doc. Parte_1 Persona_5
in atti n. 6) e da tale unione matrimoniale era nati due figli: il 13.09.1991, e Persona_6
in data 13.12.2002, , odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 8). Persona_7
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano il riconoscimento della cittadinanza italiana e di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 23.03.2025 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata, “con vittoria di spese e onorari di causa”.
Nello specifico, ha eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto i ricorrenti non avevano dedotto né dimostrato di aver presentato l'istanza di cittadinanza e, dunque, alla data di deposito del ricorso, non sussisteva l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale in assenza di un provvedimento espresso dalla competente Amministrazione.
In tema di infondatezza, il resistente, ha argomentato che il dante causa era stato soggetto CP_1 alla naturalizzazione brasiliana perdendo automaticamente, per l'effetto, lo status civitatis italiano con la conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi, precisando che i richiedenti la cittadinanza iure sanguinis, presso i Consolati brasiliani e/o i Comuni ha l'onere di presentare il documento nel quale il pagina 2 di 6 proprio avo ha manifestato la volontà di non perdere o di riacquistare la cittadinanza italiana. Ha aggiunto, altresì, che, il dante causa era nato in [...] prima del 1912 da avo italiano ivi trasferitosi in data non nota e in tal caso, essendo il di lui figlio nato in [...] prima dell'entrata in vigore della L. dd n. 555 del 1912- che riconosceva la possibilità di conservare la cittadinanza italiana- aveva acquistato la cittadinanza brasiliana iure soli perdendo automaticamente quella italiana in base alle disposizioni dell'allora vigente codice del 1865, con la conseguente impossibilità di trasmetterla agli eredi.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 24.03.2025, la difesa dei ricorrenti insisteva nell'accoglimento del ricorso e la causa veniva assegnata a sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
In primo luogo va evidenziato che non risulta prodotto il certificato di nascita di
[...]
. Parte_2
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_1
pagina 3 di 6 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
La domanda è in questo caso inammissibile, in quanto i ricorrenti avrebbero dovuto tentare la via amministrativa e solo in caso di diniego o di omessa valutazione della loro istanza avrebbero potuto adire le vie giudiziali. Invero, quest'ultimi hanno tentato di dimostrare di avere cercato di presentare la domanda amministrativa e di non esserci riusciti, equiparando la difficoltà di accedere al servizio
Prenot@mi- per l'elevato numero di istanze- ad una sostanziale impossibilità oggettiva di ottenere il proprio diritto per la via amministrativa ordinaria con consequenziale effetto di sostanziale diniego del loro diritto.
Va evidenziato che nel ricorso la Difesa parla della situazione del Consolato italiano in Brasile e di tentativi fatti presso lo stesso, sebbene i ricorrenti siano in realtà argentini.
A supporto della propria tesi difensiva, successivamente, i ricorrenti hanno prodotto alcune schermate web del sito del (cfr. doc. denominato PHOTO-2025-03-19- Parte_3
17-41-31), dalle quali è emerso che la procedura si è conclusa con i seguenti avvisi: “Stante l'elevata richiesta, i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti”.
Innanzi tutto, si ravvisa che in alcune schermate (cfr. doc. in atti;
_2;_3;_4)” non sono Parte_4
evincibili i nominativi degli odierni ricorrenti, oltre al fatto di essere prive di data non consentendo, pertanto, di verificare con certezza il momento della presentazione della richiesta di cittadinanza.
In secondo luogo, tale documentazione risulta carente poiché non emerge in alcun modo la prova che tutti gli odierni ricorrenti abbiano effettivamente avviato o tentato di avviare la procedura amministrativa dinanzi al Consolato Generale d'Italia. Invero, non è allegato per ciascun ricorrente il modulo di richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, ai sensi della Legge
n. 91 del 5 febbraio 1992, né si evince che tale modulo, ove anche inviato, sia stato debitamente pagina 4 di 6 compilato in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa applicabile.
In definitiva, la documentazione allegata può considerarsi lacunosa e insufficiente, poiché anche se è stato prodotto un tentativo infruttuoso abbastanza recente risalente al 19.03.2025, da parte del ricorrente ( del quale non vi è atto di nascita e dunque manca la Parte_2
prova della discendenza) questo non risulta idoneo a far sorgere un interesse ad agire in capo ai ricorrenti, in quanto manca la prova dell'assoluta impossibilità di presentare la domanda amministrativa, presupposto imprescindibile per poter ritenere indispensabile la proposizione di una domanda giudiziaria.
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c, che rappresenta una condizione dell'azione.
Si rammenta, in proposito, che tale interesse consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent.
n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se
l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
pagina 5 di 6 Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti, non avendo tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Non muta altresì, i termini della questione, l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato argentino sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata.
Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente, argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge, il che nel caso di specie non è avvenuto.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve essere rigettato per carenza di interesse ad agire.
Quanto alle spese di lite, alla luce della peculiarità delle questioni trattate, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta il ricorso per carenza d'interesse;
2) compensa le spese di giudizio
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 17 aprile 2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2462/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], residente a [...]. Parte_1
Eva Peron 4007- Parque Avellaneda - Buenos Aires (Argentina); Parte_2
nato a [...] il [...], residente a [...]. Eva Peron 4007- Parque
[...]
Avellaneda - Buenos Aires (Argentina), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Lara Perrotta ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in San Lucido, via Regina Elena n. 56, come da procura alle liti rilasciata in atti.
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15
;
-Resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato telematicamente il 9.10.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_1
dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato il [...] a [...], da padre sconosciuto e Persona_1
come risultante dall'estratto di nascita (cfr. doc. in atti n. 1), il quale aveva contratto Persona_2
matrimonio con , il 29.03.1920 (cfr. doc. in atti n.2). Controparte_2
L'originario avo italiano, una volta emigrato in Argentina, non aveva mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine
Dal matrimonio tra e , era nata, in data 05.09.1927, a Buenos Persona_1 Controparte_2
Aires, Argentina, la figlia , (cfr. doc. in atti n. 3). Persona_3
L'08.07.1954, aveva contratto matrimonio con cittadino Persona_3 Persona_4
argentino (cfr. doc. in atti n. 4) e da tale unione era nato, il 31.05.1964, Parte_1
odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 5).
[...]
In data 13.07.1990, aveva contratto matrimonio con (cfr. doc. Parte_1 Persona_5
in atti n. 6) e da tale unione matrimoniale era nati due figli: il 13.09.1991, e Persona_6
in data 13.12.2002, , odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 8). Persona_7
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano il riconoscimento della cittadinanza italiana e di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative Controparte_1
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 23.03.2025 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata, “con vittoria di spese e onorari di causa”.
Nello specifico, ha eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto i ricorrenti non avevano dedotto né dimostrato di aver presentato l'istanza di cittadinanza e, dunque, alla data di deposito del ricorso, non sussisteva l'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale in assenza di un provvedimento espresso dalla competente Amministrazione.
In tema di infondatezza, il resistente, ha argomentato che il dante causa era stato soggetto CP_1 alla naturalizzazione brasiliana perdendo automaticamente, per l'effetto, lo status civitatis italiano con la conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi, precisando che i richiedenti la cittadinanza iure sanguinis, presso i Consolati brasiliani e/o i Comuni ha l'onere di presentare il documento nel quale il pagina 2 di 6 proprio avo ha manifestato la volontà di non perdere o di riacquistare la cittadinanza italiana. Ha aggiunto, altresì, che, il dante causa era nato in [...] prima del 1912 da avo italiano ivi trasferitosi in data non nota e in tal caso, essendo il di lui figlio nato in [...] prima dell'entrata in vigore della L. dd n. 555 del 1912- che riconosceva la possibilità di conservare la cittadinanza italiana- aveva acquistato la cittadinanza brasiliana iure soli perdendo automaticamente quella italiana in base alle disposizioni dell'allora vigente codice del 1865, con la conseguente impossibilità di trasmetterla agli eredi.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 24.03.2025, la difesa dei ricorrenti insisteva nell'accoglimento del ricorso e la causa veniva assegnata a sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
In primo luogo va evidenziato che non risulta prodotto il certificato di nascita di
[...]
. Parte_2
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_1
pagina 3 di 6 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
La domanda è in questo caso inammissibile, in quanto i ricorrenti avrebbero dovuto tentare la via amministrativa e solo in caso di diniego o di omessa valutazione della loro istanza avrebbero potuto adire le vie giudiziali. Invero, quest'ultimi hanno tentato di dimostrare di avere cercato di presentare la domanda amministrativa e di non esserci riusciti, equiparando la difficoltà di accedere al servizio
Prenot@mi- per l'elevato numero di istanze- ad una sostanziale impossibilità oggettiva di ottenere il proprio diritto per la via amministrativa ordinaria con consequenziale effetto di sostanziale diniego del loro diritto.
Va evidenziato che nel ricorso la Difesa parla della situazione del Consolato italiano in Brasile e di tentativi fatti presso lo stesso, sebbene i ricorrenti siano in realtà argentini.
A supporto della propria tesi difensiva, successivamente, i ricorrenti hanno prodotto alcune schermate web del sito del (cfr. doc. denominato PHOTO-2025-03-19- Parte_3
17-41-31), dalle quali è emerso che la procedura si è conclusa con i seguenti avvisi: “Stante l'elevata richiesta, i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti”.
Innanzi tutto, si ravvisa che in alcune schermate (cfr. doc. in atti;
_2;_3;_4)” non sono Parte_4
evincibili i nominativi degli odierni ricorrenti, oltre al fatto di essere prive di data non consentendo, pertanto, di verificare con certezza il momento della presentazione della richiesta di cittadinanza.
In secondo luogo, tale documentazione risulta carente poiché non emerge in alcun modo la prova che tutti gli odierni ricorrenti abbiano effettivamente avviato o tentato di avviare la procedura amministrativa dinanzi al Consolato Generale d'Italia. Invero, non è allegato per ciascun ricorrente il modulo di richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, ai sensi della Legge
n. 91 del 5 febbraio 1992, né si evince che tale modulo, ove anche inviato, sia stato debitamente pagina 4 di 6 compilato in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa applicabile.
In definitiva, la documentazione allegata può considerarsi lacunosa e insufficiente, poiché anche se è stato prodotto un tentativo infruttuoso abbastanza recente risalente al 19.03.2025, da parte del ricorrente ( del quale non vi è atto di nascita e dunque manca la Parte_2
prova della discendenza) questo non risulta idoneo a far sorgere un interesse ad agire in capo ai ricorrenti, in quanto manca la prova dell'assoluta impossibilità di presentare la domanda amministrativa, presupposto imprescindibile per poter ritenere indispensabile la proposizione di una domanda giudiziaria.
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c, che rappresenta una condizione dell'azione.
Si rammenta, in proposito, che tale interesse consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent.
n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se
l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
pagina 5 di 6 Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti, non avendo tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Non muta altresì, i termini della questione, l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato argentino sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata.
Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente, argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge, il che nel caso di specie non è avvenuto.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve essere rigettato per carenza di interesse ad agire.
Quanto alle spese di lite, alla luce della peculiarità delle questioni trattate, se ne dispone la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta il ricorso per carenza d'interesse;
2) compensa le spese di giudizio
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 17 aprile 2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
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