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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 749/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carla Romana Raineri Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere Rel. dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 749/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) elettivamente domiciliati C.F._2 Parte_3 C.F._3 presso l'indirizzo telematico dell'Avv. Alessandro Gracis che li Email_1
rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Grandi n. 10, Controparte_1 P.IVA_1
VARESE presso lo studio dell'Avv. Cesare Bulgheroni che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA nonché
(P. IVA ) e (C.F. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
) elettivamente domiciliati in Via Terraggio n. 17, MILANO, presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Gaetano Del Borrello che li rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 19 APPELLATI nonché
(C.F. ) CP_4 C.F._5
C.F. ) CP_5 C.F._6
P. IVA ) Controparte_6 P.IVA_3
(P. IVA ) Controparte_7 P.IVA_4
P.IVA ) Controparte_8 P.IVA_5
APPELLATI CONTUMACI
avente ad oggetto: Morte
Per , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
In via preliminare di rito: si chiede la discussione orale della causa ex art. 352 comma 2 c.p.c..
Nel merito:
- espunta, in relazione alla dedotta responsabilità datoriale e di quella dei qui convenuti preposti, ogni contribuzione causale della vittima, la cui condotta anche imprudente dovrà così qualificarsi solo quale occasione del successivo suo infortunio lavoristico;
- espunta altresì, in relazione al rapporto circolatorio pedone-camion, una contribuzione causale del primo all'investimento attuato dal secondo o comunque ridottala al minimo;
- considerati gli esiti della C.T.U. cinematica ricostruttiva della dinamica del sinistro, depositata nel presente giudizio dal consulente nominato dalla Corte p.i. di Milano, che ha Persona_1
evidenziato le molteplici violazioni al C.d.S. commesse nel frangente dal conducente dell'autoarticolato investitore (artt. 141 co. 1 e 2 e 142 co. 7) e da (art. 21 co. 3 C.d.S. e Controparte_2 mancata vigilanza sull'operato dei propri prestatori di lavoro), e che ha altresì individuato la posizione della traccia più esterna del corpo del deceduto , riscontrabile sulla Persona_2 mascherina dell'autoarticolato che l'aveva investito, ad una distanza pari a meno di un metro lineare dal guard - rail;
- visti così gli artt. 2087 e 2054 co. 1 c.c. nonché gli artt. 122 e 144 C.d.A.;
pagina 2 di 19 - siano condannati, possibilmente in solido, ciascuno per il titolo che gli compete in relazione all'omicidio colposo di , avvenuto il 29.06.2007, e Persona_2 Controparte_1 CP_2 quest'ultima in uno con i convenuti suoi dipendenti e al risarcimento anche della CP_3 CP_5
quota di danno residua, pari ad 1/3 del totale già accertato in 2° grado e non ancora pagata agli attori suepigrafati (in forza della corrispondente riduzione applicata in appello, ex art. 1227 co. 1 c.c., connessa all'allora ritenuto fatto colposo della vittima primaria);
- per l'effetto, la condanna - di cui alla pag. 16 della sentenza cassata - sia estesa, in favore di ciascuna parte riassumente, anche in relazione alla somma capitale residua di € 73.760, sino ad ora non attribuita, corrispondente cioè a quella parte dei danni pro capite che aveva subito per ciascun figlio la riduzione di cui all'art. 1227 co. 1 c.c. [221.280 - 73.760 (1/3) = 147.520] di cui alla pagina
14 della sentenza di 2° grado.
Il tutto maggiorato della rivalutazione dalla pubblicazione delle Tabelle di Milano edizione 2018 alla data dell'emananda sentenza e degli interessi compensativi così come liquidati in 2° grado, ovvero col sistema equitativo degli interessi al saggio legale sulle somme riconosciute dalla data del sinistro al saldo, in considerazione delle plausibili perdite finanziarie che tali somme avrebbero evitato al patrimonio degli attori se fossero state tempestivamente pagate e reinvestite sfruttando la naturale fruttuosità del denaro.
Spese di lite interamente liquidate. In relazione al 1° e 2° grado di giudizio facendo riferimento a quelle già stimate e pagate ex art. 91 c.p.c.; in relazione a quelle di 3° e 4° grado (giudizio di legittimità e rinvio) interamente distratte ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara intestatario, giusta le note spese che saranno dimesse con la memoria di replica.
Per : Controparte_1
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma – ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
IN PRINCIPALITA': accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva o concorrente di e/o di terzi con esclusione di responsabilità per Persona_2 CP_4
e mandare conseguentemente esente da responsabilità ed obbligazione ,
[...] Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA
pagina 3 di 19 accertare il preponderante grado di responsabilità di e/o di terzi nella determinazione Persona_2
del sinistro, comunque in misura non inferiore al 70%, e ripartire, conseguentemente, secondo il grado di responsabilità degli originari convenuti i danni sofferti da , Parte_4
, eredi di , già determinati nel quantum dalla sentenza n.835/19 della Parte_3 Persona_2
Corte Ecc.ma, sezione I.
Condannare chi di ragione a rifondere a le spese del giudizio di Cassazione e del Controparte_1
presente giudizio e di tutti i precedenti gradi e fasi del giudizio.
Per : Controparte_2 Controparte_3
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma così giudicare
NEL MERITO
Respingere in quanto infondate in fatto ed in diritto tutte le domande ex adverso proposte.
Nella ipotesi di ritenuta rideterminazione delle quote di responsabilità nella causazione del sinistro, accertare la quota ascrivibile ad ed ai suoi addetti e Controparte_2 Controparte_3 CP_5 limitando l'esposizione degli stessi nella corrispondente misura e condannando i ricorrenti alla restituzione delle somme eventualmente percepite in eccesso rispetto alla quota di responsabilità ascritta ai concludenti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il fatto.
I.a. , dipendente della società addetta alla manutenzione di tratti Persona_2 CP_2
autostradali, il giorno 29 giugno 2007, dopo aver svolto attività di manutenzione e pulizia su un tratto della bretella autostradale lungo la Milano-Varese, in prossimità di uno svincolo, mentre si apprestava a raggiungere l'automezzo di servizio parcheggiato dall'altra parte della careggiata, venne investito da un automezzo di proprietà della società (ora CP_9 Controparte_7 [...]
, con rimorchio di proprietà della società Controparte_10 Controparte_11
condotto da ed assicurato da
[...] CP_4 Controparte_1
A seguito dell'investimento, , data la gravità delle lesioni, decedette. Persona_2
I.b. Il giudizio di primo grado
pagina 4 di 19 , e , quest'ultima anche nell'interesse della di lei figlia Parte_2 Parte_3 Parte_1
, in qualità di eredi di , convennero, davanti al Tribunale di Varese, con CP_12 Persona_2
atto di citazione del 13.01.2012, , CP_4 Controparte_10 Controparte_6
, , e
[...] Controparte_13 Controparte_8 CP_2 CP_5
, rispettivamente, questi ultimi, direttore tecnico e capocantiere di per Controparte_3 CP_2
ottenere la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni patiti da essi e dal loro congiunto.
Si costituirono, nel primo grado di giudizio, , , Controparte_13 Controparte_8
ed chiedendo il rigetto delle domande attoree. CP_5 Controparte_3 CP_2
Venne dunque dichiarata la contumacia dei convenuti , CP_4 Controparte_10
e di
[...] Controparte_6
Il Tribunale di Varese, previa escussione delle prove testimoniali richieste e respinta la richiesta di
CTU cinematica, con sentenza del 1.06.2016, n. 621/2016, rigettò le domande attoree, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
In sintesi, il Tribunale di Varese, sulla base del compendio probatorio versato in atti, e soprattutto alla luce della testimonianza resa in corso di giudizio dal testimone oculare , collega di Testimone_1
, ritenne che il comportamento di quest'ultimo fosse connotato da gravi profili di colpa, Persona_2 ritenuti dal giudice di primo grado “idonei ad integrare una condotta da porsi in rapporto di esclusività nella causazione dell'evento dannoso, tale pertanto da consentire di escludere non solo la responsabilità del conducente proprietario ex art. 2054 co. I, III c.c. e dell'assicurazione convenuta, ma anche, attesa la carenza di nesso causale, qualsivoglia profilo di illecito a qualsiasi titolo per le altre parti convenute, assorbita ogni valutazione in ordine ad eventuali profili di colpa in capo a queste ultime” (vd. pag. 7 della sentenza).
I.c. Il giudizio di appello
Gli eredi di proponevano appello avverso la suddetta decisione, chiedendone la Persona_2
riforma.
Si costituivano, in giudizio d'appello, , , Controparte_13 Controparte_8 CP_2
e , chiedendo, in via preliminare, l'accertamento
[...] CP_5 Controparte_3 dell'inammissibilità dell'impugnazione proposta nonché, nel merito, il rigetto della stessa.
Restavano contumaci , e CP_4 Controparte_10 Controparte_6
pagina 5 di 19 La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 835/2019, pubblicata in data 22.02.2019, così disponeva:
“La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando in contumacia di Controparte_10
e nel contraddittorio delle altre
[...] Controparte_14 CP_4
parti, in riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da , e , nei limiti Parte_1 Parte_2 Parte_3 di cui in motivazione e, per l'effetto
2) Condanna , CP_4 Controparte_15 Controparte_6
, e , in via tra loro CP_2 CP_5 Controparte_3 Controparte_13
solidale, al risarcimento del danno in favore di , e Parte_1 Parte_2 [...]
, che si liquida in complessivi euro 147.520,00 per ciascuno di essi, oltre interessi legali Pt_3
dal fatto al pagamento;
3) Rigetta la domanda risarcitoria svolta da nell'interesse della minore Parte_1 Per_3
;
[...]
4) Pone a carico solidale dei convenuti: , CP_4 Controparte_10
, e Controparte_6 Controparte_13 CP_2 CP_5
, le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi euro Controparte_3
27.804,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. per il primo grado, e in euro 17.628,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, I.V.A. e
C.P.A., oltre 2.556,00 per spese, per il presente grado;
5) Dichiara interamente compensate le spese del giudizio, per entrambi i gradi, tra gli attori e
Parte_5
In breve, la Corte d'Appello di Milano riteneva che il giudice di primo grado non avesse fatto un buon governo dei principi, richiamati nella sentenza gravata, della prova c.d. “diretta” e della prova c.d.
“indiretta”, riferiti all'applicazione dell'art. 2054 c.c., non valutando in modo adeguato i concorrenti profili di responsabilità in capo ai convenuti, risultati accertati e tali da porsi in rapporto eziologico con l'incidente.
pagina 6 di 19 Nello specifico la Corte, pur accertando, come il Tribunale, un comportamento colposo della vittima, che attraversava la strada in modo repentino ed incauto, si discostava dalle conclusioni cui era approdato il giudice di prime cure, secondo il quale quel comportamento colposo avrebbe reso ineluttabile il sinistro anche laddove gli altri agenti coinvolti avessero tenuto un comportamento diligente.
Difatti, la Corte in primo luogo affermava che appariva acclarato come il conducente dell'automezzo
, allorché aveva investito , procedesse a velocità CP_9 CP_4 Persona_2
superiore a quella massima consentita e non avesse offerto alcuna prova alcuna di avere messo in atto manovre atte a scongiurare la collisione con il pedone, nell'assenza di riscontri obiettivi di un tentativo di frenata o di cambio di direzione. In secondo luogo, rilevava che e per essa i suoi CP_2
preposti e , non avevano adeguatamente segnalato la presenza di Persona_4 Controparte_3 operai al lavoro lungo la strada. Osservava, dunque, la Corte d'Appello, “è infatti ragionevole ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che: i) laddove avesse segnalato in modo Controparte_2
adeguato i lavori in corso, il avrebbe ben potuto ridurre la velocità, adeguandola alle CP_4
circostanze e, essendo allertato avrebbe potuto farsi trovare più pronto a gestire una situazione di emergenza;
ii) laddove lo stesso avesse rispettato il limite di velocità, e comunque mantenuto CP_4
una velocità adeguata alle circostanze, avrebbe potuto frenare e rallentare in modo tale che, quand'anche ciò non fosse valso ad arrestare del tutto il mezzo, l'impatto con il pedone avrebbe potuto avere un esito meno grave, o il pedone stesso avrebbe avuto il tempo di reagire” (vd. pagg. 12-13 della sentenza).
La Corte concludeva per l'assenza di responsabilità in capo alla convenuta , Controparte_8
essendo risultato provato che non avesse avvisato la committente della presenza del cantiere, CP_2
e, quindi, non potesse essere anche a quest'ultima attribuita la mancata segnalazione dei lavori.
La Corte riteneva poi assorbito il terzo motivo di appello con riferimento alla responsabilità delle altre parti convenute e rigettava il quinto motivo con il quale si chiedeva di ammettere la CTU cinematica volta a chiarire le discrasie presenti tra il contenuto della testimonianza oculare e gli elementi di prova raccolti in giudizio ritenendo che, invero, la dichiarazione resa dal era attendibile in quanto TE
questi aveva risposto con lucidità e precisione alle domande.
pagina 7 di 19 Con riferimento al quantum, il giudice d'appello, applicando l'art. 2055 c.c., ripartiva in egual misura la responsabilità del sinistro tra: i) la vittima;
ii) il conducente del mezzo investitore, , in CP_4
solido con la società nonché in Controparte_16
solido con , e iii) in solido con il direttore tecnico della Controparte_13 CP_2
società, ed il responsabile del cantiere, . Decurtava, dunque, dal CP_5 Controparte_3
quantum risarcitorio liquidato in favore degli eredi sulla base delle tabelle milanesi, la frazione di un terzo in ragione della confermata corresponsabilità della vittima nella produzione dell'evento dannoso.
I.d. Il giudizio di legittimità
Avverso la sentenza pronunciata in sede di appello , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi.
Hanno resistito con distinti controricorsi da un lato e Controparte_1 CP_2 CP_5
e dall'altro. Controparte_3
Quest'ultimi hanno proposto tre motivi di ricorso incidentale, cui gli eredi hanno resistito con R_
autonomo controricorso.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 39257/2021 del 17 gennaio 2022, ha accolto i primi due motivi di ricorso principale, ha ritenuto assorbiti gli altri ed ha rigettato il ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio in cassazione.
II. Il presente giudizio di rinvio
Il giudizio è stato tempestivamente riassunto da , e i Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali hanno chiesto alla Corte di rideterminare la quota di responsabilità in capo ai convenuti preposti, espunta ogni contribuzione causale della vittima, e, per l'effetto, di condannarli, in solido fra loro, ciascuno per il titolo di competenza, al risarcimento integrale del danno, così come già quantificato.
Si è costituita nel presente giudizio di rinvio , la quale ha concluso chiedendo di Controparte_1
accertare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva o concorrente di R_
, con esclusione di responsabilità del conducente .
[...] CP_4
Del pari, si sono costituiti in giudizio, tramite il medesimo procuratore, e CP_2 CP_3
, i quali hanno concluso chiedendo il rigetto delle domande ex adverso proposte.
[...]
pagina 8 di 19 , e sono stati Controparte_14 CP_4 Controparte_8 CP_5
dichiarati contumaci.
Con ordinanza del 16.02.2023 questa Corte ha disposto CTU cinematica sul seguente quesito:
“visionati i documenti in atti e in particolare il rapporto stradale, lette le dichiarazioni del teste oculare , letti gli atti, sentite le parti e i loro consulenti, accerti il CTU la dinamica del sinistro di TE causa, individuando, ove possibile, il punto d'urto e le violazioni aventi rapporto eziologico con
l'evento; evidenzi la compatibilità delle dichiarazioni del teste oculare con gli elementi oggettivi risultanti dal rapporto stradale e dai documenti acquisiti” .
Espletata la CTU, le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza cartolare del 12.06.202, ed hanno in seguito depositato i propri scritti difensivi conclusionali. Su istanza ex art. 352 c.p.c. del procuratore di parte appellante la Corte ha fissato, per la discussione orale della causa dinnanzi al
Collegio, l'udienza del 20 novembre 2024 ed in pari data la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Questa è stata discussa nella camera di consiglio del 21.11.2024.
III. Le osservazioni della Corte:
Il thema decidendum attiene all'accertamento della responsabilità, nella causazione dell'evento occorso, della vittima e, in via generale, alla ripartizione delle differenti quote di Persona_2 responsabilità del conducente dell'autoveicolo, , e della società datrice di lavoro CP_4
(di seguito anche solo , nonché di e in Controparte_2 CP_2 CP_5 Controparte_3
qualità, rispettivamente, di direttore tecnico e di responsabile del cantiere.
Difatti, nell'ordinanza di rinvio, la Corte di Cassazione ha ritenuto la mera apparenza della motivazione resa dalla Corte d'Appello per aver ripartito la responsabilità in “tre gruppi, in modo equivalente, senza considerare i diversi profili di diligenza violati ed i diversi apporti causali nella produzione del danno”. In particolare, la S.C. ha osservato: “non è dato comprendere [, infatti,] in base a quale ragionamento logico – giuridico la Corte di merito, dopo aver premesso che la responsabilità del sinistro fosse addebitabile a più concause tutte concorrenti alla produzione dell'unico evento, abbia omesso di vagliare le singole causae petendi ed abbia, incomprensibilmente, posto tutte le singole concause sullo stesso piano applicando l'art. 2055 ult. co. c.c. tra la vittima del sinistro, il conducente del mezzo investitore in solido con le società proprietarie del veicolo e del rimorchio e con
[...]
nonché con il Direttore tecnico di il responsabile del cantiere e la Controparte_13 Controparte_2 stessa appaltatrice dei lavori” (cfr. pag. 7 dell'ordinanza). Controparte_2
pagina 9 di 19 Pertanto, a questa Corte è stato demandato l'accertamento della responsabilità dei soggetti coinvolti, condotto tenendo conto dell'incidenza eziologica delle singole condotte sull'evento morte.
A tal fine, dovendosi vagliare adeguatamente l'accadimento dell'infortunio, la Corte ha disposto l'espletamento di CTU cinematica.
Ed allora va premesso che la CTU espletata risulta accurata ed esaustiva, né le parti, dopo il suo deposito, le hanno rivolto critica alcuna, di tal ché le argomentazioni e le conclusioni del consulente possono essere interamente recepite.
Il consulente, riassumendo gli esiti dei propri articolati accertamenti, ha rilevato che Persona_1
(come, testualmente, si ritrascrive dalle pagg. 39 e ss. dell'elaborato depositato):
- nell'organizzazione dei lavori in luogo, non si è attenuta alle norme, CP_2
comportamenti e buone prassi, prescritte dalle norme e dai riferimenti di vario livello, omettendo di segnalare la presenza di lavori e di lavoratori sulla carreggiata ed omettendo di segnalare i lavori all'ente autostrade, affinché attivasse le segnalazioni di sua competenza;
- la visibilità sul raccordo risultava buona e il conducente dichiarava di aver visto il pedone. Vi è stata pertanto certamente l'inosservanza del disposto dell'art. 141 C.d.S. (E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione), oltre
a quella relativa al mancato rispetto dell'art. 142/7 per il quale è stata elevata contravvenzione al signor . Parte_6
- l'investito, prima del suo spostamento improvviso dal margine della corsia adiacente il guard- rail non risulta aver effettuato alcuna scansione visiva del tratto stradale verso la SP1, la cui corsia si accingeva ad attraversare. Si rileva imprudenza in tale comportamento.
Il CTU ha dunque posto in evidenza la sussistenza di colpe concorrenti.
Ed in effetti, sulla scorta di tutte le emergenze processuali e della stessa CTU, la Corte rileva quanto segue, in punto di ricostruzione del fatto.
pagina 10 di 19 Il collega di lavoro del e testimone oculare dell'investimento, , è stato sentito più Tes_2 Testimone_1 volte, come ricostruito dal CTU alle pagine da 18 a 24 dell'elaborato, sia dalla Sottosezione di Polizia
Stradale Busto Arsizio – Olgiate Olona che dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Varese, venendo infine escusso nel giudizio di primo grado all'udienza del 29.05.2013. Dal complesso delle dichiarazioni del , mai contraddettosi, si ricava che il , il giorno dell'infortunio, dopo aver TE R_
svolto le proprie mansioni di raccolta rifiuti in zona erbosa al confine con la carreggiata stradale, al di qua della sicurvia, ad un certo punto, con il presumibile intento di raggiungere proprio il con il TE
sacco dei rifiuti raccolti, ha scavalcato la stessa sicurvia e si è incamminato, per un tratto, lungo il margine destro della carreggiata, dando le spalle alla direzione del traffico veicolare, sinché, senza voltarsi per previamente verificare che non stessero sopraggiungendo veicoli, si è girato alla propria sinistra iniziando l'attraversamento della carreggiata. In quel preciso momento è giunto alla sua altezza l'autoarticolato condotto da , che, essendosi il Fiorillo staccato dal guard rail per CP_4 impegnare la carreggiata, lo ha investito. Solo dopo l'impatto il ha iniziato a frenare, CP_4
trascinando in avanti con sé il corpo del , per fermarsi alla distanza di alcuni metri dal punto R_ dell'impatto.
Il ha chiaramente affermato che la condotta del fu sorprendentemente1 contraria alla TE R_
prassi di sicurezza che la squadra seguiva abitualmente, per la quale gli operai, al fine di attraversare la carreggiata, scavalcavano il guard rail solo dopo aver raggiunto un punto dalla visuale aperta (ed essersi ovviamente assicurati che non sopraggiungesse nessuno).
Il ha anche affermato che il cantiere temporaneo era privo di cartellonistica stradale2 (di tal ché il TE
, nell'imboccare il tratto stradale dove è avvenuto l'investimento, non poteva aver incontrato CP_4
alcun avviso della presenza di operai sulla carreggiata), il ché trova conferma nel fatto che il capo cantiere sia stato “contravvenzionato ex art 21 3° e 4° comma (sul verbale si legge art. 121/ CP_3
3°-4° n.d.r.) in quanto eseguiva lavori sulla strada omettendo di adottare gli opportuni accorgimenti per rendere visibile il personale addetto e esposto al traffico” (CTU, pag. 39). Per parte propria il conducente dell'autoarticolato IO viaggiava, sul tratto di strada in cui è avvenuto l'investimento, a velocità costantemente superiore al limite vigente dei 40 km/h, come dal
CTU accertato attraverso l'esame del disco cronotachigrafo, sostanzialmente compresa tra i 40 e i 50
Km/h.
Lo stesso , sentito il 29.06.2007, e poi sottopostosi ad interrogatorio formale nel corso del CP_4
giudizio di primo grado, pur sostenendo di avere viaggiato a velocità ridotta e di aver cercato di rallentare (circostanze entrambe esclude dal CTU in ragione dell'esame del disco cronotachigrafo), ha riconosciuto di avere avvistato la presenza del sulla carreggiata dopo che aveva imboccato la R_
rampa di accesso autostradale3.
Tutto ciò premesso, è opportuno richiamare, in breve, innanzitutto i principi giurisprudenziali che governano la materia della responsabilità da infortunio stradale.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento pedonale -stante l'esistenza di una presunzione di colpa in capo al conducente di veicoli ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c.- la responsabilità di quest'ultimo è esclusa solo quando risulti provato che non vi fosse da parte del medesimo alcuna possibilità di prevenire l'evento: situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (cfr. Cass. Civ.
2433/2024). L'accertamento del comportamento colposo del pedone non è sufficiente, infatti, ad affermare la sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione posta a proprio carico, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 8663/2017). 3 “percorrevo la rampa di entrata in A8 carr. Nord dello svincolo di Buguggiate, e nel tratto rettilineo a doppio senso di circolazione antecedente la corsia di accelerazione. Viaggiavo a velocità ridotta e notavo un operaio con un sacco in spalla che camminava sul margine destro della carreggiata, vicino al guardrail, con direzione immissione autostrada carreggiata Nord. Improvvisamente, l'operaio, al mio sopraggiungere, repentinamente, senza voltarsi per avvedersi se stava sopraggiungendo qualche veicolo, attraversava la carreggiata ma nonostante tentassi di rallentare lo investivo e lo trascinavo per qualche metro. Preciso che non ricordo se l'operaio indossasse o meno il kit fluorescente o qualsiasi indumento fluorescente dopodiché mi fermavo poco più avanti e l'attendevo l'arrivo dei soccorsi. N.B.: Voglio precisare che sul posto non era presente alcuna segnaletica che avvertisse sulla presenza di operai al lavoro in autostrada” pagina 12 di 19 Detto ciò, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Cass. Civ. 842/2020). La medesima ordinanza resa dalla S.C. recentemente, e richiamata dall'odierno appellante, del resto, chiarisce che “né l'ordinanza n. 5627 del
2020 né la sentenza n. 8663 del 2017 spostano le regole generali della responsabilità civile in senso sbilanciato, cioè a favore esclusivo del pedone e necessariamente contro il conducente del mezzo. E' evidente – e in tal senso la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata e va ribadita – che su quest'ultimo grava un dovere di attenzione e di prudenza maggiore, non fosse altro che per
l'evidente incomparabile differenza tra la pericolosità del mezzo meccanico e la situazione inerme del pedone. Ma quello che il Collegio oggi ritiene di dover riaffermare è che la lettura combinata degli artt. 1227 e 2054, primo comma, cod. civ. esige, da parte del giudice di merito, che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame.”
Altrettanto è opportuno premettere, in breve, i principi giurisprudenziali che governano la materia della responsabilità da infortunio sul lavoro.
Non v'è dubbio infatti che nella fattispecie, atteso che il pedone investito non era solo tale, ma era al contempo un lavoratore, alle dipendenze della società che gestiva il cantiere per conto di CP_2
, al tema del concorso di colpa del pedone con il conducente del veicolo che l'ha Controparte_8
investito si affianchi il tema del concorso di colpa del lavoratore con il datore di lavoro che abbia omesso di adottare, o di verificare che venissero in concreto dai suoi preposti adottate, cautele atte a garantire la sicurezza del luogo di lavoro, in questo caso appunto coincidente con una sede stradale.
pagina 13 di 19 Ebbene, la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito (cfr. Cass. Civ. n. 30679/19, citata del resto dagli stessi appellanti) che “la portata pervasiva dell'obbligo datoriale di protezione, radicato in principi cardine dell'ordinamento (art. 32 Cost., sulla tutela della salute;
art. 2, sulla preminenza della persona umana rispetto ad ogni altro valore)”, tale da poter essere del tutto escluso, in caso di infortunio sul lavoro, solo in caso di cosiddetto rischio elettivo, ovvero allorquando il lavoratore ponga in essere un comportamento volontario palesemente abnorme e svincolato da qualsiasi forza maggiore o necessità, non esclude purtuttavia “che il comportamento colposo del lavoratore, autonomamente intrapreso ma tale da non integrare gli estremi del rischio elettivo, possa determinare un concorso di colpa, da regolare ai sensi dell'art. 1227 c.c. (così Cass. 13 febbraio 2012, n. 1994, in motivazione, Cass. 14 aprile 2008, n. 9817; Cass. 17 aprile 2004, n. 7328; ma anche, in ambito previdenziale e di regresso,
Cass. 3 settembre 2018, n. 21563; Cass. 20 luglio 2017, n. 17917; Cass. 2 febbraio 2010, n. 2350) allorquando l'evento dannoso non possa dirsi frutto dell'incidenza causale decisiva del solo inadempimento datoriale, ma derivi dalla indissolubile coesistenza di comportamenti colposi di ambo le parti del rapporto di lavoro. L'inadempimento datoriale agli obblighi di prevenzione non è infatti in sè incompatibile con l'esistenza di un comportamento del lavoratore qualificabile come colposo, in quanto di ciò non vi è traccia negli artt. 2087 e 1227 c.c., nè in alcuna altra norma dell'ordinamento.
D'altra parte le norme sanciscono l'obbligo del lavoratore di osservare i doveri di diligenza (art. 2104
c.c.), anche a tutela della propria o altrui incolumità (ratione temporis, D.P.R. n. 547 del 1955. art. 6;
D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 5; ora D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 20) ed è indubbia la sussistenza di tratti del sistema prevenzionistico che coinvolgono anche i lavoratori (v. Cass. pen. 10 febbraio 2016, n.
8883), così come è scontato che i rapporti interprivati restino regolati, senza che metta qui conto una qualche più specifica dimostrazione in proposito, anche dal generalissimo principio di autoresponsabilità per le proprie azioni.”.
E' alla luce di tutti principi sin qui esposti che deve essere letta la vicenda per cui è causa, al fine di compiere la valutazione in ordine alla ripartizione delle responsabilità. Si consideri pertanto quanto segue.
pagina 14 di 19 Il conducente dell'autoarticolato non ha offerto in giudizio prova di aver fatto tutto quanto possibile per evitare il danno, ed anzi può tranquillamente dirsi che, per quanto è emerso, nulla abbia fatto: pur avendo avvistato la presenza del sulla carreggiata, che camminava rasente al guard rail, non ha R_
accennato a rallentare, né ha utilizzato il dispositivo di segnalazione acustica per allertarlo del suo sopraggiungere, approssimandosi al medesimo alla considerevole velocità di quasi 50 km/h. Proprio nel fare ciò ha palesemente violato l'art. 141 del Codice della Strada (venendo infatti per questo sanzionato dalla Polstrada), che impone al conducente di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
Detto ciò, ad avviso della Corte la condotta incauta del è evidente ed eziologicamente rilevante. R_
In primo luogo, lo stesso ha inopinatamente scavalcato il guard rail per mettersi a camminare R_
rasente al medesimo, dando le spalle alla direzione di provenienza del traffico veicolare. Nel far ciò, ha per primo posto sé stesso in una condizione di pericolo. In secondo luogo, senza neppure voltarsi per accertarsi che nessun veicolo sopraggiungesse, ha improvvisamente tentato l'attraversamento staccandosi dal guard rail per impegnare la carreggiata.
Il CTU, esaminando la parte frontale dell'autoarticolato, ha individuato il punto di impatto a poca distanza dallo stemma centrale Mercedes posto sulla maschera frontale del mezzo, così concludendo
“l'impronta del corpo sulla mascherina, larga circa 0.50 m, in relazione alla posizione dell'autoarticolato sulla sua corsia di marcia, deve essere posizionata ad una distanza minima compresa tra 0.80 e 1.30 m dal guard-rail” (pag. 49 dell'elaborato), il ché vuol dire che il , R_ allorché è avvenuto l'impatto, non si trovava affatto rasente al guard rail, come se fosse stato investito mentre procedeva nel suo cammino, bensì aveva senz'altro iniziato la manovra di attraversamento. Che ciò abbia fatto in modo del tutto repentino e imprevedibile è stato testimoniato dal teste oculare TE 4. 4 Il , anziché continuare rasente al guard-rail che aveva scavalcato, senza motivo, improvvisamente si portava al R_ centro della corsia intenzionato ad attraversare senza voltare lo sguardo alla propria sinistra, senso di marcia da cui stava provenendo un autotreno. Dichiarazioni rese alla Polstrada il 20.07.2007 (pag. 20 della CTU). pagina 15 di 19 Tale condotta, per quanto non certamente tale da escludere la concorrente colpa dell'investitore, si è posta in termini eziologicamente rilevanti poiché non è dato ritenere, e certamente non ha in tal senso concluso il CTU, che, se il avesse semplicemente continuato a camminare rasente al guard rail, R_ per quanto già tale condotta non fosse ispirata a prudenza, l'autoarticolato, pur sopravvenendo a velocità pari a 50 km/h, non avrebbe semplicemente potuto sfiorarlo senza danno alcuno, e, comunque, senza impattare frontalmente nel suo corpo così da agganciarlo, per poi trascinarlo in modo da cagionare le lesioni che ne hanno provocato la morte. Dalla CTU si trae che l'impatto del con R_
l'autotreno fu frontale, tant'è che l'esame autoptico ha rilevato (tra l'altro) la frattura delle costole, e le successive gravissime lesioni sono derivate dal trascinamento del corpo agganciato proprio dal paraurti frontale della motrice5.
Detto ciò, con riferimento ad (e per essa ai suoi preposti, di cui la stessa risponde ex CP_2 CP_2 art. 1228 c.c.), è certo che il giorno dell'infortunio siano mancate tanto la segnalazione del cantiere alla committente (profilo di colpa specificamente attribuito al , quanto, Controparte_8 CP_5 ed è ciò che in concreto rileva in questa sede, l'apposizione di adeguata segnaletica -indicante la presenza del cantiere temporaneo, di lavori in corso, della presenza di uomini sulla strada- in entrambe le direzioni del traffico veicolare rispetto all'area del cantiere medesimo (profilo di colpa specificamente attribuito al ). CP_3
Segnatamente, presso lo svincolo di Buguggiate teatro del sinistro: all'inizio della rampa di uscita dall'autostrada A/8 gli operai alle dipendenze di coordinati quel giorno dal , CP_2 CP_3 avevano posizionato il furgoncino a dotato sul retro di freccia luminosa oltre a un cartello “lavori in corso” (così dichiarato dal teste all'udienza del 29.05.2013), mentre sulla rampa di entrata TE nell'autostrada, direzione Varese, ovvero sulla rampa percorsa dall'investitore , non avevano CP_4
posizionato alcuna segnaletica. 5 “……che le fratture dalla costa 3 alla 7 (indicate nella relazione medico legale in atti) risultano ubicate ad un'altezza compatibile con l'impronta delle rotture sulla mascherina anteriore della motrice, mentre quelle all'arto inferiore sinistro risultano riconducibili al contatto con il paraurti dell'autocarro, ed infine le estesissime lesioni da scuoiamento, con messa a nudo dei componenti scheletrici, dei piani muscolari e fasciali, e le altre gravi lesioni indicate nel referto autoptico, risultano compatibili con un rotolamento non naturale, dato verosimilmente dalla movimentazione in avanti del corpo da parte della parte inferiore del paraurti anteriore della motrice;
che dalla posizione dei danneggiamenti frontali sulla motrice si desume che l'investito non poteva essere “attaccato" al guard-rail..” pag. 49 della CTU. pagina 16 di 19 L'omessa adozione del presidio di sicurezza, di cui risponde ex art. 2087 c.c., si è posta quale CP_2 antecedente causale dell'infortunio al pari dell'incauta condotta del Fiorillo: ha CP_2
oggettivamente consentito che il si trovasse a lavorare in un cantiere stradale non sicuro, e il R_
, posizionandosi senza necessità sulla carreggiata e iniziandone poi l'incauto attraversamento, R_ ha trasformato il rischio in pericolo concreto, contribuendo a cagionare l'infausto evento.
Altrettanto paritario, ad avviso di questa Corte, il contributo causale del , che, violando il CP_4
Codice della Strada, ha imboccato la rampa a velocità superiore al limite consentito, e, avvistato il e compresa quindi la situazione di pericolo, non ha rallentato né ha posto in essere alcuna R_ manovra per evitare l'investimento.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, il concorso colposo del R_ medesimo nella determinazione dell'evento deve essere affermato, e che lo stesso deve essere quantificato in misura di 1/3.
Per i restanti 2/3 rispondono della causazione del danno il , che risponde in solido con le due CP_4
società proprietarie del mezzo nelle sue diverse componenti (art. 2054, c.3, c.c.) ed il datore di lavoro che risponde in solido con i preposti che materialmente, a due diversi titoli, hanno omesso la CP_2
predisposizione dei presidi di sicurezza.
Non è stato poi dalle parti richiesto alla Corte, a fini di eventuale regresso, di provvedere a determinare percentualmente le singole colpe, tra e ovvero tra , CP_2 CP_3 CP_5 CP_4 [...]
(ora e Controparte_10 Controparte_10 Controparte_6
i quali tutti devono essere condannati in solido al risarcimento del danno in favore degli
[...] appellanti nell'importo complessivo di euro 442.560,00 -pari ai 2/3 di euro 663.840,00, importo già liquidato dalla Corte di Appello nel precedente giudizio ed al quale tutte le parti hanno fatto acquiescenza- e, quindi, al pagamento della somma di euro 147.520,00 in punto capitale per ciascuno degli appellanti medesimi. Trattasi di somma deve ritenersi liquidata dal precedente giudice di appello in misura già comprensiva della rivalutazione dalla data del fatto alla data della liquidazione stessa, e cioè alla data del 11.09.2018. Spettano agli appellanti l'ulteriore rivalutazione, e gli interessi legali sulla somma per come annualmente rivalutata, dalla data del 11.09.2018 alla data della presente sentenza (così Cass. Civ. SS.UU. n. 1712/95), e spettano altresì, sull'importo così complessivamente determinato, gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
IV. Le spese di lite
pagina 17 di 19 In tema di spese processuali, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa dalla Corte di Cassazione anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, alla luce dell'esito complessivo della lite (v. fra le più recenti Cass. 15506/18 “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello,
e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato”).
La liquidazione deve essere effettuata per ciascuna fase, tenuto conto del valore della lite, nonché tenuto conto del DM applicabile all'esito del singolo grado di giudizio.
Pertanto: le spese di lite, dato l'esito complessivo della stessa, possono essere compensate tra le parti in misura di 1/3 e per il resto seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10.03.2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/08/2022 n. 147, per il presente grado di giudizio), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa dello scaglione di riferimento, secondo il valore della causa determinato in ragione del decisum, avuto riguardo alle attività concretamente effettuate, con la richiesta maggiorazione ex art. 4, comma 2, DM 55/2014 per il presente giudizio di rinvio, in quanto obbligatoria per le prestazioni di difesa completate dopo il
23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n.
147.
Le spese di CTU, dato l'esito, vengono poste in via definitiva a carico solidale di tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando a seguito di rinvio dalla Cassazione sull'appello proposto da , e , in riforma della sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3
del Tribunale di Varese n. 621/2016 del 01.06.2016 così provvede:
1) accerta la responsabilità dei convenuti , CP_4 Controparte_2 Controparte_14
ora
[...] Controparte_10 Controparte_10
e nella causazione del sinistro per cui è causa,
[...] Controparte_3 CP_5 nella misura dei 2/3, e per l'effetto pagina 18 di 19 2) condanna , CP_4 Controparte_2 Controparte_1 Controparte_14
ora
[...] Controparte_10 Controparte_10
e in solido fra loro, al pagamento in favore di
[...] Controparte_3 CP_5 Parte_1
, e della somma di euro 147.520,00 ciascuno, oltre
[...] Parte_2 Parte_3
rivalutazione monetaria e interessi legali come da motivazione;
3) compensa le spese di lite in ragione di 1/3;
4) condanna , Controparte_13 CP_4 Controparte_10
ora Controparte_10 Controparte_6 CP_2
e , in solido fra loro, a rifondere a ,
[...] CP_5 Controparte_3 Parte_1
e i restanti 2/3 delle spese di lite, quota così liquidata: Parte_2 Parte_3
- per il primo grado di giudizio in complessivi euro 14.258,00, oltre rimborso spese forfetario
15% ed oneri di legge;
- per l'appello in complessivi euro 9.040,00 oltre rimborso spese forfetario 15% ed oneri di legge;
- per il giudizio di legittimità in complessivi euro 6.840,00 oltre rimborso spese forfetario 15% ed oneri di legge;
- per il presente giudizio di rinvio in complessivi euro 17.719,64 oltre rimborso spese forfetario
15% ed oneri di legge;
5) pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di C.T.U. così come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21.11.2024.
Il Consigliere est. Il Preside nte
Beatrice Siccardi Carla Romana Raineri
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Ancora oggi non riesco a capacitarmi come, il mio collega, possa aver messo in atto quella manovra anche per l'esperienza di 20 anni che aveva nel settore”. Dichiarazioni rese alla polizia stradale in data 20.07.2007, riportate a pag. 18 della CTU. 2 “Non erano stati messi dei cartelli di lavoro in corso, né in vicinanza del furgone, né all'entrata dello svincolo”: dichiarazioni rese all'udienza del 29.05.2013 dinanzi al Tribunale di Varese. pagina 11 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carla Romana Raineri Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere Rel. dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 749/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) elettivamente domiciliati C.F._2 Parte_3 C.F._3 presso l'indirizzo telematico dell'Avv. Alessandro Gracis che li Email_1
rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Grandi n. 10, Controparte_1 P.IVA_1
VARESE presso lo studio dell'Avv. Cesare Bulgheroni che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA nonché
(P. IVA ) e (C.F. Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
) elettivamente domiciliati in Via Terraggio n. 17, MILANO, presso lo studio C.F._4 dell'Avv. Gaetano Del Borrello che li rappresenta e difende come da delega in atti pagina 1 di 19 APPELLATI nonché
(C.F. ) CP_4 C.F._5
C.F. ) CP_5 C.F._6
P. IVA ) Controparte_6 P.IVA_3
(P. IVA ) Controparte_7 P.IVA_4
P.IVA ) Controparte_8 P.IVA_5
APPELLATI CONTUMACI
avente ad oggetto: Morte
Per , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
In via preliminare di rito: si chiede la discussione orale della causa ex art. 352 comma 2 c.p.c..
Nel merito:
- espunta, in relazione alla dedotta responsabilità datoriale e di quella dei qui convenuti preposti, ogni contribuzione causale della vittima, la cui condotta anche imprudente dovrà così qualificarsi solo quale occasione del successivo suo infortunio lavoristico;
- espunta altresì, in relazione al rapporto circolatorio pedone-camion, una contribuzione causale del primo all'investimento attuato dal secondo o comunque ridottala al minimo;
- considerati gli esiti della C.T.U. cinematica ricostruttiva della dinamica del sinistro, depositata nel presente giudizio dal consulente nominato dalla Corte p.i. di Milano, che ha Persona_1
evidenziato le molteplici violazioni al C.d.S. commesse nel frangente dal conducente dell'autoarticolato investitore (artt. 141 co. 1 e 2 e 142 co. 7) e da (art. 21 co. 3 C.d.S. e Controparte_2 mancata vigilanza sull'operato dei propri prestatori di lavoro), e che ha altresì individuato la posizione della traccia più esterna del corpo del deceduto , riscontrabile sulla Persona_2 mascherina dell'autoarticolato che l'aveva investito, ad una distanza pari a meno di un metro lineare dal guard - rail;
- visti così gli artt. 2087 e 2054 co. 1 c.c. nonché gli artt. 122 e 144 C.d.A.;
pagina 2 di 19 - siano condannati, possibilmente in solido, ciascuno per il titolo che gli compete in relazione all'omicidio colposo di , avvenuto il 29.06.2007, e Persona_2 Controparte_1 CP_2 quest'ultima in uno con i convenuti suoi dipendenti e al risarcimento anche della CP_3 CP_5
quota di danno residua, pari ad 1/3 del totale già accertato in 2° grado e non ancora pagata agli attori suepigrafati (in forza della corrispondente riduzione applicata in appello, ex art. 1227 co. 1 c.c., connessa all'allora ritenuto fatto colposo della vittima primaria);
- per l'effetto, la condanna - di cui alla pag. 16 della sentenza cassata - sia estesa, in favore di ciascuna parte riassumente, anche in relazione alla somma capitale residua di € 73.760, sino ad ora non attribuita, corrispondente cioè a quella parte dei danni pro capite che aveva subito per ciascun figlio la riduzione di cui all'art. 1227 co. 1 c.c. [221.280 - 73.760 (1/3) = 147.520] di cui alla pagina
14 della sentenza di 2° grado.
Il tutto maggiorato della rivalutazione dalla pubblicazione delle Tabelle di Milano edizione 2018 alla data dell'emananda sentenza e degli interessi compensativi così come liquidati in 2° grado, ovvero col sistema equitativo degli interessi al saggio legale sulle somme riconosciute dalla data del sinistro al saldo, in considerazione delle plausibili perdite finanziarie che tali somme avrebbero evitato al patrimonio degli attori se fossero state tempestivamente pagate e reinvestite sfruttando la naturale fruttuosità del denaro.
Spese di lite interamente liquidate. In relazione al 1° e 2° grado di giudizio facendo riferimento a quelle già stimate e pagate ex art. 91 c.p.c.; in relazione a quelle di 3° e 4° grado (giudizio di legittimità e rinvio) interamente distratte ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara intestatario, giusta le note spese che saranno dimesse con la memoria di replica.
Per : Controparte_1
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma – ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
IN PRINCIPALITA': accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva o concorrente di e/o di terzi con esclusione di responsabilità per Persona_2 CP_4
e mandare conseguentemente esente da responsabilità ed obbligazione ,
[...] Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA
pagina 3 di 19 accertare il preponderante grado di responsabilità di e/o di terzi nella determinazione Persona_2
del sinistro, comunque in misura non inferiore al 70%, e ripartire, conseguentemente, secondo il grado di responsabilità degli originari convenuti i danni sofferti da , Parte_4
, eredi di , già determinati nel quantum dalla sentenza n.835/19 della Parte_3 Persona_2
Corte Ecc.ma, sezione I.
Condannare chi di ragione a rifondere a le spese del giudizio di Cassazione e del Controparte_1
presente giudizio e di tutti i precedenti gradi e fasi del giudizio.
Per : Controparte_2 Controparte_3
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma così giudicare
NEL MERITO
Respingere in quanto infondate in fatto ed in diritto tutte le domande ex adverso proposte.
Nella ipotesi di ritenuta rideterminazione delle quote di responsabilità nella causazione del sinistro, accertare la quota ascrivibile ad ed ai suoi addetti e Controparte_2 Controparte_3 CP_5 limitando l'esposizione degli stessi nella corrispondente misura e condannando i ricorrenti alla restituzione delle somme eventualmente percepite in eccesso rispetto alla quota di responsabilità ascritta ai concludenti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il fatto.
I.a. , dipendente della società addetta alla manutenzione di tratti Persona_2 CP_2
autostradali, il giorno 29 giugno 2007, dopo aver svolto attività di manutenzione e pulizia su un tratto della bretella autostradale lungo la Milano-Varese, in prossimità di uno svincolo, mentre si apprestava a raggiungere l'automezzo di servizio parcheggiato dall'altra parte della careggiata, venne investito da un automezzo di proprietà della società (ora CP_9 Controparte_7 [...]
, con rimorchio di proprietà della società Controparte_10 Controparte_11
condotto da ed assicurato da
[...] CP_4 Controparte_1
A seguito dell'investimento, , data la gravità delle lesioni, decedette. Persona_2
I.b. Il giudizio di primo grado
pagina 4 di 19 , e , quest'ultima anche nell'interesse della di lei figlia Parte_2 Parte_3 Parte_1
, in qualità di eredi di , convennero, davanti al Tribunale di Varese, con CP_12 Persona_2
atto di citazione del 13.01.2012, , CP_4 Controparte_10 Controparte_6
, , e
[...] Controparte_13 Controparte_8 CP_2 CP_5
, rispettivamente, questi ultimi, direttore tecnico e capocantiere di per Controparte_3 CP_2
ottenere la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni patiti da essi e dal loro congiunto.
Si costituirono, nel primo grado di giudizio, , , Controparte_13 Controparte_8
ed chiedendo il rigetto delle domande attoree. CP_5 Controparte_3 CP_2
Venne dunque dichiarata la contumacia dei convenuti , CP_4 Controparte_10
e di
[...] Controparte_6
Il Tribunale di Varese, previa escussione delle prove testimoniali richieste e respinta la richiesta di
CTU cinematica, con sentenza del 1.06.2016, n. 621/2016, rigettò le domande attoree, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
In sintesi, il Tribunale di Varese, sulla base del compendio probatorio versato in atti, e soprattutto alla luce della testimonianza resa in corso di giudizio dal testimone oculare , collega di Testimone_1
, ritenne che il comportamento di quest'ultimo fosse connotato da gravi profili di colpa, Persona_2 ritenuti dal giudice di primo grado “idonei ad integrare una condotta da porsi in rapporto di esclusività nella causazione dell'evento dannoso, tale pertanto da consentire di escludere non solo la responsabilità del conducente proprietario ex art. 2054 co. I, III c.c. e dell'assicurazione convenuta, ma anche, attesa la carenza di nesso causale, qualsivoglia profilo di illecito a qualsiasi titolo per le altre parti convenute, assorbita ogni valutazione in ordine ad eventuali profili di colpa in capo a queste ultime” (vd. pag. 7 della sentenza).
I.c. Il giudizio di appello
Gli eredi di proponevano appello avverso la suddetta decisione, chiedendone la Persona_2
riforma.
Si costituivano, in giudizio d'appello, , , Controparte_13 Controparte_8 CP_2
e , chiedendo, in via preliminare, l'accertamento
[...] CP_5 Controparte_3 dell'inammissibilità dell'impugnazione proposta nonché, nel merito, il rigetto della stessa.
Restavano contumaci , e CP_4 Controparte_10 Controparte_6
pagina 5 di 19 La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 835/2019, pubblicata in data 22.02.2019, così disponeva:
“La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando in contumacia di Controparte_10
e nel contraddittorio delle altre
[...] Controparte_14 CP_4
parti, in riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da , e , nei limiti Parte_1 Parte_2 Parte_3 di cui in motivazione e, per l'effetto
2) Condanna , CP_4 Controparte_15 Controparte_6
, e , in via tra loro CP_2 CP_5 Controparte_3 Controparte_13
solidale, al risarcimento del danno in favore di , e Parte_1 Parte_2 [...]
, che si liquida in complessivi euro 147.520,00 per ciascuno di essi, oltre interessi legali Pt_3
dal fatto al pagamento;
3) Rigetta la domanda risarcitoria svolta da nell'interesse della minore Parte_1 Per_3
;
[...]
4) Pone a carico solidale dei convenuti: , CP_4 Controparte_10
, e Controparte_6 Controparte_13 CP_2 CP_5
, le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in complessivi euro Controparte_3
27.804,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. per il primo grado, e in euro 17.628,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, I.V.A. e
C.P.A., oltre 2.556,00 per spese, per il presente grado;
5) Dichiara interamente compensate le spese del giudizio, per entrambi i gradi, tra gli attori e
Parte_5
In breve, la Corte d'Appello di Milano riteneva che il giudice di primo grado non avesse fatto un buon governo dei principi, richiamati nella sentenza gravata, della prova c.d. “diretta” e della prova c.d.
“indiretta”, riferiti all'applicazione dell'art. 2054 c.c., non valutando in modo adeguato i concorrenti profili di responsabilità in capo ai convenuti, risultati accertati e tali da porsi in rapporto eziologico con l'incidente.
pagina 6 di 19 Nello specifico la Corte, pur accertando, come il Tribunale, un comportamento colposo della vittima, che attraversava la strada in modo repentino ed incauto, si discostava dalle conclusioni cui era approdato il giudice di prime cure, secondo il quale quel comportamento colposo avrebbe reso ineluttabile il sinistro anche laddove gli altri agenti coinvolti avessero tenuto un comportamento diligente.
Difatti, la Corte in primo luogo affermava che appariva acclarato come il conducente dell'automezzo
, allorché aveva investito , procedesse a velocità CP_9 CP_4 Persona_2
superiore a quella massima consentita e non avesse offerto alcuna prova alcuna di avere messo in atto manovre atte a scongiurare la collisione con il pedone, nell'assenza di riscontri obiettivi di un tentativo di frenata o di cambio di direzione. In secondo luogo, rilevava che e per essa i suoi CP_2
preposti e , non avevano adeguatamente segnalato la presenza di Persona_4 Controparte_3 operai al lavoro lungo la strada. Osservava, dunque, la Corte d'Appello, “è infatti ragionevole ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che: i) laddove avesse segnalato in modo Controparte_2
adeguato i lavori in corso, il avrebbe ben potuto ridurre la velocità, adeguandola alle CP_4
circostanze e, essendo allertato avrebbe potuto farsi trovare più pronto a gestire una situazione di emergenza;
ii) laddove lo stesso avesse rispettato il limite di velocità, e comunque mantenuto CP_4
una velocità adeguata alle circostanze, avrebbe potuto frenare e rallentare in modo tale che, quand'anche ciò non fosse valso ad arrestare del tutto il mezzo, l'impatto con il pedone avrebbe potuto avere un esito meno grave, o il pedone stesso avrebbe avuto il tempo di reagire” (vd. pagg. 12-13 della sentenza).
La Corte concludeva per l'assenza di responsabilità in capo alla convenuta , Controparte_8
essendo risultato provato che non avesse avvisato la committente della presenza del cantiere, CP_2
e, quindi, non potesse essere anche a quest'ultima attribuita la mancata segnalazione dei lavori.
La Corte riteneva poi assorbito il terzo motivo di appello con riferimento alla responsabilità delle altre parti convenute e rigettava il quinto motivo con il quale si chiedeva di ammettere la CTU cinematica volta a chiarire le discrasie presenti tra il contenuto della testimonianza oculare e gli elementi di prova raccolti in giudizio ritenendo che, invero, la dichiarazione resa dal era attendibile in quanto TE
questi aveva risposto con lucidità e precisione alle domande.
pagina 7 di 19 Con riferimento al quantum, il giudice d'appello, applicando l'art. 2055 c.c., ripartiva in egual misura la responsabilità del sinistro tra: i) la vittima;
ii) il conducente del mezzo investitore, , in CP_4
solido con la società nonché in Controparte_16
solido con , e iii) in solido con il direttore tecnico della Controparte_13 CP_2
società, ed il responsabile del cantiere, . Decurtava, dunque, dal CP_5 Controparte_3
quantum risarcitorio liquidato in favore degli eredi sulla base delle tabelle milanesi, la frazione di un terzo in ragione della confermata corresponsabilità della vittima nella produzione dell'evento dannoso.
I.d. Il giudizio di legittimità
Avverso la sentenza pronunciata in sede di appello , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi.
Hanno resistito con distinti controricorsi da un lato e Controparte_1 CP_2 CP_5
e dall'altro. Controparte_3
Quest'ultimi hanno proposto tre motivi di ricorso incidentale, cui gli eredi hanno resistito con R_
autonomo controricorso.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 39257/2021 del 17 gennaio 2022, ha accolto i primi due motivi di ricorso principale, ha ritenuto assorbiti gli altri ed ha rigettato il ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio in cassazione.
II. Il presente giudizio di rinvio
Il giudizio è stato tempestivamente riassunto da , e i Parte_1 Parte_2 Parte_3
quali hanno chiesto alla Corte di rideterminare la quota di responsabilità in capo ai convenuti preposti, espunta ogni contribuzione causale della vittima, e, per l'effetto, di condannarli, in solido fra loro, ciascuno per il titolo di competenza, al risarcimento integrale del danno, così come già quantificato.
Si è costituita nel presente giudizio di rinvio , la quale ha concluso chiedendo di Controparte_1
accertare che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva o concorrente di R_
, con esclusione di responsabilità del conducente .
[...] CP_4
Del pari, si sono costituiti in giudizio, tramite il medesimo procuratore, e CP_2 CP_3
, i quali hanno concluso chiedendo il rigetto delle domande ex adverso proposte.
[...]
pagina 8 di 19 , e sono stati Controparte_14 CP_4 Controparte_8 CP_5
dichiarati contumaci.
Con ordinanza del 16.02.2023 questa Corte ha disposto CTU cinematica sul seguente quesito:
“visionati i documenti in atti e in particolare il rapporto stradale, lette le dichiarazioni del teste oculare , letti gli atti, sentite le parti e i loro consulenti, accerti il CTU la dinamica del sinistro di TE causa, individuando, ove possibile, il punto d'urto e le violazioni aventi rapporto eziologico con
l'evento; evidenzi la compatibilità delle dichiarazioni del teste oculare con gli elementi oggettivi risultanti dal rapporto stradale e dai documenti acquisiti” .
Espletata la CTU, le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza cartolare del 12.06.202, ed hanno in seguito depositato i propri scritti difensivi conclusionali. Su istanza ex art. 352 c.p.c. del procuratore di parte appellante la Corte ha fissato, per la discussione orale della causa dinnanzi al
Collegio, l'udienza del 20 novembre 2024 ed in pari data la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Questa è stata discussa nella camera di consiglio del 21.11.2024.
III. Le osservazioni della Corte:
Il thema decidendum attiene all'accertamento della responsabilità, nella causazione dell'evento occorso, della vittima e, in via generale, alla ripartizione delle differenti quote di Persona_2 responsabilità del conducente dell'autoveicolo, , e della società datrice di lavoro CP_4
(di seguito anche solo , nonché di e in Controparte_2 CP_2 CP_5 Controparte_3
qualità, rispettivamente, di direttore tecnico e di responsabile del cantiere.
Difatti, nell'ordinanza di rinvio, la Corte di Cassazione ha ritenuto la mera apparenza della motivazione resa dalla Corte d'Appello per aver ripartito la responsabilità in “tre gruppi, in modo equivalente, senza considerare i diversi profili di diligenza violati ed i diversi apporti causali nella produzione del danno”. In particolare, la S.C. ha osservato: “non è dato comprendere [, infatti,] in base a quale ragionamento logico – giuridico la Corte di merito, dopo aver premesso che la responsabilità del sinistro fosse addebitabile a più concause tutte concorrenti alla produzione dell'unico evento, abbia omesso di vagliare le singole causae petendi ed abbia, incomprensibilmente, posto tutte le singole concause sullo stesso piano applicando l'art. 2055 ult. co. c.c. tra la vittima del sinistro, il conducente del mezzo investitore in solido con le società proprietarie del veicolo e del rimorchio e con
[...]
nonché con il Direttore tecnico di il responsabile del cantiere e la Controparte_13 Controparte_2 stessa appaltatrice dei lavori” (cfr. pag. 7 dell'ordinanza). Controparte_2
pagina 9 di 19 Pertanto, a questa Corte è stato demandato l'accertamento della responsabilità dei soggetti coinvolti, condotto tenendo conto dell'incidenza eziologica delle singole condotte sull'evento morte.
A tal fine, dovendosi vagliare adeguatamente l'accadimento dell'infortunio, la Corte ha disposto l'espletamento di CTU cinematica.
Ed allora va premesso che la CTU espletata risulta accurata ed esaustiva, né le parti, dopo il suo deposito, le hanno rivolto critica alcuna, di tal ché le argomentazioni e le conclusioni del consulente possono essere interamente recepite.
Il consulente, riassumendo gli esiti dei propri articolati accertamenti, ha rilevato che Persona_1
(come, testualmente, si ritrascrive dalle pagg. 39 e ss. dell'elaborato depositato):
- nell'organizzazione dei lavori in luogo, non si è attenuta alle norme, CP_2
comportamenti e buone prassi, prescritte dalle norme e dai riferimenti di vario livello, omettendo di segnalare la presenza di lavori e di lavoratori sulla carreggiata ed omettendo di segnalare i lavori all'ente autostrade, affinché attivasse le segnalazioni di sua competenza;
- la visibilità sul raccordo risultava buona e il conducente dichiarava di aver visto il pedone. Vi è stata pertanto certamente l'inosservanza del disposto dell'art. 141 C.d.S. (E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione), oltre
a quella relativa al mancato rispetto dell'art. 142/7 per il quale è stata elevata contravvenzione al signor . Parte_6
- l'investito, prima del suo spostamento improvviso dal margine della corsia adiacente il guard- rail non risulta aver effettuato alcuna scansione visiva del tratto stradale verso la SP1, la cui corsia si accingeva ad attraversare. Si rileva imprudenza in tale comportamento.
Il CTU ha dunque posto in evidenza la sussistenza di colpe concorrenti.
Ed in effetti, sulla scorta di tutte le emergenze processuali e della stessa CTU, la Corte rileva quanto segue, in punto di ricostruzione del fatto.
pagina 10 di 19 Il collega di lavoro del e testimone oculare dell'investimento, , è stato sentito più Tes_2 Testimone_1 volte, come ricostruito dal CTU alle pagine da 18 a 24 dell'elaborato, sia dalla Sottosezione di Polizia
Stradale Busto Arsizio – Olgiate Olona che dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Varese, venendo infine escusso nel giudizio di primo grado all'udienza del 29.05.2013. Dal complesso delle dichiarazioni del , mai contraddettosi, si ricava che il , il giorno dell'infortunio, dopo aver TE R_
svolto le proprie mansioni di raccolta rifiuti in zona erbosa al confine con la carreggiata stradale, al di qua della sicurvia, ad un certo punto, con il presumibile intento di raggiungere proprio il con il TE
sacco dei rifiuti raccolti, ha scavalcato la stessa sicurvia e si è incamminato, per un tratto, lungo il margine destro della carreggiata, dando le spalle alla direzione del traffico veicolare, sinché, senza voltarsi per previamente verificare che non stessero sopraggiungendo veicoli, si è girato alla propria sinistra iniziando l'attraversamento della carreggiata. In quel preciso momento è giunto alla sua altezza l'autoarticolato condotto da , che, essendosi il Fiorillo staccato dal guard rail per CP_4 impegnare la carreggiata, lo ha investito. Solo dopo l'impatto il ha iniziato a frenare, CP_4
trascinando in avanti con sé il corpo del , per fermarsi alla distanza di alcuni metri dal punto R_ dell'impatto.
Il ha chiaramente affermato che la condotta del fu sorprendentemente1 contraria alla TE R_
prassi di sicurezza che la squadra seguiva abitualmente, per la quale gli operai, al fine di attraversare la carreggiata, scavalcavano il guard rail solo dopo aver raggiunto un punto dalla visuale aperta (ed essersi ovviamente assicurati che non sopraggiungesse nessuno).
Il ha anche affermato che il cantiere temporaneo era privo di cartellonistica stradale2 (di tal ché il TE
, nell'imboccare il tratto stradale dove è avvenuto l'investimento, non poteva aver incontrato CP_4
alcun avviso della presenza di operai sulla carreggiata), il ché trova conferma nel fatto che il capo cantiere sia stato “contravvenzionato ex art 21 3° e 4° comma (sul verbale si legge art. 121/ CP_3
3°-4° n.d.r.) in quanto eseguiva lavori sulla strada omettendo di adottare gli opportuni accorgimenti per rendere visibile il personale addetto e esposto al traffico” (CTU, pag. 39). Per parte propria il conducente dell'autoarticolato IO viaggiava, sul tratto di strada in cui è avvenuto l'investimento, a velocità costantemente superiore al limite vigente dei 40 km/h, come dal
CTU accertato attraverso l'esame del disco cronotachigrafo, sostanzialmente compresa tra i 40 e i 50
Km/h.
Lo stesso , sentito il 29.06.2007, e poi sottopostosi ad interrogatorio formale nel corso del CP_4
giudizio di primo grado, pur sostenendo di avere viaggiato a velocità ridotta e di aver cercato di rallentare (circostanze entrambe esclude dal CTU in ragione dell'esame del disco cronotachigrafo), ha riconosciuto di avere avvistato la presenza del sulla carreggiata dopo che aveva imboccato la R_
rampa di accesso autostradale3.
Tutto ciò premesso, è opportuno richiamare, in breve, innanzitutto i principi giurisprudenziali che governano la materia della responsabilità da infortunio stradale.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento pedonale -stante l'esistenza di una presunzione di colpa in capo al conducente di veicoli ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c.- la responsabilità di quest'ultimo è esclusa solo quando risulti provato che non vi fosse da parte del medesimo alcuna possibilità di prevenire l'evento: situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (cfr. Cass. Civ.
2433/2024). L'accertamento del comportamento colposo del pedone non è sufficiente, infatti, ad affermare la sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione posta a proprio carico, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. 8663/2017). 3 “percorrevo la rampa di entrata in A8 carr. Nord dello svincolo di Buguggiate, e nel tratto rettilineo a doppio senso di circolazione antecedente la corsia di accelerazione. Viaggiavo a velocità ridotta e notavo un operaio con un sacco in spalla che camminava sul margine destro della carreggiata, vicino al guardrail, con direzione immissione autostrada carreggiata Nord. Improvvisamente, l'operaio, al mio sopraggiungere, repentinamente, senza voltarsi per avvedersi se stava sopraggiungendo qualche veicolo, attraversava la carreggiata ma nonostante tentassi di rallentare lo investivo e lo trascinavo per qualche metro. Preciso che non ricordo se l'operaio indossasse o meno il kit fluorescente o qualsiasi indumento fluorescente dopodiché mi fermavo poco più avanti e l'attendevo l'arrivo dei soccorsi. N.B.: Voglio precisare che sul posto non era presente alcuna segnaletica che avvertisse sulla presenza di operai al lavoro in autostrada” pagina 12 di 19 Detto ciò, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Cass. Civ. 842/2020). La medesima ordinanza resa dalla S.C. recentemente, e richiamata dall'odierno appellante, del resto, chiarisce che “né l'ordinanza n. 5627 del
2020 né la sentenza n. 8663 del 2017 spostano le regole generali della responsabilità civile in senso sbilanciato, cioè a favore esclusivo del pedone e necessariamente contro il conducente del mezzo. E' evidente – e in tal senso la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata e va ribadita – che su quest'ultimo grava un dovere di attenzione e di prudenza maggiore, non fosse altro che per
l'evidente incomparabile differenza tra la pericolosità del mezzo meccanico e la situazione inerme del pedone. Ma quello che il Collegio oggi ritiene di dover riaffermare è che la lettura combinata degli artt. 1227 e 2054, primo comma, cod. civ. esige, da parte del giudice di merito, che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame.”
Altrettanto è opportuno premettere, in breve, i principi giurisprudenziali che governano la materia della responsabilità da infortunio sul lavoro.
Non v'è dubbio infatti che nella fattispecie, atteso che il pedone investito non era solo tale, ma era al contempo un lavoratore, alle dipendenze della società che gestiva il cantiere per conto di CP_2
, al tema del concorso di colpa del pedone con il conducente del veicolo che l'ha Controparte_8
investito si affianchi il tema del concorso di colpa del lavoratore con il datore di lavoro che abbia omesso di adottare, o di verificare che venissero in concreto dai suoi preposti adottate, cautele atte a garantire la sicurezza del luogo di lavoro, in questo caso appunto coincidente con una sede stradale.
pagina 13 di 19 Ebbene, la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito (cfr. Cass. Civ. n. 30679/19, citata del resto dagli stessi appellanti) che “la portata pervasiva dell'obbligo datoriale di protezione, radicato in principi cardine dell'ordinamento (art. 32 Cost., sulla tutela della salute;
art. 2, sulla preminenza della persona umana rispetto ad ogni altro valore)”, tale da poter essere del tutto escluso, in caso di infortunio sul lavoro, solo in caso di cosiddetto rischio elettivo, ovvero allorquando il lavoratore ponga in essere un comportamento volontario palesemente abnorme e svincolato da qualsiasi forza maggiore o necessità, non esclude purtuttavia “che il comportamento colposo del lavoratore, autonomamente intrapreso ma tale da non integrare gli estremi del rischio elettivo, possa determinare un concorso di colpa, da regolare ai sensi dell'art. 1227 c.c. (così Cass. 13 febbraio 2012, n. 1994, in motivazione, Cass. 14 aprile 2008, n. 9817; Cass. 17 aprile 2004, n. 7328; ma anche, in ambito previdenziale e di regresso,
Cass. 3 settembre 2018, n. 21563; Cass. 20 luglio 2017, n. 17917; Cass. 2 febbraio 2010, n. 2350) allorquando l'evento dannoso non possa dirsi frutto dell'incidenza causale decisiva del solo inadempimento datoriale, ma derivi dalla indissolubile coesistenza di comportamenti colposi di ambo le parti del rapporto di lavoro. L'inadempimento datoriale agli obblighi di prevenzione non è infatti in sè incompatibile con l'esistenza di un comportamento del lavoratore qualificabile come colposo, in quanto di ciò non vi è traccia negli artt. 2087 e 1227 c.c., nè in alcuna altra norma dell'ordinamento.
D'altra parte le norme sanciscono l'obbligo del lavoratore di osservare i doveri di diligenza (art. 2104
c.c.), anche a tutela della propria o altrui incolumità (ratione temporis, D.P.R. n. 547 del 1955. art. 6;
D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 5; ora D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 20) ed è indubbia la sussistenza di tratti del sistema prevenzionistico che coinvolgono anche i lavoratori (v. Cass. pen. 10 febbraio 2016, n.
8883), così come è scontato che i rapporti interprivati restino regolati, senza che metta qui conto una qualche più specifica dimostrazione in proposito, anche dal generalissimo principio di autoresponsabilità per le proprie azioni.”.
E' alla luce di tutti principi sin qui esposti che deve essere letta la vicenda per cui è causa, al fine di compiere la valutazione in ordine alla ripartizione delle responsabilità. Si consideri pertanto quanto segue.
pagina 14 di 19 Il conducente dell'autoarticolato non ha offerto in giudizio prova di aver fatto tutto quanto possibile per evitare il danno, ed anzi può tranquillamente dirsi che, per quanto è emerso, nulla abbia fatto: pur avendo avvistato la presenza del sulla carreggiata, che camminava rasente al guard rail, non ha R_
accennato a rallentare, né ha utilizzato il dispositivo di segnalazione acustica per allertarlo del suo sopraggiungere, approssimandosi al medesimo alla considerevole velocità di quasi 50 km/h. Proprio nel fare ciò ha palesemente violato l'art. 141 del Codice della Strada (venendo infatti per questo sanzionato dalla Polstrada), che impone al conducente di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
Detto ciò, ad avviso della Corte la condotta incauta del è evidente ed eziologicamente rilevante. R_
In primo luogo, lo stesso ha inopinatamente scavalcato il guard rail per mettersi a camminare R_
rasente al medesimo, dando le spalle alla direzione di provenienza del traffico veicolare. Nel far ciò, ha per primo posto sé stesso in una condizione di pericolo. In secondo luogo, senza neppure voltarsi per accertarsi che nessun veicolo sopraggiungesse, ha improvvisamente tentato l'attraversamento staccandosi dal guard rail per impegnare la carreggiata.
Il CTU, esaminando la parte frontale dell'autoarticolato, ha individuato il punto di impatto a poca distanza dallo stemma centrale Mercedes posto sulla maschera frontale del mezzo, così concludendo
“l'impronta del corpo sulla mascherina, larga circa 0.50 m, in relazione alla posizione dell'autoarticolato sulla sua corsia di marcia, deve essere posizionata ad una distanza minima compresa tra 0.80 e 1.30 m dal guard-rail” (pag. 49 dell'elaborato), il ché vuol dire che il , R_ allorché è avvenuto l'impatto, non si trovava affatto rasente al guard rail, come se fosse stato investito mentre procedeva nel suo cammino, bensì aveva senz'altro iniziato la manovra di attraversamento. Che ciò abbia fatto in modo del tutto repentino e imprevedibile è stato testimoniato dal teste oculare TE 4. 4 Il , anziché continuare rasente al guard-rail che aveva scavalcato, senza motivo, improvvisamente si portava al R_ centro della corsia intenzionato ad attraversare senza voltare lo sguardo alla propria sinistra, senso di marcia da cui stava provenendo un autotreno. Dichiarazioni rese alla Polstrada il 20.07.2007 (pag. 20 della CTU). pagina 15 di 19 Tale condotta, per quanto non certamente tale da escludere la concorrente colpa dell'investitore, si è posta in termini eziologicamente rilevanti poiché non è dato ritenere, e certamente non ha in tal senso concluso il CTU, che, se il avesse semplicemente continuato a camminare rasente al guard rail, R_ per quanto già tale condotta non fosse ispirata a prudenza, l'autoarticolato, pur sopravvenendo a velocità pari a 50 km/h, non avrebbe semplicemente potuto sfiorarlo senza danno alcuno, e, comunque, senza impattare frontalmente nel suo corpo così da agganciarlo, per poi trascinarlo in modo da cagionare le lesioni che ne hanno provocato la morte. Dalla CTU si trae che l'impatto del con R_
l'autotreno fu frontale, tant'è che l'esame autoptico ha rilevato (tra l'altro) la frattura delle costole, e le successive gravissime lesioni sono derivate dal trascinamento del corpo agganciato proprio dal paraurti frontale della motrice5.
Detto ciò, con riferimento ad (e per essa ai suoi preposti, di cui la stessa risponde ex CP_2 CP_2 art. 1228 c.c.), è certo che il giorno dell'infortunio siano mancate tanto la segnalazione del cantiere alla committente (profilo di colpa specificamente attribuito al , quanto, Controparte_8 CP_5 ed è ciò che in concreto rileva in questa sede, l'apposizione di adeguata segnaletica -indicante la presenza del cantiere temporaneo, di lavori in corso, della presenza di uomini sulla strada- in entrambe le direzioni del traffico veicolare rispetto all'area del cantiere medesimo (profilo di colpa specificamente attribuito al ). CP_3
Segnatamente, presso lo svincolo di Buguggiate teatro del sinistro: all'inizio della rampa di uscita dall'autostrada A/8 gli operai alle dipendenze di coordinati quel giorno dal , CP_2 CP_3 avevano posizionato il furgoncino a dotato sul retro di freccia luminosa oltre a un cartello “lavori in corso” (così dichiarato dal teste all'udienza del 29.05.2013), mentre sulla rampa di entrata TE nell'autostrada, direzione Varese, ovvero sulla rampa percorsa dall'investitore , non avevano CP_4
posizionato alcuna segnaletica. 5 “……che le fratture dalla costa 3 alla 7 (indicate nella relazione medico legale in atti) risultano ubicate ad un'altezza compatibile con l'impronta delle rotture sulla mascherina anteriore della motrice, mentre quelle all'arto inferiore sinistro risultano riconducibili al contatto con il paraurti dell'autocarro, ed infine le estesissime lesioni da scuoiamento, con messa a nudo dei componenti scheletrici, dei piani muscolari e fasciali, e le altre gravi lesioni indicate nel referto autoptico, risultano compatibili con un rotolamento non naturale, dato verosimilmente dalla movimentazione in avanti del corpo da parte della parte inferiore del paraurti anteriore della motrice;
che dalla posizione dei danneggiamenti frontali sulla motrice si desume che l'investito non poteva essere “attaccato" al guard-rail..” pag. 49 della CTU. pagina 16 di 19 L'omessa adozione del presidio di sicurezza, di cui risponde ex art. 2087 c.c., si è posta quale CP_2 antecedente causale dell'infortunio al pari dell'incauta condotta del Fiorillo: ha CP_2
oggettivamente consentito che il si trovasse a lavorare in un cantiere stradale non sicuro, e il R_
, posizionandosi senza necessità sulla carreggiata e iniziandone poi l'incauto attraversamento, R_ ha trasformato il rischio in pericolo concreto, contribuendo a cagionare l'infausto evento.
Altrettanto paritario, ad avviso di questa Corte, il contributo causale del , che, violando il CP_4
Codice della Strada, ha imboccato la rampa a velocità superiore al limite consentito, e, avvistato il e compresa quindi la situazione di pericolo, non ha rallentato né ha posto in essere alcuna R_ manovra per evitare l'investimento.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, il concorso colposo del R_ medesimo nella determinazione dell'evento deve essere affermato, e che lo stesso deve essere quantificato in misura di 1/3.
Per i restanti 2/3 rispondono della causazione del danno il , che risponde in solido con le due CP_4
società proprietarie del mezzo nelle sue diverse componenti (art. 2054, c.3, c.c.) ed il datore di lavoro che risponde in solido con i preposti che materialmente, a due diversi titoli, hanno omesso la CP_2
predisposizione dei presidi di sicurezza.
Non è stato poi dalle parti richiesto alla Corte, a fini di eventuale regresso, di provvedere a determinare percentualmente le singole colpe, tra e ovvero tra , CP_2 CP_3 CP_5 CP_4 [...]
(ora e Controparte_10 Controparte_10 Controparte_6
i quali tutti devono essere condannati in solido al risarcimento del danno in favore degli
[...] appellanti nell'importo complessivo di euro 442.560,00 -pari ai 2/3 di euro 663.840,00, importo già liquidato dalla Corte di Appello nel precedente giudizio ed al quale tutte le parti hanno fatto acquiescenza- e, quindi, al pagamento della somma di euro 147.520,00 in punto capitale per ciascuno degli appellanti medesimi. Trattasi di somma deve ritenersi liquidata dal precedente giudice di appello in misura già comprensiva della rivalutazione dalla data del fatto alla data della liquidazione stessa, e cioè alla data del 11.09.2018. Spettano agli appellanti l'ulteriore rivalutazione, e gli interessi legali sulla somma per come annualmente rivalutata, dalla data del 11.09.2018 alla data della presente sentenza (così Cass. Civ. SS.UU. n. 1712/95), e spettano altresì, sull'importo così complessivamente determinato, gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
IV. Le spese di lite
pagina 17 di 19 In tema di spese processuali, è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa dalla Corte di Cassazione anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, alla luce dell'esito complessivo della lite (v. fra le più recenti Cass. 15506/18 “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello,
e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato”).
La liquidazione deve essere effettuata per ciascuna fase, tenuto conto del valore della lite, nonché tenuto conto del DM applicabile all'esito del singolo grado di giudizio.
Pertanto: le spese di lite, dato l'esito complessivo della stessa, possono essere compensate tra le parti in misura di 1/3 e per il resto seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10.03.2014 n. 55 (come modificati con il D.M. 13/08/2022 n. 147, per il presente grado di giudizio), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa dello scaglione di riferimento, secondo il valore della causa determinato in ragione del decisum, avuto riguardo alle attività concretamente effettuate, con la richiesta maggiorazione ex art. 4, comma 2, DM 55/2014 per il presente giudizio di rinvio, in quanto obbligatoria per le prestazioni di difesa completate dopo il
23.10.2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. 13.8.2022, n.
147.
Le spese di CTU, dato l'esito, vengono poste in via definitiva a carico solidale di tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando a seguito di rinvio dalla Cassazione sull'appello proposto da , e , in riforma della sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3
del Tribunale di Varese n. 621/2016 del 01.06.2016 così provvede:
1) accerta la responsabilità dei convenuti , CP_4 Controparte_2 Controparte_14
ora
[...] Controparte_10 Controparte_10
e nella causazione del sinistro per cui è causa,
[...] Controparte_3 CP_5 nella misura dei 2/3, e per l'effetto pagina 18 di 19 2) condanna , CP_4 Controparte_2 Controparte_1 Controparte_14
ora
[...] Controparte_10 Controparte_10
e in solido fra loro, al pagamento in favore di
[...] Controparte_3 CP_5 Parte_1
, e della somma di euro 147.520,00 ciascuno, oltre
[...] Parte_2 Parte_3
rivalutazione monetaria e interessi legali come da motivazione;
3) compensa le spese di lite in ragione di 1/3;
4) condanna , Controparte_13 CP_4 Controparte_10
ora Controparte_10 Controparte_6 CP_2
e , in solido fra loro, a rifondere a ,
[...] CP_5 Controparte_3 Parte_1
e i restanti 2/3 delle spese di lite, quota così liquidata: Parte_2 Parte_3
- per il primo grado di giudizio in complessivi euro 14.258,00, oltre rimborso spese forfetario
15% ed oneri di legge;
- per l'appello in complessivi euro 9.040,00 oltre rimborso spese forfetario 15% ed oneri di legge;
- per il giudizio di legittimità in complessivi euro 6.840,00 oltre rimborso spese forfetario 15% ed oneri di legge;
- per il presente giudizio di rinvio in complessivi euro 17.719,64 oltre rimborso spese forfetario
15% ed oneri di legge;
5) pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di C.T.U. così come liquidate in corso di causa.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21.11.2024.
Il Consigliere est. Il Preside nte
Beatrice Siccardi Carla Romana Raineri
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Ancora oggi non riesco a capacitarmi come, il mio collega, possa aver messo in atto quella manovra anche per l'esperienza di 20 anni che aveva nel settore”. Dichiarazioni rese alla polizia stradale in data 20.07.2007, riportate a pag. 18 della CTU. 2 “Non erano stati messi dei cartelli di lavoro in corso, né in vicinanza del furgone, né all'entrata dello svincolo”: dichiarazioni rese all'udienza del 29.05.2013 dinanzi al Tribunale di Varese. pagina 11 di 19