Articolo 1836 del Codice civile
Articolo 1835Articolo 1837
Versione
19 aprile 1942
Art. 1836.

(Legittimazione del possessore).

Se il libretto di deposito e' pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore e' liberata, anche se questi non e' il depositante.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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