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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 7510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7510 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13175/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta a ruolo in data 3 aprile 2025 promossa da:
, Nata a Chaguarpamba (Ecuador) il 25/03/1980, cittadina ecuadoregna;
Cod. Parte_1
Fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. MAURO FERDINANDO ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, Nato a Quito (Ecuador) il 28/04/1975; cittadino ecuadoregno, Controparte_1
Cod. Fisc. ; rappresentato e difeso dall'Avv. CARDILLO LUIGI CARLO ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
nata il [...], rappresentata dall'Avv. ANTONELLA MARONGIU nominata curatrice speciale CP_2 con ordinanza del 7 ottobre 2025.
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
***************************************************************************************
pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande, i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 3 aprile 2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 17/10/2001 nel Comune di Quito- Ecuador (in seguito iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Uscio: Anno 2017; atto n. 7; parte II;
serie C) in regime di comunione dei beni, con
[...]
, dalla cui unione sono nate le figlie (il 30.04.1997) e (il Controparte_1 Persona_1 CP_2
15.04.2013, minorenne), chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
chiedeva, altresì, che venisse disposto l'affido supersclusivo della figlia ancora minore alla madre, l'assegnazione alla stessa della casa coniugale con rilascio della casa da parte del marito, visite padre e figlia con modalità protette e che venisse posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento della figlia la somma nella misura indicata di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e €
500,00 quale assegno di mantenimento per la moglie.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta che chiedeva il rigetto della domanda di addebito nei suoi confronti e che la separazione venisse invece addebitata alla moglie;
nel merito la valutazione rimessa al Tribunale circa il miglior affido e collocamento della minore e ove riscontrata fragilità della madre il collocamento presso il padre con un assegno a carico della madre di € 300 al mese e con assegnazione a sé della casa coniugale;
in caso di collocamento presso la madre nessun assegno o un assegno perequativo non superiore a € 150 al mese oltre alla divisione del 50% delle spese straordinarie;
nessun assegno in favore della moglie.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 7 ottobre 2025 si procedeva a tenere separate le parti. Essendo emerse possibilità di trovare un accordo provvisorio, dopo che le parti avevano confermato integralmente le dichiarazioni già rese davanti al Giudice Onorario delegato dott.ssa Roberta Madera all'udienza del 18 luglio 2025 e la signora la denuncia presentata il 9.08.2024 e dopo ampia discussione, i difensori e le parti medesime dichiaravano di poter raggiungere un accordo provvisorio a chiusura della presente fase, chiedendo altresì che il giudice incaricasse i Servizi Sociali competenti di svolgere accertamenti anche sulle competenze genitoriali. In attesa quindi dei relativi esiti le parti raggiungevano il seguente accordo:
1. Affido al Servizio Sociale del Comune di Cambiago della figlia minore con collocamento CP_2 presso la madre;
2. Assegnazione alla madre della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, con obbligo di rilascio da parte del marito entro e non oltre il 15 novembre 2025;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé a weekend alternati il sabato e la domenica dalle ore CP_2
14,00 alle ore 18,30 sotto la vigilanza e il potere di intervento dei Servizi anche in una prospettiva auspicabile di ampliamento durante la settimana tenuto conto delle esigenze della minore e degli impegni di lavoro del padre.
4. Incarico ai Servizi Sociali e Specialistici di avviare tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto per la minore e per i genitori e di accertamento psicodiagnostico sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori e sulla situazione della minore;
pagina 2 di 9 5. Rinuncia della signora all'assegno di mantenimento per sé con accettazione della rinuncia da Pt_1 parte convenuta;
6. Il padre si obbliga a versare alla signora, con decorrenza dal rilascio della casa o comunque dal mese di novembre 2025 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma mensile di CP_2
€ 350,00 (somma annualmente rivalutabile con Indice Istat), in via anticipata, entro il 15 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 come aggiornate e Assegno CO (€ 190) interamente percepito dalla madre che il padre dovrà girare alla madre immediatamente una volta percepito entro il 20 di ogni mese, con decorrenza da ottobre 2025;
7. Le parti dovranno chiudere il conto corrente comune dividendosi al 50% la somma residua ad oggi.
8. Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alle rispettive domande di addebito con contestuale accettazione della rinuncia di controparte.
9. Le parti rinunciano alle istanze istruttorie articolare rimettendosi ai poteri istruttori del Giudice in presenza di figli minori;
10. Le parti chiedono la nomina di un curatore speciale in rappresentanza della minore.
11. Le parti concordano che la figlia maggiorenne resti nella casa coniugale, concorrendo alle spese di casa in base alle sua possibilità e comunque assumerà le decisioni che riterrà opportune essendo maggiorenne.
Le parti chiedono, pertanto, che il giudice emetta ordinanza ex art. 473 bis., 22 c.p.c. in conformità all'accordo raggiunto, riservandosi di insistere sulle rispettive iniziali domande in punto di responsabilità genitoriale all'esito degli accertamenti.
Le parti si riservano di adottare tutte le eventuali ulteriori iniziative nel procedimento penale avviato.”
Il Giudice delegato, visto l'apprezzabile accordo raggiunto dalle parti, autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava sulle ulteriori domande in conformità all'accordo delle parti.
A scioglimento della riserva pronunciava in parti data la seguente ordinanza che, dopo aver riportato l'accordo provvisorio, così disponeva:
“Rilevato come, in effetti sia emerso, da tutte le complessive risultanze acquisite, un quadro preoccupante del nucleo familiare con un'elevatissima conflittualità tra le parti, con accuse di violenza fisica che la signora avrebbe subito dal marito finanche prima di sposarsi con la rottura di mandibola e due ulteriori episodi di violenza gravi il primo occorso il 25 maggio 2023 (senza peraltro che venisse contestato al marito nella raccomandata del 6 ottobre 2023 dell'avvocato della signora con richiesta di separazione) e uno successivo del
1 agosto 2024, con denuncia della signora presentata in data 9 agosto 2024 ed una situazione di evidente disagio per la figlia ancora minore, con intervento delle in casa. Pt_2
Rilevato pertanto come, pur spettando all'AG penale ogni competenza in ordine alla eventuale responsabilità penale del marito per i comportamenti asseritamente violenti oggetto di denuncia, dal quadro come emerso, sulla base delle medesime se pur contrapposte ricostruzioni offerte dalle parti, siano certamente emerse comportamenti non del tutto tutelanti delle parti che hanno accettato il protrarsi di tale situazione, secondo pagina 3 di 9 l'impostazione della madre finanche accettando e tollerando per anni continue e gravi violenze che avrebbero coinvolto anche le figlie.
Osservato, pertanto, come il quadro finora emerso appaia potenzialmente gravemente pregiudizievole per la figlia ancora minore, che è stato pesantemente coinvolta nel clima conflittuale, rendendo in questa fase allo stato maggiormente rispondente all'interesse della minore medesima disporre, come apprezzabilmente richiesto dalle parti con un accordo provvisorio che costituisce un importante presa di consapevolezza delle parti medesime e un primo passo verso una effettiva tutela della minore - in attesa degli accertamenti da parte dei
Servizi Sociali che dovranno sin d'ora essere delegati e fatta salva ogni diversa valutazione e determinazione, tenuto anche conto della pendenza del procedimento penale scaturito necessariamente dalla denuncia
(nonostante sia stato depositato il risultato negativo della richiesta ex art. 335 c.p.c.) e per garantire l'avvio di tutti gli interventi - disporre l'affido della medesima al Servizio Sociale del Comune di Cambiago con limitazioni della responsabilità genitoriale, non apparendo al momento possibile né opportuno che le parti possano condividere un progetto genitoriale comune con l'affido condiviso chiesto dal padre né tantomeno in questa fase, non disponendo il Tribunale di elementi sufficienti, l'affido monogenitoriale alla madre.
Osservato, altresì, come, in questa fase, in pendenza peraltro di un procedimento penale per gravi accuse come da denuncia risalente ad agosto 2024, vada disposto il collocamento della minore presso la madre, come da concorde apprezzabile richiesta delle parti, che rappresenta al momento la figura di riferimento maggiormente privilegiata e idonea, con tempi minimi di frequentazione con il padre come oggetto di accordo, con potere di vigilanza e intervento dei Servizi Sociali dell'ente come meglio indicato in dispositivo.
Rilevato che la casa familiare va conseguentemente assegnata alla madre, come da accordo, con ordine di rilascio entro il termine concordato tra le parti, essendo necessaria quanto prima l'interruzione della convivenza, con autorizzazione all'uso della Forza pubblica in caso di mancato allontanamento spontaneo.
Rilevato debba essere certamente conferito, anche su richiesta congiunta delle parti, incarico ai Servizi dell'Ente di effettuare una presa in carico efficiente e di avvio di tutti gli interventi per la minore e per i genitori;
i medesimi Servizi sociali e Specialistici dovranno poi avviare con urgenza un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori, sulla relazione tra ciascun genitore e la minore, offrendo al Tribunale tutti gli elementi completi e utili per assumere le determinazioni anche definitive in punto di responsabilità genitoriale, collocamento e soprattutto tempi di frequentazione con il genitore non collocatario e verificare se vada mantenuto l'assetto disposto ovvero se vadano apportate delle modifiche (con anche la reintegra di uno o di entrambi i genitori) con tutti i suggerimenti e indicazioni e la formulazione di un progetto per la minore con relazione da trasmettere entro la data indicata in dispositivo.
Rilevato che atteso che i genitori al momento non appaiono in grado di rappresentare adeguatamente la minore, deve essere nominato, come chiesto anche dalle parti, alla minore un curatore speciale ex art. 473 bis. 8 c.p.c. che possa rappresentarla e, previo ascolto della medesima ex art. 315 bis. c.c., avviare in coordinamento con i
Servizi tutti gli interventi necessari, con assegnazione di un termine per costituirsi.
pagina 4 di 9 Rilevato, inoltre, in punto di contribuzione economica che la signora ha dichiarato di essere stata Pt_1 disoccupata fino al dicembre 2024 quando ha iniziato a lavorare come badante presso il signor Per_2 per 20 ore a settimana con uno stipendio di circa 450 (poi indicato nel modello Ice di € 760); ha
[...] prodotto solo la busta paga di giugno 2025 per € 793,33 e luglio 2025 per € 327; ha dichiarato di aver iniziato a lavorare anche presso un ufficio svolgendo servizi di pulizia con uno stipendio di € 700; ha prodotto solo CU
2025 da cui risulta aver percepito un reddito di appena € 1792; il marito lavora presso è la Permedica srl con uno stipendio base di € 2100 che poi arriva a € 2300 con gli straordinari;
dal CU 2023 di € 25.997 pari a €
2.166 netti al mese;
dal Cu 2024 risulta aver percepito un reddito di € 41.577,14 pari a € 3.198 netti al mese;
dal Cu 2025 risulta aver percepito un reddito annuo lordo di € 34.829,81 pari a € 2.902 netti;
in casa vive anche la figlia maggiorenne, già laureata in ingegneria, che lavora guadagnando al mese uno stipendio riferito dal padre di circa € 2000, che dovrà certamente concorrere alle spese di casa.
Osservato, quindi, come alla luce di tutti i dati sopra descritti e documentati, sulla base di quanto emerso, considerato che l'assegnazione alla signora della casa coniugale deve essere considerata una forma di contribuzione al mantenimento, tenendo anche conto che il marito dovrà sostenere un onere locativo e considerato che l'AU deve essere percepito per intero dalla madre, può essere recepito integralmente l'accordo raggiunto anche sotto tale profilo dalle parti, ritenendo equo e congruo a carico del marito, a far data dall'allontanamento dalla casa o comunque a far data dal mese di novembre 2025 un assegno nella misura di €
350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da Linee Guida del Tribunale di Milano del
14.11.2017, come aggiornate al giugno 2025 e con Assegno CO (attualmente di € 190) interamente percepito dalla madre a far data dal mese di ottobre 2025, con obbligo del padre, che finora lo ha percepito, di versarlo alla moglie.
Ritenuto, infine, che la parte attrice ha rinunciato alla domanda di assegno di mantenimento per sé ed entrambe le parti hanno rinunciato alle rispettive domande di addebito con contestuali accettazioni delle rinunce.
Osservato, infine, che le parti hanno rinunciato anche alle istanze di prove articolate, rimettendosi all'esercizio dei poteri d'ufficio del Giudice.
Ritenuto di riservarsi all'esito anche sull'ascolto della minore.
Ritenuto quindi fissare udienza per esame delle relazioni e per ulteriore trattazione.
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
Richiamata l'autorizzazione a vivere separati
Recependo integralmente l'accordo provvisorio raggiunto dalle parti,
1) , anche su accordo delle parti, la figlia minore NATA IL 15.04.2013, ai Servizi Sociali del Pt_3 CP_2
Comune di Cambiago (in relazione al luogo di attuale residenza della minore) ex artt. 333 c.c. e 5 bis L
184/1983 e 333 c.c. con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore, disponendo che le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza pagina 5 di 9 della minore ex art. 337ter comma 3 c.c vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori e il curatore speciale di seguito nominato;
2) DISPONE, anche su accordo delle parti, che l'Ente - Comune di Cambiago provveda a mantenere la figlia minore collocata presso la madre nell'immobile in Cambiago via Gandhi n. 3;
3) DISPONE, anche su accordo delle parti, che il padre potrà vedere e tenere con sé a weekend CP_2 alternati il sabato e la domenica dalle ore 14,00 alle ore 18,30 sotto la vigilanza e il potere di intervento dei
Servizi anche in una prospettiva auspicabile di ampliamento durante la settimana, ove possibile, tenuto conto delle esigenze della minore e degli impegni di lavoro del padre, come di seguito meglio specificato;
4) ASSEGNA, sempre su accordo delle parti, la casa coniugale di Cambiago via Gandhi n. 3 alla madre sig.ra con obbligo di rilascio per entro la data concordata Parte_1 Controparte_1 del 15 novembre 2025, con delega alla forza pubblica locale per il rilascio coatto, nel caso in cui il predetto non abbia per quella data lasciato spontaneamente la casa;
5) DISPONE che l'Ente Affidatario provveda a mantenere un'attenta presa in carico della minore e del nucleo familiare demandando all'Ente medesimo per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici ASST, in stretta collaborazione e coordinamento con il nominato Curatore Speciale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
- di vigilare sulla serenità e regolarità della frequentazione paterna come oggetto di accordo, intervenendo comunque a regolamentare tempi e modalità di frequentazione della figlia con il padre secondo quanto meglio rispondente alle esigenze e ai bisogni della figlia nel rispetto delle sue condizioni psicoemotive, se del caso però anche alla presenza di un educatore, con potere poi di eventuale ampliamento anche con inserimento del pernottamento solo ove si verifichi l'idoneità della soluzione abitativa reperita dal padre e nel rispetto delle volontà della figlia e/o di liberalizzazione, predisponendo un calendario che verrà indicato anche per i periodi di vacanza e sospensione scolastica, tenuto anche conto degli esiti dei percorsi man mano attuati;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari (ADM in entrambi i contesti) e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per la minore,
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità, eventualmente individuali, che possa aiutare le parti a cominciare ad aprire un canale di comunicazione maggiormente sereno e funzionale nell'interesse della figlia con percorsi anche individuali di psicoterapia e in generale ogni altro percorso di cura e supporti necessario o anche solo opportuno;
- di svolgere un accertamento psicodiagnostico diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale dei genitori, la situazione attuale della minore e la qualità della relazione dei medesima e ciascun genitore, il rispettivo contesto abitativo e affettivo, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse della minore in punto in responsabilità genitoriale e collocamento, se debba essere confermato o modificato l'assetto disposto (eventualmente con l'affido supersclusivo alla madre) con tutti i suggerimenti e le indicazioni, elaborando un progetto a lungo termine trasmettendo, ognuno per quanto di rispettiva competenza, una relazione esaustiva di aggiornamento (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis. 27 c.p.c). entro e non pagina 6 di 9 oltre il 20 FEBBRAIO 2026 e con possibilità alle parti di presentare osservazioni alle relazione con le note sostitutive di udienza, segnalando in ogni caso eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
6) NOMINA ex art. 473 bis. 8 c.p.c. alla minore NATA IL 15.04.201 un Curatore Speciale, individuato CP_2 nella persona dell'avvocato ANTONELLA MARONGIU iscritta all'albo degli Avvocati di Milano, con delega anche ai sensi dell'art. 315 bis c.c.;
7) ASSEGNA al curatore speciale termine fino al 7 NOVEMBRE 2025 per il deposito di memoria difensiva;
8) PONE sull'accordo delle parti, a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento della figlia mediante versamento a con decorrenza dal rilascio dalla Parte_1 casa o comunque dal mese di novembre 2025 in via anticipata entro il 15 di ogni mese dell'importo mensile di €
350,00 (importo annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee
Guida della Corte di Appello di Milano del 14.11.2017 come aggiornate al giugno 2025 qui integralmente richiamate;
9) DISPONE come da accordo, che la madre percepisca per intero l'AU della figlia (€ 190) che il padre dovrà girare alla madre immediatamente una volta percepito entro il 20 di ogni mese, con decorrenza da ottobre
2025;
10) PRENDE ATTO che le parti hanno concordato di chiudere il conto corrente comune dividendosi al 50% la somma residua ad oggi.
11) PRENDE ATTO che le parti hanno concordato che la figlia maggiorenne resti nella casa coniugale, concorrendo alle spese di casa in base alle sue possibilità e che comunque assumerà le decisioni che riterrà opportune essendo maggiorenne;
12) PRENDE ATTO che la parte attrice ha rinunciato all'assegno di mantenimento per sé con accettazione della rinuncia di parte convenuta e che le parti hanno rinunciare reciprocamente alle rispettive domande di addebito con contestuale accettazione della rinuncia di controparte.
13) PRENDE ATTO che le parti hanno rinunciano alle istanze istruttorie articolate rimettendosi ai poteri istruttori del Giudice in presenza di figli minori;
14) RISERVA all'esito l'eventuale ascolto della minore, solo ove necessario e non pregiudizievole per la stessa;
15) FISSA udienza che sin d'ora sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 12 MARZO 2026 (ORE 10,00) per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e documentazione acquisita, riservando all'esito ogni determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione del giudizio anche eventualmente con la fissazione di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c..
16) INVITA il presso il Tribunale di Milano ad inviare all'Ufficio tutti gli atti, solo ove non Controparte_3 coperti da segreto istruttorio, del procedimento penale pendente avverso , Controparte_1
Nato in ECUADOR il 28/04/1975, dovendosi adottare provvedimenti relativi ad una minore.
17) RIMETTE per la pronuncia di sentenza parziale di separazione al Collegio, che poi pronuncerà ordinanza di rimessione sul ruolo davanti al Giudice delegato per l'udienza sopra fissata”.
pagina 7 di 9 La causa, pertanto, limitatamente alla domanda sullo status, è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 8 ottobre 2025.
Sulla giurisdizione italiana e sulla legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste con riferimento alla pronuncia sullo status la giurisdizione del
Tribunale adito, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), i) del Regolamento UE 1111/2019, essendo entrambe le parti di cittadinanza ecuadoregna, ma avendo entrambe le parti residenza abituale in Italia.
È, altresì, applicabile legge italiana, ai sensi dell'art. 8, lett. a) del Regolamento UE 1259/2010, in quanto è la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Sul punto deve premettersi che le parti e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in data 17/10/2001 nel Comune di Quito- Ecuador (in seguito iscritto nei registri dello
Stato civile del Comune di Uscio: Anno 2017; atto n. 7; parte II;
serie C) in regime di comunione dei beni. Dalla loro unione sono nate le figlie (il 30.04.1997) e (il 15.04.2013, minorenne), Persona_1 CP_2
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto.
Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dalle parti, le domande di addebito pur in seguito rinunciate, le ulteriori allegazioni e deduzioni di entrambe le parti, l'interruzione di una comunione effettiva di vita, portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti ex art. 151 1° comma c.c. stante la rinuncia alle reciproche domande di addebito con accettazione della rinuncia di controparte.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, all'udienza già fissata dal giudice Delegato con l'ordinanza sopra riportata ex art. 473 bis. 22
pagina 8 di 9 c.p.c., essendo opportuna la prosecuzione del giudizio per provvedere alle ulteriori domande delle parti, in attesa degli esiti degli accertamenti dei Servizi delegati, in vista anche di possibili e auspicabili ulteriori accordi, anche parziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, NON definendo il giudizio, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c. di e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in data 17/10/2001 nel Comune di Quito- Ecuador (in Controparte_1 seguito iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Uscio: Anno 2017; atto n. 7; parte II;
serie C) in regime di comunione dei beni;
2) PROVVEDE, in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Uscio perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 8 ottobre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta a ruolo in data 3 aprile 2025 promossa da:
, Nata a Chaguarpamba (Ecuador) il 25/03/1980, cittadina ecuadoregna;
Cod. Parte_1
Fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. MAURO FERDINANDO ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, Nato a Quito (Ecuador) il 28/04/1975; cittadino ecuadoregno, Controparte_1
Cod. Fisc. ; rappresentato e difeso dall'Avv. CARDILLO LUIGI CARLO ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
nata il [...], rappresentata dall'Avv. ANTONELLA MARONGIU nominata curatrice speciale CP_2 con ordinanza del 7 ottobre 2025.
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
***************************************************************************************
pagina 1 di 9 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande, i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 3 aprile 2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 17/10/2001 nel Comune di Quito- Ecuador (in seguito iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Uscio: Anno 2017; atto n. 7; parte II;
serie C) in regime di comunione dei beni, con
[...]
, dalla cui unione sono nate le figlie (il 30.04.1997) e (il Controparte_1 Persona_1 CP_2
15.04.2013, minorenne), chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
chiedeva, altresì, che venisse disposto l'affido supersclusivo della figlia ancora minore alla madre, l'assegnazione alla stessa della casa coniugale con rilascio della casa da parte del marito, visite padre e figlia con modalità protette e che venisse posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento della figlia la somma nella misura indicata di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e €
500,00 quale assegno di mantenimento per la moglie.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta che chiedeva il rigetto della domanda di addebito nei suoi confronti e che la separazione venisse invece addebitata alla moglie;
nel merito la valutazione rimessa al Tribunale circa il miglior affido e collocamento della minore e ove riscontrata fragilità della madre il collocamento presso il padre con un assegno a carico della madre di € 300 al mese e con assegnazione a sé della casa coniugale;
in caso di collocamento presso la madre nessun assegno o un assegno perequativo non superiore a € 150 al mese oltre alla divisione del 50% delle spese straordinarie;
nessun assegno in favore della moglie.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 7 ottobre 2025 si procedeva a tenere separate le parti. Essendo emerse possibilità di trovare un accordo provvisorio, dopo che le parti avevano confermato integralmente le dichiarazioni già rese davanti al Giudice Onorario delegato dott.ssa Roberta Madera all'udienza del 18 luglio 2025 e la signora la denuncia presentata il 9.08.2024 e dopo ampia discussione, i difensori e le parti medesime dichiaravano di poter raggiungere un accordo provvisorio a chiusura della presente fase, chiedendo altresì che il giudice incaricasse i Servizi Sociali competenti di svolgere accertamenti anche sulle competenze genitoriali. In attesa quindi dei relativi esiti le parti raggiungevano il seguente accordo:
1. Affido al Servizio Sociale del Comune di Cambiago della figlia minore con collocamento CP_2 presso la madre;
2. Assegnazione alla madre della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, con obbligo di rilascio da parte del marito entro e non oltre il 15 novembre 2025;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé a weekend alternati il sabato e la domenica dalle ore CP_2
14,00 alle ore 18,30 sotto la vigilanza e il potere di intervento dei Servizi anche in una prospettiva auspicabile di ampliamento durante la settimana tenuto conto delle esigenze della minore e degli impegni di lavoro del padre.
4. Incarico ai Servizi Sociali e Specialistici di avviare tutti gli interventi necessari o anche solo opportuni di supporto per la minore e per i genitori e di accertamento psicodiagnostico sulle competenze genitoriali di entrambi i genitori e sulla situazione della minore;
pagina 2 di 9 5. Rinuncia della signora all'assegno di mantenimento per sé con accettazione della rinuncia da Pt_1 parte convenuta;
6. Il padre si obbliga a versare alla signora, con decorrenza dal rilascio della casa o comunque dal mese di novembre 2025 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma mensile di CP_2
€ 350,00 (somma annualmente rivalutabile con Indice Istat), in via anticipata, entro il 15 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 come aggiornate e Assegno CO (€ 190) interamente percepito dalla madre che il padre dovrà girare alla madre immediatamente una volta percepito entro il 20 di ogni mese, con decorrenza da ottobre 2025;
7. Le parti dovranno chiudere il conto corrente comune dividendosi al 50% la somma residua ad oggi.
8. Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alle rispettive domande di addebito con contestuale accettazione della rinuncia di controparte.
9. Le parti rinunciano alle istanze istruttorie articolare rimettendosi ai poteri istruttori del Giudice in presenza di figli minori;
10. Le parti chiedono la nomina di un curatore speciale in rappresentanza della minore.
11. Le parti concordano che la figlia maggiorenne resti nella casa coniugale, concorrendo alle spese di casa in base alle sua possibilità e comunque assumerà le decisioni che riterrà opportune essendo maggiorenne.
Le parti chiedono, pertanto, che il giudice emetta ordinanza ex art. 473 bis., 22 c.p.c. in conformità all'accordo raggiunto, riservandosi di insistere sulle rispettive iniziali domande in punto di responsabilità genitoriale all'esito degli accertamenti.
Le parti si riservano di adottare tutte le eventuali ulteriori iniziative nel procedimento penale avviato.”
Il Giudice delegato, visto l'apprezzabile accordo raggiunto dalle parti, autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava sulle ulteriori domande in conformità all'accordo delle parti.
A scioglimento della riserva pronunciava in parti data la seguente ordinanza che, dopo aver riportato l'accordo provvisorio, così disponeva:
“Rilevato come, in effetti sia emerso, da tutte le complessive risultanze acquisite, un quadro preoccupante del nucleo familiare con un'elevatissima conflittualità tra le parti, con accuse di violenza fisica che la signora avrebbe subito dal marito finanche prima di sposarsi con la rottura di mandibola e due ulteriori episodi di violenza gravi il primo occorso il 25 maggio 2023 (senza peraltro che venisse contestato al marito nella raccomandata del 6 ottobre 2023 dell'avvocato della signora con richiesta di separazione) e uno successivo del
1 agosto 2024, con denuncia della signora presentata in data 9 agosto 2024 ed una situazione di evidente disagio per la figlia ancora minore, con intervento delle in casa. Pt_2
Rilevato pertanto come, pur spettando all'AG penale ogni competenza in ordine alla eventuale responsabilità penale del marito per i comportamenti asseritamente violenti oggetto di denuncia, dal quadro come emerso, sulla base delle medesime se pur contrapposte ricostruzioni offerte dalle parti, siano certamente emerse comportamenti non del tutto tutelanti delle parti che hanno accettato il protrarsi di tale situazione, secondo pagina 3 di 9 l'impostazione della madre finanche accettando e tollerando per anni continue e gravi violenze che avrebbero coinvolto anche le figlie.
Osservato, pertanto, come il quadro finora emerso appaia potenzialmente gravemente pregiudizievole per la figlia ancora minore, che è stato pesantemente coinvolta nel clima conflittuale, rendendo in questa fase allo stato maggiormente rispondente all'interesse della minore medesima disporre, come apprezzabilmente richiesto dalle parti con un accordo provvisorio che costituisce un importante presa di consapevolezza delle parti medesime e un primo passo verso una effettiva tutela della minore - in attesa degli accertamenti da parte dei
Servizi Sociali che dovranno sin d'ora essere delegati e fatta salva ogni diversa valutazione e determinazione, tenuto anche conto della pendenza del procedimento penale scaturito necessariamente dalla denuncia
(nonostante sia stato depositato il risultato negativo della richiesta ex art. 335 c.p.c.) e per garantire l'avvio di tutti gli interventi - disporre l'affido della medesima al Servizio Sociale del Comune di Cambiago con limitazioni della responsabilità genitoriale, non apparendo al momento possibile né opportuno che le parti possano condividere un progetto genitoriale comune con l'affido condiviso chiesto dal padre né tantomeno in questa fase, non disponendo il Tribunale di elementi sufficienti, l'affido monogenitoriale alla madre.
Osservato, altresì, come, in questa fase, in pendenza peraltro di un procedimento penale per gravi accuse come da denuncia risalente ad agosto 2024, vada disposto il collocamento della minore presso la madre, come da concorde apprezzabile richiesta delle parti, che rappresenta al momento la figura di riferimento maggiormente privilegiata e idonea, con tempi minimi di frequentazione con il padre come oggetto di accordo, con potere di vigilanza e intervento dei Servizi Sociali dell'ente come meglio indicato in dispositivo.
Rilevato che la casa familiare va conseguentemente assegnata alla madre, come da accordo, con ordine di rilascio entro il termine concordato tra le parti, essendo necessaria quanto prima l'interruzione della convivenza, con autorizzazione all'uso della Forza pubblica in caso di mancato allontanamento spontaneo.
Rilevato debba essere certamente conferito, anche su richiesta congiunta delle parti, incarico ai Servizi dell'Ente di effettuare una presa in carico efficiente e di avvio di tutti gli interventi per la minore e per i genitori;
i medesimi Servizi sociali e Specialistici dovranno poi avviare con urgenza un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori, sulla relazione tra ciascun genitore e la minore, offrendo al Tribunale tutti gli elementi completi e utili per assumere le determinazioni anche definitive in punto di responsabilità genitoriale, collocamento e soprattutto tempi di frequentazione con il genitore non collocatario e verificare se vada mantenuto l'assetto disposto ovvero se vadano apportate delle modifiche (con anche la reintegra di uno o di entrambi i genitori) con tutti i suggerimenti e indicazioni e la formulazione di un progetto per la minore con relazione da trasmettere entro la data indicata in dispositivo.
Rilevato che atteso che i genitori al momento non appaiono in grado di rappresentare adeguatamente la minore, deve essere nominato, come chiesto anche dalle parti, alla minore un curatore speciale ex art. 473 bis. 8 c.p.c. che possa rappresentarla e, previo ascolto della medesima ex art. 315 bis. c.c., avviare in coordinamento con i
Servizi tutti gli interventi necessari, con assegnazione di un termine per costituirsi.
pagina 4 di 9 Rilevato, inoltre, in punto di contribuzione economica che la signora ha dichiarato di essere stata Pt_1 disoccupata fino al dicembre 2024 quando ha iniziato a lavorare come badante presso il signor Per_2 per 20 ore a settimana con uno stipendio di circa 450 (poi indicato nel modello Ice di € 760); ha
[...] prodotto solo la busta paga di giugno 2025 per € 793,33 e luglio 2025 per € 327; ha dichiarato di aver iniziato a lavorare anche presso un ufficio svolgendo servizi di pulizia con uno stipendio di € 700; ha prodotto solo CU
2025 da cui risulta aver percepito un reddito di appena € 1792; il marito lavora presso è la Permedica srl con uno stipendio base di € 2100 che poi arriva a € 2300 con gli straordinari;
dal CU 2023 di € 25.997 pari a €
2.166 netti al mese;
dal Cu 2024 risulta aver percepito un reddito di € 41.577,14 pari a € 3.198 netti al mese;
dal Cu 2025 risulta aver percepito un reddito annuo lordo di € 34.829,81 pari a € 2.902 netti;
in casa vive anche la figlia maggiorenne, già laureata in ingegneria, che lavora guadagnando al mese uno stipendio riferito dal padre di circa € 2000, che dovrà certamente concorrere alle spese di casa.
Osservato, quindi, come alla luce di tutti i dati sopra descritti e documentati, sulla base di quanto emerso, considerato che l'assegnazione alla signora della casa coniugale deve essere considerata una forma di contribuzione al mantenimento, tenendo anche conto che il marito dovrà sostenere un onere locativo e considerato che l'AU deve essere percepito per intero dalla madre, può essere recepito integralmente l'accordo raggiunto anche sotto tale profilo dalle parti, ritenendo equo e congruo a carico del marito, a far data dall'allontanamento dalla casa o comunque a far data dal mese di novembre 2025 un assegno nella misura di €
350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie come da Linee Guida del Tribunale di Milano del
14.11.2017, come aggiornate al giugno 2025 e con Assegno CO (attualmente di € 190) interamente percepito dalla madre a far data dal mese di ottobre 2025, con obbligo del padre, che finora lo ha percepito, di versarlo alla moglie.
Ritenuto, infine, che la parte attrice ha rinunciato alla domanda di assegno di mantenimento per sé ed entrambe le parti hanno rinunciato alle rispettive domande di addebito con contestuali accettazioni delle rinunce.
Osservato, infine, che le parti hanno rinunciato anche alle istanze di prove articolate, rimettendosi all'esercizio dei poteri d'ufficio del Giudice.
Ritenuto di riservarsi all'esito anche sull'ascolto della minore.
Ritenuto quindi fissare udienza per esame delle relazioni e per ulteriore trattazione.
Visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
Richiamata l'autorizzazione a vivere separati
Recependo integralmente l'accordo provvisorio raggiunto dalle parti,
1) , anche su accordo delle parti, la figlia minore NATA IL 15.04.2013, ai Servizi Sociali del Pt_3 CP_2
Comune di Cambiago (in relazione al luogo di attuale residenza della minore) ex artt. 333 c.c. e 5 bis L
184/1983 e 333 c.c. con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza del minore, disponendo che le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla residenza pagina 5 di 9 della minore ex art. 337ter comma 3 c.c vengano assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori e il curatore speciale di seguito nominato;
2) DISPONE, anche su accordo delle parti, che l'Ente - Comune di Cambiago provveda a mantenere la figlia minore collocata presso la madre nell'immobile in Cambiago via Gandhi n. 3;
3) DISPONE, anche su accordo delle parti, che il padre potrà vedere e tenere con sé a weekend CP_2 alternati il sabato e la domenica dalle ore 14,00 alle ore 18,30 sotto la vigilanza e il potere di intervento dei
Servizi anche in una prospettiva auspicabile di ampliamento durante la settimana, ove possibile, tenuto conto delle esigenze della minore e degli impegni di lavoro del padre, come di seguito meglio specificato;
4) ASSEGNA, sempre su accordo delle parti, la casa coniugale di Cambiago via Gandhi n. 3 alla madre sig.ra con obbligo di rilascio per entro la data concordata Parte_1 Controparte_1 del 15 novembre 2025, con delega alla forza pubblica locale per il rilascio coatto, nel caso in cui il predetto non abbia per quella data lasciato spontaneamente la casa;
5) DISPONE che l'Ente Affidatario provveda a mantenere un'attenta presa in carico della minore e del nucleo familiare demandando all'Ente medesimo per il tramite dei Servizi Sociali e dei Servizi Specialistici ASST, in stretta collaborazione e coordinamento con il nominato Curatore Speciale, ciascuno per la parte di rispettiva competenza:
- di vigilare sulla serenità e regolarità della frequentazione paterna come oggetto di accordo, intervenendo comunque a regolamentare tempi e modalità di frequentazione della figlia con il padre secondo quanto meglio rispondente alle esigenze e ai bisogni della figlia nel rispetto delle sue condizioni psicoemotive, se del caso però anche alla presenza di un educatore, con potere poi di eventuale ampliamento anche con inserimento del pernottamento solo ove si verifichi l'idoneità della soluzione abitativa reperita dal padre e nel rispetto delle volontà della figlia e/o di liberalizzazione, predisponendo un calendario che verrà indicato anche per i periodi di vacanza e sospensione scolastica, tenuto anche conto degli esiti dei percorsi man mano attuati;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari (ADM in entrambi i contesti) e/o di supporto psicologico/neuro-psichiatrico per la minore,
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità, eventualmente individuali, che possa aiutare le parti a cominciare ad aprire un canale di comunicazione maggiormente sereno e funzionale nell'interesse della figlia con percorsi anche individuali di psicoterapia e in generale ogni altro percorso di cura e supporti necessario o anche solo opportuno;
- di svolgere un accertamento psicodiagnostico diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale dei genitori, la situazione attuale della minore e la qualità della relazione dei medesima e ciascun genitore, il rispettivo contesto abitativo e affettivo, fornendo al Tribunale ogni elemento utile per assumere le decisioni più conformi all'interesse della minore in punto in responsabilità genitoriale e collocamento, se debba essere confermato o modificato l'assetto disposto (eventualmente con l'affido supersclusivo alla madre) con tutti i suggerimenti e le indicazioni, elaborando un progetto a lungo termine trasmettendo, ognuno per quanto di rispettiva competenza, una relazione esaustiva di aggiornamento (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473 bis. 27 c.p.c). entro e non pagina 6 di 9 oltre il 20 FEBBRAIO 2026 e con possibilità alle parti di presentare osservazioni alle relazione con le note sostitutive di udienza, segnalando in ogni caso eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
6) NOMINA ex art. 473 bis. 8 c.p.c. alla minore NATA IL 15.04.201 un Curatore Speciale, individuato CP_2 nella persona dell'avvocato ANTONELLA MARONGIU iscritta all'albo degli Avvocati di Milano, con delega anche ai sensi dell'art. 315 bis c.c.;
7) ASSEGNA al curatore speciale termine fino al 7 NOVEMBRE 2025 per il deposito di memoria difensiva;
8) PONE sull'accordo delle parti, a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento della figlia mediante versamento a con decorrenza dal rilascio dalla Parte_1 casa o comunque dal mese di novembre 2025 in via anticipata entro il 15 di ogni mese dell'importo mensile di €
350,00 (importo annualmente rivalutabile con indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee
Guida della Corte di Appello di Milano del 14.11.2017 come aggiornate al giugno 2025 qui integralmente richiamate;
9) DISPONE come da accordo, che la madre percepisca per intero l'AU della figlia (€ 190) che il padre dovrà girare alla madre immediatamente una volta percepito entro il 20 di ogni mese, con decorrenza da ottobre
2025;
10) PRENDE ATTO che le parti hanno concordato di chiudere il conto corrente comune dividendosi al 50% la somma residua ad oggi.
11) PRENDE ATTO che le parti hanno concordato che la figlia maggiorenne resti nella casa coniugale, concorrendo alle spese di casa in base alle sue possibilità e che comunque assumerà le decisioni che riterrà opportune essendo maggiorenne;
12) PRENDE ATTO che la parte attrice ha rinunciato all'assegno di mantenimento per sé con accettazione della rinuncia di parte convenuta e che le parti hanno rinunciare reciprocamente alle rispettive domande di addebito con contestuale accettazione della rinuncia di controparte.
13) PRENDE ATTO che le parti hanno rinunciano alle istanze istruttorie articolate rimettendosi ai poteri istruttori del Giudice in presenza di figli minori;
14) RISERVA all'esito l'eventuale ascolto della minore, solo ove necessario e non pregiudizievole per la stessa;
15) FISSA udienza che sin d'ora sostituisce ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 12 MARZO 2026 (ORE 10,00) per esame delle relazioni dei Servizi Sociali e documentazione acquisita, riservando all'esito ogni determinazione e valutazione in ordine alla prosecuzione del giudizio anche eventualmente con la fissazione di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c..
16) INVITA il presso il Tribunale di Milano ad inviare all'Ufficio tutti gli atti, solo ove non Controparte_3 coperti da segreto istruttorio, del procedimento penale pendente avverso , Controparte_1
Nato in ECUADOR il 28/04/1975, dovendosi adottare provvedimenti relativi ad una minore.
17) RIMETTE per la pronuncia di sentenza parziale di separazione al Collegio, che poi pronuncerà ordinanza di rimessione sul ruolo davanti al Giudice delegato per l'udienza sopra fissata”.
pagina 7 di 9 La causa, pertanto, limitatamente alla domanda sullo status, è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 8 ottobre 2025.
Sulla giurisdizione italiana e sulla legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste con riferimento alla pronuncia sullo status la giurisdizione del
Tribunale adito, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), i) del Regolamento UE 1111/2019, essendo entrambe le parti di cittadinanza ecuadoregna, ma avendo entrambe le parti residenza abituale in Italia.
È, altresì, applicabile legge italiana, ai sensi dell'art. 8, lett. a) del Regolamento UE 1259/2010, in quanto è la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Sul punto deve premettersi che le parti e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in data 17/10/2001 nel Comune di Quito- Ecuador (in seguito iscritto nei registri dello
Stato civile del Comune di Uscio: Anno 2017; atto n. 7; parte II;
serie C) in regime di comunione dei beni. Dalla loro unione sono nate le figlie (il 30.04.1997) e (il 15.04.2013, minorenne), Persona_1 CP_2
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto.
Orbene, nel caso di specie, le circostanze come riferite ed evidenziate dalle parti, le domande di addebito pur in seguito rinunciate, le ulteriori allegazioni e deduzioni di entrambe le parti, l'interruzione di una comunione effettiva di vita, portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti ex art. 151 1° comma c.c. stante la rinuncia alle reciproche domande di addebito con accettazione della rinuncia di controparte.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, all'udienza già fissata dal giudice Delegato con l'ordinanza sopra riportata ex art. 473 bis. 22
pagina 8 di 9 c.p.c., essendo opportuna la prosecuzione del giudizio per provvedere alle ulteriori domande delle parti, in attesa degli esiti degli accertamenti dei Servizi delegati, in vista anche di possibili e auspicabili ulteriori accordi, anche parziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, NON definendo il giudizio, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c. di e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in data 17/10/2001 nel Comune di Quito- Ecuador (in Controparte_1 seguito iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Uscio: Anno 2017; atto n. 7; parte II;
serie C) in regime di comunione dei beni;
2) PROVVEDE, in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
3) RISERVA alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese;
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Uscio perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 8 ottobre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE
Dott.ssa Maria Laura Amato
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